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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 33334/2024

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22631/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 292/2017depositata il 22/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come in atti; rilevato che la contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento, incentrato su un processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Ivrea il 7 settembre 2010; osservato che l’atto impositivo, incentrato su plurimi rilievi, traeva origine da una verifica contabile relativa ai periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, tenendo al recupero di Iva e Imposte sui redditi e altri tributi, ai sensi degli artt. 52 e 63 d.P.R. n. 633 del 1972, 33 d.P.R. n. 600 del 1973, 2 D.Lgs. n. 68 del 2001; osservato che CTR di Torino respingeva il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Piemonte ne accoglieva, per contro, il successivo appello; osservato che l’Agenzia delle Entrate ha affidato il proprio ricorso a tre motivi e la contribuente ha resistito con controricorso; considerato che è stata successivamente depositata, in data 8 ottobre 2024, comunicazione di regolarità della definizione agevolata intrapresa ex L. n. 197 del 2022; P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio, compensandone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22631/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 292/2017depositata il 22/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come in atti; rilevato che la contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento, incentrato su un processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Ivrea il 7 settembre 2010; osservato che l’atto impositivo, incentrato su plurimi rilievi, traeva origine da una verifica contabile relativa ai periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, tenendo al recupero di Iva e Imposte sui redditi e altri tributi, ai sensi degli artt. 52 e 63 d.P.R. n. 633 del 1972, 33 d.P.R. n. 600 del 1973, 2 D.Lgs. n. 68 del 2001; osservato che CTR di Torino respingeva il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Piemonte ne accoglieva, per contro, il successivo appello; osservato che l’Agenzia delle Entrate ha affidato il proprio ricorso a tre motivi e la contribuente ha resistito con controricorso; considerato che è stata successivamente depositata, in data 8 ottobre 2024, comunicazione di regolarità della definizione agevolata intrapresa ex L. n. 197 del 2022; P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio, compensandone
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