CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 35723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione V Sezione Penale con sentenza 2749 del 24/09/2019, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari da applicare a SCAFA Francesco, rideterminava in anni quattro la durata delle predette. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCAFA Francesco deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 216 comma 4 L. fall. in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, atteso che il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la motivazione addotta dalla Corte di Appello sul punto oggetto di giudizio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente