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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 19057/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22252/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per la correzione dell'ordinanza n. 26246/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 7013/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso notificato il 29 settembre 2022, le lavoratrici indicate in epigrafe hanno proposto istanza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., di correzione di errore materiale della motivazione sub punto 10 e del dispositivo della sentenza di questa Corte 6 settembre 2022, n. 26246, laddove si legge l’indicazione, quale giudice rinvio, del Tribunale di Brescia (in diversa composizione), anziché, come correttamente, della Corte d’appello di Brescia (in diversa composizione);

2. la società controricorrente nel giudizio di legittimità ha comunicato memoria, con la quale si è rimessa al giudizio di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. ricorrono i presupposti di accoglimento del ricorso, per l’evidente natura di errore materiale dell’indicazione del giudice di rinvio, che, per effetto della cassazione della sentenza impugnata della Corte d’appello di Brescia, non può che essere il medesimo giudice a quo, in diversa composizione.

P.Q.M.

Visto l’art. 391bis c.p.c., dispone la correzione della motivazione sub punto 10 e del dispositivo della sentenza di questa Corte 6 settembre 2022, n. 26246, laddove si legge l’indicazione, quale giudice rinvio, del Tribunale di Brescia in diversa composizione, anziché, come correttamente, della Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] di annotare la correzione sull’originale della sentenza.

Così deciso nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22252/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per la correzione dell'ordinanza n. 26246/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 7013/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso notificato il 29 settembre 2022, le lavoratrici indicate in epigrafe hanno proposto istanza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., di correzione di errore materiale della motivazione sub punto 10 e del dispositivo della sentenza di questa Corte 6 settembre 2022, n. 26246, laddove si legge l’indicazione, quale giudice rinvio, del Tribunale di Brescia (in diversa composizione), anziché, come correttamente, della Corte d’appello di Brescia (in diversa composizione); 2. la società controricorrente nel giudizio di legittimità ha comunicato memoria, con la quale si è rimessa al giudizio di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. ricorrono i presupposti di accoglimento del ricorso, per l’evidente natura di errore materiale dell’indicazione del giudice di rinvio, che, per effetto della cassazione della sentenza impugnata della Corte d’appello di Brescia, non può che essere il medesimo giudice a quo, in diversa composizione. P.Q.M. Visto l’art. 391bis c.p.c., dispone la correzione della motivazione sub punto 10 e del dispositivo della sentenza di questa Corte 6 settembre 2022, n. 26246, laddove si legge l’indicazione, quale giudice rinvio, del Tribunale di Brescia in diversa composizione, anziché, come correttamente, della Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] di annotare la correzione sull’originale della sentenza. Così deciso nella camera
Sentenza Cassazione n. 19057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris