CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 3 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 16 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con specifico riguardo alla sussistenza del dolo di ricettazione, oltre all'evidente genericità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto, anche sotto il profilo soggettivo, dal rinvenimento dello stesso a bordo del ciclornotore su cui era stata apposta la targa provento di illecito, sprovvisto della necessaria documentazione, senza aver fornito plausibile giustificazione in ordine al possesso di un segno distintivo che per sua naturale funzione sottostà a specifiche regole di circolazione; Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 2 della sentenza ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati, valorizzando la negativa personalità del prevenuto, gravato da diversi precedenti penali, quale elemento certamente idoneo a fondare il diniego delle generiche (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02) e ad escludere, unitamente alla significatività dell'episodio, la possibilità di un'ulteriore riduzione di pena, la cui graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la cui determinazione nel caso di specie non risulta arbitraria o illogica, anca più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 marzo