CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 751-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -2- -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 919/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 9.03.2011, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di uno stabile sito in Torino, via Vigone, la cui copertura era parzialmente crollata nell’aprile 2008, conveniva avanti il Tribunale di Torino il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva conferito l’incarico del rifacimento del tetto. Esponeva che, poco dopo l’installazione del cantiere, a causa del verificarsi di notevoli eventi metereologici non adeguatamente fronteggiati dall’appaltatore mediante la posa di teli di protezione, l’acqua piovana si era riversata nel sottotetto e si era infiltrata nelle unità abitative del piano inferiore, danneggiando le pareti ed i soffitti. Affermava che l’appaltatore aveva riconosciuto la propria responsabilità denunciando l’evento all’impresa assicuratrice, la quale aveva negato il proprio obbligo di garanzia; sottolineava, altresì, come il manto di copertura dell’edificio non fosse stato realizzato ad opera d’arte, tanto è vero che il direttore dei lavori aveva rilevato la presenza di pozzanghere ed infiltrazioni cui l’appaltatore non aveva posto rimedio. Parte attrice elencava i vizi che inficiavano l’opera e che avevano determinato gli Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -3- inconvenienti di cui sopra per rimediare ai quali era necessario un esborso di euro 64.000,00 al quale era necessario aggiungere euro 16.000,00per ovviare ai danni cagionati; chiedeva, quindi, al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento dei corrispondenti importi. 2. La causa di merito era preceduta dallo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo, con il quale si accertava la non corretta esecuzione dell’opera, riscontrandosi colature d’acqua provenienti dal tetto ed infiltrazioni all’interno di tre unità abitative. 3. Si costituiva in giudizio il convenuto [OSCURATO:PERSONA] il quale negava la propria responsabilità in ordine alle prime infiltrazioni, correlate al precario stato di manutenzione dell’immobile; sottolineava l’accettazione da parte dell’attrice senza riserve dell’opera; aggiungeva che l’accertamento preventivo aveva consentito di appurare la mancanza di opere di lattoneria (conseguente a varianti approvate dalla direzione dei lavori e dalla committenza), nonché di escludere la riconducibilità dei fenomeni riscontrati all’interno delle unità abitative ad infiltrazioni provenienti dal tetto; sottolineava che l’ausiliario aveva indicato in euro 2.500,00 la spesa per il ripristino e la sistemazione delle guaine, ed in euro 18.000,00 quella necessaria per la posa della faldaleria in rame in conformità alle originarie previsioni contrattuali, importo non imputabile al convenuto, stantel’intervenuta modifica sul punto dell’originaria convenzione; affermava la genericità dell’azione intrapresa dall’attrice ed eccepiva l’esclusione della garanzia invocata, stante l’accettazione dell’opera cui era seguito il pagamento del corrispettivo; chiedeva infine di chiamare in causa sia il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -4- 4. Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva che il convenuto, chiedendo la sua chiamata in causa, aveva agito indebitamente in funzione vicaria dell’attrice; ricusava comunque ogni sua responsabilità per quel che concerneva i fenomeni infiltrativi; rilevava di aver provveduto a segnalare i vizi sia alla committente che all’appaltatore; affermava che per contratto tutte le eventuali modifiche delle intese originarie erano riservate alla committente, nei confronti della quale era responsabile la direzione lavori; concludeva per l’inammissibilità della domanda proposta dal convenuto ed in subordine per il rigetto. L’impresa assicuratrice domandava il rigetto sia della domanda attrice, sia di quella di garanzia del convenuto in considerazione del fatto che, a tenore di polizza, erano da reputare coperti solo i danni provocati da fatti accidentali e comunque erano esclusi gli eventi cagionati da acqua piovana ed altri agenti atmosferici. 5. Con sentenza n. 919/2016, il Tribunale di Torino condannava il convenuto a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 65.167,52, oltre interessi dalla data della pronuncia; condannava la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il convenuto sino alla concorrenza della somma di euro 21.147,00 oltre interessi alla medesima data. Respingeva le ulteriori domande delle parti. Condannava altresì il convenuto a rimborsare all’attrice e alla terza chiamata [OSCURATO:PERSONA].ni le spese processuali del grado, poste invece a carico della Cardullo nell’ambito del rapporto processuale con il convenuto, a cui erano accollate, nella misura di un terzo, le spese e gli onorari relativi alla CTU, venendo accollati gli ulteriori due terzi a Cardullo. Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -5- 6. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale censurava la decisione anzitutto in ordine all’accertato implicito riconoscimento dei vizi in conseguenza della condotta tenuta e sottesa alla loro eliminazione e nella parte in cui era stata affermata la riconducibilità delle infiltrazioni anche alle modalità esecutive dell’opera, imputandole per un terzo alla situazione preesistente, e nella rimanente quota al periodo successivo al compimento dei lavori. Contestava la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure, che da un lato aveva riconosciuto che la sostituzione degli originari materiali con altri era dipesa dalla volontà della committente, e dall’altro aveva ravvisato la responsabilità dell’appaltatore per non essersi rifiutato di dare corso alla modifica in questione; lamentava ancora la contraddittorietà della decisione, anche nella parte in cui il primo giudiceaveva ravvisato la mera colpa concorrente nella condotta omissiva tenuta dal direttore dei lavori e criticava la misura della responsabilità concorrente di tale direttore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, previa eventuale rinnovazione o integrazione della consulenza, insisteva affinché venissero determinati diversamente i singoli profili di colpa concorrente tra esso appellante, la committente ed il direttore dei lavori; evidenziava l’erronea aliquota Iva (22% anziché 10%) applicata dal Tribunale e rinnovava la domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che negava di aver accettato l’opera, contestava l’attendibilità in ordine alla deposizione di un determinato teste ed impugnava incidentalmente la sentenza, nella parte concernente la determinazione dei danni provocati dall’appaltatore, Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -6- richiamando la relazione del proprio consulente tecnico di parte e rimarcando che l’appaltatore aveva omesso di installare alcuni abbaini. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, lamentando l’indebita affermazione del suo obbligo di garanzia nei confronti dell’appaltatore, l’errata valutazione di alcune risultanze istruttorie, l’erronea corresponsabilità in ordine all’utilizzo di materiale protettivo differente da quello a suo tempo pattuito dalle parti e alle modalità di realizzazione di [OSCURATO:PERSONA]; chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva accolto le domande proposte contro la stessa dall’appaltatore e quelle concernente l’accollo delle spese processuali. Si costituiva infine [OSCURATO:PERSONA] negando la sussistenza della garanzia assicurativa con riferimento al profilo di responsabilità ascritto all’assicurato. 7. Con sentenza n. 919/2016, la Corte di Appello di Torino, in accoglimento parziale dell'appello principale, in riforma sul punto della sentenza di primo grado: -condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 58.495,64, con interessi al saggio legale (rideterminando la somma per effetto della riduzione della non pertinente aliquota IVA al 22%); -accoglieval'appello incidentale proposto dalla Cardullo, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui questa era stata condannata a tenere parzialmente indenne il [OSCURATO:PERSONA] dagli effetti della pronuncia in ordine alla domanda principale dell'originaria attrice, nonché a rimborsare allo stesso le spese processuali del grado; -respingevala domanda di regresso formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -7- -respingevaper il resto l’appello principale anche in ordine alla domanda di garanzia avanzata dall’appellante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -dichiarava inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], che lamentava una erronea determinazione delquantum risarcitorio liquidato in suo favore. -provvedeva infine a regolare le spese di giudizio, accollando al [OSCURATO:PERSONA] le spese sostenute da Cardullo per entrambi i gradi di giudizio, da [OSCURATO:PERSONA].ni per il grado di giudizio e da Bocca nella misura di quattro quinti sempre per il grado. 8. Avverso la decisione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in c assazione articolato in sette motivi. 9. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno depositato memorie nei termini. 10. Non ha svolto difese in questa sede [OSCURATO:PERSONA], pur regolarmente intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “ Art. 360 n. 3 cpc. –Violazione degli artt. 343 e 166 cpc nonché art. 360 nn. 3 e 4 in relazione all’art. 112 cpc per avere la Corte di Appello accolto l’appello incidentale della Geom. [OSCURATO:PERSONA], assolvendola da ogni obbligazione portata a suo carico dal giudicea quo, appello proposto tardivamente dalla stessa con la propria comparsa di risposta in data 29.12.2014, oltre i termini di legge previsti a pena di decadenza per le impugnazioni incidentali, non pronunciandosi in alcun modo e in ciò violando l’art. 112 cpc sulla espressa eccezione formulata a verbale dell’udienza nonché in memoria di replica in data 22.1.2015”. Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -8- Con esso il ricorrente eccepisce la tardività della costituzione in appello della geometra [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inammissibilità dell’appello incidentale, depositato in data 29.12.2014 per la data della prima udienza, indicata dall’appellante per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a nulla valendo il rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 168-bis comma 4 c.p.c. Censura, inoltre, l’omessa pronuncia della Corte distrettuale sull’eccezione di tardività proposta a verbale di udienza del 22.01.2015 e nella memoria di replica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.-Con il secondo, correlato motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello accollato le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i gradi di giudizio all’odierno ricorrente, quale conseguenza dell’illegittimo accoglimento dell’appello incidentale. A f ronte di un appello incidentale tardivo ed inammissibile, non vi può essere soccombenza in ordine alle domande con lo stesso proposte, le quali non possono essere nemmeno esaminate. 2.1.-I primi due motivi , da scr u tinarsi congiuntamente per la loro connessione,sono fondati. Come si evince dagli atti di causa, con l'atto di appello il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] citava le parti a comparire avanti alla Corte di Appello di Torino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale depositando l'atto presso la cancelleria in data 29.12.2014, oltre il termine di 20 giorni per la costituzione in giudizio, coincidente con il giorno 27.12.2014(sabato). Trova applicazione nella specie il principio secondo cui “ il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -9- non festivo il termine che scada in un giorno festivo ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della L. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso",ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”(Cass. nn. 21335/2017 e, per l’applicazione del principio ai termini per la costituzione del convenuto, Cass. n. 26900/2020). Non ha pregio il duplice ordine di deduzioni avanzate dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in controricorso e nella memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. Anzitutto, la stessa sostiene che la prima udienza è stata differita con decreto del presidente della Corte di Appello ai sensi dell’art. 168 bis comma5° c.p.c. , anziché ai sensi del comma 4° della stessa norma, come sostenuto dal ricorrente, posto che lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto (con le connesse decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.) ha luogo, secondo il regime conseguente all'introduzione della facoltà dell'istruttore di differire l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., esclusivamente nel caso previsto da tale ultima disposizione e non nell'ipotesi di cui al Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -10- comma 4 del medesimo art. 168 bis c.p.c. (cioè nel caso di differimento dell'udienza perché il giudice istruttore in quella data non tiene udienza). In secondo luogo, sostiene la controricorrente che l’eccezione di tardività della costituzione in giudizio sarebbe stata rinunciata dal ricorrente, perché non riproposta nelle conclusioni in atto di appello. La verifica degli atti di causa, consentita nel caso di specie (Cass. n. 2394/2020, in motiv.), ha consentito di esclude re che la data dell’udienza indicata in atto di citazione di appello (16.1.2015) venne differita con decreto del giudice istruttore, essendosi trattato di rinvio di ufficio dell’udienza in uno con il provvedimento di nomina del giudice relatore. Il rinvio d'ufficio dell'udienza a quella immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, exart. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina quindi la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343c.p.c., contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione delladomanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. – secondo quanto già sopra precisato -quella relati va alla data fissata dal giudice istruttore (Cass. n. 2299/2017). Ne deriva l’inammissibilità per tardivitàdell'appello incidentale quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art.168 bis comma 4 c.p.c. ( cfr. an che Cass. n. 1127/2015; Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -11- si può anche ricordare che sul punto è più volte intervenuta la Consulta – ordd. n. 461 del 1997, n. 164 del 1998, n. 134 del 2009 e n. 174 del 2013 – per disatte ndere le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 166 c.p.c., nella parte in cui prevede che il convenuto debba costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione anche nell'ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., anziché almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva dell'udienza). La deduzione che l’eccezione di tardività della costituzione in giudizio sarebbe stata rinunciata dal ricorrente , perché non riproposta nelle conclusioni in atto di appello,non ha rilevanza , posto che la tardività dell’appello incidentale può essere rilevata d’ufficio e può essere avanzataper la prima volta anche in sede di legittimità(cfr., ad es., Cass. n. 20667/2010) . 2.2.- In relazione a quanto esposto, l ’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] si configura tardivo , con conseguente passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alla di lei condanna a tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza della somma ivi indicata. La tardività della proposizione del gravame comporta , in accoglimento anche del secondo motivo di ricorso, la caducazione delregolamento delle spese di lite compiuto dalla Corte territoriale – ossia l ’addebito al [OSCURATO:PERSONA] delle spese sostenute dalla Cardullo per entrambi i gradi del giudizio – conseguente all’erroneo accoglimento dell’appelloda parte della Corte distrettuale. La decisione impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai due motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -12- accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando l’inammissibilità dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c. per avere la Corte di a ppello “erroneamente interpretato ed applicato i requisiti previsti dall’art. 1665 c.c. in ordine agli elementi essenziali che comportano l’accettazione dell’opera agli effetti della presenza o dell’esclusione della responsabilità dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera a mente dell’art. 1667 c.c.” e lamenta la violazione di quest’ultima norma per avere il giudice a quo affermato la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera in assenza di tempestiva denuncia dei vizi, ritenuti riconoscibili entro 60 giornidalla scoperta. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non ha attribuito giusto significato alla consegna dell’opera, alla verifica e al collaudo della stessa (questi ultimi ritenuti rilevanti solo ai fini amministrativi), nonché allo spontaneo saldo del prezzo da parte della Bocca a ridosso della fine dei lavori, anche al di fuori di una scadenza contrattuale, elementi da cui deriva l’accettazione tacita dell’opera. Lo stesso giudiceavrebbe anche omesso qualsiasi riferimento alla dichiarazione sottoscritta dalla committente in data 21.7.2008, nella quale si affermava che i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte come da preventivi accettati. Inoltre, avrebbe errato nel non pronunciarsi in ordine alla tardività della comunicazione degli esiti della verifica all’appaltatore. Infatti, la prima denuncia dei vizi successiva alla consegna, alla verifica ed al collaudo è avvenuta solo con missiva Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -13- in data 15.6.2010 ed appare inoltre rilevante che la certificazione di fine lavori inviata all’amministrazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma della Bocca contenesse la dichiarazione che le opere erano state eseguite a regola d’arte. Infine, il ricorrente evidenzia che gli asseriti riconoscimenti dei vizi lamentati dalla committente avvennero prima dell’accettazione dell’opera, con esclusione di responsabilità ai sensi dell’art.1667 c.c. 3.1.-Il motivo è privo di fondamento. Il mezzo mira a sostenere la sussistenza nel caso di specie dell’avvenuta accettazione tacita dell’opera da parte di [OSCURATO:PERSONA]- alla quale si collega l’effetto dell’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per vizi e difformità dell’opera e il suo diritto al pagamento del prezzo -e la tardività della denuncia dei vizi. Le deduzioni del ricorrente, che imputano alla Corte di avere omesso di considerare una serie di circostanze fattuali e quindi di non avere correttamente applicato le norme elencate nella rubrica del motivo, sono smentite dalla stessa lettura della sentenza. Il giudice di appello ha fondato il suo ragionamento sui principi affermati da questa Corte –richiamati in sentenza – secondo i quali la consegna dell’opera, atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, non equivale ad accettazione della stessa , che esige al contrario che il committente esprima,anche per “facta concludentia”, il gradimento dell'opera (tra i vari precedenti : Cass. n. 4051/2016; e v. Cass. n. 12829/2004 , la quale ha precisato cheoccorre in concreto stabilire se nel comportamento Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -14- delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve). Al riguardo la Corte di appello ha puntualmente analizzato i comportamenti delle parti e la corrispondenza tra loro intercorsa. Accertata la data dei primi di agosto quale data di consegna del manufatto, come già affermato dal Tribunale, emerge dalla pronuncia che il [OSCURATO:PERSONA] si era prestato anche dopo l’estate 2008 ad eliminare le infiltrazioni, già manifestat e si e contestate nel mese di agosto; che “non consta in alcun modo” che la committenza avesse approvato l'intervento ritenendolo congeniale alle sue aspettative; che non può attribu irsi significato e portata di approvazione dell'opera al pagamento del residuo compenso e neanche alla sottoscrizione della dichiarazione di ultimazione dei lavori,essendo quest'ultima una dichiarazione rivolta esclusivamente all’ente pubblico in adempimento di un incombente di natura squisitamente amministrativa; che nuove infiltrazioni si verificarono nel mese di settembre 2008; che nel corso d i questo mese furono formulate lamentele al [OSCURATO:PERSONA] a mezzo legale officiato dal direttore dei lavori; che il [OSCURATO:PERSONA] effettuò sopralluoghi nel tentativo di individuarne le cause e di porre rimedio all’inconveniente. La Corte distrettuale ha affermato inoltre che i vizi strutturali che inficiavano l’opera erano occulti e non agevolme nte percepibili dalla committente se non previo accesso alla superficie del tetto,come comprovato dal CTU, che ha ricondotto le cause delle infiltrazioni all’uso di guaina bituminosa anziché della faldaleria in rame per il collegamento falde-camini, d e lla Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -15- conversa in rame di dimensioni inadeguate e delle tegole mal posate. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il giudice a quoha quindi: attribuito giusta valenza alla consegna dell’opera, che non equivale ad accettazione; alla dichiarazione di fine lavori presentata all’amministrazione, atta a certificare il rispetto da parte del committente di quanto disposto dalle normative urbanistiche e dunque non integrante “collaudo” dell’opera e non rilevante ai fini di attestare la qualità dei lavori; alla tempestiva denuncia dei vizi occulti, possibile solo dopo l’accesso al tetto e comprovatadalle risultanze della CTU. Il motivo si risolve quindi in una richiesta ad ottenere una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttori e . Come affermato da questo Giudice, la concreta esistenza delle circostanze dalle quali desumere l’accettazione tacita dell’opera in tema di appalto costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito (Cass. n. 10452/2020) e, di fronte ad adeguata motivazione di questi, è sottratta a verifiche da parte del giudice di legittimità. A nulla giova l’insistito richiamo del ricorrente al pagamento effettuato della Bocca, non espressamente menzionato dalla sentenza, che non è obbligata a dare espresso conto in motivazione di tutti i documenti o le dichiarazioni acquisite in giudizio e che evidentemente ha ritenuto tale comportamento irrilevante(come sostenuto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato che tale pagamento, su insistenza del ricorrente, fu eseguito un mese prima della materiale consegna dell’operae, in quanto tale, non appare significativo ai fini che ad esso assegna il [OSCURATO:PERSONA]). Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -16- 4.-Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 115 comma 1, c.p.c. e per contrasto con l’art. 132 c . p . c . e con l’art. 111 Cost. per avere la Corte del merito ritenuto ed affermato che non fosse allegato e comprovato che l’odierno ricorrente si fosse speso per dissuadere la committente dall’impiegare guaine bituminose invece della faldaleria in rame, a fronte di precise allegazioni ed evidenti prove testimoniali affermanti il contrario e mai esaminate, “circostanza che da un lato trasmoda nel difetto assoluto di motivazione e dall’altro nell’omesso esame di un fatto decisivo ampiamente discusso tra le parti nei gradi di merito”. Il ricorrente ritiene che la Corteterritoriale avrebbe motivato in sentenza in modo contrastante da quanto allegato dallo stesso con la memoria ex art. 183 comma sesto n.2 c.p.c., confermato dalla dichiarazione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a verbaledell’ udienza del 27.11.20 12, che hanno affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva provato a dissuadere la committente dalla semplice posa della guaina poiché non offriva le stesse garanzie della faldaleria in rame. Da qui la sussistenza del difetto di motivazione, posto che non è dato rinvenire in sentenza in forza di quali ragioni si sia pervenuti a sostenere che, nonostante la contraria evidenza, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe frapposto ostacoli o manifestato contrarietà al tipo di lavori proposto dalla Bocca. 4.1.- Anche in questo caso il motivo (rubricato peraltro indifferentemente sub art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5) tende ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze di causa enon merita accoglimento. Le considerazioni del ricorrente muovono da quanto affermato dalla sentenza a pag. XIII, ossia che il [OSCURATO:PERSONA] non ha allegato e Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -17- meno che mai provato di avere cercato di dissuadere la committenza (ed eventualmente per quest'ultima il direttore dei lavori) nell'impiegare guaine bituminose invece della faldaleria in rame prevista nel contesto delle intese originarie contrattuali e di avere poi dato corso alla controproducente sostituzione a causa delle insistenze della controparte, che – a suo dire – sarebbe affermazione contrastante con le allegazioni difensive e con quanto dichiarato dai testi Gaetano e Colosseo. Le argomentazioni della sentenza non si espongono ad alcuna censura. La stessa ha infatti riscontrato, come riportato a pag. XII, che in sede di interrogatorio formale il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l'Arch. B occa e il geom . C ardullo g li avevano proposto come alternativa l'impermeabilizzazione e il rinforzamento del tetto con il cemento in cambio della falderia in rame contemplata nel contratto ma oggetto di un “cambio d'ordine,non scritto”. Ha poi richiamato la costante giurisprudenza di questo Giudice (invocata peraltro anche dallo stesso ricorrente) secondo la quale l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire le modifiche, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (oltre alle decisioni citate in sentenza v. Cass. 21.5.2012, n. 8016). Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -18- Dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, l’appaltatore è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente(cfr. anche Cass. n. 23594/2017). Non è quindi sufficiente, ad esonerarlo da responsabilità, avere dichiarato la contrarietà all’esecuzione di lavori con modalità diverse, palesemente errate, disposte dall’appaltante, posto che occorre dimostrare, nonostante il dissenso, le insistenze dell’appaltatore a procedere oltre nel cambio d elle primitive modalità di esecuzione dell’opera, solo a seguito delle quali l’appaltatore viene ridotto a nudus minister e il rischio si trasferisce sul committente. Di questo comportamento non vi è traccia nelle risultanze di causa. 5.-Con il quinto mo tivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli agli artt. 24 Cost., 103 e 106 c.p.c. nonché dell’art. 2055 comma primo c . c . , “ per avere la Corte di Appello incidentalmente esclusa la pretesa del convenuto [OSCURATO:PERSONA] di evocare in causa quale terzo chiamato il direttore dei lavori affinché fosse accertata in suo legittimo contraddittorio la responsabilità per i lamentati vizi, derivanti dalla violazione di obblighi inerenti alla sua funzione”. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello di Torino abbia sostenuto che l’unico soggetto legittimato a chiamare in giudizio il direttore dei lavori fosse la committente, posto che non è precluso all’appaltatoredi chiamare in causa, quale terzo responsabile, il direttore dei lavori. Nel caso di specie la chiamata in causa del direttore dei lavori non era una chiamata Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -19- in garanzia ma una chiamata del terzo responsabile, pienamente ammissibile ai sensi degli artt. 103, 106 c.p.c. e 2055 c.c. 5.1.-Come si legge in sentenza, il motivo di appello principale sub D) proposto dal ricorrente era volto a contestare la mancata adozione da parte del primo giudice di idonei criteri per la graduazione di ciascuna responsabilità, tra l’appaltatore e il direttore dei lavori, e la mancata indica zione d el “donde” il Tribunale avesse “trattola ripartizione di un terzo a carico” della Cardullo “e due terzi a carico dell'impresa”. Nel pronunziarsi su questo motivo, la Corte distrettuale ha affermato che, in caso di eventuale domanda di condanna solidale rivolta d a lla Bocca a ll’appaltatore e a l direttore dei lavori, il regresso avrebbe potuto essere esercitato solo dalla Cardullo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e così - come si legge nella rubrica del motivo - ha “incidentalmente” escluso che quest’ultimo potesse chiamare in regresso la Cardullo. La decisione sul punto è strettamente legat a all’ esame dell’appello incidentale proposto dalla Cardullo. Si legge infatti nella sentenza del giudice di seconda istanza : “ I n via consequenziale alle considerazioni esplicitate nel contesto del presente paragrafo da un lato deve essere disatteso il motivo addotto a supporto dell'appello principale(quello, si ripete, volto a contestare la misura della ripartizione delle concorrenti responsabilità) e dall'altro merita accoglimento l'appello incidentale della terza chiamata”. Essendo l’appello della terza chiamata Cardullo dichiarato inammissibile, per quanto statuito supra (2.2.), il motivo deve logicamente essere dichiarato assorbito. 6.-Con il sesto motivo il [OSCURATO:PERSONA] taccia di nullità la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 per contrasto Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -20- con l’art. 132 c.p.c. e con l’art. 111 Cost . per v izio assoluto e radicale di motivazione, per avere la Corte territoriale senza alcuna motivazione censurato la sentenza di primo grado, alla pagina 13, laddove il giudice a quo riteneva che la perizia resa nel primo grado di giudizio fosse sovrastimata. Il ricorrente critica la sentenza nella parte in cui il giudice di seconde cure omette l’indicazione degli elementi sulla base dei quali la CTU non sarebbe da ritenere sovrastimata, omettendo di confrontarsi con il principio, affermato da questo Giudice, secondo cui, in tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente. 6.1.-Il motivo è destituito di fondamento. Va anzitutto precisato che il vizio di omessa motivazione presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non all’art. 360 comma 1, n. 4c.p.c., ai sensi del quale va denunciato il diverso caso dell’omessa pronuncia, che postula lacompleta omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (tra le molte: Cass. n. 22204/2021). Il motivo è stato dunque sussunto nel vizio errato. Non si può comunque affermare che la motivazione faccia difetto nella decisione impugnata. A pag. XIII della decisione si Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -21- legge che la somma di euro 52.000 appare “assolutamente non ‘sovrastimata’ (come afferma il giudice di prime cure a pag. 13 della sentenza e come rimarca il [OSCURATO:PERSONA] a pag. 18 dell’atto di appello) bensì costituente solo una divergenza in aumento rispetto a quanto riferito nel contesto della relazione dell'accertamento preventivo”. Il giudice di seconde cure ha dunque considerato sia quanto dedotto in primo grado di giudizio, sia quanto esposto dall’appellante, maturando la convinzione - come chiarisce la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] –che la risultanza della perizia svolta in sede di ATP non era confrontabile con quella svolta nel giudizio di merito, posto che la prima aveva contemplato solo i l costo della faldaleria , mentre la seconda aveva preso in considerazione l’intero manto di copertura. 7.-Il settimo motivo è così rubricato: “A rt. 360 comma 1 n.3 c.p.c., in relazione all’art. 115 comma 1 c.p . c ., per avere la Corte di Appello fondato l’accertamento dei fatti relativi agli eventi denunziati, allo stato dei luoghi ed alla scansione temporale degli eventi unicamente su documenti unilaterali provenienti dalla parte attrice, giammai riconosciuti o assentiti nonostante le contrarie risultanze delle prove testimoniali –art. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 1665 e 1667 c . c . , per essere la Corte nuovamente intercorsa nei vizi dedotti sub III e precisamente per aver fatto discendere la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera nonostante l’intervenuta accettazione della stessa in data successiva al loro asserito verificarsi”. Secondo il ricorrente la sentenzaimpugnata è errata là dove ha fondato la propria decisione sui documenti provenienti dalla parte attrice e dalla direttrice dei lavori, indicati a pag. 10, e Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -22- sulla circostanza che il ricorrente si fosse adoperato allo scopo di rimediare ai deficit di impermeabilizzazione del manto di copertura, facendo discendere da ciò il riconoscimento implicito dei vizi e la sua personale responsabilità. Poiché gli asseriti vizi sono tutti anteriori al momento dell’accettazione dell’opera, la responsabilitàdell’appaltatore avrebbe dovuto essere esclusa. 7.1.-Il motivo è privo di fondamento, per le stesse ragioni illustrate con riguardo al terzo motivo, di cui costituisce una sostanziale ripetizione, essendo chiaramente diretto a chiedere a questo Giudice di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori, nella specie della dichiarazione del teste di parte ricorrente e suo dipendenteRocco Gaetano, dimenticando che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito – se, come nella specie, correttamente motivato -individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è peraltro impropriamente invocata, posto che, per dedurre la violazione di t ale norma , “occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio)” (Cass. SS.UU. n. 20867/2020). Tale non è il caso della sentenza impugnata. 8.-In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso e deve essere cassata, in relazione, la decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -23- fatto, la causa può essere decisa nel meritoex art. 384 comma 2 c.p.c., dichiarando l’inammiss ibilità dell’appello incidentale proposto tardivamente da [OSCURATO:PERSONA]. I restanti motivi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rigettati (il quinto va dichiarato assorbito). In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] va invece condannata al pagamento delle spese nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo. 9.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale in appello , a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso ; decidendo nel merito dichiara l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso e rigetta i restanti motivi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.500,00, oltre alle spese forfe ttarie nella misura del 15 per Ric. 2017 n. 00751 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -24- cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Condanna la controricorrente V