CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585 e 341-bis, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in tema di: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sul delitto di cui all'art. 341-bis, cit.; 2) diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche; 4) misura eccessiva della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, anzitutto, è manifestamente infondato, emergendo dalla sentenza di primo grado - così come puntualmente rilevato da quella d'appello - l'oggettiva ed indiscussa offensività delle frasi pronunciate dall'imputato contro gli operatori di p.g.; in ogni caso, la doglianza è priva d'interesse, non essendo stato apportato alcun aumento di pena per detto reato. 2.2. I restanti motivi rassegnano esclusivamente censure di merito, non sorrette da specifici argomenti di confutazione delle ragioni per le quali le relative istanze difensive sono state disattese dalla sentenza di primo grado, che integra quella d'appello. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugli