CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG cae—, Gagerp 491,04~2 •~42~~. gt•[OSCURATO:PERSONA]. tfr : st [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Campobasso ha rigettato la sua domanda di riparazione per l'errore giudiziario e l'ingiusta detenzione, a fronte di ventidue giorni di custodia cautelare e trecentottantatré di affidamento in prova, patiti nell'ambito del procedimento penale che con sentenza n, 1061 del 2015 della Corte d'appello di L'Aquila lo aveva visto assolto in ordine al reato in materia di stupefacenti per non aver commesso il fatto, ma ancora condannato per il reato di estorsione al servizio sociale patita dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 04/02/2014 al 21/07/2015, per il reato di cui agli artt. 110, 513 bis c.p. 2. Il ricorso si fonda sulla violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla condizione di applicabilità della causa ostativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. La Corte ha evidenziato come causa ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo non solo la condotta reticente e poco collaborativa, di per sé non sufficiente ad integrare la colpa grave anche n considerazione del novum legislativo costituito dalla intervenuta modifica della norma di cui all'art. 314 c.p.p., ma la sussistenza di ulteriori elementi consistenti nelle perduranti pressioni esercitate sulla denunciante [OSCURATO:PERSONA] per estorcerle il denaro ritenuto a debito di reiterate cessioni di droga , nonché a fronte degli esiti positivi della perquisizione domiciliare ( positiva sia relativamente allo spaccio di stupefacenti che al reato di estorsione, essendo stati trovati tre cellulari che la Pagliara era stata costretta ad acquistare per conto degli indagati) avesse concorso a determinare l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini erano culminate nella perquisizione domiciliare del 5.2.2013, ( positiva sia con riguardo alle ipotesi di spaccio di stupefacenti che al frutto delle estorsioni costituito dai tre telefoni cellulari che la Pagliara era stata costretta ad acquistare per conto degli indagati), che aveva fornito riscontri sostanziali alle accuse già ampiamente dettagliate e precise della persona offesa. Sul secondo motivo il rilievo è parimenti infondato , atteso che appare superato l'orientamento citato dal ricorrente (Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv. 26792801). , e applicabile il principio di diritto secondo il quale non è indennizzabile, ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., la pena che il soggetto abbia espiato in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Le argomentazioni della pronuncia citata sono già state infatti confutate e superate dalla sentenza di codesta Corte che ha affermato che "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale" (Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv. 27342501). Tale conclusione è coerente con la ratio ed i principi dell'istituto in esame e con la giurisprudenza consolidata in materia , che ha in più occasioni affermato che il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita mancando, in tali ipotesi, il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione (cfr. sez. 3 n. 55787 del 14/11/2017, Floro, Rv. 271808). Principio da ultimo ribadito da codesta Sezione con la Sentenza n. 39766 del 23/05/2019 Cc. (dep. 27/09/2019 ) Rv. 277559 che ha anche, in motivazione messo in luce come " il limite tracciato dall'art. 314 cod. proc. pen. (nella parte in cui letteralmente circoscrive l'istituto dell'equo indennizzo alla custodia cautelare subita) è del tutto coerente con le fonti sovranazionali: l'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, infatti, tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza, operando soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 (cfr. sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328) nei quali si fa espresso riferimento alla privazione della libertà .." Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha negato l'applicabilità dell'istituto per il periodo in cui il ricorrente è stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. 4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi C 1000,00 P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi C 1000,00 Cos