CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 39387/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11448-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1196/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11448/2020 [OSCURATO:PERSONA] E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10598/2021Numero di raccolta generale 39387/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi Data pubblicazione 10/12/2021 avverso la sentenza 6 settembre 2019, n. 1196/2019, resa dalla Corte d’appello di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. La Corte d’appello ha confermato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 13 maggio 2014, con la quale era stata accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3023/2010 per l’importo di € 7.341,99 oltre accessori, intimato da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il rimborso della somma che il Condominio aveva preteso dalla prima in relazione alle spese di demolizione del terrazzino (di cui alle sentenze Tribunale Salerno n. 720/2006 e n. 2288/2008) abusivamente realizzato in epoca anteriore alla compravendita dell’unità immobiliare intercorsa fra la stessa Lucarelli e l’acquirente Vitale. Sia il Tribunale di Salerno che la Corte d’appello di Salerno hanno ritenuto che la clausola n. 5 del contratto di vendita inter partes, con cui l’acquirente si era obbligata a pagare le spese per la rimozione delle opere abusive, fosse relativa al solo intervento di “rifacimento del tetto”, unico già approvato con la delibera condominiale del 29 settembre 2000 pattiziamente richiamata nel contratto. Viceversa, le spese dei lavori di completamento della copertura condominiale trovavano fondamento nel diverso deliberato assembleare del 9 gennaio 2001 e ad esse era estranea la clausola di accollo contrattuale alla compratrice delle spese necessarie per il “rifacimento del tetto”. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] allega l’omesso esame circa un fatto decisivo, per la mancata valutazione della clausola contenuta nel contratto di compravendita inter partes del 6 giugno 2001, clausola con la quale la Vitale si era accollata tutte le spese afferenti alla ricostruzione del tetto. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697, comma 2, c.c., assumendosi che la ricorrente avesse dato prova F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11448/2020 Numero sezionale 10598/2021 del proprio credito, mentre [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato di Numero di raccolta generale 39387/2021Data pubblicazione 10/12/2021 esser debitrice di una diversa obbligazione, pur avendone l’onere. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano inammissibili. Innanzitutto, quanto al primo motivo, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Peraltro, si ha in realtà riguardo a censure sulla corretta interpretazione di una clausola contrattuale, la quale non costituisce un “fatto” ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20718). Quanto alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., essa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, e non anche quando il ricorrente intenda denunciare una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, o, peggio, come nel caso di specie, una erronea interpretazione di un testo contrattuale. E’ poi evidente che il meccanismo di cui all'art. 2697 c.c. onera chi agisce per ottenere il pagamento di un vantato credito di dar prova dei fatti costitutivi della pretesa, e cioè della fonte negoziale o legale della stessa. Ne consegue che, ove, come nella specie, il venditore di un immobile agisca in rivalsa contro il compratore, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11448/2020 Numero sezionale 10598/2021 assumendo di aver pagato spese condominiali che, con accollo Numero di raccolta generale 39387/2021Data pubblicazione 10/12/2021 pattizio, il medesimo compratore si era impegnato a pagare, non può addossarsi a quest’ultimo la prova che non sussistano le condizioni contrattuali per l’operatività dell’accollo. Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimata non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C