CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2022
Cassazione n. 21499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 16/4/2022, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 28 D.Lvo 159/2011 di revocazione della confisca di prevenzione dell'immobile sito in Capaccio (Sa), via [OSCURATO:PERSONA] n. 380, disposta dalla corte d'Appello di Salerno nel procedimento n. 20/2018 con decreto n. 7/2019 del 20/2/2019. 2. Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di revocazione presentata ex art. 28 D.Lvo 159/2011 da [OSCURATO:PERSONA] rilevando che le prove prodotte, alcuni dQcumenti e dei verbali di dichiarazioni rese da persone informate dei fatte tutto confluito in due consulenze tecniche di parte tese a individuare una diversa data di termine di esecuzione dei lavori della costruzione dell'immobile confiscato, non avrebbero il requisito della novità (i documenti) ovvero non sarebbero rilevanti in quanto non potrebbero determinare una diversa conclusione.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in ordine all'esclusione della rilevanza alle prove deducibili ma non dedotte nel giudizio. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla carenza del requisito della novità, fondata sulla considerazione che i documenti erano preesistenti al giudizio di prevenzione e che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti in quella sede a nulla rilevando il fatto che non sono stati valutati, sarebbe errata. Ad avviso del ricorrente, infatti, alla revocazione dovrebbe applicarsi la medesima giurisprudenza in tema di revisione che ha equiparato la prova nuova alla prova non in precedenza valutata. 3.2. Vizio di motivazione in ordine alla conclusione della Corte che ha ritenuto che il ricorrente abbia colpevolmente ignorato l'esistenza delle nuove prove. 4. In data 16 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione in termini di carenza di rilievo delle prove deducibili e non dedotte nel procedimento di prevenzione e in ordine alla conclusione della Corte territoriale secondo la quale il ricorrente avrebbe colpevolmente ignorato l'esistenza delle stesse. Le doglianze sono infondate. 1.1. Il ricorrente ha presentato richiesta di revocazione ex art. 28 D.Lvo 159/2011 della confisca di prevenzione dell'immobile sito in Capaccio (Sa), via [OSCURATO:PERSONA] n. 380, disposta nel procedimento n. 20/2018 rgmp e divenuta irrevocabile con la sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione il 24 ottobre 2019. La richiesta, tesa a dimostrare che l'erogazione delle risorse finanziarie utilizzate per l'edificazione dell'immobile oggetto della confisca era cessata entro l'anno 1997, si fonda su alcuni documenti (rilevi aerofotogrammetrici, relazioni sui materiali, fatture e ricevute fiscali) e sui verbali di sommarie informazioni di alcune persone raccolte dalla difesa in sede di indagini difensive. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che i documenti, tutti preesistenti all'inizio del procedimento di prevenzione, non potessero essere qualificati come prove nuove e che gli stessi avrebbero potuto essere dedotti in giudizio e che il ricorrente, d'altro canto, non ha adempiuto all'onere di dimostrare che ciò non era avvenuto per caso fortuito ovvero per forza maggiore o, comunque, che non ne aveva avuto colpa. La stessa Corte, poi, ha evidenziato che il contenuto delle informazioni testimoniali acquisite dalla difesa non fosse, per il tenore delle stesse ovvero in quanto fondate su evidenze documentali, comunque, preesistenti e in possesso del ricorrente, tale da poter determinare una diversa decisione sul punto. 1.3. Il ricorrente, come in precedenza evidenziato, censura tale conclusione evidenziando che le prove indicate, in quanto reperite in un momento successivo alla decisione del procedimento, anche quelle documentali, sarebbero comunque nuove e che l'affermazione circa la mancata prova in ordine all'assenza di colpa per non averle prodotte in giudizio, poi, si fonderebbe su di una mera presunzione di conoscenza dei documenti stessi. 1.4. La Corte territoriale, con motivazione coerente e logica si è conformata alla più recente giurisprudenza di legittimità per la quale, come da ultimo evidenziato dalle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], 283707, in materia di confisca di prevenzione la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, cioè quella che si è formata dopo di essa, sia quella preesistente, purché questa sia stata incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Nel caso di specie gli elementi nuovi sono costituiti per la quasi totalità da fatturet rilievi aerofotogrammetrici, documenti, relazioni e dichiarazioni che si riferiscono ai lavori edilizi effettuati negli anni 1997 - 2001 che o erano già in possesso del ricorrente allorché il procedimento di prevenzione è iniziato o erano comunque a sua conoscenza, senza che ora si possa affermare che lo stesso ne abbia anche solo ignorato l'esistenza senza averne colpa. Né, d'altro canto, il ricorrente ha adempiuto all'onere di dimostrare di non aver potuto produrre tempestivamente i documenti, tutti preesistenti, nel corso del giudizio per cause di forza maggiore. In conclusione, pertanto, come correttamente indicato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, va rilevato che il tema di prova era stato già introdotto nel procedimento di prevenzione concluso, le prove allegate alla presente istanza di revocazione erano già nella diretta disponibilità del proposto o avrebbero comunque potuto esserlo con un comportamento improntato all'ordinaria diligenza e non risultano infine indicate ragioni oggettivamente idonee ad aver asseritamente precluso l'assolvimento dell'onere probatorio nei termini stabiliti per il procedimento di prevenzione concluso. Ragioni queste per le quali, nell'assenza dei presupposti previsti dall'art. 28 D.Lgs. 159/2011 la decisione della Corte territoriale è corretta e il ricorso deve essere rigettato. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e