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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 02770/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.6415/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA].

Agricola), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ss; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2599/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 6415 /20 2 1 Il Tribunale d i Verona , sezione speciale agraria , con sentenza n. 775 / 2019 rigettava una domanda pauliana proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. r iguardante tre contratti d'affitto tra gli affittanti Enrico, Andrea, Giovanni,[OSCURATO:PERSONA] s.s. e l'affittuaria Giannitess a r i società agricola s.r.l., già M arcato società agricola, in relazione a crediti vantati dall'attrice nella misura di euro 18.240,01 oltre accessori oggetto di decreto ingiuntivo n. 1917 / 2014 emesso dal Tribunale d i Verona , cui poi si era aggiunto un ulteriore credito di euro 3.199.963,54 derivante da un’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ove i locatori erano tutti datori di ipoteca a favore della banca suddetta;era intervenuta anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aderire alla domanda attoreain relazione a un proprio credito di euro 89.839,34 .Presentava appelloprincipale Prelios C redit S ervic ing s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che era succeduta all'originaria creditrice BPM; [OSCURATO:PERSONA] a sua volta proponeva appello incidentale di analogo contenuto.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenzan. 2599 / 2020 , accoglieva entrambi gli appelli.

Proponeva ricorso, articolato in quattro motivi , la società Giannitess a r i; si difendevano con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA], Prelios nonché [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto.

Considerato che:

1. Laricorrente ha depositato il 13 settembre 2023 un atto in cui, in tesi , chiede che sia dichiaratala sopravvenuta cessazione della materia del contendere , in quantosi è conclusa nelle more una procedura esecutiva immobiliare di cui l'esito è stato che la ricorrente stessa èdivenuta proprietaria degli immobili che aveva in affittoe ha saldato integralmente i debitialla sua debitrice - divenut a frattanto [OSCURATO:SOCIETA]quale cessionaria dalla società [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai quali era insorta la procedura, per cui sono divenuti privi di ogni ragione giuridica i contratti revocati dalla sentenza d'appello; in subordine , per tuziorismo , la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso ; il tutto a compensazione delle spese del giudiziod'appello e del presente giudizio.

Il 16 settembre 2023 è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA], appunto quale cessionaria del credito di cui era cedente la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere per la intervenuta confusione dei diritti di proprietariae di affittuaria dei fondi affittati in capo allasocietà Giannitessari, e altresì chiedendo in subordine di dichiarare l'estinzione per rinuncia agli atti della ricorrente, accettando tale rinuncia e chiedendo la compensazione delle spese del giudizio d'appello e del presente giudizio.

È stata poi depositata“memoria” d a Francesco M arcato con contenuto analogo .Assorbito ogni altro profilo,deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere,dagli atti depositati emergendo che più non sussiste fra le parti alcun contenzioso in relazione alla presente causa; la conformità della loro richiesta intesi giustifica la compensazione totale, da tutti richiesta , delle spese del giudiziod'appello e di quello presente.

P.Q.M.

La Corte dichiaracessata la materia del contendere; spese compensate per il grado d'appelloe per il presente grado.

Dàatto che dagli atti il processo risulta esente dall'applicazione dell'articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.6415/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]. Agricola), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ss; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2599/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 6415 /20 2 1 Il Tribunale d i Verona , sezione speciale agraria , con sentenza n. 775 / 2019 rigettava una domanda pauliana proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. r iguardante tre contratti d'affitto tra gli affittanti Enrico, Andrea, Giovanni,[OSCURATO:PERSONA] s.s. e l'affittuaria Giannitess a r i società agricola s.r.l., già M arcato società agricola, in relazione a crediti vantati dall'attrice nella misura di euro 18.240,01 oltre accessori oggetto di decreto ingiuntivo n. 1917 / 2014 emesso dal Tribunale d i Verona , cui poi si era aggiunto un ulteriore credito di euro 3.199.963,54 derivante da un’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ove i locatori erano tutti datori di ipoteca a favore della banca suddetta;era intervenuta anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aderire alla domanda attoreain relazione a un proprio credito di euro 89.839,34 .Presentava appelloprincipale Prelios C redit S ervic ing s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che era succeduta all'originaria creditrice BPM; [OSCURATO:PERSONA] a sua volta proponeva appello incidentale di analogo contenuto. La Corte d'appello di Venezia, con sentenzan. 2599 / 2020 , accoglieva entrambi gli appelli. Proponeva ricorso, articolato in quattro motivi , la società Giannitess a r i; si difendevano con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA], Prelios nonché [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto. Considerato che: 1. Laricorrente ha depositato il 13 settembre 2023 un atto in cui, in tesi , chiede che sia dichiaratala sopravvenuta cessazione della materia del contendere , in quantosi è conclusa nelle more una procedura esecutiva immobiliare di cui l'esito è stato che la ricorrente stessa èdivenuta proprietaria degli immobili che aveva in affittoe ha saldato integralmente i debitialla sua debitrice - divenut a frattanto [OSCURATO:SOCIETA]quale cessionaria dalla società [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai quali era insorta la procedura, per cui sono divenuti privi di ogni ragione giuridica i contratti revocati dalla sentenza d'appello; in subordine , per tuziorismo , la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso ; il tutto a compensazione delle spese del giudiziod'appello e del presente giudizio. Il 16 settembre 2023 è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA], appunto quale cessionaria del credito di cui era cedente la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere per la intervenuta confusione dei diritti di proprietariae di affittuaria dei fondi affittati in capo allasocietà Giannitessari, e altresì chiedendo in subordine di dichiarare l'estinzione per rinuncia agli atti della ricorrente, accettando tale rinuncia e chiedendo la compensazione delle spese del giudizio d'appello e del presente giudizio. È stata poi depositata“memoria” d a Francesco M arcato con contenuto analogo .Assorbito ogni altro profilo,deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere,dagli atti depositati emergendo che più non sussiste fra le parti alcun contenzioso in relazione alla presente causa; la conformità della loro richiesta intesi giustifica la compensazione totale, da tutti richiesta , delle spese del giudiziod'appello e di quello presente. P.Q.M. La Corte dichiaracessata la materia del contendere; spese compensate per il grado d'appelloe per il presente grado. Dàatto che dagli atti il processo risulta esente dall'applicazione dell'articolo 13,
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