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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 44587/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata il 02/03/2021 il Tribunale del riesame di Roma confermava il provvedimento emesso il 09/02/2021, con cui veniva disposto il sequestro probatorio del materiale acquisito presso lo studio professionale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], alla quale si contestava di avere costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di falsi in atto pubblico, funzionali a consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana a stranieri di nazionalità brasiliana.

L'originario provvedimento di sequestro probatorio, in particolare, veniva emesso sull'assunto che le attività di falsificazione contestate a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri indagati, oltre a risultare dimostrate sulla scorta dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, assumevano un rilievo ancora più pregante alla luce del fatto che erano state riscontrate irregolarità riguardanti la posizione di diverse centinaia di cittadini brasiliani, che rendevano evidente la natura seriale delle condotte illecite della ricorrente.

2. Avverso questa ordinanza Christiane isladdalon, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione delle fattispecie di reato contestate all'imputata e del fumus commissi delicti dei connessi comportamenti criminosi.

Si deduceva, in proposito, che, nel provvedimento impugnato, a fronte delle specifiche censure difensive, il Tribunale del riesame di Roma non aveva dato conto dei presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri ablatori censurati, che erano stati esercitati nei confronti della ricorrente senza considerare la sua attività professionale, che imponeva di escludere la fondatezza delle accuse legittimanti il sequestro probatorio.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.2.

Osserva il Collegio che l'originario provvedimento di sequestro probatorio, emesso il 09/02/2021, si giustificava sull'assunto che le fattispecie contestate all'indagata ai capi 1, 2 e 3 della rubrica si ritenevano dimostrate sulla base della documentazione acquisita al fascicolo processuale, da cui emergeva un'attività di falsificazione seriale, commessa in concorso con altri soggetti, che coinvolgeva la posizione irregolare di diverse centinaia di cittadini brasiliani.

Dagli atti di indagine, in particolare, emergeva che la ricorrente, in concorso con gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belli, nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2020, poneva in essere un'attività di falsificazione seriale degli atti dello stato civile, funzionale a consentire l'ottenimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di nazionalità brasiliana, attestando, falsamente, la loro residenza nel nostro territorio.

In questa cornice, l'assunto difensivo - secondo cui le fattispecie contestate a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2 e 3 erano formulate in termini generici e imprecisi - appare smentito dalle emergenze processuali, alla luce del fatto che, nella fase delle indagini preliminari, che è caratterizzata da un'imputazione effettuata nei confronti dell'indagato allo stato degli atti, non è possibile esigere dal pubblico ministero una contestazione analitica dei fatti di reato, essendo possibili ulteriori sviluppi delle verifiche processuali in corso di svolgimento.

Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, Mansi, Rv. 238162-01).

2.1. Non è, per altro verso, possibile censurare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Roma per affermare la sussistenza del fumus commissi delicti delle condotte illecite oggetto di contestazione, così come ascritte a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2 e 3, su cui, nel provvedimento impugnato, ci si soffermava in termini ineccepibili.

Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, che le letture alternative prospettate dalla difesa della ricorrente si ponevano in contrasto con le emergenze indiziarie ed erano smentite dalla corposa documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari, che dimostrava l'attività di falsificazione seriale posta in essere 3 pJ dall'indagata, allo scopo di consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di nazionalità brasiliana.

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, osservava: «Ad avviso del Collegio è, quindi, pienamente giustificato l'atto istruttorio oggetto del riesame, vista in particolare la necessità di eseguire opportuni accertamenti sulla documentazione oggetto del vincolo probatorio legittimamente disposto dal PM nei confronti, fra gli altri, dell'odierna indagata: ciò al fine di acquisire ulteriori elementi indispensabili per la prova in giudizio del sodalizio censurato, dei reati- scopo ipotizzati e della riferibilità degli stessi alla Maddalon e alle persone coinVolte nelle indagini».

3. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata il 02/03/2021 il Tribunale del riesame di Roma confermava il provvedimento emesso il 09/02/2021, con cui veniva disposto il sequestro probatorio del materiale acquisito presso lo studio professionale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], alla quale si contestava di avere costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di falsi in atto pubblico, funzionali a consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana a stranieri di nazionalità brasiliana. L'originario provvedimento di sequestro probatorio, in particolare, veniva emesso sull'assunto che le attività di falsificazione contestate a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri indagati, oltre a risultare dimostrate sulla scorta dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, assumevano un rilievo ancora più pregante alla luce del fatto che erano state riscontrate irregolarità riguardanti la posizione di diverse centinaia di cittadini brasiliani, che rendevano evidente la natura seriale delle condotte illecite della ricorrente. 2. Avverso questa ordinanza Christiane isladdalon, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione delle fattispecie di reato contestate all'imputata e del fumus commissi delicti dei connessi comportamenti criminosi. Si deduceva, in proposito, che, nel provvedimento impugnato, a fronte delle specifiche censure difensive, il Tribunale del riesame di Roma non aveva dato conto dei presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri ablatori censurati, che erano stati esercitati nei confronti della ricorrente senza considerare la sua attività professionale, che imponeva di escludere la fondatezza delle accuse legittimanti il sequestro probatorio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.2. Osserva il Collegio che l'originario provvedimento di sequestro probatorio, emesso il 09/02/2021, si giustificava sull'assunto che le fattispecie contestate all'indagata ai capi 1, 2 e 3 della rubrica si ritenevano dimostrate sulla base della documentazione acquisita al fascicolo processuale, da cui emergeva un'attività di falsificazione seriale, commessa in concorso con altri soggetti, che coinvolgeva la posizione irregolare di diverse centinaia di cittadini brasiliani. Dagli atti di indagine, in particolare, emergeva che la ricorrente, in concorso con gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belli, nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2020, poneva in essere un'attività di falsificazione seriale degli atti dello stato civile, funzionale a consentire l'ottenimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di nazionalità brasiliana, attestando, falsamente, la loro residenza nel nostro territorio. In questa cornice, l'assunto difensivo - secondo cui le fattispecie contestate a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2 e 3 erano formulate in termini generici e imprecisi - appare smentito dalle emergenze processuali, alla luce del fatto che, nella fase delle indagini preliminari, che è caratterizzata da un'imputazione effettuata nei confronti dell'indagato allo stato degli atti, non è possibile esigere dal pubblico ministero una contestazione analitica dei fatti di reato, essendo possibili ulteriori sviluppi delle verifiche processuali in corso di svolgimento. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, Mansi, Rv. 238162-01). 2.1. Non è, per altro verso, possibile censurare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Roma per affermare la sussistenza del fumus commissi delicti delle condotte illecite oggetto di contestazione, così come ascritte a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2 e 3, su cui, nel provvedimento impugnato, ci si soffermava in termini ineccepibili. Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, che le letture alternative prospettate dalla difesa della ricorrente si ponevano in contrasto con le emergenze indiziarie ed erano smentite dalla corposa documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari, che dimostrava l'attività di falsificazione seriale posta in essere 3 pJ dall'indagata, allo scopo di consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di nazionalità brasiliana. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, osservava: «Ad avviso del Collegio è, quindi, pienamente giustificato l'atto istruttorio oggetto del riesame, vista in particolare la necessità di eseguire opportuni accertamenti sulla documentazione oggetto del vincolo probatorio legittimamente disposto dal PM nei confronti, fra gli altri, dell'odierna indagata: ciò al fine di acquisire ulteriori elementi indispensabili per la prova in giudizio del sodalizio censurato, dei reati- scopo ipotizzati e della riferibilità degli stessi alla Maddalon e alle persone coinVolte nelle indagini». 3. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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