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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 18826/2026

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ommissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClementina Scaroni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1265/2021depositata il 21/06/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;Numero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026Uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA],per la controricorrente, i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte.Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consobn. 21452 del 16 luglio 2020, con cui sono state applicate a [OSCURATO:PERSONA] sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 e la sanzioneamministrativa interdittiva accessoria di cui all’art. 187-quater, comma 1,d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre alla confisca dei beni dipertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro9.174,00, il tutto in relazione alla violazione prevista dall’art. 187-bis,comma 4, d. lgs. n. 58/1998 e dall’art. 8 regolamento UE n. 596/2014,per avere egli – in possesso dell’informazione privilegiata concernentel’accordo di vendita delle azioni Mobyt detenute dai soci rilevanti al gruppoHg Capital ad un prezzo superiore a quello di mercato, con conseguentepromozione di un’OPA rivolta a tutti i soci di minoranza di Mobyt almedesimo prezzo – acquistato per proprio conto n. 19.200 azioni Mobyt,utilizzando la suddetta informazione, nel periodo tra maggio e agosto2016.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Firenzeopposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso ladelibera in questione, negando di essere venuto a conoscenza delleinformazioni privilegiate in questione e di averle utilizzate per lacompravendita di azioni della Mobyt nel periodo considerato.Con sentenza n. 1265/2021 pubblicata il giorno 21.06.2021, la Corted’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che la configurabilità dell’illecito non postulasse l’individuazionedella fonte informativa del soggetto in questione, ma richiedessesemplicemente l’utilizzo della notizia di cui il trasgressore fosse venutoNumero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026oggettivamente in possesso.

La sussistenza della violazione, poi, eraprovata da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, visto che gliacquisti di azioni erano iniziati subito dopo che i maggiori soci e ilmanagement della Mobyt avevano appreso l’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] dirilevare l’intero capitale sociale della società e che detti acquisti si eranosvolti in un arco temporale molto breve ed erano avvenuti medianteimpiego da parte del soggetto in questione non soltanto di tutto il denarodi cui egli all’epoca disponeva, ma anche di somme ricevute in prestito daun amico e restituite con la maggiorazione di cospicui interessi subitodopo il realizzo della plusvalenza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte e la controricorrente ha depositato una memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: ai sensi dell’art.360 c. 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e2729 c.c.Secondo il ricorrente, l’iter argomentativo della Corte distrettuale sisarebbe spinto al di là di quanto previsto dalle norme citate in rubrica,poiché il giudice del merito, anziché utilizzare indizi gravi, precisi econcordanti, si sarebbe avvalso di semplici sospetti e, forse, di un unicoindizio costituito dal c.d. timing delle operazioni, da solo insufficiente aifini della prova.Il motivo è infondato.In primo luogo, deve essere esclusa la sussistenza della violazione diquanto disposto dall’art. 2697 c.c., violazione configurabile soltantoNumero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.:cfr Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 17313/2020; Cass. n. 18092/2020).Invero, in concreto, la parte non denuncia alcuna illegittima inversionedell’onere probatorio, ma semplicemente un utilizzo erroneo della provaindiziaria, circostanza, questa, esclusa dal campo di applicazione dellanorma in esame.Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., devepremettersi che, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione deglielementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sullaprova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio disussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza"degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ilquale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare lagravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri,per valutare la concordanza (cfr. Cass. n. 21762/2025).Sul punto, deve anche osservarsi che la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. edell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare,secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti daprovare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27266/2023).Numero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pertanto, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativoragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già allastregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte dicassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anchesotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restarenell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsisull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamentocondotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgereargomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando laricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dallamotivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18611/2021).Nel caso di specie, il ricorrente, come si è visto, censura il ragionamentopresuntivo della Corte di merito sotto il profilo della gravità degli indizi,sostenendo che gli elementi utilizzati ai fini della prova siano, in realtà, deimeri sospetti.La tesi in questione, tuttavia, non può essere condivisa.Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, la Corte d’appelloha indicato in motivazione plurime circostanze di carattere oggettivo afondamento della prova presuntiva.In particolare, oltre al c.d. timing delle operazioni, vale a dire i tempi incui hanno avuto luogo gli acquisti azionari da parte dell’odierno ricorrente,risultano citati in sentenza anche i seguenti ulteriori elementi: - lacircostanza che, nel periodo in considerazione, il soggetto non avessealcuna ulteriore operatività di borsa; - la mancanza da parte delricorrente, sempre nel periodo in questione, di apprezzabili mezzifinanziari da investire, tanto da avere egli la necessità di chiedere unNumero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026prestito ad un amico, restituito maggiorato di cospicui interessi subitodopo il realizzo della plusvalenza; - la breve durata dell’investimentooggetto di causa.Detti elementi non sono posti in discussione in questa sede.Per quanto riguarda, poi, l’inserimento del ricorrente nella rete di venditadella società e i suoi rapporti con alcuni azionisti di rilievo della societàmedesima, è stata la stessa Corte distrettuale ad affermare che «questoovviamente non prova nulla», salvo individuare «le possibili fonti (dirette oindirette) di trasmissione» della notizia privilegiata al soggetto interessato.Peraltro, come è già stato più volte affermato in sede di interpretazionegiurisprudenziale di legittimità, in tema di abuso di informazioniprivilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, l’espressione«informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dalfatto che essa sia stata conseguita da una comunicazione da parte di altri,poiché la fattispecie di illecito non richiede un collegamento causaleorientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di uninformatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possessodell’informazione e l’utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni sustrumenti finanziari (cfr. Cass. n. 14273/2025; Cass. n. 8782/2020; Cass.n. 24310/2017).Ciò è stato affermato anche nella motivazione della sentenza impugnata.Pertanto, la critica relativa al valore probatorio degli elementi riguardantil’inserimento del ricorrente nella rete di vendita della società e i suoirapporti con alcuni azionisti di rilievo della società medesima non vale ainficiare la correttezza dell’iter argomentativo posto a fondamento delladecisione.Considerazioni analoghe valgono con riferimento all’asserzione secondocui il ricorrente avrebbe sempre “giocato” in borsa e sarebbe appassionatodi scommesse, nonché in ordine alle deduzioni svolte circa l’invito del 14aprile 2020, riportato per estratto alla penultima pagina del ricorso.Numero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026Trattasi, invero, di fatti valutabili, al massimo, nell’ambito di un’eventualedoglianza di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nella specie nonsollevata.La motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento della decisionerisulta corretta, in quanto rispettosa dei principi di diritto sopramenzionati, oltre che esaustiva, avendo essa preso in considerazione nonsolo le circostanze esposte dalla Consob nella delibera opposta, ma anchegli elementi ad esse contrapposti dall’opponente.2.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.200,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ommissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eClementina Scaroni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1265/2021depositata il 21/06/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;Numero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026Uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA],per la controricorrente, i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte.Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consobn. 21452 del 16 luglio 2020, con cui sono state applicate a [OSCURATO:PERSONA] sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 e la sanzioneamministrativa interdittiva accessoria di cui all’art. 187-quater, comma 1,d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre alla confisca dei beni dipertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro9.174,00, il tutto in relazione alla violazione prevista dall’art. 187-bis,comma 4, d. lgs. n. 58/1998 e dall’art. 8 regolamento UE n. 596/2014,per avere egli – in possesso dell’informazione privilegiata concernentel’accordo di vendita delle azioni Mobyt detenute dai soci rilevanti al gruppoHg Capital ad un prezzo superiore a quello di mercato, con conseguentepromozione di un’OPA rivolta a tutti i soci di minoranza di Mobyt almedesimo prezzo – acquistato per proprio conto n. 19.200 azioni Mobyt,utilizzando la suddetta informazione, nel periodo tra maggio e agosto2016.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Firenzeopposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso ladelibera in questione, negando di essere venuto a conoscenza delleinformazioni privilegiate in questione e di averle utilizzate per lacompravendita di azioni della Mobyt nel periodo considerato.Con sentenza n. 1265/2021 pubblicata il giorno 21.06.2021, la Corted’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che la configurabilità dell’illecito non postulasse l’individuazionedella fonte informativa del soggetto in questione, ma richiedessesemplicemente l’utilizzo della notizia di cui il trasgressore fosse venutoNumero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026oggettivamente in possesso. La sussistenza della violazione, poi, eraprovata da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, visto che gliacquisti di azioni erano iniziati subito dopo che i maggiori soci e ilmanagement della Mobyt avevano appreso l’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] dirilevare l’intero capitale sociale della società e che detti acquisti si eranosvolti in un arco temporale molto breve ed erano avvenuti medianteimpiego da parte del soggetto in questione non soltanto di tutto il denarodi cui egli all’epoca disponeva, ma anche di somme ricevute in prestito daun amico e restituite con la maggiorazione di cospicui interessi subitodopo il realizzo della plusvalenza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte e la controricorrente ha depositato una memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: ai sensi dell’art.360 c. 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e2729 c.c.Secondo il ricorrente, l’iter argomentativo della Corte distrettuale sisarebbe spinto al di là di quanto previsto dalle norme citate in rubrica,poiché il giudice del merito, anziché utilizzare indizi gravi, precisi econcordanti, si sarebbe avvalso di semplici sospetti e, forse, di un unicoindizio costituito dal c.d. timing delle operazioni, da solo insufficiente aifini della prova.Il motivo è infondato.In primo luogo, deve essere esclusa la sussistenza della violazione diquanto disposto dall’art. 2697 c.c., violazione configurabile soltantoNumero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni enon, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.:cfr Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 17313/2020; Cass. n. 18092/2020).Invero, in concreto, la parte non denuncia alcuna illegittima inversionedell’onere probatorio, ma semplicemente un utilizzo erroneo della provaindiziaria, circostanza, questa, esclusa dal campo di applicazione dellanorma in esame.Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., devepremettersi che, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione deglielementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sullaprova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio disussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza"degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ilquale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare lagravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, pervalutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri,per valutare la concordanza (cfr. Cass. n. 21762/2025).Sul punto, deve anche osservarsi che la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. edell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare,secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti daprovare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27266/2023).Numero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026Pertanto, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativoragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già allastregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte dicassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anchesotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restarenell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsisull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamentocondotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgereargomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando laricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dallamotivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18611/2021).Nel caso di specie, il ricorrente, come si è visto, censura il ragionamentopresuntivo della Corte di merito sotto il profilo della gravità degli indizi,sostenendo che gli elementi utilizzati ai fini della prova siano, in realtà, deimeri sospetti.La tesi in questione, tuttavia, non può essere condivisa.Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, la Corte d’appelloha indicato in motivazione plurime circostanze di carattere oggettivo afondamento della prova presuntiva.In particolare, oltre al c.d. timing delle operazioni, vale a dire i tempi incui hanno avuto luogo gli acquisti azionari da parte dell’odierno ricorrente,risultano citati in sentenza anche i seguenti ulteriori elementi: - lacircostanza che, nel periodo in considerazione, il soggetto non avessealcuna ulteriore operatività di borsa; - la mancanza da parte delricorrente, sempre nel periodo in questione, di apprezzabili mezzifinanziari da investire, tanto da avere egli la necessità di chiedere unNumero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026prestito ad un amico, restituito maggiorato di cospicui interessi subitodopo il realizzo della plusvalenza; - la breve durata dell’investimentooggetto di causa.Detti elementi non sono posti in discussione in questa sede.Per quanto riguarda, poi, l’inserimento del ricorrente nella rete di venditadella società e i suoi rapporti con alcuni azionisti di rilievo della societàmedesima, è stata la stessa Corte distrettuale ad affermare che «questoovviamente non prova nulla», salvo individuare «le possibili fonti (dirette oindirette) di trasmissione» della notizia privilegiata al soggetto interessato.Peraltro, come è già stato più volte affermato in sede di interpretazionegiurisprudenziale di legittimità, in tema di abuso di informazioniprivilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, l’espressione«informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dalfatto che essa sia stata conseguita da una comunicazione da parte di altri,poiché la fattispecie di illecito non richiede un collegamento causaleorientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di uninformatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possessodell’informazione e l’utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni sustrumenti finanziari (cfr. Cass. n. 14273/2025; Cass. n. 8782/2020; Cass.n. 24310/2017).Ciò è stato affermato anche nella motivazione della sentenza impugnata.Pertanto, la critica relativa al valore probatorio degli elementi riguardantil’inserimento del ricorrente nella rete di vendita della società e i suoirapporti con alcuni azionisti di rilievo della società medesima non vale ainficiare la correttezza dell’iter argomentativo posto a fondamento delladecisione.Considerazioni analoghe valgono con riferimento all’asserzione secondocui il ricorrente avrebbe sempre “giocato” in borsa e sarebbe appassionatodi scommesse, nonché in ordine alle deduzioni svolte circa l’invito del 14aprile 2020, riportato per estratto alla penultima pagina del ricorso.Numero registro generale 22782/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 18826/2026Data pubblicazione 09/06/2026Trattasi, invero, di fatti valutabili, al massimo, nell’ambito di un’eventualedoglianza di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nella specie nonsollevata.La motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento della decisionerisulta corretta, in quanto rispettosa dei principi di diritto sopramenzionati, oltre che esaustiva, avendo essa preso in considerazione nonsolo le circostanze esposte dalla Consob nella delibera opposta, ma anchegli elementi ad esse contrapposti dall’opponente.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.200,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]