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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 21860/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe depositata il 29/10/2025 dalla Corte d'appello di Napoli di conferma della sentenza n. 4734/2022 emessa in data 11/11/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di condanna dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato p. e p. dagli artt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Che il ricorso - che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. (pagg. 1-2 ricorso) - risulta proposto per motivi non specifici, perché prospetta deduzioni generiche dei tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione della clausola di particolare tenuità del fatto in favore dell'imputato; Che il ricorso laddove deduce vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per manca applicazione del minimo della pena è stato proposto per 1motivi manifestamente infondati perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, che — nel rigettare l'identico terzo motivo di appello — ha rilevato come l'imputato è gravato da molteplici precedenti condanne, coerenti con la recidiva qualificata in contestazione, come alcun comportamento apprezzabile avesse posto in essere nell'immediatezza dei fatti né nel prosieguo del procedimento, donde il confermato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la recidiva contestata ed ha altresì specificato come la pena, già pari al minimo edittale, non è passibile di ulteriore riduzione (pag. 3 sent. imp.); Che la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile quando, come nella specie, è esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare in ordine alla misura della pena non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., essendo soddisfatto allorché sia indicato quello ritenuto prevalente e di dominante rilievo (così già Sez.

U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252-01; conf., ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e altri, in motiv. § 1.2), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altro, Rv. 249163-01; Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01); Che, pertanto, che le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, aspecifiche e meramente reiterative e/o confutative, sono inammissibili, in quanto non consentite ovvero manifestamente infondate, secondo quanto dispongono gli artt. 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), e 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe depositata il 29/10/2025 dalla Corte d'appello di Napoli di conferma della sentenza n. 4734/2022 emessa in data 11/11/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di condanna dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato p. e p. dagli artt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Che il ricorso - che deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. (pagg. 1-2 ricorso) - risulta proposto per motivi non specifici, perché prospetta deduzioni generiche dei tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione della clausola di particolare tenuità del fatto in favore dell'imputato; Che il ricorso laddove deduce vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per manca applicazione del minimo della pena è stato proposto per 1motivi manifestamente infondati perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, che — nel rigettare l'identico terzo motivo di appello — ha rilevato come l'imputato è gravato da molteplici precedenti condanne, coerenti con la recidiva qualificata in contestazione, come alcun comportamento apprezzabile avesse posto in essere nell'immediatezza dei fatti né nel prosieguo del procedimento, donde il confermato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la recidiva contestata ed ha altresì specificato come la pena, già pari al minimo edittale, non è passibile di ulteriore riduzione (pag. 3 sent. imp.); Che la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile quando, come nella specie, è esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare in ordine alla misura della pena non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., essendo soddisfatto allorché sia indicato quello ritenuto prevalente e di dominante rilievo (così già Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252-01; conf., ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e altri, in motiv. § 1.2), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altro, Rv. 249163-01; Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01); Che, pertanto, che le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, aspecifiche e meramente reiterative e/o confutative, sono inammissibili, in quanto non consentite ovvero manifestamente infondate, secondo quanto dispongono gli artt. 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), e 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.M
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