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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 22208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CHIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Chiari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 quater d.

I.vo 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 20.000 di multa.

L'imputato non aveva ottemperato a due ordini di espulsione, il secondo emesso dal Questore di Brescia ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter d.

I.vo 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato accertamento dello stato di indigenza dell'imputato.

Trattandosi di soggetto in stato di indigenza, privo di un lavoro e di una sistemazione abitativa, il Giudice di Pace avrebbe dovuto motivare sulla esistenza di un giustificato motivo all'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato.

Al contrario, la sentenza non motivava su questo tema.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 1.

Lo stato di indigenza dello straniero, la mancanza di un'attività lavorativa e l'indisponibilità di un alloggio sono soltanto ipotizzati dal difensore del ricorrente e in alcun modo dimostrati.

Questa Corte ha più volte affermato che la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216).

Inoltre, deve essere ricordato che l'art. 14, comma 5 ter, d.

I.vo 286 del 1998 prevede che l'ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale può essere accompagnato, su richiesta dell'interessato, dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza, compreso il titolo di viaggio.

L'evocazione del giustificato motivo per l'inottemperanza all'ordine deve confrontarsi anche con questa previsione, che permette allo straniero di munirsi del titolo di viaggio necessario a spese dello Stato italiano e, più in generale, con gli interventi statali per favorire, anche dal punto di vista finanziario, il rientro volontario nei Paesi di origine.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CHIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Chiari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 quater d. I.vo 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 20.000 di multa. L'imputato non aveva ottemperato a due ordini di espulsione, il secondo emesso dal Questore di Brescia ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter d. I.vo 286 del 1998. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato accertamento dello stato di indigenza dell'imputato. Trattandosi di soggetto in stato di indigenza, privo di un lavoro e di una sistemazione abitativa, il Giudice di Pace avrebbe dovuto motivare sulla esistenza di un giustificato motivo all'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato. Al contrario, la sentenza non motivava su questo tema. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 1. Lo stato di indigenza dello straniero, la mancanza di un'attività lavorativa e l'indisponibilità di un alloggio sono soltanto ipotizzati dal difensore del ricorrente e in alcun modo dimostrati. Questa Corte ha più volte affermato che la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216). Inoltre, deve essere ricordato che l'art. 14, comma 5 ter, d. I.vo 286 del 1998 prevede che l'ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale può essere accompagnato, su richiesta dell'interessato, dalla documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza, compreso il titolo di viaggio. L'evocazione del giustificato motivo per l'inottemperanza all'ordine deve confrontarsi anche con questa previsione, che permette allo straniero di munirsi del titolo di viaggio necessario a spese dello Stato italiano e, più in generale, con gli interventi statali per favorire, anche dal punto di vista finanziario, il rientro volontario nei Paesi di origine. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22208/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris