CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38986/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 luglio 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 10 giugno 2020 dal Tribunale di Verbania in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che la aveva condannata per i reati di cui agli artt. 348 e 495 cod. pen., cen l'aumento per la contestata recidiva e per il riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione.L'accusa attiene all'esercizio abusivo della professione di avvocato, per essersi la ricorrente, pur se radiata dal registro Praticanti avvocati in data 26 ottobre 2016, qualificata negli atti di causa quale "Advocat" ed essersi presentata all'udienza del 9 dicembre 2016, relativa ad una causa presso il Tribunale civile di Verbania, quale sostituto del patrocinante di parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] (Capo A); nonché per avere falsamente dichiarato in udienza di essere un avvocato in sostituzione del dominus della causa (Capo B). 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge processuale per nullità del decreto che dispone il giudizio. In particolare, il capo di imputazione di cui al capo A) violerebbe il requisito previsto a pena di nullità dall'art.552 cod. pen. dell'"esposizione in forma chiara e precisa" dei fatti oggetto di imputazione, ladclove la imputazione opera confusione quanto alla indicazione della causa civile nella quale la ricorrente avrebbe esercitato abusivamente la professione dal momento che -in relazione al proc. n.1720/2016 relativo a [OSCURATO:PERSONA] richiamato- la Pirovano avrebbe solamente preparato degli atti stragiudiziali e la causa risultava pendente presso il Tribunale di Novara e non di Verbania. Conclude chiedendo alla Corte se sia ravvisabile una ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio o di fatto diverso. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.384 cod. pen. Evidenzia la difesa che la Corte territoriale, a fronte del motivo di appello in base al quale la ricorrente aveva superato l'esame di Stato a Barcellona ed era iscritta all'ICAB di Barcellona con la possibilità di esercitare liberamente la professione anche in Italia in base alla legge n.31/82 e alla direttiva comunitaria 249/77, ha erroneamente motivato nel ritenere che l'applicazione della legge 31/82, allorquando stabilisce che nell'esercizio dell'attività professionale, gli avvocati abilitati alla professione di avvocato nei paesi della Comunità Europea sono soggetti al potere del Consiglio dell'Ordine competente per territorio, comporti che la sanzione disciplinare del Consiglio dell'Ordine di Novara abbia effetti anche sul titolo abilitativo conseguito in Spagna. Al riguardo la espressione "competente per territorio" non individua necessariamente il Consiglio di Novara quale deputato ad in-ogare la sanzione disciplinare ben potendo ritenersi competente il Consiglio dell'Ordine di Barcellona.Così come non è sufficientemente chiara la motivazione laddove fa derivare, dall'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione, la caducazione di un titolo abilitativo conseguito quattro anni prima da una praticante che, peraltro, non era mai stata iscritta all'Ordine degli avvocati di Novara e dunque ad un ordine italiano. La ricorrente, all'udienza del dicembre 2016, si è limitata a sostituire l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], precedentemente nominato e regolarmente iscritto in Italia, e si è qualificata come "Advocat" e non come Avvocato. [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersi anche l'elemento soggettivo del reato essendo evidente la buona fede della ricorrente convinta della correttezza del suo agire, alla luce, peraltro, della problematica e non facile interpretazione della normativa applicabile al caso di specie. 2.3.Con il terzo motivo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche sia fondata su una motivazione illogica e identica per la duplice richiesta: l'aver posto in essere la condotta illecita nonostante le cognizioni professionali, tentando di aggirare maliziosamente le regole. La Corte territoriale non ha tenuto in conto il comportamento processuale della ricorrente e la sua buona fede, dovendosi senz'altro escludere la sussistenza di un tentativo malizioso di aggiramento delle regole e potendosi al più ravvisare la inconsapevole commissione di un illecito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, nonché aspecifico. A . ..Invero, la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art. 552 lett. c) cod.proc.pen. e, in particolare, per erronea identificazione della causa civile in cui la ricorrente ha posto in essere le condotte contestate nei due capi d'imputazione e "indeterminatezza" del capo d'imputazione, integra una nullità di natura relativa che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749). Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), non risulta che alla prima udienza del 19 settembre 2019 sia stata tempestivamente proposta l'eccezione, sollevata per la prima volta in grado d'appello. 1.1. Il motivo è da considerarsi altresì aspecifico dal momento che, dopo avere dedotto la violazione dell'art. 552 cod. proc. pen. e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio, deduce "alternativamente" la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "E' inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per vizi di motivazione i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa" (Sez.6, n. 800 del 06/12/2011 (2012), Rv. 251528). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato Il motivo non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità e con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento dela decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). La sentenza impugnata ha - sullo specifico motivo già proposto con l'atto di appello-fornito motivazione esaustiva e immune da vizi logici e giuridici, chiarendo che, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, in virtù dell'art. 11 della I. n. 31/1982, si deve ritenere che la sanzione inflitta dal Consiglio forense di Novara avesse inibito alla ricorrente l'esercizio della professione forense in Italia. Correttamente, dunque, i giudici del merito hanno ritenuto integrata la condotta di cui all'art. 348 cod.pen., posto che il titolo abilitativo conseguito in Spagna e astrattamente valido in Italia non era spendibile in conseguenza del provvedimento di radiazione comminato dal Consiglio nazionale forense. Sussiste, per le ragioni espresse in sentenza, l'elemento soggettivo del reato come contestato. La sentenza ha esaustivamente motivato sul punto evidenziando che la ricorrente non può essere stata tratta in errore dalla giurisprudenza sulla specifica materia e ha espressamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che in più occasioni ha fornito le corrette linee interpretative della norma. 3. Il terzo motivo è generico. In primo luogo le statuizioni relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice in ossequio al potere discrezionale previsto dagli articoli 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). In relazione alla specifica doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. A tal fine, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo. Nella specie, la Corte, condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha assolto l'obbligo motivazionale richiamando la gravità della condotta e le particolari conoscenze giuridiche della ricorrente, ricorrendo a parametri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen. Quanto all'ulteriore doglianza della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena la Corte ha esaustivamente motivato quanto alle ragioni ritenute ostative all'applicazione del beneficio, ragioni non censurabili in sede di legittimità; peraltro i motivi per i quali la Corte avrebbe dovuto concedere l'invocato beneficio appaiono generici e non puntuali. 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr