Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 39324/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., trasmesse digitalmente in data 4/6/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confer- mato la sentenza del 14/2/2020 del giudice monocratico del Tribunale in sede, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della contestata recidiva, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 423, 61 n. 2 e 367 cod. pen., avvinti in continuazione, perché, in concorso con altri separata- mente processati, aveva cagionato un incendio che aveva interessato il centro massaggi "Il bello delle donne", fatto commesso in Desenzano del Garda, il 9/9/2018; nonché per avere falsamente denunciato il furto della propria vettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] ai Carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di avere commesso il fatto per assicurarsi l'impunità dal precedente reato, fatto commesso a Roma il 10/9/2018.

1.2. La Corte territoriale ha confermato in pieno l'accertamento dei reati e il trattamento sanzionatorio, come effettuati dal primo giudice, confutando tutti i motivi di appello avanzati dall'imputato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione con riguardo all'affermazione di responsabilità concorsuale per il delitto di incendio.

Si denuncia che il ruolo attribuito all'imputato, di autista e palo in favore di [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dell'incendio, non è assolutamente provato.

Gli argomenti principali usati dai giudici di merito, cioè l'intestazione della vettura e la denuncia di furto sporta dal [OSCURATO:PERSONA] all'indomani dell'incendio, non sono indicativi della partecipazione dell'imputato alla spedizione a Desenzano del Garda per incendiare il centro massaggi.

La falsa denuncia di furto è, anzi, la prova evidente dell'indisponibilità della vettura da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale - una volta messo al corrente dell'incendio dalla madre del Donda - si era risolto a sporgere denuncia di furto proprio perché non aveva avuto la disponibilità del mezzo ed era stato all'oscuro del suo utilizzo nell'azione delittuosa.

Ulteriori considerazioni sono state espresse a confutazione della decisività delle intercettazioni ambientali e per perorare la rilevanza in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA] della tempistica dei fatti, che renderebbe incompatibile la presenza a Desenzano dell'imputato nella notte dell'incendio e la sua presenza a Paliano, suo luogo di residenza, alle ore 7.11 del mattino del 10/9/2018.

Nemmeno il riferimento agli orari di spegnimento e riaccensione delle utenze telefoniche del [OSCURATO:PERSONA] e del Donda potrebbe provare il coinvolgimento del primo nella 2 're)e spedizione, ed anzi fornisce la prova che i due non si trovavano insieme, poiché i telefoni cellulari non sono stati contestualmente spenti e riaccesi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato su motivi vietati dalla legge, perché impregnati di valutazioni di merito dirette a proporre una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi con le argomentazioni - metodologicamente corrette e coerenti con gli accertamenti fattuali - espresse nella motivazione dell'impugnata sentenza.

1.1. Deve premettersi che la vicenda processuale è un caso di "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

1.2. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

Deve altresì ribadirsi che, nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato.

E, sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.

2. La censura di mancanza di prova del ruolo di autista e palo, accertato per il [OSCURATO:PERSONA], si basa sulla svalutazione indiscriminata e generica delle prove - ridotte al rango di "valutazioni presuntive ed ipotetiche" - e l'argomento che in via principale viene valorizzato a tale scopo, cioè quello cronologico, milita in senso contrario alla tesi difensiva, avendo la Corte territoriale efficacemente dimostrato, in armonia con le valutazioni del primo giudice, che lo spegnimento del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] (coincidente nel periodo di interesse con quello del Donda, senza rilievo per i diversi termini iniziali e finali) aveva coperto tutto il tempo necessario all'effettuazione della missione a Desenzano, perfettamente compatibile con l'appiccamento dell'incendio, poco prima della mezzanotte del 9/9/2018, e con il rientro a Paliano del [OSCURATO:PERSONA] (vds. pag. 13/14 sentenza).

2.1. Deve qui rilevarsi che ci si trova al cospetto di un processo indiziario e della corretta valutazione di tale tipo di apparato probatorio da parte dei giudici del merito.

È invero indubitabile che anche quando il complesso probatorio è precipuamente indiziario, il giudice deve valutarlo dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

A quest'ultimo riguardo, va ribadita la precisa metodologia di validazione del ragionamento indiziario, sintetizzabile nei seguenti termini: la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056), secondo il criterio dell'alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

2.2. Alla stregua di tale inquadramento, deve rilevarsi che la Corte terri- toriale ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il contributo reso alla missione incendiaria, desumendola dalla congerie di elementi indiziari, previo esame di ciascuno isolatamente considerato quindi nella globale concatenazione dei medesimi.

Né le critiche di illogicità rivolte alla valutazione della falsa denuncia di furto da parte dei giudici di merito sono di alcun pregio, risolvendosi in una - peraltro confusa - petizione di principio secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA], una volta messo al corrente dell'incendio dalla madre del Donda, si era risolto a sporgere denuncia di furto della vettura Kia proprio perché non aveva avuto la disponibilità del mezzo ed era stato all'oscuro del suo utilizzo nell'azione delittuosa.3.

In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

4. Non vi è luogo a liquidazione delle spese processuali della parte civile a causa della tardività della relativa richiesta, oltre che della mancanza della specifica nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

Invero, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, dopo il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, i difensori delle altre parti, entro il quinto giorno ante- cedente l'udienza, possono presentare le proprie conclusioni con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.

Trattasi di termini da calcolare a ritroso, essendo fissato solo il momento finale, sicché le unità di tempo si computano intere e libere, secondo quanto prevede l'art. 172, comma 5, cod. proc. pen.

Nel caso in esame le conclusioni (e la rituale nota spese) avrebbero dovuto essere depositate entro il giorno 3 giugno 2021, mentre sono state trasmesse soltanto in data 4 giugno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., trasmesse digitalmente in data 4/6/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confer- mato la sentenza del 14/2/2020 del giudice monocratico del Tribunale in sede, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della contestata recidiva, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 423, 61 n. 2 e 367 cod. pen., avvinti in continuazione, perché, in concorso con altri separata- mente processati, aveva cagionato un incendio che aveva interessato il centro massaggi "Il bello delle donne", fatto commesso in Desenzano del Garda, il 9/9/2018; nonché per avere falsamente denunciato il furto della propria vettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] ai Carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di avere commesso il fatto per assicurarsi l'impunità dal precedente reato, fatto commesso a Roma il 10/9/2018. 1.2. La Corte territoriale ha confermato in pieno l'accertamento dei reati e il trattamento sanzionatorio, come effettuati dal primo giudice, confutando tutti i motivi di appello avanzati dall'imputato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione con riguardo all'affermazione di responsabilità concorsuale per il delitto di incendio. Si denuncia che il ruolo attribuito all'imputato, di autista e palo in favore di [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dell'incendio, non è assolutamente provato. Gli argomenti principali usati dai giudici di merito, cioè l'intestazione della vettura e la denuncia di furto sporta dal [OSCURATO:PERSONA] all'indomani dell'incendio, non sono indicativi della partecipazione dell'imputato alla spedizione a Desenzano del Garda per incendiare il centro massaggi. La falsa denuncia di furto è, anzi, la prova evidente dell'indisponibilità della vettura da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale - una volta messo al corrente dell'incendio dalla madre del Donda - si era risolto a sporgere denuncia di furto proprio perché non aveva avuto la disponibilità del mezzo ed era stato all'oscuro del suo utilizzo nell'azione delittuosa. Ulteriori considerazioni sono state espresse a confutazione della decisività delle intercettazioni ambientali e per perorare la rilevanza in senso favorevole al [OSCURATO:PERSONA] della tempistica dei fatti, che renderebbe incompatibile la presenza a Desenzano dell'imputato nella notte dell'incendio e la sua presenza a Paliano, suo luogo di residenza, alle ore 7.11 del mattino del 10/9/2018. Nemmeno il riferimento agli orari di spegnimento e riaccensione delle utenze telefoniche del [OSCURATO:PERSONA] e del Donda potrebbe provare il coinvolgimento del primo nella 2 're)e spedizione, ed anzi fornisce la prova che i due non si trovavano insieme, poiché i telefoni cellulari non sono stati contestualmente spenti e riaccesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi vietati dalla legge, perché impregnati di valutazioni di merito dirette a proporre una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi con le argomentazioni - metodologicamente corrette e coerenti con gli accertamenti fattuali - espresse nella motivazione dell'impugnata sentenza. 1.1. Deve premettersi che la vicenda processuale è un caso di "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 1.2. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che, nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E, sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. La censura di mancanza di prova del ruolo di autista e palo, accertato per il [OSCURATO:PERSONA], si basa sulla svalutazione indiscriminata e generica delle prove - ridotte al rango di "valutazioni presuntive ed ipotetiche" - e l'argomento che in via principale viene valorizzato a tale scopo, cioè quello cronologico, milita in senso contrario alla tesi difensiva, avendo la Corte territoriale efficacemente dimostrato, in armonia con le valutazioni del primo giudice, che lo spegnimento del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] (coincidente nel periodo di interesse con quello del Donda, senza rilievo per i diversi termini iniziali e finali) aveva coperto tutto il tempo necessario all'effettuazione della missione a Desenzano, perfettamente compatibile con l'appiccamento dell'incendio, poco prima della mezzanotte del 9/9/2018, e con il rientro a Paliano del [OSCURATO:PERSONA] (vds. pag. 13/14 sentenza). 2.1. Deve qui rilevarsi che ci si trova al cospetto di un processo indiziario e della corretta valutazione di tale tipo di apparato probatorio da parte dei giudici del merito. È invero indubitabile che anche quando il complesso probatorio è precipuamente indiziario, il giudice deve valutarlo dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. A quest'ultimo riguardo, va ribadita la precisa metodologia di validazione del ragionamento indiziario, sintetizzabile nei seguenti termini: la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056), secondo il criterio dell'alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). 2.2. Alla stregua di tale inquadramento, deve rilevarsi che la Corte terri- toriale ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il contributo reso alla missione incendiaria, desumendola dalla congerie di elementi indiziari, previo esame di ciascuno isolatamente considerato quindi nella globale concatenazione dei medesimi. Né le critiche di illogicità rivolte alla valutazione della falsa denuncia di furto da parte dei giudici di merito sono di alcun pregio, risolvendosi in una - peraltro confusa - petizione di principio secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA], una volta messo al corrente dell'incendio dalla madre del Donda, si era risolto a sporgere denuncia di furto della vettura Kia proprio perché non aveva avuto la disponibilità del mezzo ed era stato all'oscuro del suo utilizzo nell'azione delittuosa.3. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. 4. Non vi è luogo a liquidazione delle spese processuali della parte civile a causa della tardività della relativa richiesta, oltre che della mancanza della specifica nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. Invero, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, dopo il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, i difensori delle altre parti, entro il quinto giorno ante- cedente l'udienza, possono presentare le proprie conclusioni con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. Trattasi di termini da calcolare a ritroso, essendo fissato solo il momento finale, sicché le unità di tempo si computano intere e libere, secondo quanto prevede l'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. Nel caso in esame le conclusioni (e la rituale nota spese) avrebbero dovuto essere depositate entro il giorno 3 giugno 2021, mentre sono state trasmesse soltanto in data 4 giugno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t
Sentenza Cassazione n. 39324/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris