CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 10723/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 ottobre 2021 (dep. il 4 ottobre 2021) il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di Maverik BRESCIANI, avverso l'ordinanza del 17 settembre 2021 con quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato allo stesso BRESCIANI la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di furto in abitazione aggravato, due ipotesi di tentato furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.2. Il difensore del BRESCIANI ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, a cagione della conferma dell'ordinanza di prima istanza con riferimento alla scelta della misura più afflittiva quale l'unica idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. 3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal BRESCIANI, alla luce della sopravvenuta sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, cui in atto in effetti risulta sottoposto. 4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Non deve disporsi la condanna del BRESCIANI al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della riferita sostituzione della custodia cautelare in carcere (già chiesta al Giudice del riesame, il cui diniego è oggetto del ricorso), a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese processuali e per la Cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], ,..