Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11384/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];62/ RG 27476 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11384 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1901/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27476/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];62/ RG 27476 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'cieli° [OSCURATO:PERSONA] ciarelli " DrPncr" IN C:- 2 g 2026 [OSCURATO:PERSONA] .Stiv1113P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'cieli° [OSCURATO:PERSONA] ciarelli " DrPncr" IN C:- 2 g 2026 [OSCURATO:PERSONA] .Stiv1113

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];62/ RG 27476    [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                                    [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11384 - 26 [OSCURATO:PERSONA]          - Presidente -        Ord. n. sez. 1901/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                      R.G.N. 27476/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];62/ RG 27476    [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                                     P.Q.MIl Consigliere estensore                             [OSCURATO:PERSONA]     'cieli°                       [OSCURATO:PERSONA] ciarelli " DrPncr" IN C:- 2     g 2026 [OSCURATO:PERSONA]     .Stiv1113P.Q.MIl Consigliere estensore                             [OSCURATO:PERSONA]     'cieli°                       [OSCURATO:PERSONA] ciarelli " DrPncr" IN C:- 2     g 2026 [OSCURATO:PERSONA]     .Stiv1113
Sentenza Cassazione n. 11384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris