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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 25285/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35863/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- RINIe [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma presso lo studio dell’av- vocato MARCOBATTAGLIA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] n. 198 8/2018 depositata il28/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con la coniuge [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinanzi al Tribunale di Pesaro la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., i compratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendodomanda di riscatto ex art 8 l. 590/1965, con conseguente inefficacia delle due compravendite del 12/09/2001 e del 24/09/201.

La domanda veniva rigettatain primo e secondo grado per difetto di ruralità del bene.

Ricorre l’attore con cinque motivi, illustri da memoria.

Resistono i compratori con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si censura che si sia rilevata la propos izione diuna domanda unitaria di riscatto con riferimento a tutti gli immobili oggetto delle due compravendite, non già la proposizione di una plura- lità di domande giudiziali distinte.Si deduce violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c.

Il primo motivo non è fondato.

La parte censurata della sentenza è essenzialmentela seguente: «È evidente dalla […] lettura delle conclusioni […] nell'atto di citazione, che la domanda di prelazione è stata proposta in modo unitario, con riferimento a tutti i beni, ed in particolare con riferimento ai beni og- getto del primo contratto del 12/09/2001, e tale unitarietà non è stata emendata nel corso del giudizio, né poteva esserlo in virtù dell'inter- pretazione dell'art. 8 l. 590/1965 offerta della giurisprudenza di legit- timità […]. […] L'appellante non nega la carenza del requisito della ru- ralità, e quindi la carenza dei presupposti per l'esperibilità della prela- zione agraria, per il fabbricato, villa con piscina […], correttamente il primo giudice ha tratto la conseguenza del rigetto della domanda uni- tariamente proposta dal Bargnesi».

La censura del ricorrente è sufficientemente specificata, sì da con- sentire – trattandosi della denuncia d i un error in procedendo - un 3di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. accesso ai fascicoli di causa, in particolareal le conclusioni dell’atto di citazionein primo grado, dall e quali si desume che l'attore, dopo aver richiesto la dichiarazione d’inefficacia delle vendite, ha domandato il trasferimento del fondo quale bene unitario, rappresentato da tutti e tre i mappali oggetto delle compravendite, senza svolgere subordinate.

Appurato ciò, è da applicare il principio didiritto secondo cui, esercitato giudizialmente il diritto di riscatto ex art. 8 l. 590/1965, esso non può essere variato successivamente, né con riferimento all’oggetto, né al prezzo.

Infatti, si ha a che fare con un atto introduttivo che incorpora una dichiarazione negoziale, che quindinon è assoggettabile al la disci- plina della modifica della domanda, a meno che(ma non è così nel caso di specie) in via d’interpretazione della domanda giudizialeemerga che vi sia una corrispondente domanda subordinata relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati come passibili di ri- scatto.In questo senso è la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass.17495/2011, tra le altre.

Il primo motivo è rigettato.

2. -Con il secondo motivo si censura che si sia rilevato che l’immo- bile descrittodal mappale n. 419 abbia perduto la qualità della ruralità.

Censurato è l’argomento che tale carattere sia venuto meno in virtù dell’asservimento del bene a vincolo di inedificabilità al fine di utilizzare la relativa cubatura per la costruzione della villa, nonostante che il bene sia censito come rurale al catasto.

Si deduce violazione degli artt. 8 l. 590/1965, nonché degli artt.113 e 115 c.p.c.

Con il terzo motivo si censura che si sia considerato il bene di cui al mappale n. 419 legato da un vincolo pertinenziale rispetto al bene di cui al mappale n. 322.

Si deduce violazione degli art. 1477, 817, 818 c.c. 4di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo si censura che non si sia riconosciuto valore confessorio alla pratica di frazionamento catastale intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Si deduce violazione dell’art. 2735 c.c.

Il secondo, il terzoe il quartomotivo sono correlati e possono essere esaminato congiuntamente.Essi non sono fondati.

La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Appare corretta e condivisibile la valutazione del primo giudice delle risultanze processuali, laddove ricono sce perdurante valore alla con- venzione in data 27/08/74 costitutiva di vincolo , intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Pesaro, con cui l'area, ivi comprese le particelle ora identificate ai nn. 411 e 419, è stata asservita all'edificazionedella villa, con conseguente destinazione urbana, ritenendo, per contro,l’ir- rilevanza dellerisultanze catastali ai fini di accertare la natura agricola dei terreni, tenuto conto peraltroche la variazione catastale delle aree, da urbane ad agricole, è avvenuta in maniera nonconforme alla nor- mativa, e comunque non è idonea ad imprimere una destinazione a tali aree.[…] Ribadita la regolarità urbanistica della costruzione della villa e della convenzione diasservimento del terreno, la perdita della natura agricola non può essere superata da unavariazione catastale delle aree da urbane ad agricole intervenuta, peraltro, in maniera irregolare ed inidonea a superare l'operatività del vincolo di asservimento oggetto dellaconvenzione stipulata tra la proprietà ed il Comune di Pesaro.

Non ha pregio infine la tesi dell'appellante sul valore confessorio della ri- chiesta divariazione catastale delle aree da urbane ad agricole avan- zata dalla Ress.r.l., posto che la natura agricola o meno di un'area non può stabilirsi sulla base di una valutazione soggettiva, nemmeno se proveniente dal proprietario del terreno, in presenza di dati obiettivi (rilascio diconcessione edilizia e convenzione costitutiva di vincolo con sfruttamento delle aree a fini edificatori e perdita della precedente 5di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. caratteristica di ruralità) che escludono che il terrenooggetto della do- manda di riscatto possa considerarsi agricolo».

Risulta evidente pertanto che non è entrata in gioco l’applicazione della normativa civilistica sulle pertinenze(di cui al terzo motivo , che quindi è da rigettare), bensì si è rilevato - in modo esente da vizi cen- surabili in sede di legittimità, che l'areaè stata asservita all'edificazione della villa, con conseguente destinazione urbana.

Dopodiché si è fatta corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale sono esclusi dalla prelazione agraria i terreni cui gli strumenti urbanistici, anche in corso di approvazione, riconoscano una destina- zione urbana, prevedendone un’edificabilità ma ggiore di quella per le zone agricole, non vincolata alle esigenze dell'agricoltura.

Tale desti- nazione prevale sulla qualificazione formale di tali terreni come agricoli (di qui l’infondatezza del secondo motivo).In questo senso, cfr. Cass.20910/2016, tra le altre.Infine, corretta è la valutazione della Corte di appelloche non ravvede alcun carattere confessorio nel la richiesta di variazione catastale delle aree da urbane ad agricole avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA].(di qui l’infondatezza del quarto motivo).

Il secondo, il terzoe il quarto motivo sono rigettati .

3. -Con il quinto motivo si censura la condanna alle spese del primo grado, in particolare sotto il profilo della pluralità delle liquidazioni nei confronti dei difensori dei convenuti, nonostante la sostanziale unita- rietà della posizione sostanziale e processuale .

Si deduce violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e del d.m. 127/2004.

Il quinto motivo non è fondato.

Nel caso di specie vi erano più difensori, l’uno peri compratori signori Vitali, l’altro per la compratrice signora Gennari.

Esente da censure è la conferma delle distinte liquidazioni, considerato anche che si discute 6di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pur sempre di due distinti contratti di compravendita, in uno dei quali [OSCURATO:PERSONA] è compratriceda sola.

Il quinto motivo è rigettato.

4. - I l ricorso è rig ettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 10.000, oltre a € 200, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussisto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35863/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- RINIe [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma presso lo studio dell’av- vocato MARCOBATTAGLIA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] n. 198 8/2018 depositata il28/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con la coniuge [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinanzi al Tribunale di Pesaro la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., i compratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendodomanda di riscatto ex art 8 l. 590/1965, con conseguente inefficacia delle due compravendite del 12/09/2001 e del 24/09/201. La domanda veniva rigettatain primo e secondo grado per difetto di ruralità del bene. Ricorre l’attore con cinque motivi, illustri da memoria. Resistono i compratori con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si censura che si sia rilevata la propos izione diuna domanda unitaria di riscatto con riferimento a tutti gli immobili oggetto delle due compravendite, non già la proposizione di una plura- lità di domande giudiziali distinte.Si deduce violazione degli artt. 163 e 112 c.p.c. Il primo motivo non è fondato. La parte censurata della sentenza è essenzialmentela seguente: «È evidente dalla […] lettura delle conclusioni […] nell'atto di citazione, che la domanda di prelazione è stata proposta in modo unitario, con riferimento a tutti i beni, ed in particolare con riferimento ai beni og- getto del primo contratto del 12/09/2001, e tale unitarietà non è stata emendata nel corso del giudizio, né poteva esserlo in virtù dell'inter- pretazione dell'art. 8 l. 590/1965 offerta della giurisprudenza di legit- timità […]. […] L'appellante non nega la carenza del requisito della ru- ralità, e quindi la carenza dei presupposti per l'esperibilità della prela- zione agraria, per il fabbricato, villa con piscina […], correttamente il primo giudice ha tratto la conseguenza del rigetto della domanda uni- tariamente proposta dal Bargnesi». La censura del ricorrente è sufficientemente specificata, sì da con- sentire – trattandosi della denuncia d i un error in procedendo - un 3di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. accesso ai fascicoli di causa, in particolareal le conclusioni dell’atto di citazionein primo grado, dall e quali si desume che l'attore, dopo aver richiesto la dichiarazione d’inefficacia delle vendite, ha domandato il trasferimento del fondo quale bene unitario, rappresentato da tutti e tre i mappali oggetto delle compravendite, senza svolgere subordinate. Appurato ciò, è da applicare il principio didiritto secondo cui, esercitato giudizialmente il diritto di riscatto ex art. 8 l. 590/1965, esso non può essere variato successivamente, né con riferimento all’oggetto, né al prezzo. Infatti, si ha a che fare con un atto introduttivo che incorpora una dichiarazione negoziale, che quindinon è assoggettabile al la disci- plina della modifica della domanda, a meno che(ma non è così nel caso di specie) in via d’interpretazione della domanda giudizialeemerga che vi sia una corrispondente domanda subordinata relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati come passibili di ri- scatto.In questo senso è la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass.17495/2011, tra le altre. Il primo motivo è rigettato. 2. -Con il secondo motivo si censura che si sia rilevato che l’immo- bile descrittodal mappale n. 419 abbia perduto la qualità della ruralità. Censurato è l’argomento che tale carattere sia venuto meno in virtù dell’asservimento del bene a vincolo di inedificabilità al fine di utilizzare la relativa cubatura per la costruzione della villa, nonostante che il bene sia censito come rurale al catasto. Si deduce violazione degli artt. 8 l. 590/1965, nonché degli artt.113 e 115 c.p.c. Con il terzo motivo si censura che si sia considerato il bene di cui al mappale n. 419 legato da un vincolo pertinenziale rispetto al bene di cui al mappale n. 322. Si deduce violazione degli art. 1477, 817, 818 c.c. 4di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo si censura che non si sia riconosciuto valore confessorio alla pratica di frazionamento catastale intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Si deduce violazione dell’art. 2735 c.c. Il secondo, il terzoe il quartomotivo sono correlati e possono essere esaminato congiuntamente.Essi non sono fondati. La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Appare corretta e condivisibile la valutazione del primo giudice delle risultanze processuali, laddove ricono sce perdurante valore alla con- venzione in data 27/08/74 costitutiva di vincolo , intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Pesaro, con cui l'area, ivi comprese le particelle ora identificate ai nn. 411 e 419, è stata asservita all'edificazionedella villa, con conseguente destinazione urbana, ritenendo, per contro,l’ir- rilevanza dellerisultanze catastali ai fini di accertare la natura agricola dei terreni, tenuto conto peraltroche la variazione catastale delle aree, da urbane ad agricole, è avvenuta in maniera nonconforme alla nor- mativa, e comunque non è idonea ad imprimere una destinazione a tali aree.[…] Ribadita la regolarità urbanistica della costruzione della villa e della convenzione diasservimento del terreno, la perdita della natura agricola non può essere superata da unavariazione catastale delle aree da urbane ad agricole intervenuta, peraltro, in maniera irregolare ed inidonea a superare l'operatività del vincolo di asservimento oggetto dellaconvenzione stipulata tra la proprietà ed il Comune di Pesaro. Non ha pregio infine la tesi dell'appellante sul valore confessorio della ri- chiesta divariazione catastale delle aree da urbane ad agricole avan- zata dalla Ress.r.l., posto che la natura agricola o meno di un'area non può stabilirsi sulla base di una valutazione soggettiva, nemmeno se proveniente dal proprietario del terreno, in presenza di dati obiettivi (rilascio diconcessione edilizia e convenzione costitutiva di vincolo con sfruttamento delle aree a fini edificatori e perdita della precedente 5di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. caratteristica di ruralità) che escludono che il terrenooggetto della do- manda di riscatto possa considerarsi agricolo». Risulta evidente pertanto che non è entrata in gioco l’applicazione della normativa civilistica sulle pertinenze(di cui al terzo motivo , che quindi è da rigettare), bensì si è rilevato - in modo esente da vizi cen- surabili in sede di legittimità, che l'areaè stata asservita all'edificazione della villa, con conseguente destinazione urbana. Dopodiché si è fatta corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale sono esclusi dalla prelazione agraria i terreni cui gli strumenti urbanistici, anche in corso di approvazione, riconoscano una destina- zione urbana, prevedendone un’edificabilità ma ggiore di quella per le zone agricole, non vincolata alle esigenze dell'agricoltura. Tale desti- nazione prevale sulla qualificazione formale di tali terreni come agricoli (di qui l’infondatezza del secondo motivo).In questo senso, cfr. Cass.20910/2016, tra le altre.Infine, corretta è la valutazione della Corte di appelloche non ravvede alcun carattere confessorio nel la richiesta di variazione catastale delle aree da urbane ad agricole avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA].(di qui l’infondatezza del quarto motivo). Il secondo, il terzoe il quarto motivo sono rigettati . 3. -Con il quinto motivo si censura la condanna alle spese del primo grado, in particolare sotto il profilo della pluralità delle liquidazioni nei confronti dei difensori dei convenuti, nonostante la sostanziale unita- rietà della posizione sostanziale e processuale . Si deduce violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e del d.m. 127/2004. Il quinto motivo non è fondato. Nel caso di specie vi erano più difensori, l’uno peri compratori signori Vitali, l’altro per la compratrice signora Gennari. Esente da censure è la conferma delle distinte liquidazioni, considerato anche che si discute 6di 6 – 35863 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. pur sempre di due distinti contratti di compravendita, in uno dei quali [OSCURATO:PERSONA] è compratriceda sola. Il quinto motivo è rigettato. 4. - I l ricorso è rig ettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 10.000, oltre a € 200, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussisto
Sentenza Cassazione n. 25285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris