CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento a carico dei medesimi;avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Trieste;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermavala sentenza del tribunale di Gorizia del 17 luglio 2024, mediante cui gli odierniricorrenti sono stati condannati in relazione ai capi a) e b), rispettivamenterelativi, il primo, agli articoli 110 del codice penale, 40 comma 1 lett. b) ecomma quattro del decreto legislativo 504 del 1995 in relazione all'articolo 10del medesimo decreto legislativo, per avere sottratto fraudolentemente circa27.000 kg di prodotto petrolifero all'accertamento e pagamento dell'accisa; ilsecondo agli articoli 110 del codice penale, 49 e 40 del Dlgs. 504/1995, perchéin concorso trasportavano per l'immissione al consumo sul territorio italiano ipredetti kilogrammi di prodotto petrolifero, in assenza della prescrittadocumentazione, comprovante il pagamento dell'accisa.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e VidicRok propongonoricorso per cassazione deducendo cinque comuni motivi di impugnazionemediante il rispettivo difensore.3. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione. Si contesta che nella sentenza il secondo è indicato come meropasseggero così che non si comprende il ruolo assunto rispetto al reato, e chequindi lo stesso avrebbe dovuto essere assolto. Quanto alla tesi per cui lo stessosarebbe figlio dell'amministratore della società che gestiva il trasporto,mancherebbe adeguata prova di tale qualità. Si contestano inoltre le proverelative alla qualità del bene trasportato. E si sostiene che le prove sul puntosarebbero smentite dalle controanalisi difensive. Si sostiene poi la violazione deldiritto della difesa rispetto alla mancata effettuazione di una perizia per verificarela reale qualità del prodotto contenuto del mezzo trasportato e si sostiene inparticolare "che la giustificazione della corte… non può essere condivisa".4. Con il secondo motivo deducono vizi di legge e di motivazione. Sisostiene che non vi sarebbe prova del dolo a carico dei due ricorrenti attesa laassenza di conoscenze tecniche per comprendere la qualità del prodottotrasportato. Si aggiunge che le dichiarazioni rese dal Vidic quale figliodell'amministratore della società interessata al trasporto, non potevano essereriportate dalla Guardia di Finanza e nessuna indagine sarebbe stata svolta inordine alla sua dichiarazione spontanea di essere figlio del titolare dell'azienda,circostanza comunque non rilevante ai fini processuali in esame. In sostanza, gliautisti ovvero gli imputati si sarebbero solo limitati ad effettuare un trasporto diun prodotto chimico caricato dall'azienda per cui lavoravano. Né ladichiaratadestinazione del prodotto ai vigili del fuoco per l'utilizzo a fini di autotrazione sitradurrebbe in una valida prova di un tale uso.5. Con il terzo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazionecon riguardo alla conferma del mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche. Si contesta la tesi, elaborata per suffragare il diniego, per cui gliimputati avrebbero collaborato ad occultare il reale prodotto.6. Con il quarto motivo si deduce il vizio di cui all'articolo 606 comma 1lett. d) cod. proc. pen.: gli imputati avrebbero dovuto essere assolti ai sensidell'articolo 530 comma 2 cod. proc. pen. a fronte dell'assenza di valide provesulla qualità del prodotto e del dolo del reato.7. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 comma 1lett. d) cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con riguardo al primo motivo ed al tema della prova della qualità diquanto trasportato e, quindi, a quello della mancata perizia, si tratta di censuradel tutto infondata, atteso che la Corte d'appello condivide la ricostruzione delprimo giudice, la quale appare logica nella misura in cui si valorizzano plurime econvergenti analisi operate da diversi laboratori, compreso uno della Agenziadelle dogane, altresì specificandosi come le analisi difensive fossero "analisiaggiuntive a quella determinante per 'accertamento della natura del prodotto,che non rientravano nel tipo di analisi per verificare la natura del gasolio …".Significativo è anche il rilievo per cui secondo un teste stesso della difesa, cheriferì sulle analisi fatte, il campione su cui aveva operato per l'analisi "era moltopiccolo". Il quadro viene cristallizzato e consolidato anche attraverso la citazionedi dichiarazioni di personale operante, che anche alla luce dell'esperienzamaturata aveva evidenziato come già si notasse visivamente ed olfattivamentela presenza di gasolio per autotrazione. Appare altresì significativamenterilevante anche la circostanza per cui, secondo quanto espressamente riferito daun testimone escusso ( Leonatti), il liquido trasportato era stato assegnato dalPM al corpo dei vigili del fuoco e dagli stessi era stato utilizzato per finalità diautotrazione. Rispetto ad un tale quadro così ampio e coerente apparealtrettanto logica, dunque, la tesi, già prima accennata, del primo giudice, percui le analisi difensive non ribaltavano le predette conclusioni perché si trattavadi analisi aggiuntive rispetto quella determinante per l'accertamento della naturadel prodotto così da non poter modificare le conclusioni precedentemente citate.2. La ulteriore censura riportata nel primo motivo, per cui nella sentenza ilVidic è indicato come mero passeggero così che non si comprenderebbe il ruoloassunto rispetto al reato, e peraltro la sua qualità di figlio dell'amministratoredella società che gestiva il trasporto non sarebbe supportata da adeguata prova,essa deve essere valutata nel quadro del secondo motivo. Secondo cui non visarebbe prova del dolo a carico dei due ricorrenti, attesa l'assenza di conoscenzetecniche per comprendere la qualità del prodotto trasportato ed inoltre ledichiarazioni rese dal Vidic sulla sua qualità di figlio dell'amministratore dellasocietà interessata al trasporto non potevano essere riportate dalla Guardia dipredetta dichiarazione spontanea, comunque non rilevante ai fini processuali inesame.Si tratta di censura che non appare assolutamente fondata, a fronte dellacoerenza della motivazione che valorizza, senza possibilità di una critica diillogicità (che, lo si ricordi, in sede di ricorso per cassazione deve essere"manifesta" - per tutte Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 12del 31/05/2000, Rv. 216260 -), la circostanza del quantitativo, consistente, dicombustibile trasportato e del valore economico dello stesso, quali dati da cuipoter validamente ricavare che l'affidamento di un incarico così prezioso nonpoteva essere realizzato a favore di soggetti tenuti completamente all'oscuro ditali caratteristiche e, quindi, della reale natura del prodotto, trattandosialtrimenti di una scelta rischiosa degli organizzatori che avrebbe potuto esporrea pregiudizio l'intera operazione. Corrobora ulteriormente la validità dellamotivazione, che si configura quale motivazione emergente complessivamentedalla analisi delle due conformi sentenze, anche il rilievo per cui la reale naturadel prodotto emergeva anche già solo attraverso la verifica olfattiva e visiva. Intale quadro, perde ogni consistenza ai fini della critica alla motivazione, ladisquisizione sulla validità probatoria della citazione del Vidic quale figliodell'amministratore della società che gestiva il trasporto.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la motivazione sul diniegodelle attenuanti generiche appare adeguatamente formulata, essendosivalorizzata, in sostanza, la gravità della condotta, relativa a un quantitativoimportante di gasolio, per giunta mascherato attraverso la intervenuta aggiuntadi elementi volti a occultare la composizione chimica reale. Circostanza rilevantecui si affianca il rilievo dell'assenza di ogni contributo positivo per identificare gliorganizzatori dell'illecito trasporto.4. Il quarto motivo è del tutto infondato, alla luce delle considerazioni giàformulate in sede di analisi dei primi due motivi, cui si rinvia.5. Quanto all'ultimo motivo, esso è generico, atteso che i ricorrenti siimitano a richiamare l'astratta rilevanza del vizio di travisamento della prova.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]