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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07392/2026

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VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato un’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare; Premesso che l’istanza è stata rigettata in quanto il condannato è privo di lavoro e di domicilio, sicché il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la mancanza di risorse non consenta di ipotizzare un efficace percorso di reinserimento che impedisca la ricaduta nel delitto (si tratta di soggetto condannato anche per spaccio di sostanze stupefacenti); Rilevato che il ricorso non smentisce le circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento, ma lamenta, per un verso, il ritardo nella trattazione dell’istanza, presentata un anno prima quando il condannato disponeva di un domicilio, e, per altro verso, il rigetto di una richiesta di rinvio dell’udienza in attesa del rilascio dell’autorizzazione alla locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; Considerato che le doglianze attengano a situazioni insuscettibili di integrare violazione di legge (non segnalando la ricorrenza di alcuna delle ragioni che imponessero per legge l’anticipazione o, di contro, l’aggiornamento dell’udienza) ovvero vizio di motivazione (che si è fondata senza alcuna manifesta illogicità su dati oggettivamente sussistenti al momento della decisione); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato un’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare; Premesso che l’istanza è stata rigettata in quanto il condannato è privo di lavoro e di domicilio, sicché il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la mancanza di risorse non consenta di ipotizzare un efficace percorso di reinserimento che impedisca la ricaduta nel delitto (si tratta di soggetto condannato anche per spaccio di sostanze stupefacenti); Rilevato che il ricorso non smentisce le circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento, ma lamenta, per un verso, il ritardo nella trattazione dell’istanza, presentata un anno prima quando il condannato disponeva di un domicilio, e, per altro verso, il rigetto di una richiesta di rinvio dell’udienza in attesa del rilascio dell’autorizzazione alla locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; Considerato che le doglianze attengano a situazioni insuscettibili di integrare violazione di legge (non segnalando la ricorrenza di alcuna delle ragioni che imponessero per legge l’anticipazione o, di contro, l’aggiornamento dell’udienza) ovvero vizio di motivazione (che si è fondata senza alcuna manifesta illogicità su dati oggettivamente sussistenti al momento della decisione); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12
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