CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7412/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17571/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24889/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Tarantodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 11.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato una istanza didetenzione domiciliare per motivi di salute di condannato ultrasessantenneRilevato che l ordinanza impugnata premettendo che l equipe trattamentale èfavorevole alla detenzione domiciliare per motivi di salute ha ritenuto sulla base delladocumentazione acquisita che le condizioni di salute di * non siano particolarmentegravi e ha preso in considerazione che il condannato abbia commesso reati anche dopol insorgenza della patologia da cui è affetto a dimostrazione del fatto che la patologia stessanon è particolarmente invalidante e comunque pur sempre nel quadro di fondo di unaassenza di revisione critica e di un perdurante pericolo di recidivaConsiderato che il ricorso deduce la violazione dell art. 47 ter lett. d L. n. 354 del1975 il quale richiede ai fini della concessione della detenzione domiciliare che ilrichiedente sia “inabile anche parzialmente”* conto che il requisito della parziale inabilità si riferisce ad una condizione didecadimento non temporaneo delle condizioni psico – fisiche del condannato tale daincidere sulla sua concreta possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidianalimitandone apprezzabilmente la vita sociale e di relazione * 1 n. 33339 del 7/7/2021* * 281789 01* atto sotto questo profilo che l istante ha delinquito fino a gennaio del 2023 afronte di una diagnosi di diabete mellito che risale a molti anni prima sicché è da escludersiche non sia in condizione anche per la natura della patologia concreta di svolgere leordinarie azioni della vita quotidianaRitenuto pertanto che il ricorso sia manifestamente infondato e debba esseredichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7412/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17571/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24889/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Tarantodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 11.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato una istanza didetenzione domiciliare per motivi di salute di condannato ultrasessantenneRilevato che l ordinanza impugnata premettendo che l equipe trattamentale èfavorevole alla detenzione domiciliare per motivi di salute ha ritenuto sulla base delladocumentazione acquisita che le condizioni di salute di * non siano particolarmentegravi e ha preso in considerazione che il condannato abbia commesso reati anche dopol insorgenza della patologia da cui è affetto a dimostrazione del fatto che la patologia stessanon è particolarmente invalidante e comunque pur sempre nel quadro di fondo di unaassenza di revisione critica e di un perdurante pericolo di recidivaConsiderato che il ricorso deduce la violazione dell art. 47 ter lett. d L. n. 354 del1975 il quale richiede ai fini della concessione della detenzione domiciliare che ilrichiedente sia “inabile anche parzialmente”* conto che il requisito della parziale inabilità si riferisce ad una condizione didecadimento non temporaneo delle condizioni psico – fisiche del condannato tale daincidere sulla sua concreta possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidianalimitandone apprezzabilmente la vita sociale e di relazione * 1 n. 33339 del 7/7/2021* * 281789 01* atto sotto questo profilo che l istante ha delinquito fino a gennaio del 2023 afronte di una diagnosi di diabete mellito che risale a molti anni prima sicché è da escludersiche non sia in condizione anche per la natura della patologia concreta di svolgere leordinarie azioni della vita quotidianaRitenuto pertanto che il ricorso sia manifestamente infondato e debba esseredichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *