Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:66
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
22 maggio 2008
Causa F‑101/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Retribuzione – Art. 7, n. 2, dello Statuto – Indennità di interim – Irricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione dell’autorità
che ha il potere di nomina della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 2007, nella parte in cui tale decisione non gli concede, per una durata
superiore ad un anno, l’indennità prevista all’art. 7, n. 2, dello Statuto.
Decisione:
Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Valutazione al momento della presentazione dell’atto
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 114; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica,
art. 78)
Qualora un’eccezione di irricevibilità verta su un ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica
prima della data di entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, occorre applicare, da una parte, le norme
di procedura di cui all’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, in particolare quella
sancita al n. 3 del detto articolo, il quale autorizza il Tribunale a provvedere con ordinanza senza impegnare la discussione
nel merito, e, dall’altra, le regole di ricevibilità del ricorso cui rinviava l’art. 114 del regolamento di procedura del
Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica sino all’entrata in vigore del
regolamento di procedura di questo.
Poiché il termine per presentare un’eccezione di irricevibilità, che ci si situi nell’ambito di applicazione dell’art. 114
del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado o in quello dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale
della funzione pubblica, decorre dalla notifica del ricorso, nel caso in cui tale notifica sia intervenuta anteriormente all’entrata
in vigore del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il termine da rispettare è necessariamente il
termine allora in vigore e risultante dal regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Pertanto, conformemente al
principio di certezza del diritto, l’entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica
non può avere giuridicamente l’effetto di ridurre il termine – già in corso alla data di tale entrata in vigore – di presentazione
di un’eccezione di irricevibilità con atto separato.
La data pertinente per verificare il rispetto di tale termine è quella in cui l’eccezione di irricevibilità è presentata al
Tribunale della funzione pubblica, e non quella della notifica di tale eccezione al ricorrente.
(v. punti 23, 25 e 26)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 14 dicembre 1992, causa T‑47/92, Lenz/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2523, punto 34)
Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑3 e II‑A‑1‑7,
punto 84); 14 dicembre 2007, causa F‑82/06, Duyster/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40), e 25 gennaio
2008, causa F‑80/06, Duyster/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 38‑43)