CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. La Corte territoriale infatti argomenta a fol 5 la esclusione dell'ipotesi attenuata con riferimento all'apprezzabile organizzazione criminale, al possesso di droga di diversa natura, al notevole lasso di tempo in cui è stata svolta l'attività di spaccio, all'assiduità degli scambi dal profitto ricavato ( 50 euro ogni mezzo grammo) e ciò a dimostrazione di un'attività illecita professionale non episodica ne occasionale di allarmante gravità. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità e aspecificità dei motivi addotti, è in ogni caso prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,