CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoCarlo Fumarola-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2617/2022 depositata il 07/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato l’avviso diaccertamento catastale (anno 2016) con il quale l’Agenzia delle Entrate, aNumero registro generale 1583/2023Numero sezionale 3955/2026Numero di raccolta generale 17716/2026Data pubblicazione 03/06/2026seguito di procedura DOCFA con la quale si dava atto di una diversadistribuzione degli spazi interni dovuta a frazionamento, ha modificato larendita catastale dell’immobile - sito in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n.5 - ferma restando la classe A/10.1.1. In primo grado il ricorso è stato respinto mentre in appello ladecisione è stata integralmente riformata.In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che l’Agenzia delleEntrate, a fronte di una variazione degli spazi interni, non avrebbe potutomodificare la classe dell’immobile, non essendovi stata alcuna variazionedi valore.Inoltre, nelle more, era intervenuta la sentenza n. 2700 del 2017,passata in giudicato, che aveva ritenuto corretto il precedenteclassamento in relazione all’immobile oggetto del presente giudizio (daclasse 5 a 2).2. La decisione è impugnata dall’Agenzia delle Entrate con due motivi.Resistono con controricorso i contribuenti.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la sentenza è censurata per essere la motivazioneapparente (artt. 132 c.p.c. e 36 D.lgs. 546/92), in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c..L’Agenzia ritiene sussistente un deficit motivazionale nella decisione inquanto in essa non sono state esplicitate le ragioni per le quali il giudice dimerito ha ritenuto che la variazione degli spazi non ha comportato alcunmutamento di valore.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’articolo 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si rileva che, mentre l’avviso di accertamento n. 2013RM1090720,notificato al contribuente nel 2014, era stato emesso ai sensi dell’articolo1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, a seguito di un’istruttoriaNumero registro generale 1583/2023Numero sezionale 3955/2026Numero di raccolta generale 17716/2026Data pubblicazione 03/06/2026unilateralmente avviata dall’Ufficio, il successivo avviso di accertamento n.RM0717702/2016 è stato adottato, ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n.701, a seguito della dichiarazione DOCFA presentata dalla parte in ragionedella mutata distribuzione degli spazi interni.Si osserva come, nel tempo intercorso fra i due provvedimentiimpositivi, sia intervenuta una modificazione della situazione di fatto deicespiti: i contribuenti hanno attivato il procedimento DOCFA a seguitodella diversa distribuzione degli spazi interni degli immobili operata daglistessi, con soppressione dei subalterni 508 e 509 e costituzione, comeinnanzi detto, dei subalterni 510 e 511. Dal momento che talunecaratteristiche strutturali dei beni in parola risultano essere diverse daquelle originariamente prese in esame dall’Ufficio, si devenecessariamente concludere che l’avviso di accertamento n.RM0717702/2016, seguito alla presentazione della proposta DOCFA, non èsovrapponibile a quello n. 2013RM1090720, oggetto della pronunciapassata in giudicato.3. I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta e sono fondati.È orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. SS.UU. nn. 8053 e8054 del 2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» eNumero registro generale 1583/2023Numero sezionale 3955/2026Numero di raccolta generale 17716/2026Data pubblicazione 03/06/2026nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienzadella motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendoallorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 16159/2018, che menziona Cass. Sez. U. n.22232/2016; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231 del 2016. Imedesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. n. 766/2017;Cass. Sez. U. n. 14430/2017).Nello stesso solco si colloca anche Cass. Sez. U., n. 34476/2019 (checita, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 8053/2014; Cass. Sez. U. n.9558/2018; Cass. Sez. U. n. 33679/2018), che ha avuto modo di ribadireche «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Pertanto, la mancanza della motivazione,rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (e, nel caso di specie, dell’art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), e riconducibile all’ipotesi diNumero registro generale 1583/2023Numero sezionale 3955/2026Numero di raccolta generale 17716/2026Data pubblicazione 03/06/2026nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento delprocesso, segue l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista comeparte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. Sez. U. n.8053/2014; successivamente, tra le tante, Cass. n. 6626/2022; Cass. n.22598/2018).3.1.Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento, lamotivazione della sentenza impugnata non si pone in linea con i principiinnanzi indicati.È ben vero che la diversità delle procedure adottate ai fini delclassamento non può assurgere ad elemento di novità tale da giustificareun classamento successivo differente in presenza dei medesimipresupposti.Nella specie, tuttavia, emerge dal contenuto della sentenza e degli attidi parte che vi fosse stata, tra i due classamenti, una modificazionedell’immobile che aveva portato al suo frazionamento ed alla creazione didue nuovi subalterni.Il ricorrente ha, al riguardo, evidenziato come i presupposti dedotti afondamento della procedura DOCFA (che presuppone proprio mutamentisostanziali dell’oggetto del classamento) fossero differenti da quelli posti afondamento dell’originario accertamento preso in esame dall’Ufficio,osservando, in conseguenza, che l’avviso di accertamento n.RM0717702/2016, seguito alla presentazione della proposta DOCFA, nonfosse sovrapponibile a quello n. 2013RM1090720, oggetto della pronunciapassata in giudicato.Numero registro generale 1583/2023Numero sezionale 3955/2026Numero di raccolta generale 17716/2026Data pubblicazione 03/06/20263.2. Sicché, a fronte di tali circostanze, risulta apodittical’affermazione del giudice di merito secondo cui si “era solo verificata unanuova distribuzione degli spazi che, ovviamente, non aveva comportatoalcun mutamento di valore. Peraltro, il contribuente ha prodotto unasentenza (C.T.R. Lazio n. 2700/09/2017) divenuta definitiva, che avevaaccertato la variazione da classe 5 a classe 2, ma l'Ufficio ha ritenuto disuperare non adottando un sistema di comparazione diverso. È ovvio chein tal modo il giudicato è stato sicuramente violato, perché i presuppostiper gli accertamenti erano gli stessi ed il secondo accertamento effettuatodall'Ufficio, in buona sostanza, era consistito solo in un diverso esitoadottato per il calcolo del classamento”.4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Per l’effetto, la decisionedeve essere cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 12.5.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]