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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2020

Cassazione n. 01222/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6187-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 490/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2020 R.G.N. 64/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.6187/2021 Cron.

Rep.

Ud12/11/2025

1. Il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dirette ad ottenere, sul presupposto di avere lavorato presso la società dall’1.5.2007 quale corrispondente del quotidiano La Repubblica per la zona comprendente Monza e Brianza, l’accertamento della natura subordinata, previa eventuale verifica della illegittimità del termine apposto ai contratti del 18.3.2013 e del 30.7.2014 riguardanti solo brevi periodi, e a tempo indeterminato del rapporto intercorso dall’1.5.2007 nonché la natura giornalistica di tale rapporto, con diritto all’inquadramento sub specie di redattore corrispondente ex artt. 1 e 5 CNL Giornalistico o, in subordine, come corrispondente ex art. 12 del predetto CNL, con conseguente ordine alla società di provvedere alla formale assunzione.

2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 490/2020, sia pure con integrazioni motivazionali, ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che il vincolo di dipendenza, caratteristico del rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica, andava ravvisato nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, ossia nel rimanere a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione ed un’altra in funzione di richieste variabili e che, dalla istruttoria espletata, tale decisivo elemento, in capo al Cereda, non era stato dimostrato; inoltre, ha precisato che non risultavano essere state assunte iniziative di carattere disciplinare, nei confronti dell’originario ricorrente, in tema di indisponibilità a svolgere un servizio richiestogli, nonché che non risultava provato l’obbligo di aderire a turnazioni ovvero di giustificare le assenze; ha, poi, specificato che le indicazioni sull’attività lavorativa del Cereda (contenuto, lunghezza e taglio articoli) erano compatibili anche con la natura autonoma del rapporto; infine, ha sottolineato che le predette considerazioni assorbivano le doglianze riguardanti la rilevata decadenza dalla impugnazione dei contratti a tempo determinato stipulati in data 18.3.2013 e 30.7.2014: contratti che, peraltro, erano stati impugnati, senza chiedere la illegittimità per vizi di forma o per la assenza di ragioni sostitutive, ma unicamente per difetto di causa, perché al momento della loro stipulazione era già in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’1.5.2007.

3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha presentato ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di quello principale, con la riproposizione delle ragioni esposte nei precedenti gradi di merito.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Ragione della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. nonché degli artt. 5 e 12 CNL Giornalistico, per avere la Corte territoriale, in tema di disponibilità, confuso il ruolo di corrispondente con quello di giornalista, non considerando che per il primo ciò che rileva è la continuità della prestazione e non un obbligo di disponibilità.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione (sotto un diverso profilo) dell’art. 2094 cod. civ. nonché la nullità della sentenza e l’omesso esame su fatti decisivi, per avere la Corte di appello considerato la disponibilità, tra una prestazione ed un’altra, sotto il profilo di una disponibilità quotidiana del lavoratore, come un obbligo di presenza estraneo al lavoro giornalistico, omettendo, altresì, di esaminare l’istruttoria nella parte in cui era emerso che esso ricorrente era soggetto al potere disciplinare della datrice di lavoro.

4. I due motivi, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

5. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (Cass. n. 1853/2016; Cass. n. 17723/2011).

6. Ciò premesso, va precisato che, secondo la Suprema Corte, nel rapporto dilavoro giornalistico gli estremi della subordinazione sono configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell'impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e, nell'intervallo tra una prestazione dilavoro ed un'altra, dall'obbligo di permettere al datore dilavoro di di sporre dell'opera del prestatore, il quale è quindi tenuto, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto dilavoro, ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l'esecuzione delle direttive impartitegli dal datore; inoltre è necessario l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Tutti questi elementi sono, infatti, sintomatici dell'inserimento stabile del giornalista nell'organizzazione aziendale (cfr. per tutte, Cass. n. 20530/2022; Cass. n. 20099/2021; Cass. n. 22785/2013; Cass. n. 19231/2006).

7. Tali criteri sono validi sia per il giornalista che svolga la propria attività presso la sede centrale sia per il corrispondente, che è il giornalista decentrato che lavora in modo stabile in una città diversa dalla sede centrale della redazione e invia notizie da quel luogo assumendo, poi, la eventuale qualifica di redattore qualora la sua attività si contrassegnata, oltre che dal requisito fondamentale dell'elaborazione della notizia, dalle altre due sub-condizioni, consistenti, la prima, nel carattere continuativo della trasmissione delle notizie e, la seconda, nel carattere generale delle medesime notizie, anche italiane o estere, in aggiunta a quelle locali, con la conseguenza che il requisito della continuità deve intendersi riferito non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere (Cass. n. 10833/2010; Cass. n. 2930/2019).

8. Nella fattispecie in esame, la gravata sentenza è in linea con tali principi di diritto e, attraverso un esame del quadro probatorio, ha ritenuto non dimostrato l’obbligo del Cereda di rimanere a disposizione della società tra una prestazione ed un’altra eha dato atto che non risultava che fossero state mai assunte iniziative di carattere disciplinare, anche latu sensu intese, in caso di indisponibilità di quest’ultimo a svolgere un servizio richiesto.

In questo contesto, i giudici di seconde cure hanno anche sottolineato che era emersa l’assenza di un obbligo di aderire a turnazioni (al fine di garantire la copertura di una certa area informativa) e di giustificare le assenze.

9. Da tutto il quadro probatorio, la Corte territoriale, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto, pertanto, che non fosse stata raggiunta la prova sulle circostanze che il Cereda, anche negli intervalli non lavorati, fosse tenuto a mantenerne le proprie energie lavorative a disposizione della società, nonché che fosse assoggettato al potere organizzativo e disciplinare e che sussistessero gli ulteriori indici sussidiari della subordinazione.

10. In presenza di tale verifica, è agevole rilevare che la sola continuità della prestazione non può assumere alcun rilievo determinante, in relazione alla peculiare figura del corrispondente, ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, così come invece sostiene il ricorrente.

11. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di appello posto a carico del lavoratore l’onere probatorio sul requisito della disponibilità tra una prestazione ed un’altra.

12. Il motivo è infondato.

13. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass.n. 19064/2006; Cass. n. 17313/2020).

14. Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha ritenuto correttamente che colui che chiedeva l’accertamento della natura del rapporto di lavoro subordinato non avesse provato gli elementi decisivi di esso, tra cui la disponibilità tra una prestazione ed un’altra, conformemente, pertanto, al dictum del precetto di legge asseritamente opinato violato; il resto delle doglianze, riguardanti la valutazione del quadro istruttorio, non attengono, poi, alla dedotta violazione della denunciata norma di legge.

15. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010 e/o dell’art. 28 D.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la norma era inapplicabile atteso che il rapporto di lavoro era ancora in corso.

16. Il motivo è inammissibile in quanto la questione non è stata esaminata dalla Corte distrettuale, perché ritenuta assorbita e, quindi, la stessa non può essere oggetto di ricorso per cassazione non ravvisandosi sul punto una situazione di soccombenza dell’interessato.

17. Con il ricorso incidentale condizionato la società ribadisce che, in ogni caso, le domande del Cereda non avrebbero potuto essere accolte perché erano insussistenti i requisiti per il riconoscimento del ruolo di corrispondente redattore e perché difettava il presupposto dell’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti per tutto il periodo.

18. La trattazione di tale censura, formulata in via condizionata, resta assorbita dal rigetto del ricorso principale.

19. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, assorbito quello incidentale.

20. Al rigetto segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6187-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 490/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2020 R.G.N. 64/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.6187/2021 Cron. Rep. Ud12/11/2025 1. Il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dirette ad ottenere, sul presupposto di avere lavorato presso la società dall’1.5.2007 quale corrispondente del quotidiano La Repubblica per la zona comprendente Monza e Brianza, l’accertamento della natura subordinata, previa eventuale verifica della illegittimità del termine apposto ai contratti del 18.3.2013 e del 30.7.2014 riguardanti solo brevi periodi, e a tempo indeterminato del rapporto intercorso dall’1.5.2007 nonché la natura giornalistica di tale rapporto, con diritto all’inquadramento sub specie di redattore corrispondente ex artt. 1 e 5 CNL Giornalistico o, in subordine, come corrispondente ex art. 12 del predetto CNL, con conseguente ordine alla società di provvedere alla formale assunzione. 2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 490/2020, sia pure con integrazioni motivazionali, ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che il vincolo di dipendenza, caratteristico del rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica, andava ravvisato nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, ossia nel rimanere a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione ed un’altra in funzione di richieste variabili e che, dalla istruttoria espletata, tale decisivo elemento, in capo al Cereda, non era stato dimostrato; inoltre, ha precisato che non risultavano essere state assunte iniziative di carattere disciplinare, nei confronti dell’originario ricorrente, in tema di indisponibilità a svolgere un servizio richiestogli, nonché che non risultava provato l’obbligo di aderire a turnazioni ovvero di giustificare le assenze; ha, poi, specificato che le indicazioni sull’attività lavorativa del Cereda (contenuto, lunghezza e taglio articoli) erano compatibili anche con la natura autonoma del rapporto; infine, ha sottolineato che le predette considerazioni assorbivano le doglianze riguardanti la rilevata decadenza dalla impugnazione dei contratti a tempo determinato stipulati in data 18.3.2013 e 30.7.2014: contratti che, peraltro, erano stati impugnati, senza chiedere la illegittimità per vizi di forma o per la assenza di ragioni sostitutive, ma unicamente per difetto di causa, perché al momento della loro stipulazione era già in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’1.5.2007. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la GEDI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha presentato ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di quello principale, con la riproposizione delle ragioni esposte nei precedenti gradi di merito. 4. Le parti hanno depositato memorie. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragione della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. nonché degli artt. 5 e 12 CNL Giornalistico, per avere la Corte territoriale, in tema di disponibilità, confuso il ruolo di corrispondente con quello di giornalista, non considerando che per il primo ciò che rileva è la continuità della prestazione e non un obbligo di disponibilità. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione (sotto un diverso profilo) dell’art. 2094 cod. civ. nonché la nullità della sentenza e l’omesso esame su fatti decisivi, per avere la Corte di appello considerato la disponibilità, tra una prestazione ed un’altra, sotto il profilo di una disponibilità quotidiana del lavoratore, come un obbligo di presenza estraneo al lavoro giornalistico, omettendo, altresì, di esaminare l’istruttoria nella parte in cui era emerso che esso ricorrente era soggetto al potere disciplinare della datrice di lavoro. 4. I due motivi, che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. 5. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (Cass. n. 1853/2016; Cass. n. 17723/2011). 6. Ciò premesso, va precisato che, secondo la Suprema Corte, nel rapporto dilavoro giornalistico gli estremi della subordinazione sono configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell'impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e, nell'intervallo tra una prestazione dilavoro ed un'altra, dall'obbligo di permettere al datore dilavoro di di sporre dell'opera del prestatore, il quale è quindi tenuto, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto dilavoro, ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l'esecuzione delle direttive impartitegli dal datore; inoltre è necessario l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tutti questi elementi sono, infatti, sintomatici dell'inserimento stabile del giornalista nell'organizzazione aziendale (cfr. per tutte, Cass. n. 20530/2022; Cass. n. 20099/2021; Cass. n. 22785/2013; Cass. n. 19231/2006). 7. Tali criteri sono validi sia per il giornalista che svolga la propria attività presso la sede centrale sia per il corrispondente, che è il giornalista decentrato che lavora in modo stabile in una città diversa dalla sede centrale della redazione e invia notizie da quel luogo assumendo, poi, la eventuale qualifica di redattore qualora la sua attività si contrassegnata, oltre che dal requisito fondamentale dell'elaborazione della notizia, dalle altre due sub-condizioni, consistenti, la prima, nel carattere continuativo della trasmissione delle notizie e, la seconda, nel carattere generale delle medesime notizie, anche italiane o estere, in aggiunta a quelle locali, con la conseguenza che il requisito della continuità deve intendersi riferito non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere (Cass. n. 10833/2010; Cass. n. 2930/2019). 8. Nella fattispecie in esame, la gravata sentenza è in linea con tali principi di diritto e, attraverso un esame del quadro probatorio, ha ritenuto non dimostrato l’obbligo del Cereda di rimanere a disposizione della società tra una prestazione ed un’altra eha dato atto che non risultava che fossero state mai assunte iniziative di carattere disciplinare, anche latu sensu intese, in caso di indisponibilità di quest’ultimo a svolgere un servizio richiesto. In questo contesto, i giudici di seconde cure hanno anche sottolineato che era emersa l’assenza di un obbligo di aderire a turnazioni (al fine di garantire la copertura di una certa area informativa) e di giustificare le assenze. 9. Da tutto il quadro probatorio, la Corte territoriale, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto, pertanto, che non fosse stata raggiunta la prova sulle circostanze che il Cereda, anche negli intervalli non lavorati, fosse tenuto a mantenerne le proprie energie lavorative a disposizione della società, nonché che fosse assoggettato al potere organizzativo e disciplinare e che sussistessero gli ulteriori indici sussidiari della subordinazione. 10. In presenza di tale verifica, è agevole rilevare che la sola continuità della prestazione non può assumere alcun rilievo determinante, in relazione alla peculiare figura del corrispondente, ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, così come invece sostiene il ricorrente. 11. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di appello posto a carico del lavoratore l’onere probatorio sul requisito della disponibilità tra una prestazione ed un’altra. 12. Il motivo è infondato. 13. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass.n. 19064/2006; Cass. n. 17313/2020). 14. Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha ritenuto correttamente che colui che chiedeva l’accertamento della natura del rapporto di lavoro subordinato non avesse provato gli elementi decisivi di esso, tra cui la disponibilità tra una prestazione ed un’altra, conformemente, pertanto, al dictum del precetto di legge asseritamente opinato violato; il resto delle doglianze, riguardanti la valutazione del quadro istruttorio, non attengono, poi, alla dedotta violazione della denunciata norma di legge. 15. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010 e/o dell’art. 28 D.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la norma era inapplicabile atteso che il rapporto di lavoro era ancora in corso. 16. Il motivo è inammissibile in quanto la questione non è stata esaminata dalla Corte distrettuale, perché ritenuta assorbita e, quindi, la stessa non può essere oggetto di ricorso per cassazione non ravvisandosi sul punto una situazione di soccombenza dell’interessato. 17. Con il ricorso incidentale condizionato la società ribadisce che, in ogni caso, le domande del Cereda non avrebbero potuto essere accolte perché erano insussistenti i requisiti per il riconoscimento del ruolo di corrispondente redattore e perché difettava il presupposto dell’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti per tutto il periodo. 18. La trattazione di tale censura, formulata in via condizionata, resta assorbita dal rigetto del ricorso principale. 19. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, assorbito quello incidentale. 20. Al rigetto segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre
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