CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1996
Cassazione n. 03767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1996 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate anche ai sensi dell'art. 604-ter cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 604-ter cod. pen. e vizio di motivazione, è meramente reiterativo di quello già proposto in appello: infatti le doglianze, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della riconosciuta aggravante, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e per altro tralasciano buona parte delle frasi a contenuto discriminatorio razziale analizzate e logicamente valorizzate dalla Corte di appello (fol. 5 e s. della sentenza impugnata), oltre che dal primo giudice, risultando di fatto doglianze generiche perché aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di un completo riferimento alla motivazione della sentenza censurata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante dell'art.62, comma 1, n. 6, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (fol. 7 della sentenza), ravvisandone il difetto di prova e la indeterminatezza già vagliate, e non risolte, da parte del Tribunale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/ 2022 Il consigliere estensore Il