CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 22648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14342/2018R.G. proposto da -ricorrenti - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ope legisdomiciliato; -resistente – avverso la sentenza n. 498/2017 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 2.11.2017, N.R.G. 989/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 498/2017 la Corte d ’ appello di Venezia ha accolto le impugnazioni proposte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in riforma dellesentenze res e dal Tribunale di Venezia tra la P.A. appellante e [OSCURATO:PERSONA] più altri litisconsorti, ha rigettato le domande proposte dalle parti appellate, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per lo svolgimento delle funzioni di collaboratori scolastici o docenti. A fondamento della decisione la c orte territoriale ha ritenuto assorbente il rilievo che essi fossero stati stabilizzati attraverso l ’ operare degli strumenti selettivi e concorsuali, o ai sensi dell’art. 1 della leggen. 107 del 2015 e che, in forza dei principi espressi da questa S.C. nella sentenza n. 27563/2016 (punti da 118 a 125), l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del Ministero, ad un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello ha pure evidenziato come egli non avesse svolto supplenze su posti di diritto. Inoltre, la Corte d’appello di Venezia ha chiarito che non poteva essere riconosciuta l’anzianità di servizio, in quanto non era stata impugnata con appello incidentale la statuizione di mancato riconoscimento delle differenze retributive del giudice di primo grado, né la relativa richiesta era stata proposta nella memoria di costituzione. Contro la sentenza, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si è difeso con atto di costituzione. I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si osserva che, agli atti, non sono presenti le procure speciali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le procurenon sono tra quelle depositate in una con il deposito del ricorso per cassazione e per quanto occorrer possa si rileva che esse non sono neppure presenti nel nuovo atto di deposito effettuato in via telematica il 27.6.2023. Il loro ricorso è, quindi, improcedibile. Infatti, la norma di cui all’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso percassazione, dellaprocura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte neltermine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro iltermine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito dellaprocura successivo alla scadenza di dettotermine (Cass., Sez. 3, n. 1271 del 18 gennaio 2019). 2)Quanto agli altri ricorrenti, essi, con il primo motivo, deduc ono la tardività degli appelli proposti dal Ministero ricorrente contro le tre sentenze del tribunale di Venezia oggetto di impugnazione in quanto queste decisionisarebbero state notificate l’8 giugno 2012 ai dipendenti che, nel giudizio di primo grado, avevano rappresentato la P.A. ex art. 417 bis c.p.c. Pertanto, trovando applicazione il c.d. termine breve di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre il gravame davanti alla Corte d’appello di Venezia, detti appelli non sarebbero stati tempestivi poiché depositati, rispettivamente, il 27 luglio 2012, il 30 luglio 2012 ed il 21 agosto 2012. La doglianza è fondata. Nellememorie difensiv e del MIUR e degli uffici scolastici territoriali, depositat e dinanzi al Tribunale di Venezia, è scritto che essi sono “rappresentati e difesi dalle Dott.sse Marika di Mauro e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso l'Ufficio 7°-Ufficio scolastico di Venezia in via A. L. Muratori n. 5” e nell’intestazione delle tre sentenze di primo gradoè scritto che il Ministero era costituito “in proprio ex art. 417 bis c.p.c.”. Dagli elementi appena elencati emerge, pertanto, che la costituzione è avvenuta ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. e che l ’ amministrazione si è avvalsa, per la difesa, direttamente dei suoi dipendenti, i quali hanno operato in proprio e non già come meri delegati dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio. Al riguardo, si osserva che la previsione dell’art. 417 bis c.p.c., secondo la qualele PP.AA., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella ex art. 2 del r.d. n. 1611 del 1933, che consente all’Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell’Amministrazione unfunzionario o procuratore, in quanto, in un caso, l ’ amministrazione assume direttamen te la difesa, nell’altro,la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l’attività defensionale affidata all’ufficio dell’Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che,nella prima eventualità, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l ’ impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre,nel secondo, la medesima notifica al delegato è radicalmente nulla, dovendosi eseguire presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933(Cass., Sez.L, n. 17596 del 5 settembre 2016 ) . Nella specie, le sentenze emesse nei giudizi poi riuniti in appello sono state notificate ai funzionari dell'amministrazione nel domicilio eletto in data 8giugno 2012, mentre i tre ricorsi in appello , come risulta anche dall’epigrafe della sentenza di secondo grado, sono stati depositati il 27 luglio 2012 , il 30 luglio 2012 ed il 21 agosto 2012, ossia oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, con la conseguenza che sono tardivi ( per un caso simile, Cass., Sez. 6-L, n. 8459del 25 marzo 2021). Neppure potrebbe trovare applicazione, nella presente controversia, il principio enunciato dalla sentenza della IV Sezione civile della S.C. n. 14195 del 24 maggio 2021, per il quale,nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall’art. 289, comma 1, lett. a),del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla leggen. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. Ciò perché il d.l. n. 179 del 2012 è entrato in vigore il 20 ottobre 2012, mentre gli appelli in esame sono stati presentati prima di tale data, ovvero il 27 luglio 2012, il 30 luglio 2012 ed il 21 agosto 2012e, dunque, sono disciplinati dalla normativa previgente. Il motivo deve, quindi, essere accolto. A tale esito consegue l’assorbimento delle ulteriori doglianze dei ricorrenti. 3)Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato improcedibile. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri. La decisione impugnata è cassata senza rinvio, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Venezia non poteva essere proseguito,in quanto inammissibile per tardività ed essendosi formato il giudicato sulla sentenza di primo grado (art. 382, u.c., c.p.c.). L’accoglimento del ricorso comporta,altresì, la condanna dell ’ amministrazione al pagamento delle spese di questo giudiziodi legittimità e di quello di appello, liquidate come in dispositivo, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ilari a Mancuso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio della soccombenza. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attesa la condotta processuale di controparte, la quale non ha depositato controricorso nei termini di legge. Ai sensi dell’art.13 , co mma 1 quater del d. P . R . n. 115 del 2002 , si dà atto , con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, il cui ammontare è posto a carico del difensore dei menzionati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche con riferimento a tale versamento trova applicazione il principio per il quale, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore inassenza di procura speciale da parte del soggetto nel nome del quale egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizioe dell’importo indicato dall’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass., Sez. L, n. 11551 del 4 giugno 2015 ; specificamente, con riguardo al contributo in esame, Cass., SU, 15177 del 1° giugno 2021, non massimata al riguardo, dal punto 95 in poi della motivazione, e con la distinzione tra il caso di procura inesistente –cui si assimila il presente –e procura soltanto nulla, nonché Cass., Sez. 1, n. 25304 dell’ 11 novembre 2020). P.Q.M. La Corte, dichiara improcedibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il primo motivo delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri; con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio la sentenza impugnata; condanna il Ministeroresistente al pagamento delle spese del presente giu dizio e di quello di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per il processo di cassazione,in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali ed€ 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, e, per quello di secondo grado, in complessivi € 6.000,00per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nor