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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24482/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/1/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; considerato che i tre i motivi di censura articolati nel ricorso e cioè l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. nella fase delle indagini, quale aiuto alla memoria e l'insussistenza della fattispecie estorsiva, non sono scrutinabili in sede di legittimità perché non proposti in appello; rilevato che il ricorrente nei motivi di appello lamentava circostanze differenti rispetto a quelle oggi dedotte; in particolare le censure riguardavano la sussistenza dell'elemento materiale del reato e dell'elemento psicologico, la derubricazione del reato di estorsione in quello di violenza privata, l'insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; considerato che, l'avere in quella sede lamentato circostanze incompatibili con quelle oggi contestate, esclude che in sede di ricorso per cassazione possano poi sollevarsi censure in merito alla attendibilità della prova dichiarativa ovvero sulla integrazione della fattispecie tentata, invocando la desistenza (Sez. 2, n. 22362 del 23/4/2013, Rv.255940, Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202); considerato che le censure si appalesano altresì inammissibili per il fatto di sollecitare, in sede di legittimità, una diversa lettura del materiale probatorio, invero correttamente esaminato dai giudici di primo e secondo grado e da questi conformemente valutato in termini di responsabilità (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130); considerato che all'inammissibilità segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, può essere determinata equitativamente in C 3.000,00 di multa ; p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende .

Così deciso in Roma il 18/4/2023 Sentenza m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/1/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; considerato che i tre i motivi di censura articolati nel ricorso e cioè l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. nella fase delle indagini, quale aiuto alla memoria e l'insussistenza della fattispecie estorsiva, non sono scrutinabili in sede di legittimità perché non proposti in appello; rilevato che il ricorrente nei motivi di appello lamentava circostanze differenti rispetto a quelle oggi dedotte; in particolare le censure riguardavano la sussistenza dell'elemento materiale del reato e dell'elemento psicologico, la derubricazione del reato di estorsione in quello di violenza privata, l'insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; considerato che, l'avere in quella sede lamentato circostanze incompatibili con quelle oggi contestate, esclude che in sede di ricorso per cassazione possano poi sollevarsi censure in merito alla attendibilità della prova dichiarativa ovvero sulla integrazione della fattispecie tentata, invocando la desistenza (Sez. 2, n. 22362 del 23/4/2013, Rv.255940, Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202); considerato che le censure si appalesano altresì inammissibili per il fatto di sollecitare, in sede di legittimità, una diversa lettura del materiale probatorio, invero correttamente esaminato dai giudici di primo e secondo grado e da questi conformemente valutato in termini di responsabilità (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130); considerato che all'inammissibilità segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, può essere determinata equitativamente in C 3.000,00 di multa ; p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Così deciso in Roma il 18/4/2023 Sentenza m
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