CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36187/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con decisione dell'Il febbraio 2020 ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara del 2 marzo 2016 (abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256 bis, comma 1, e comma 3, d. Igs. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro, in un'area di circa due ettari di proprietà della società Agricola "[OSCURATO:PERSONA] e Marco S.S." di cui entrambi sono soci e [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante [...] appiccavano il fuoco a n. 25 cumuli di rifiuti di natura lignea, plastica e metallica, derivanti dalla demolizione di gabbie per allevamenti di visone, oltre ad un cumulo composto da rifiuti misti (fra cui pneumatici, cerchioni, cavi elettrici, pannelli ondulati in vetroresina, legno, metallo e cemento) [...]; commesso il 17 aprile 2014. 2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza di motivazione con travisamento della prova in ordine alla natura pericolosa dei rifiuti incendiati. In sede di discussione orale (come emerge dalla sentenza della Corte di appello) la difesa aveva sostenuto la corretta qualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, e non in quella contestata dell'art. 256 bis d. Igs. 152 del 2006. La Corte di appello con una motivazione inesistente ha rigettato la ccinsiderazione della difesa ("atteso come si tratti di norma speciale rappresentante la fattispecie in misura maggiormente puntuale rispetto alla più generale previsione di cui all'art. 256"). Invece, l'appiccare il fuoco ai rifiuti può rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 256, d. Igs. 152/2006; la Corte di appello avrebbe dovuto specificare il tipo di deposito cui è stato appiccato il fuoco, se un deposito temporaneo, uno stoccaggio (o deposito preliminare) ovvero un deposito incontrollato. Il legislatore non ha fornito una nozione univoca e certa del deposito incontrollato e la giurisprudenza non è stata sempre costante, nell'individuare tale tipo di deposito. La Corte di appello avrebbe dovuto individuare la natura del deposito in oggetto e poi trarre le conseguenze giuridiche. Comunque, la Corte di appello ha travisato il fatto ritenendo l'incendio di rifiuti pericolosi; la sentenza di primo grado, invece, afferma espressamente che "l'Arpa qualificava tutti i rifiuti in base all'origine ed alla composizione merceologica come rifiuti speciali non pericolosi". Sulla natura dei rifiuti non vi è stata nessuna impugnazione o contestazione. I rifiuti sono stati determinati dallo smantellamento dell'allevamento dei visoni, e gli imputati si erano rivolti a ditte specializzate per il loro smaltimento, prima di incendiare i rifiuti. Quale sia il motivo dell'incendio (per questioni economiche o perché le ditte specializzate si rifiutarono dello smaltimento) la finalità dello smaltimento dei rifiuti, comunque presente, comporta la qualificazione del deposito quale temporaneo (preliminare, stoccaggio). L'incendio dei rifiuti di un deposito temporaneo (in luogo dello smaltimento regolare) comporta la qualificazione del reato nella contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d. Igs. 152/2006. Reato già prescritto prima della decisione di secondo grado. Comunque, nessuno dei due giudici del merito si è posto il problema della qualificazione del deposito in oggetto. Per il primo grado i rifiuti sarebbero sparsi in modo incontrollato, distribuiti un po' su tutto il fondo agricolo; non può essere, però la disposizione dei rifiuti a qualificare il tipo di deposito. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro articolati solo in fatto e generici. Inoltre, il motivo sulla natura del deposito (e dei rifiuti incendiati, se pericolosi o no) e sulla qualificazione giuridica del fatto non risulta neanche proposto con l'atto di appello. La prospettazione effettuata solo in sede di discussione (peraltro in modo generico e scollegato dai motivi di appello) non comporta un allargamento del tema in appello. Infatti, «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Conseguentemente nessun vizio motivazionale sussiste. Del resto, era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza (infatti, espressamente la decisione impugnata rileva l'assenza di motivi sulla qualificazione dei rifiuti e del deposito, nonché sulla qualificazione del reato) e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza: «E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge» (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). 3. 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597 cod. proc. pen.) o ampliati con i motivi nuovi, disciplinati dall'art. 585, quarto comma cod. proc. pen.v414 Nel corso della discussione non è possibile ampliare l'oggetto del giudizio di impugnazione (vedi sul punto Sez. 6, Sentenza n. 6585 del 29/02/2000 Ud. -dep. 02/06/2000 - Rv. 217104 - 01, per la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non proposta con l'appello e prospettata in sede di discussione; Sez. 3, Sentenza n. 21273 del 18/03/2003 Ud. -dep. 15/05/2003- Rv. 224850; Sez. 2, Sentenza n. 37379 del 18/11/2020 Ud. - dep. 23/12/2020 - Rv. 280424, relativamente alla richiesta dell'applicazione della continuazione con reati già giudicati, possibile in sede di discussione solo se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello). Può esprimersi, quindi, il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di appello, il motivo di impugnazione deve essere formulato con l'appello o nei termini e con le modalità di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. concernenti la presentazione dei motivi nuovi, a pena di decadenza e nella discussione orale non è possibile ampliare l'oggetto del giudizio se non nei casi tassativi previsti dall'art. 597, quinto comma cod. proc. pen.". 4. E del resto, ai fini della configurabilità del deposito incontrollato di rifiuti, è sufficiente l'accumulo di rifiuti alla rinfusa, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato: «Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152) l'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato» (Sez. 3, n. 15593 del 24/03/2011 - dep. 19/04/2011, Sirolesi, Rv. 25015001. Vedi anche Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018 - dep. 28/08/2018, Caprino, Rv. 27391801, per la discarica, condotta senza dubbio più rilevante del solo deposito incontrollato). Si tratta, comunque di evidenti accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, in particolare nell'assenza, sopra vista, di specifico motivo di appello. (141:131/142a' Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas