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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25863/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y" t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 13/11/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per non avere ottemperato, nel termine fissato dal Tribunale di Palermo, all'ordine di deposito della somma di 500 euro a titolo di cauzione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Bottino, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.530 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In sede di appello, la difesa avrebbe prodotto documentazione attestante la indisponibilità economica del ricorrente ad adempiere all'obbligo di cauzione e ciò nonostante essa non sarebbe stata ritenuta sufficiente per far desumere lo stato di indigenza del medesimo.

Nel dettaglio, la difesa avrebbe prodotto una richiesta di rateizzazione con modulo ISEE, sicché il ricorrente non avrebbe avuto altro modo per provare il suo stato di indigenza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

In particolare, la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare i precedenti penali, ma avrebbe dovuto considerare che successivamente al 2014, data di commissione del reato, Bottino aveva dato prova di buona condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che secondo la Corte territoriale l'imputato non ha fornito elementi dai quali fare desumere il suo stato di indigenza, avendo esclusivamente prodotto la richiesta di rateizzazione della cauzione con il relativo modulo ISEE, già accolta dal Tribunale, il quale, con provvedimento del 13/4/2016 aveva concesso la rateizzazione nella misura di 100 euro al mese, senza che Bottino avesse provveduto a versare, neanche in forma rateizzata, la cauzione.

Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, che si rivelano anche del tutto aspecifiche rispetto alla valutazione e alla motivazione compiute dalla sentenza impugnata.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità dell'azione e ai plurimi e gravi precedenti penali di Bottino.

La censura, pertanto, è manifestamente infondata, tenuto conto che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y" t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 13/11/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per non avere ottemperato, nel termine fissato dal Tribunale di Palermo, all'ordine di deposito della somma di 500 euro a titolo di cauzione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Bottino, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.530 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sede di appello, la difesa avrebbe prodotto documentazione attestante la indisponibilità economica del ricorrente ad adempiere all'obbligo di cauzione e ciò nonostante essa non sarebbe stata ritenuta sufficiente per far desumere lo stato di indigenza del medesimo. Nel dettaglio, la difesa avrebbe prodotto una richiesta di rateizzazione con modulo ISEE, sicché il ricorrente non avrebbe avuto altro modo per provare il suo stato di indigenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare i precedenti penali, ma avrebbe dovuto considerare che successivamente al 2014, data di commissione del reato, Bottino aveva dato prova di buona condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che secondo la Corte territoriale l'imputato non ha fornito elementi dai quali fare desumere il suo stato di indigenza, avendo esclusivamente prodotto la richiesta di rateizzazione della cauzione con il relativo modulo ISEE, già accolta dal Tribunale, il quale, con provvedimento del 13/4/2016 aveva concesso la rateizzazione nella misura di 100 euro al mese, senza che Bottino avesse provveduto a versare, neanche in forma rateizzata, la cauzione. Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, che si rivelano anche del tutto aspecifiche rispetto alla valutazione e alla motivazione compiute dalla sentenza impugnata. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità dell'azione e ai plurimi e gravi precedenti penali di Bottino. La censura, pertanto, è manifestamente infondata, tenuto conto che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila
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