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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26506/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca, con inammissibilità del ricorso nel resto.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2022, il G.U.P. del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 3, mesi 6 di reclusione e 12.000 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna il 14 marzo 2022 e riferito a condotte di trasporto e detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca della somma di denaro sequestrata, con il conferimento della somma al F.U.G.

2. Avverso la sentenza del Tribunale felsineo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza degli art. 73 commi 1 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, dolendosi la difesa della qualificazione giuridica dei fatti, che andavano inquadrati nell'ipotesi della lieve entità, rappresentando l'imputato un mero esecutore materiale, privo di autonomia nel narcotraffico.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la statuizione della sentenza relativa alla confisca del denaro, rimarcandosi l'assenza di elementi volti a comprovare che il denaro provenga da attività delittuosa, essendo contestata la mera detenzione illecita di stupefacenti, non essendo dimostrate pregresse cessioni della droga e avendo in ogni caso il giudice operato un ribaltamento dell'onere della prova, dovendo l'Autorità giudiziaria provare che si verta in un caso di prezzo o provento della somma del denaro, mentre la provenienza illecita non può scaturire dalla mancata allegazione da parte dello imputato di ricevute che attestino un prelievo lecito di denaro. [OSCURATO:PERSONA] È fondato solo il secondo motivo di ricorso, mentre il primo è inammissibile.

1. Iniziando proprio dal primo motivo, occorre evidenziare che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie, avendo la difesa eccepito, peraltro in maniera del tutto generica, vizi motivazionali non deducibili in questa sede.

Di qui l'inammissibilità della censura difensiva.

2. Il secondo motivo è invece fondato. 2 CA La statuizione sulla confisca del denaro, invero, è del tutto immotivata, essendosi il G.U.P. limitato ad affermare che "la somma di danaro deve essere confiscata e conferita al F.U.G.", senza spiegare in alcun modo le ragioni di tale decisione.

Peraltro, nel caso di specie, l'imputazione per cui si è proceduto ha ad oggetto una condotta non di cessione, ma di detenzione illecita, il che, come rilevato correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, avrebbe imposto un ben diverso onere motivazionale, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248), secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990: orbene, l'art. 240 bis cod. pen. ("confisca in casi particolari"), norma introdotta dall'art. 6 comma 1 del d.

Igs. n. 21 del 2018, prevede che, nei casi di condanna o di applicazione di pena concordata relative a una pluralità di reati espressamente richiamati nel comma 1, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, precisandosi che il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, mentre il comma due dispone che, quando non è possibile procedere alla confisca ai sensi del comma uno, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni o altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità.

Dunque, nell'ipotesi ordinaria di cui al comma 1, l'obbligatorietà della confisca è riferita ai beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza e che si rivelino sproporzionati rispetto al suo reddito e alla sua attività economica, trattandosi di due aspetti che richiedono un'adeguata valutazione da parte del giudice, anche rispetto alle eventuali allegazioni fornite dal diretto interessato.

3. Tale valutazione è del tutto mancata nel caso di specie, non risultando peraltro neanche specificato quale fosse l'importo della somma in sequestro, né sono stati forniti chiarimenti circa le effettive condizioni di vita del ricorrente.

Ne consegue che, rispetto alla sola statuizione sulla confisca del denaro, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bologna, Ufficio G.I.P., per nuovo esame sul punto.

Nel resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Bologna, Ufficio G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta confisca, con inammissibilità del ricorso nel resto. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2022, il G.U.P. del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 3, mesi 6 di reclusione e 12.000 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bologna il 14 marzo 2022 e riferito a condotte di trasporto e detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca della somma di denaro sequestrata, con il conferimento della somma al F.U.G. 2. Avverso la sentenza del Tribunale felsineo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza degli art. 73 commi 1 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, dolendosi la difesa della qualificazione giuridica dei fatti, che andavano inquadrati nell'ipotesi della lieve entità, rappresentando l'imputato un mero esecutore materiale, privo di autonomia nel narcotraffico. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la statuizione della sentenza relativa alla confisca del denaro, rimarcandosi l'assenza di elementi volti a comprovare che il denaro provenga da attività delittuosa, essendo contestata la mera detenzione illecita di stupefacenti, non essendo dimostrate pregresse cessioni della droga e avendo in ogni caso il giudice operato un ribaltamento dell'onere della prova, dovendo l'Autorità giudiziaria provare che si verta in un caso di prezzo o provento della somma del denaro, mentre la provenienza illecita non può scaturire dalla mancata allegazione da parte dello imputato di ricevute che attestino un prelievo lecito di denaro. [OSCURATO:PERSONA] È fondato solo il secondo motivo di ricorso, mentre il primo è inammissibile. 1. Iniziando proprio dal primo motivo, occorre evidenziare che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie, avendo la difesa eccepito, peraltro in maniera del tutto generica, vizi motivazionali non deducibili in questa sede. Di qui l'inammissibilità della censura difensiva. 2. Il secondo motivo è invece fondato. 2 CA La statuizione sulla confisca del denaro, invero, è del tutto immotivata, essendosi il G.U.P. limitato ad affermare che "la somma di danaro deve essere confiscata e conferita al F.U.G.", senza spiegare in alcun modo le ragioni di tale decisione. Peraltro, nel caso di specie, l'imputazione per cui si è proceduto ha ad oggetto una condotta non di cessione, ma di detenzione illecita, il che, come rilevato correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, avrebbe imposto un ben diverso onere motivazionale, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248), secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990: orbene, l'art. 240 bis cod. pen. ("confisca in casi particolari"), norma introdotta dall'art. 6 comma 1 del d. Igs. n. 21 del 2018, prevede che, nei casi di condanna o di applicazione di pena concordata relative a una pluralità di reati espressamente richiamati nel comma 1, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, precisandosi che il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, mentre il comma due dispone che, quando non è possibile procedere alla confisca ai sensi del comma uno, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni o altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità. Dunque, nell'ipotesi ordinaria di cui al comma 1, l'obbligatorietà della confisca è riferita ai beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza e che si rivelino sproporzionati rispetto al suo reddito e alla sua attività economica, trattandosi di due aspetti che richiedono un'adeguata valutazione da parte del giudice, anche rispetto alle eventuali allegazioni fornite dal diretto interessato. 3. Tale valutazione è del tutto mancata nel caso di specie, non risultando peraltro neanche specificato quale fosse l'importo della somma in sequestro, né sono stati forniti chiarimenti circa le effettive condizioni di vita del ricorrente. Ne consegue che, rispetto alla sola statuizione sulla confisca del denaro, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bologna, Ufficio G.I.P., per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Bologna, Ufficio G.
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