CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24 gennaio 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che, premesso che secondo il capo di accusa Montecalvo era stato convinto dall'imputato a bere un bicchiere di vino contenente una sostanza tranquillante e quindi gli erano stati sottratti denaro e altri oggetti, non era stata considerata la testimonianza del fratello di Montecalvo secondo cui lo stesso non beveva mai, così contraddicendo quanto dichiarato dalla persona offesa. 1.2 n difensore eccepisce inoltre che il giudice di secondo grado aveva tralasciato completamente di motivare sulla ragione per cui non poteva essere applicato alla fattispecie l'art. 530 comma 2 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).Nel caso in esame, il ricorrente insiste nel valorizzare le dichiarazioni del fratello della persona offesa, già ritenute irrilevanti dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha osservato che dalle analisi del sangue eseguite su Montecalvo è risultato che lo stesso aveva assunto benzodiazepina, così riscontrando perfettamente il suo racconto. 1.2 Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso, che non contiene censure specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, congrua e coerente con le risultanze processali. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell