CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19939/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24 ottobre 2025, la Corte di appello dell’Aquila, in funzione digiudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata da XXXXXXXXXXXXXX, volta adottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con cinque gruppidi sentenze, commessi in un arco di tempo compreso tra il 1991 e il 2021. Osservava che “incasi di questo genere” la commissione di un numero elevato di reati costituisce espressionedi una scelta di vita fondata sul crimine e non dell’esecuzione di una unica originariaideazione criminosa. Rilevava, altresì, che la ludopatia e l’alcolismo sono stati certificati inepoca successiva alla commissione di tutti i reati in oggetto, sicché non costituisconoelemento utile a comprovare una ideazione unitaria.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteformulando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia l’illogicità della motivazione.Osserva che, nonostante l’istanza formulata avesse ad oggetto il riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati compresi in ciascuno dei cinque gruppi rappresentati, la Corteaveva valutato l’istanza come riferita unitariamente a tutti i reati. In tal modo, aveva omessodi considerare che, tra i reati compresi in ciascun gruppo, sussistevano plurimi indicidell’unicità del disegno criminoso, quali la omogeneità delle violazioni, la contiguità spazialee temporale degli episodi, realizzati con il medesimo modus operandi.Osservava altresì che fra tre dei quattro reati del primo gruppo era stata giàriconosciuto il vincolo della continuazione, circostanza non valutata dalla Corte territoriale eche, nonostante la certificazione delle dipendenze menzionate fosse recente, questepreesistevano ed avevano condizionato il percorso di vita del ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso. Ha osservato che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto i reati espressione di unascelta di vita ispirata al crimine e non esecuzione di una medesima predeterminazionecriminosa e che le dipendenze, in quanto di recente certificazioni, non possono aver influitosulla condotta di una vita, argomentazione con la quale il ricorrente non si è confrontato.Inoltre, ha rilevato che il ricorrente non ha allegato elementi sintomatici dell’appartenenza deireati ad una unica ideazione criminosa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La giurisprudenza di legittimità, con pronunce costanti, ha chiarito che, ai finidell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., i singoli reati devonocostituire espressione attuativa di un unico programma criminoso, che consenta diindividuare una ideazione unitaria a monte, che contempli tutte le fattispecie criminose,quantomeno nelle loro linee essenziali. A tal fine, sono stati individuati alcuni indici che, oveesistenti, possono costituire indicatori della unitarietà ideativa dei reati. Si allude allaomogeneità delle violazioni sotto il profilo della natura del reato e dell’interesse leso dallanorma incriminatrice, alla contiguità spazio-temporale delle violazioni, alle singole causali,alle modalità dell’azione e al fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. (Sez. U. n. 28659 del18/5/2017, Rv. 270074). In questa prospettiva, la circostanza che i reati siano staticommessi in un arco di tempo molto ampio, rende certamente più complesso individuareuna ideazione unitaria. «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elementodecisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previstedall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lassodi tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «unconsistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di unfine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta una tendenzacomportamentale indeterminata ed ampia» (Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).2. Tuttavia, nel caso specifico, l’istanza formulata dal ricorrente non aveva adoggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati, bensì tra gruppi direato, in relazione a ciascuno dei quali il ricorrente ha dedotto la omogeneità delle violazionie la contiguità spazio-temporale quali indici rilevanti ai fini della decisione. Ebbene, il giudicedell’esecuzione ha totalmente omesso di compiere tale valutazione, avendo arrestato lavalutazione all’intero complesso di reati risultanti dal casellario. In tal modo, tuttavia, non hafatto corretta applicazione del principio ripetutamente espresso da questa Corte, la quale haaffermato che «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime ilgiudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimentoa singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi,tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali edalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Rv. 284532-01; Sez. 1, n. 7381del 12/11/2018, Rv. 276387-01).3. La Corte è incorsa in un’ulteriore violazione di legge laddove non ha tenuto inconsiderazione la circostanza che tra taluni dei reati di cui al primo gruppo, era stato giàriconosciuto il vincolo della continuazione e che il quarto reato si colloca in posizioneintermedia tra quelli. Con pronuncia recente, ma espressione di indirizzo costante (Sez. 1, n.2867 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285809-01; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Rv. 271903-01), si èaffermato che «In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto divalutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessiin un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggettodella domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo ataluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, ètenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudicedi merito», principio valevole, per identità di ratio, anche nel caso in cui il riconoscimento delvincolo sia avvenuto in sede esecutiva. «Invero, si è sostenuto che il giudice dell'esecuzione,investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini delriconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata infase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013,dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227)» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv.285790-01).Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare quanto deciso conprecedente ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara del 15/7/1999, onde verificare se ilquarto reato, quello commesso il 14.6.1991, poteva essere compreso nella medesimaideazione criminosa o se vi erano argomenti che lo impedivano.4. Quanto, infine, alla mancata considerazione dell’incidenza delle dipendenzededotte e certificate (ludopatia e alcoldipendenza) sulla possibilità di riconoscere il vincolodella continuazione, si tratta di motivo che rimane assorbito nell’accoglimento dei primi due. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello dell'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.