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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01073/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in subordine rigettarlo, nonché l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato motivi di ricorso, insistendo per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1, La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa in data 8 ottobre 2018, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Pesaro, confermando la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine a plurimi delitti di bancarotta e alle contestate violazioni tributarie, riducendo la pena 031- principale nei confronti del Sorgente e applicando le sanzioni previste dal d.lgs. 74/00.

In particolare, Sorgente e Bellarosa, coniugi, erano chiamati a rispondere: Sorgente, quale amministratore di fatto, in concorso con la sorella Maria, amministratrice di diritto e non ricorrente, della bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a) e documentale (capo b) in ordine alla fallita [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2009 (capo c).

Lo stesso Sorgente, poi, sempre quale amministratore di fatto, e il coniuge Bellarosa, quale amministratrice di diritto della B.C.

Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA], rispondevano in concorso della distrazione di beni strumentali — rinvenuti nella disponibilità della predetta B.C.

Arredamenti — facenti parte della massa patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA], fallita in data 11 ottobre 2010, il cui amministratore unico era il figlio [OSCURATO:PERSONA] (capo f).

I ricorrenti rispondevano, infine, dell'essersi avvalsi, indicandole in dichiarazione dei redditi, di nove fatture enumerate nell'imputazione relative ad operazioni inesistenti (capo g), art. 2 cligv. n. 74/2000),

2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di plurimi motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi. 3.1 Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216, comma 1, legge fall, e vizio di motivazione conseguente in relazione al capo a).

Lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia rilevato il difetto di prova quanto alla preesistenza dei beni ritenuti distratti, che la sentenza impugnata fonda sul solo dato, tratto dalle scritture contabili, riguardante le rimanenze di merce, i beni strumentali e la liquidità di cassa, alla data del 29 maggio 2009, data del deposito dell'ultimo bilancio, mentre il fallimento veniva poi dichiarato quasi due anni e mezzo dopo.

Rappresenta altresì il ricorrente che nel corso dell'istruttoria dibattimentate fu vanamente chiesta una specifica in ordine ai beni distratti, nonché che l'onere della prova, in merito, spetti all'accusa, tenuto in conto che la consistenza di tali beni ha rilievo anche quanto alla sussistenza della gravità del danno, ai fini della relativa aggravante, 3.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 216, comrna 1, n. 2, e 223 legge fai!, nonché 42 e 43 cod. pen, oltre che vizio di motivazione conseguente, in relazione al delitto di bancarotta documentale contestato al capo 13).

Lamenta il ricorrente che la prova della bancarotta documentale verrebbe tratta solo dalla circostanza che, non rinvenute le scritture contabili presso i locali della [OSCURATO:PERSONA], il curatore non si rivolse al professionista che deteneva te scritture, invertendo l'onere della prova.

Inoltre, risultando la contestazione limitata a sole 5 fatture, relative alla attività aziendale svolta dopo l'incendio denunciato il 27 febbraio 2010, che distrusse tutta la precedente contabilità, la Corte erroneamente farebbe derivare da ciò la impossibilità di ricostruire la situazione contabile, che invece fu possibile ricostruire con la collaborazione del consulente del lavoro e grazie alle insinuazioni al passivo.

Anche la motivazione quanto al dolo del delitto in esame sarebbe inficiata dalla circostanza che proprio Sorgente indicò al curatore di rivolgersi al predetto professionista, come anche vana fu la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'escussione del commercialista Montanari. 3.3 Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 5 cligs. 74/00 e vizio di motivazione conseguente, in relazione al capo c).

Lamenta il ricorrente che, ai fini della verifica della evasione, sono state computate anche le fatture emesse da Cart e da [OSCURATO:PERSONA], relative all'anno di imposta 2010, che quindi dovevano rifluire nella dichiarazione 2011 e non in quella oggetto di contestazione da presentarsi nell'anno 2010.

Censura, inoltre, il ricorrente che nella valutazione dell'imposta evasa sarebbero stati tenuti in conto solo i ricavi e non anche i costi sostenuti nell'anno 2009, quanto al costo del personale (come da elenco di istanze al passivo), nonché per gli acquisti delle materie prime, che nel bilancio al 31 dicembre 2008, da usare come metro di paragone, risultavano pari a oltre 4 milioni di eLiro, cosicché se anche solo fossero stati valutati esistenti nella metà al 31 dicembre 2009, avrebbero determinato il mancato superamento della soglia di punibilità.

Per altro, non risultavano valutati quali costi neanche i pagamenti a mezzo assegni, risultanti dall'estratto conto bancario, da imputarsi alla attività di impresa.

Tale accertamento non solo non sarebbe stato compiuto dalla Corte di appello, ma inoltre la stessa avrebbe anche rigettato la richiesta di una perizia a riguardo. 3.4 il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al capo f).

Il ricorrente rileva come la Corte non abbia preso atto che fra i beni strumentali indicati nelle imputazioni, distratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] amministrata dal figlio dei ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e quelli rinvenuti nella disponibilità della B.C.

Arredamenti, non vi sarebbe coincidenza.

La sentenza sarebbe viziata da travisamento, perché la comparazione dei libri dei beni ammortizzabili delle due società escluderebbe l'identità dei beni, per caratteristiche e valore. 3.5 II quinto e ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/00 e vizio di motivazione conseguente, in ordine al capo g).

Il motivo si concentra sulla circostanza che l'uso di fatture per operazioni inesistenti non comprova la finalità dì evasione richiesta dalla norma incriminatrice.

Per altro il ricorrente rappresenta anche che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto della indicazione delle fatture nelle dichiarazioni dei redditi.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 4.1 Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, 223 legge fall., e vizio di motivazione conseguente, in relazione al capo f), relativo al concorso nella bancarotta distrattiva operata dal figlio Salvatore.

La ricorrente rappresenta che la Corte di appello per un verso avrebbe indicato Bellarosa come amministratrice 'testa di legno' in favore della gestione dei coniuge, per altro verso non avrebbe motivato in ordine alta condotta materiale di concorso nella distrazione quale extranea, nonché in ordine al dolo richiesto nel caso in esame, essendo la ricorrente amministratrice di diritto della impresa cessionaria dei beni distratti. 4.2 Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/00 e vizio dì motivazione conseguente in ordine al capo g), riproducendo le doglianze di cui ai punto 3.5 relativo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quanto al difetto di dolo,

5. Il ricorso è stato poi trattato con intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di, n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, di. n. 105 del 2021,

6. In occasione dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, mentre quello presentato per Bellarosa è infondato, per le ragioni che seguono.2.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quanto al primo motivo va premesso come la Corte di appello da subito evidenzi in sentenza (foll.26-27) che [OSCURATO:PERSONA] sia l'amministratore di fatto, vero dominus, della società fallita [OSCURATO:PERSONA] (intestata alla figlia Maria), nonché della B.C.

Arredamenti (intestata alla moglie Bellarosa), società alla quale sarebbero stati conferiti beni distratti al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], intestata al figlio dei ricorrenti, Salvatore.

Tale ricostruzione, quanto al suo ruolo di gestore e dominus delle prime due società, non viene 'aggredita' dal ricorrente, che anzi si difende e ricorre quale amministratore a tutti gli effetti.

Va altresì evidenziato come la bancarotta fraudolenta per distrazione, oggetto del primo motivo, riguardi la spoliazione del patrimonio della prima società citata, la [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. A tal riguardo la Corte territoriale rileva come sia assoluta l'assenza di qualsiasi bene a fronte della contabilità che al 31 dicembre 2008, come da bilancio depositato il 29 maggio 2009, riportava rimanenze di magazzino per euro 1.756.200.000, beni strumentali per 394.469 e liquidità di cassa per 22.727,00, integri il delitto contestato al capo a).

La censura del ricorrente attiene alla insufficienza del solo dal:o contabile per comprovare la preesistenza dei beni, a fronte del fallimento dichiarato oltre due anni dopo, come anche la circostanza della genericità dei beni medesimi, che anche il Tribunale nel corso di un esame dibattimentale, come da verbale di udienza allegato e riprodotto in ricorso, rilevava essere non individuati.

E bene, va in primo luogo evidenziato come lo stesso estratto del verbale d'udienza riprodotto in nota e allegato al n. 1 del ricorso, non si corr•prenda a quale distrazione faccia riferimento, se a quella di cui al capo a) o a quella di cui al capo d) da [OSCURATO:PERSONA] alla B.C.

Arredamenti.

In vero questa è la ragione per la quale vige il principio di autosufficienza, per consentire alla Corte di legittimità di comprendere il senso probatorio attribuito alle dichiarazioni, nel caso in esame per valutare il dedotto travisamento che sarebbe stato operato dal giudice di merito.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01): in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale il ricorso deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla \\A integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 26980101).

Pertanto, l'incertezza rilevata, solo nel corso dell'esame dibattimentale, dal Tribunale non è in sé valutabile, per altro dovendo comunque rilevare questa Corte che ciò che esprime la ragione della decisione è esclusivamente la motivazione della sentenza, non certamente le domande poste nel corso di un esame dibattimentale. 2.1.2 Ad ogni buon conto, il tema che si pone è quello della prova della preesistenza dei beni e della illogicità del ragionamento probatorio perché fondato sul dato del bilancio.

Il ricorrente cita il principio, tratto da una sentenza di questa Sezione, per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito e a maggior ragione quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Be.ivia.

Costruzioni, Rv. 274621 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta e altri, Rv. 249715).

Il principio invocato dalla difesa, a ben vedere, richiede come punto di partenza che le scritture siano in sé totalmente o in parte inattendibili, dal che una valutazione critica delle scritture contabili dalle quali inferire l'esistenza dei beni distratti e in tal caso spetta al Giudice del merito effettuare un vaglio più approfondito sul punto.

E bene, nel caso in esame, assolutamente logica è la valutazione operata dalla Corte di appello: per un verso le indagini svolte hanno condotto a contestare la bancarotta fraudolenta documentale (capo b) solo in relazione al periodo successivo all'incendio delle scritture contabili, denunciato il 27 febbraio 2010 e quindi a partire da tale data: l'organo di accusa, già con la formulazione dell'imputazione, ha pertanto ritenuto che le scritture fino al 31 dicembre 2008, con bilancio depositato il 29 maggio 2009, fossero invece attendibili e anche i Giudici di merito hanno ritenuto altrettanto.

D'altro canto, non è emersa alcuna ulteriore ragione di inattendibilità, né lo stesso ricorrente, nel corso dei gradi di merito né in questa sede, richiamando pregresse censure, ha contestato in modo specifico l'attendibilità delle scritture peste a base del ragionamento probatorio.

Pertanto la censura sul punto è infondata e ben acclarata l'esistenza dei beni distratti, anche alla luce del principio, che trova applicazione nel caso in esame, per cui la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n, 6548 del 10/12/2018, dep. 11/02/2019, Villa, Ry. 275499 - 01), con il che trova risposta anche la censura mossa alla distanza temporale fra l'esercizio di bilancio del 2009 e il fallimento.

Nel caso in esame, da parte del Sorgente, alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale dei beni risulta offerta, né richiamata neanche dal ricorso.

E in tal senso assolutamente consolidato è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucelio, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n, 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411).

Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 dei 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19895 del 2014 Rv. 259848 - 01).

Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione fornita alla curatela da parte di Sorgente.

Quanto poi alla genericità dei beni e del loro valore, dedotta ai fini della circostanza aggravante dell'art. 219, comma 1, legge fall. per Il danno di rilevante gravità, la censura è carente di interesse in quanto il Tribunale di Pesaro la ha esclusa.

Pertanto il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso censura la motivazione della Corte di appello in ordine alla bancarotta documentale contestata al capo b), rikrita sempre ai fallimento della [OSCURATO:PERSONA].2.2.1 Come anticipato, la contestazione riguarda esclusivamente l'omessa istituzione delle scritture contabili dopo l'incendio denunciato il 27 febbraio 2010, in quanto l'attività aziendale proseguiva.

Va premesso che per il consolidato insegnamento di questa Corte l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art.216, comma 1, n.2 legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.

E bene, la Corte di appello rileva come la prova della omessa istituzione delle scritture e dell'omessa consegna della documentazione contabile si debba trarre dalla circostanza che le stesse scritture non furono rinvenute presso la fallita dal curatore, mentre le fatture di cui all'imputazione venivano rinvenute grazie alle insinuazioni al passivo dei creditori.

A fronte di tale motivazione il ricorrente reitera il motivo già proposto in appello, rilevando come il curatore non si rivolse al commercialista, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale allorché nel corso dell'esame dell'ausiliario del giudice delegato al fallimento questi non ricordava se aveva o meno chiesto al Montanari, commercialista, l'esibizione delle scritture e delle fatture della [OSCURATO:PERSONA] in suo possesso. 2.2.2 La motivazione della Corte di appello, seppur sintetica, risulta però logica e aderente al dato normativo e agli orientamenti giurisprudenziali quanto all'elemento materiale del reato e all'onere della prova.

A ben vedere la censura che lamenta l'inversione dell'onere della prova, poiché l'accusa avrebbe dovuto ricercare le scritture contabili, è del tutto infondata.

Come noto l'art. 220, comma 1, ultima parte, legge fall., sanziona proprio la violazione degli obblighi imposti dall'art. 16, n. 3 legge fali., che sancisce l'ordine al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, La sanzione è prevista solo nel caso l'omesso deposito si sia consumato «fuori dei casi preveduti all'art. 216», cosicché le inosservanze da parte del rallito in merito al deposito delle scritture integrano una autonoma ipotesi di reato, a meno che lo stesso non venga a essere assorbito, come nel caso in esame, dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendo configurabile il concorso fra le due fattispecie di reato data la sussistenza della clausola di riserva (Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021, del). 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.. 282644 - 01; Sez. 5, n. 54516 del 16/10/2018, Cimnaghi, Rv. 275231 - 01; Sez. 5, n. 4550 del 02/12/2010, dep. 08/02/2011, Fermezza, Rv. 249261 - 01), Proprio la violazione dell'obbligo di deposito delle scritture, diversamente sanzionato ma comunque sempre sanzionato dalle due norme incriminatrici, palesa come nel caso di specie non vi sia stata alcuna inversione dell'onere della prova, spettando non all'accusa provare l'omessa costituzione delle scritture o la distruzione delle stesse, bensì al fallito depositarle.

E' evidente che l'omesso deposito determina per induzione logica la prova della mancata costituzione delle scritture prescritte, ovvero la prova dell'occultamento o della distruzione delle fatture, poi rinvenute perché esibite in sede di insinuazione al passivo dai creditori.

Spetta a quel punto all'imputato dimostrare la ragione dell'omesso deposito, impedito per caso fortuito o forza maggiore,. senza che ciò implichi alcuna inversione dell'onere della prova.

Pertanto può affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, qualora il fallito non abbia adempiuto all'obbligo dì deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, ai sensi dell'art. 16, comma 1, n. 3, legge fati., logicamente può trarsi la prova della omessa costituzione delle predette scritture, risultando a quel punto onerato l'imputato di dimostrare la ragione di caso fortuito o della forza maggiore che abbiano determinato l'omesso deposito e non certamente il curatore di dover provvedere alla ricerca delle scritture e della documentazione contabile. 2.2.3 Altro profilo di censura attiene alla circostanza che la Corte di appello non avrebbe dato risposta in ordine alla obiezione che a seguito dell'incendio, comunque, anche scritture regolarmente costituite e tenute, non avrebbero consentito alla curatela di ricostruire anche per il passato la situazione patrimoniale né tantomeno sarebbe comprovata l'impossibilità della ricostruzione a fronte della circostanza che il curatore, anche grazie ai contatti con il consulente del lavoro, riuscì a ricostruire la situazione finanziaria e patrimoniale.

Va premesso che il reato ritenuto comprovato dai giudici di merito è esclusivamente quello di bancarotta documentale prefallimentare rraudolenta cd. specifica, vale a dire implicante il dolo di pregiudizio in danno del ceto ereditario ovvero per trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.

Si tratta di un delitto commissivo (distruzione, sottrazione, occultamento, falsificazione), ovvero omissivo, come nel caso in esame di mancata istituzione delle scritture contabili di pura condotta.

E bene, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n, 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n, 1925 del 26/09/2018, deo, 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti dì fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 -01, n. 21588 dei 2010 Rv. 247965 - 01).

In tal senso infondate sono le censure legate al rinvenimento e alla irrilevanza, quanto a valore, delle fatture occultate e acquisite dal curatore a seguito della insinuazione al passivo o a seguito di rapporti con il consulente del lavoro, in quanto non hanno consentito la ricostruzione richiesta.

Se dunque l'interesse pubblico è quello che in sede di procedura fallimentare sia data la possibilità di una ricostruzione esatta in termini giuridici ed economici, l'argomento che l'incendio aveva distrutto le scritture precedenti non rileva, sia perché per il passato í bilanci erano comunque rinvenibili con il deposito, ma soprattutto perché se di fronte alla forza maggiore l'imprenditore è esonerato da responsabilità, in ordine al periodo successivo all'incendio l'onere degli amministratori di diritto, ma anche di fatto nel caso dì specie, era quello di istituire nuovamente le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv, 275261 - 01; conf, n, 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv, 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01).

2.2.4. La censura, rispetto alla circostanza che l'istanza di rinnovazione istruttoria relativa alla escussione del commercialista Montanari non fu accolta dalla Corte di merito, ha plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo difetta dì autosufficienza, alla luce dei principi già enunciati.

Non viene allegato il verbale contenente l'ordinanza di rigetto della Corte di appello, né viene chiarito se la Corte abbia rigettato implicitamente la richiesta avanzata con i motivi di appello.

Quanto al merito va richiamato il principio a tenore del quale il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.13., rv 247872; Sez. 6 n. 5782/07 del 18 dicembre 2006, Gagliano, rv 236064).

Inoltre, vale, altresì, ricordare che l'integrazione istruttoria in grado di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il che sì traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva, cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez, 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3 n. 35372 del 23 maggio 2007, Panozzo, rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, rv 228920), Nel caso di cui ci si occupa il ricorrente, nel denunciare la mancata acquisizione della prova, formula una richiesta generica, in quanto non indica come certa la circostanza che il commercialista Montanari detenesse le scritture contabili contestate come omesse, quindi non spiega per quale via l'incombente avrebbe potuto influire in modo decisivo sull'esito del processo, circostanza che per altro verso evidenzia come il motivo di ricorso in esame difetti di specificità.

La censura è pertanto per plurime ragioni inammissibile. 2.2.5 Su una censura del motivo in esame la Corte territoriale non si è esplicitamente pronunciata, quella afferente il motivo di appello relativo al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Sul punto emerge dalla sentenza di primo grado che il Tribunale traeva la prova dei dolo specifico di procurarsi il profitto e recare pregiudizio ai creditori dalle sequenze temporali di nascita e cessazione di ciascuna impresa e dalle strette interconnessioni fra le stesse nell'ambito di una unitaria vicenda familiare, dell'avvenuto accertamento di atti distrattivi, dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di tal chè l'omessa ricostituzione della documentazione contabile si inserirebbe in tale teoria di eventi e verrebbe così comprovato il dolo specifico (cfr. foll. 6-8 della sentenza del Tribunale di Pesaro).

Si tratta di una motivazione oltremodo solida e congrua, rispetto alla quale il motivo di appello (cfr. atto dì appello fol, 8 in basso) risulta invece generico, perché non si confronta con tali argomentazioni, soprattutto non centra la censura al dolo specifico, citando una massima relativa alla bancarotta documentale generica, per il caso di irregolare tenuta delle scritture, non di omessa istituzione, Sul punto va evidenziato come la motivazione offerta dal Tribunale, non risulti scalfita da convincenti motivi di appello, sostanzialmente da ricondursi alle censure fin qui esaminate, cosicché deve ritenersi logica e congrua la motivazione del dolo specifico richiesto, poiché l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai ereditari, elemento distintivo di tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 262915 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv, 252992).

Va ricordato che rappello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201): nel caso di specie è assolutamente specifica la motivazione del Tribunale sul punto, mentre generico è il motivo di appello.

Va evidenziato come le due sentenze di merito, nel caso in i.same, possano integrare la cd, doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 dei 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, deo, 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01): ciò a maggior ragione quando í motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).

Pertanto è precluso il presente motivo, perché ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., inammissibile è il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). 2.3 Quanto al terzo motivo riguarda la contestazione del delitto di omessa dichiarazione per l'Ires e per riva per l'anno 2009 (capo c).

A riguardo deve rilevarsi come il motivo sia in sé ammissibile, richiedendo una verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 74/00, pari a 50mila euro di imposta evasa, a fronte dell'imputazione che contesta l'evasione superiore a euro 77.468,53.

La Corte territoriale richiama la natura analitica dell'esame operato dalla Guardia di Finanza, rileva come le fatture emesse dalla Cart e dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrino ricavi pari a euro 619.625,18, a fronte di costi solo asseritamente sostenuti dall'imputato e non comprovati, cosicchè risulta superata la soglia di punibilità.

Il motivo lamenta che le fatture indicate non siano riferibili all'anno di imposta 2009 ma a quello 2010.

A ben vedere, rileva questa Corte come la motivazione sia incompleta sia quanto al profilo della imputabilità delle fatture del 2010 all'anno di imposta in esame, sia anche all'incidenza che il venire meno delle stesse può avere in relazione all'imposta evasa calcolata in 77.468,53, eventualmente riducendosi al dì sotto della soglia, considerando che i ricavi del 2010 risultano essere pari a un terzo di quelli complessivamente computati.

E' evidente che una motivazione limitata alla sufficienza della analiticità degli accertamenti della Guardia di finanza per le fatture non imputabili al 2009, perché dell'anno 2010, importa un onere di motivazione ulteriore rispetto a profili non analizzati dalla Corte territoriale, che ha ritenuto, incongruamente, non necessaria una più ampia motivazione in ordine ai ricavi del 2009 e alla incidenza dei costi, se documentati o con elevata probabilità ipotizzabili.

A fronte della necessità di un annullamento con rinvio per la verifica delle doglianze difensive in fase rescissoria, questa Corte deve però rilevare come sia intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione.

Va premesso che, essendo contestata l'omessa dichiarazione per l'anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs 74/2000 — introdotto con dA. 13 agosto 2011, n. 8, convertito con modificazioni nella

I. 14 settembre 2011, n. 148 — che prevede l'aumento di un terzo della pena ai fini della prescrizione, non trova applicazione nel caso in esame, in quanto vigente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, successiva ai fatti per cui si procede.

Pertanto, essendo la pena edittale massima prevista dall'art. 5 cit. quella di anni quattro di reclusione, aumentata per la recidiva ritenuta per Sorgente (art. 99, comma 4, cod, peri) ad anni sei e mesi otto, previsto dall'art. 157, comma 1, termine sul quale va nuovamente operato l'aumento per l'art. 161, comma 2, cod. pen. previsto per la recidiva nella misura di due terzi, il termine di prescrizione risulta essere di anni undici, mesi uno e giorni dieci.

La data ultima per la presentazione della dichiarazione è quella del 30 settembre 2010, cosicché il \j‘ termine va a scadere il 10 novembre 2021.

Il reato è pertanto estinto per prescrizione.

Non di meno deve essere disposto l'annullamento con rinvio in quanto i Giudici dì merito non hanno indicato la misura dell'aumento della continuazione determinato per il capo c), cosicché spetta alla Corte di appello operare l'espunzione della pena correlata al delitto estinto. 2.4 Il motivo quarto riguarda la bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al Sorgente, in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], perché quali amministratori di fatto e di diritto della B.C.

Arredamenti ricevevano beni strumentali per il valore di euro 69.895,00 della fallenda [OSCURATO:PERSONA], il cui amministratore era il figlio dei predetti, [OSCURATO:PERSONA].

I beni in questione consistevano in due pialle, una squadratrice e un compressore.

La motivazione della Corte di appello, in questo caso, è logica e congrua e fa riferimento alla circostanza che dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che gli accertamenti per verificare se i beni delle due società, la cedente e la cessionaria, fossero diversi o solo simili, e non quindi i medesimi, hanno dato esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva accertato, evidenzia la Corte di merito, come nessuno dei fornitori di tali beni risulti avere avuto rapporti commerciali con la cessionaria B.C.

Arredamenti.

Inoltre, la Corte territoriale con congruo ragionamento indiziario congiuntamente valuta che la medesima tipologia di beni strumentali non era stata rinvenuta presso la fallita [OSCURATO:PERSONA], a riprova della cessione di tali beni; che la costituzione della B.C.

Arredamenti era intervenuta il 7 maggio 2010, vale a dire solo poco prima del falirnento del 10 ottobre 2010 della [OSCURATO:PERSONA], della quale amministratore di diritto era il figlio degli attuali ricorrenti, Salvatore, quindi con la finalità di favorire la spoliazione della fallenda; infine che sussistevano i descritti legami familiari esistenti fra gli amministratori di fatto e di diritto.

La conclusione che i beni distratti fossero stati ceduti alla impresa formalmente amministrata da Bellarosa, di fatto da [OSCURATO:PERSONA], risulta oltremodo coerente e logica.

La denuncia di travisamento della prova a riguardo risulta, invece, Deduce il ricorrente che dalla comparazione dei registri dei beni ammortizzabili delle due società emergerebbe la diversità degli stessi.

A riguardo in primo luogo deve rilevare questa Corte come in allegato il ricorrente abbia esibito un foglio per ogni registro dì ciascuna delle società, tratto dagli atti di indagine.

L'allegazione dì un singolo foglio non consente di verificare se in altri fogli esistesse l'annotazione dei beni non rinvenuti.Per altro deve anche evidenziarsi come la Corte correttamente abbia disatteso implicitamente la predetta comparazione, a fronte delle predette emergenze indiziarle convergenti: il dedotto valore diverso dei beni, oltre che dal _deperimento (la cedente li annotava nel 2008, la cessionaria lì riceveva nel 2010) può essere determinato anche da valutazioni arbitrarie, non comprovanti in sé la diversità dei beni, alcuni dei quali vengono per altro riportati con le medesime caratteristiche identificative.

In tal senso deve rilevami come nella stessa prospettazione il motivo difetti di decisività.

Infatti in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio dì travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso dì cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv, 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01).

Alcuna disarticolazione è prospettata e si verifica nel caso ìn esame, perché l'unico travisamento riguarderebbe l'interpretazione dei due registri dei beni ammortizzabili, smentiti dalle predette ulteriori emergenze, nonché non adeguati a ribaltare le valutazioni complessive svolte dalla Corte di merito.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo.

25. Il quinto motivo, relativamente al delitto di dichiarazicre fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, contestato al capo g) (art. 2 digs. n.74/2000) censura la sentenza impugnata quanto alla motivazione in merito al dolo specifico richiesto. 2.5.1 Sul punto deve rilevare questa Corte che nel corpo del motivo viene introdotta una censura che non risulta essere stata formulata in appello, come riprodotta ai foll. 15 e 16 della sentenza impugnata e per quanto risulta al motivo n. 5 dell'appello (fon. 12-14): si tratta della deduzione che non sarebbe comprovata l'indicazione delle fatture nella dichiarazione dei redditi, requisito indispensabile per la sussistenza del delitto.

Sul punto il motivo vira, a fronte delle valutazioni operate dalla Corte territoriale che ha ritenuto comunque sussistente un vantaggio fiscale attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti, su un motivo precluso.

Pertanto tale censura è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va premesso che seconda la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c,p.p,) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello, Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (cosi Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n, 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurìmis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez, 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n, 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 2.5.2 Quanto alla censura relativa al dolo di evasione la Corte di appello avrebbe ritenuto il dolo 'in re ipso', deducendo la finalità di evasione dalla falsità delle fatture, e però l'assenza di un vantaggio dal punto di vista fiscale renderebbe insussistente il dolo specifico.

A ben vedere la Corte territoriale riprende e supporta la mativazione del Tribunale che rilevava come vi fosse una duplice volontà intenzionale, con una motivazione congrua: per un verso la volontà di offrire una giustificazione contabile della presenza presso la B.C.

Arredamenti dei beni, in vero provenienti da attività distrattiva; per altro la volontà di evadere le imposte.E bene, il motivo relativo alla assenza di un vantaggio fiscale reale risulta in vero smentito dalla sentenza impugnata, che argomenta in ordine alla sussistenza dello stesso anche ai fini Iva, attraverso l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, al netto della eliminazione di alcune di queste per le ragioni evidenziate dalla difesa (l'accertamento della Guardia di Finanza limitato a solo alcune delle fatture, la cessione di alcuni dei beni ad O.G.

Arredamenti dì [OSCURATO:PERSONA]).

Per altro la Corte territoriale ritiene comprovata la falsità dei predetti documenti contabili, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale, attraverso le verifiche incrociate e le testimonianze rese in dibattimento dai formali emittenti le fatture, nonché dal teste Rosati della Guardia di Finanza, emergeva la prova della natura soggettivamente inesistente dell'operazione.

A ben vedere il motivo è generico e aspecifico nel senso che, a fronte delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, il ricorso non le 'attacca' in modo puntuale, ma si limita a reiterare quanto già dedotto in appello, con l'introduzione del nuovo motivo analizzato al punto che precede, anche inammissibile.

Dalla mera reiterazione, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gaitelli, Rv. 268823), deriva la inammissibilità, che sussiste non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2.5.3 Per altro va anche evidenziato come la motivazione impugnata sia in linea con l'orientamento della Corte di cassazione, che ha ritenuto che in tema di reati tributari il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlaní, Rv. 264390 - 01: nella fattispecie si affiancava al dolo di evasione l'esigenza di procurarsi, attraverso le false fatturazioni, riserve occulte per pagare in nero le retribuzioni dei dipendenti; nello stesso senso, anche se con riferimento all'art. 11 digs. 74/2000, Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329 - 01).

D'altro canto anche Sez.

U, n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032 - 01, rilevavano come, attesa l'evidente diversità del bene giuridico protetto, il delitto di frode fiscale possa concorrere con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall'agente in via esclusiva.

Va osservato come la Corte territoriale evidenzi che alcune fatture siano state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, altre risultino soggettivamente inesistenti e fra queste vi sono quelle relative a beni provenienti dalla fallita [OSCURATO:PERSONA], attribuite dai documenti contabili ad altro fornitore.

Nel caso di specie, quindi, la finalità extra-evasiva viene ritenuta sussistente da parte della Corte territoriale con motivazione congrua ed è quella finalizzata — attraverso l'indicazione in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quale compaia come cedente un fornitore diverso da quello reale, cioè la società fallenda — a comprovare la legittima acquisiziore di beni invece oggetto di distrazione nell'ambito della condotta di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA], oltre all'indicare costi non realmente sostenuti per l'acquisizione dei beni dalla fallita, 2.5.4 Ne consegue che può formularsi il principio per cui in tema di reati tributari il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, :he concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del DIgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extra-evasiva,. non perseguita dall'agente in via esclusiva, come quella dell'extraneus nella bancarotta per distrazione, tesa a comprovare la legittima acquisizione di beni come provenienti da un terzo cedente, con la finalità dì celare la cessione intervenuta invece ad opera dell'imprenditore fallito, che ha operato la distrazione fraudolenta senza alcuna controprestazione. 2.5.5 Pertanto il motivo è inammissibile per genericità e manifesta in fondatezza.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 3.1 Quanto al primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, 223 legge (all,, e vizio di motivazione conseguente, sia quanto all'elemento oggettivo della condotta che a quello soggettivo, In particolare, la contestazione del capo f) vede Bellarosa rispondere, quale amministratore di diritto della B.C.

Arredamenti, del concorso esterno nella distrazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] srl., il cui amministratore unico era il figlio Salvatore.

Va altresì evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto comprovato, all'esito della istruttoria dibattimentale, il ruolo di 'testa di legno' della f3ellamsa, che pur essendo amministratrice di diritto si sarebbe del tutto affidata al marito, amministratore di fatto e unico gestore della B.C.

Arredamenti.

A fronte di tale ricostruzione la motivazione della Corte di appello è cumulativa, nel senso che vengono trattate congiuntamente le posizioni della attuale ricorrente e della figlia [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA] srl, anche fallita, della quale sempre il padre Michele era dominus in quanto amministratore di fatto La Corte territoriale rileva, a proposito della ricorrente, come la prova della consapevolezza della distrazione debba trarsi dalla circostanza che Bellarosa abbia commesso il delitto di cui al capo g), dichiarazione fraudolenta mediante indicazioni di fatture per operazioni inesistenti, traendo dalla qualità di mera testa di legno e dalla formale responsabilità per il delitto tributario, la consapevolezza anche in ordine al concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta. 3.2 Rileva questa Corte come la motivazione contenuta nella sentenza impugnata sia congrua e adeguata.

Quanto ai profili oggettivi della condotta di concorso nella distrazione, valga quanto osservato in relazione a [OSCURATO:PERSONA], essendo sovrapponibili i motivi di ricorso.

In aggiunta va evidenziato che, accertato e non contestato che il dominus anche della B.C.

Arredamenti fosse [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ritiene, confermando la sentenza di primo grado, come materialmente il contributo della Bellarosa consista nell'aver abdicato all'esercizio dei poteri conseguenti alla carica in favore della gestione del marito e, per altro verso, nell'aver avuto piena coscienza dell'operato dell'amministratore di fatto in occasione delle verifiche della regolare tenuta della contabilità, spettante all'amministratore dì diritto.

Anche indicativo del pieno coinvolgimento oggettivo e soggettivo della Bellarosa il concorso nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (capo g).

Il Tribunale rilevava anche (fol. 7) come tutte le operazioni di costituzione di società in sequenza, alle quali contribuiva anche Bellarosa come amministratore di diritto delta B.C.

Arredamenti, istituita ìl 7 maggio 2010, a fronte del fallimento della cedente [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2010, quindi proprio a ridosso della decozione della società amministrata formalmente dal figlio Salvatore; le cessioni dall'una all'altra di beni senza corrispettivo; la circostanza che i due figli e il coniuge, Bellarosa, venivano affiancati per ogni compagine imprenditoriale dalla gestione di [OSCURATO:PERSONA]; tali elementi probatori rendevano l'attività delle imprese espressione di operazioni oggettivamente 'familiari' e seggettivamente conosciute e volute dai singoli componenti della famiglia Sorgente-Bellarosa.

E bene, le congiunte motivazioni di merito restituiscono, quindi, una logica e congrua ricostruzione della condotta materiale posta in essere dalla F3ellarosa, oltre che quanto al dolo richiesto, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Infatti pacifico è il principio per cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, deo. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02; massime conformi: n. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, n, 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, n. 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01, n, 9299 del 2009 Rv. 243162 - 01).

Proprio la natura intrafamiliare e le esposte ragioni, la circosstanza che Bellarosa costituisce la nuova impresa e riceve i beni della società amministrata formalmente dal figlio ma sostanzialmente dal marito, integrano, secondo i Collegi di merito, la condotta e la piena consapevolezza e volontà delle distrazione dei beni.

Si tratta di motivazione congrua e logica, oltre che in linea con gli orientamenti consolidati, dal che l'infondatezza del motivo. 3.3 n secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Infatti, in primo luogo, si tratta di motivo precluso, in quanto l'appello non aveva posto alcuna censura specifica in ordine al capo g); pertanto, va fatto rinvio ai principi indicati al punto 2.5 che precede.

Ad ogni buon conto, per quanto concerne la critica alla sentenza impugnata quanto al dolo del delitto in esame, va richiamato il principio per cui del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep, 03/03/2021, Rv. 280723 - 01).

L'elemento soggettivo sussiste, per quanto la Corte di mento ha correttamente evidenziato, in ordine al dolo per tutti í delitti posti in essere da Bellarosa, in linea per altro con l'ulteriore principio per cui, la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto — nel caso in esame di coniugio — nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 21/01/2019, Marni, Rv. 275830 - 01).

4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre per Sorgente va disposto l'annullamento con rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in subordine rigettarlo, nonché l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato motivi di ricorso, insistendo per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1, La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa in data 8 ottobre 2018, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Pesaro, confermando la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine a plurimi delitti di bancarotta e alle contestate violazioni tributarie, riducendo la pena 031- principale nei confronti del Sorgente e applicando le sanzioni previste dal d.lgs. 74/00. In particolare, Sorgente e Bellarosa, coniugi, erano chiamati a rispondere: Sorgente, quale amministratore di fatto, in concorso con la sorella Maria, amministratrice di diritto e non ricorrente, della bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a) e documentale (capo b) in ordine alla fallita [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2009 (capo c). Lo stesso Sorgente, poi, sempre quale amministratore di fatto, e il coniuge Bellarosa, quale amministratrice di diritto della B.C. Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA], rispondevano in concorso della distrazione di beni strumentali — rinvenuti nella disponibilità della predetta B.C. Arredamenti — facenti parte della massa patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA], fallita in data 11 ottobre 2010, il cui amministratore unico era il figlio [OSCURATO:PERSONA] (capo f). I ricorrenti rispondevano, infine, dell'essersi avvalsi, indicandole in dichiarazione dei redditi, di nove fatture enumerate nell'imputazione relative ad operazioni inesistenti (capo g), art. 2 cligv. n. 74/2000), 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di plurimi motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi. 3.1 Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216, comma 1, legge fall, e vizio di motivazione conseguente in relazione al capo a). Lamenta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia rilevato il difetto di prova quanto alla preesistenza dei beni ritenuti distratti, che la sentenza impugnata fonda sul solo dato, tratto dalle scritture contabili, riguardante le rimanenze di merce, i beni strumentali e la liquidità di cassa, alla data del 29 maggio 2009, data del deposito dell'ultimo bilancio, mentre il fallimento veniva poi dichiarato quasi due anni e mezzo dopo. Rappresenta altresì il ricorrente che nel corso dell'istruttoria dibattimentate fu vanamente chiesta una specifica in ordine ai beni distratti, nonché che l'onere della prova, in merito, spetti all'accusa, tenuto in conto che la consistenza di tali beni ha rilievo anche quanto alla sussistenza della gravità del danno, ai fini della relativa aggravante, 3.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 216, comrna 1, n. 2, e 223 legge fai!, nonché 42 e 43 cod. pen, oltre che vizio di motivazione conseguente, in relazione al delitto di bancarotta documentale contestato al capo 13). Lamenta il ricorrente che la prova della bancarotta documentale verrebbe tratta solo dalla circostanza che, non rinvenute le scritture contabili presso i locali della [OSCURATO:PERSONA], il curatore non si rivolse al professionista che deteneva te scritture, invertendo l'onere della prova. Inoltre, risultando la contestazione limitata a sole 5 fatture, relative alla attività aziendale svolta dopo l'incendio denunciato il 27 febbraio 2010, che distrusse tutta la precedente contabilità, la Corte erroneamente farebbe derivare da ciò la impossibilità di ricostruire la situazione contabile, che invece fu possibile ricostruire con la collaborazione del consulente del lavoro e grazie alle insinuazioni al passivo. Anche la motivazione quanto al dolo del delitto in esame sarebbe inficiata dalla circostanza che proprio Sorgente indicò al curatore di rivolgersi al predetto professionista, come anche vana fu la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'escussione del commercialista Montanari. 3.3 Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 5 cligs. 74/00 e vizio di motivazione conseguente, in relazione al capo c). Lamenta il ricorrente che, ai fini della verifica della evasione, sono state computate anche le fatture emesse da Cart e da [OSCURATO:PERSONA], relative all'anno di imposta 2010, che quindi dovevano rifluire nella dichiarazione 2011 e non in quella oggetto di contestazione da presentarsi nell'anno 2010. Censura, inoltre, il ricorrente che nella valutazione dell'imposta evasa sarebbero stati tenuti in conto solo i ricavi e non anche i costi sostenuti nell'anno 2009, quanto al costo del personale (come da elenco di istanze al passivo), nonché per gli acquisti delle materie prime, che nel bilancio al 31 dicembre 2008, da usare come metro di paragone, risultavano pari a oltre 4 milioni di eLiro, cosicché se anche solo fossero stati valutati esistenti nella metà al 31 dicembre 2009, avrebbero determinato il mancato superamento della soglia di punibilità. Per altro, non risultavano valutati quali costi neanche i pagamenti a mezzo assegni, risultanti dall'estratto conto bancario, da imputarsi alla attività di impresa. Tale accertamento non solo non sarebbe stato compiuto dalla Corte di appello, ma inoltre la stessa avrebbe anche rigettato la richiesta di una perizia a riguardo. 3.4 il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al capo f). Il ricorrente rileva come la Corte non abbia preso atto che fra i beni strumentali indicati nelle imputazioni, distratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] amministrata dal figlio dei ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e quelli rinvenuti nella disponibilità della B.C. Arredamenti, non vi sarebbe coincidenza. La sentenza sarebbe viziata da travisamento, perché la comparazione dei libri dei beni ammortizzabili delle due società escluderebbe l'identità dei beni, per caratteristiche e valore. 3.5 II quinto e ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/00 e vizio di motivazione conseguente, in ordine al capo g). Il motivo si concentra sulla circostanza che l'uso di fatture per operazioni inesistenti non comprova la finalità dì evasione richiesta dalla norma incriminatrice. Per altro il ricorrente rappresenta anche che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto della indicazione delle fatture nelle dichiarazioni dei redditi. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 4.1 Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, 223 legge fall., e vizio di motivazione conseguente, in relazione al capo f), relativo al concorso nella bancarotta distrattiva operata dal figlio Salvatore. La ricorrente rappresenta che la Corte di appello per un verso avrebbe indicato Bellarosa come amministratrice 'testa di legno' in favore della gestione dei coniuge, per altro verso non avrebbe motivato in ordine alta condotta materiale di concorso nella distrazione quale extranea, nonché in ordine al dolo richiesto nel caso in esame, essendo la ricorrente amministratrice di diritto della impresa cessionaria dei beni distratti. 4.2 Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/00 e vizio dì motivazione conseguente in ordine al capo g), riproducendo le doglianze di cui ai punto 3.5 relativo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quanto al difetto di dolo, 5. Il ricorso è stato poi trattato con intervento delle parti, a seguito della tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di, n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, di. n. 105 del 2021, 6. In occasione dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, mentre quello presentato per Bellarosa è infondato, per le ragioni che seguono.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quanto al primo motivo va premesso come la Corte di appello da subito evidenzi in sentenza (foll.26-27) che [OSCURATO:PERSONA] sia l'amministratore di fatto, vero dominus, della società fallita [OSCURATO:PERSONA] (intestata alla figlia Maria), nonché della B.C. Arredamenti (intestata alla moglie Bellarosa), società alla quale sarebbero stati conferiti beni distratti al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], intestata al figlio dei ricorrenti, Salvatore. Tale ricostruzione, quanto al suo ruolo di gestore e dominus delle prime due società, non viene 'aggredita' dal ricorrente, che anzi si difende e ricorre quale amministratore a tutti gli effetti. Va altresì evidenziato come la bancarotta fraudolenta per distrazione, oggetto del primo motivo, riguardi la spoliazione del patrimonio della prima società citata, la [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. A tal riguardo la Corte territoriale rileva come sia assoluta l'assenza di qualsiasi bene a fronte della contabilità che al 31 dicembre 2008, come da bilancio depositato il 29 maggio 2009, riportava rimanenze di magazzino per euro 1.756.200.000, beni strumentali per 394.469 e liquidità di cassa per 22.727,00, integri il delitto contestato al capo a). La censura del ricorrente attiene alla insufficienza del solo dal:o contabile per comprovare la preesistenza dei beni, a fronte del fallimento dichiarato oltre due anni dopo, come anche la circostanza della genericità dei beni medesimi, che anche il Tribunale nel corso di un esame dibattimentale, come da verbale di udienza allegato e riprodotto in ricorso, rilevava essere non individuati. E bene, va in primo luogo evidenziato come lo stesso estratto del verbale d'udienza riprodotto in nota e allegato al n. 1 del ricorso, non si corr•prenda a quale distrazione faccia riferimento, se a quella di cui al capo a) o a quella di cui al capo d) da [OSCURATO:PERSONA] alla B.C. Arredamenti. In vero questa è la ragione per la quale vige il principio di autosufficienza, per consentire alla Corte di legittimità di comprendere il senso probatorio attribuito alle dichiarazioni, nel caso in esame per valutare il dedotto travisamento che sarebbe stato operato dal giudice di merito. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01): in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale il ricorso deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla \\A integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 26980101). Pertanto, l'incertezza rilevata, solo nel corso dell'esame dibattimentale, dal Tribunale non è in sé valutabile, per altro dovendo comunque rilevare questa Corte che ciò che esprime la ragione della decisione è esclusivamente la motivazione della sentenza, non certamente le domande poste nel corso di un esame dibattimentale. 2.1.2 Ad ogni buon conto, il tema che si pone è quello della prova della preesistenza dei beni e della illogicità del ragionamento probatorio perché fondato sul dato del bilancio. Il ricorrente cita il principio, tratto da una sentenza di questa Sezione, per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito e a maggior ragione quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Be.ivia. Costruzioni, Rv. 274621 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta e altri, Rv. 249715). Il principio invocato dalla difesa, a ben vedere, richiede come punto di partenza che le scritture siano in sé totalmente o in parte inattendibili, dal che una valutazione critica delle scritture contabili dalle quali inferire l'esistenza dei beni distratti e in tal caso spetta al Giudice del merito effettuare un vaglio più approfondito sul punto. E bene, nel caso in esame, assolutamente logica è la valutazione operata dalla Corte di appello: per un verso le indagini svolte hanno condotto a contestare la bancarotta fraudolenta documentale (capo b) solo in relazione al periodo successivo all'incendio delle scritture contabili, denunciato il 27 febbraio 2010 e quindi a partire da tale data: l'organo di accusa, già con la formulazione dell'imputazione, ha pertanto ritenuto che le scritture fino al 31 dicembre 2008, con bilancio depositato il 29 maggio 2009, fossero invece attendibili e anche i Giudici di merito hanno ritenuto altrettanto. D'altro canto, non è emersa alcuna ulteriore ragione di inattendibilità, né lo stesso ricorrente, nel corso dei gradi di merito né in questa sede, richiamando pregresse censure, ha contestato in modo specifico l'attendibilità delle scritture peste a base del ragionamento probatorio. Pertanto la censura sul punto è infondata e ben acclarata l'esistenza dei beni distratti, anche alla luce del principio, che trova applicazione nel caso in esame, per cui la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n, 6548 del 10/12/2018, dep. 11/02/2019, Villa, Ry. 275499 - 01), con il che trova risposta anche la censura mossa alla distanza temporale fra l'esercizio di bilancio del 2009 e il fallimento. Nel caso in esame, da parte del Sorgente, alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale dei beni risulta offerta, né richiamata neanche dal ricorso. E in tal senso assolutamente consolidato è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucelio, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n, 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 dei 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19895 del 2014 Rv. 259848 - 01). Ma nel caso in esame non risulta alcuna informazione fornita alla curatela da parte di Sorgente. Quanto poi alla genericità dei beni e del loro valore, dedotta ai fini della circostanza aggravante dell'art. 219, comma 1, legge fall. per Il danno di rilevante gravità, la censura è carente di interesse in quanto il Tribunale di Pesaro la ha esclusa. Pertanto il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso censura la motivazione della Corte di appello in ordine alla bancarotta documentale contestata al capo b), rikrita sempre ai fallimento della [OSCURATO:PERSONA].2.2.1 Come anticipato, la contestazione riguarda esclusivamente l'omessa istituzione delle scritture contabili dopo l'incendio denunciato il 27 febbraio 2010, in quanto l'attività aziendale proseguiva. Va premesso che per il consolidato insegnamento di questa Corte l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art.216, comma 1, n.2 legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. E bene, la Corte di appello rileva come la prova della omessa istituzione delle scritture e dell'omessa consegna della documentazione contabile si debba trarre dalla circostanza che le stesse scritture non furono rinvenute presso la fallita dal curatore, mentre le fatture di cui all'imputazione venivano rinvenute grazie alle insinuazioni al passivo dei creditori. A fronte di tale motivazione il ricorrente reitera il motivo già proposto in appello, rilevando come il curatore non si rivolse al commercialista, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale allorché nel corso dell'esame dell'ausiliario del giudice delegato al fallimento questi non ricordava se aveva o meno chiesto al Montanari, commercialista, l'esibizione delle scritture e delle fatture della [OSCURATO:PERSONA] in suo possesso. 2.2.2 La motivazione della Corte di appello, seppur sintetica, risulta però logica e aderente al dato normativo e agli orientamenti giurisprudenziali quanto all'elemento materiale del reato e all'onere della prova. A ben vedere la censura che lamenta l'inversione dell'onere della prova, poiché l'accusa avrebbe dovuto ricercare le scritture contabili, è del tutto infondata. Come noto l'art. 220, comma 1, ultima parte, legge fall., sanziona proprio la violazione degli obblighi imposti dall'art. 16, n. 3 legge fali., che sancisce l'ordine al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, La sanzione è prevista solo nel caso l'omesso deposito si sia consumato «fuori dei casi preveduti all'art. 216», cosicché le inosservanze da parte del rallito in merito al deposito delle scritture integrano una autonoma ipotesi di reato, a meno che lo stesso non venga a essere assorbito, come nel caso in esame, dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendo configurabile il concorso fra le due fattispecie di reato data la sussistenza della clausola di riserva (Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021, del). 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.. 282644 - 01; Sez. 5, n. 54516 del 16/10/2018, Cimnaghi, Rv. 275231 - 01; Sez. 5, n. 4550 del 02/12/2010, dep. 08/02/2011, Fermezza, Rv. 249261 - 01), Proprio la violazione dell'obbligo di deposito delle scritture, diversamente sanzionato ma comunque sempre sanzionato dalle due norme incriminatrici, palesa come nel caso di specie non vi sia stata alcuna inversione dell'onere della prova, spettando non all'accusa provare l'omessa costituzione delle scritture o la distruzione delle stesse, bensì al fallito depositarle. E' evidente che l'omesso deposito determina per induzione logica la prova della mancata costituzione delle scritture prescritte, ovvero la prova dell'occultamento o della distruzione delle fatture, poi rinvenute perché esibite in sede di insinuazione al passivo dai creditori. Spetta a quel punto all'imputato dimostrare la ragione dell'omesso deposito, impedito per caso fortuito o forza maggiore,. senza che ciò implichi alcuna inversione dell'onere della prova. Pertanto può affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, qualora il fallito non abbia adempiuto all'obbligo dì deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, ai sensi dell'art. 16, comma 1, n. 3, legge fati., logicamente può trarsi la prova della omessa costituzione delle predette scritture, risultando a quel punto onerato l'imputato di dimostrare la ragione di caso fortuito o della forza maggiore che abbiano determinato l'omesso deposito e non certamente il curatore di dover provvedere alla ricerca delle scritture e della documentazione contabile. 2.2.3 Altro profilo di censura attiene alla circostanza che la Corte di appello non avrebbe dato risposta in ordine alla obiezione che a seguito dell'incendio, comunque, anche scritture regolarmente costituite e tenute, non avrebbero consentito alla curatela di ricostruire anche per il passato la situazione patrimoniale né tantomeno sarebbe comprovata l'impossibilità della ricostruzione a fronte della circostanza che il curatore, anche grazie ai contatti con il consulente del lavoro, riuscì a ricostruire la situazione finanziaria e patrimoniale. Va premesso che il reato ritenuto comprovato dai giudici di merito è esclusivamente quello di bancarotta documentale prefallimentare rraudolenta cd. specifica, vale a dire implicante il dolo di pregiudizio in danno del ceto ereditario ovvero per trarre un ingiusto profitto per sé o per altri. Si tratta di un delitto commissivo (distruzione, sottrazione, occultamento, falsificazione), ovvero omissivo, come nel caso in esame di mancata istituzione delle scritture contabili di pura condotta. E bene, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n, 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n, 1925 del 26/09/2018, deo, 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti dì fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 -01, n. 21588 dei 2010 Rv. 247965 - 01). In tal senso infondate sono le censure legate al rinvenimento e alla irrilevanza, quanto a valore, delle fatture occultate e acquisite dal curatore a seguito della insinuazione al passivo o a seguito di rapporti con il consulente del lavoro, in quanto non hanno consentito la ricostruzione richiesta. Se dunque l'interesse pubblico è quello che in sede di procedura fallimentare sia data la possibilità di una ricostruzione esatta in termini giuridici ed economici, l'argomento che l'incendio aveva distrutto le scritture precedenti non rileva, sia perché per il passato í bilanci erano comunque rinvenibili con il deposito, ma soprattutto perché se di fronte alla forza maggiore l'imprenditore è esonerato da responsabilità, in ordine al periodo successivo all'incendio l'onere degli amministratori di diritto, ma anche di fatto nel caso dì specie, era quello di istituire nuovamente le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv, 275261 - 01; conf, n, 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv, 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01). 2.2.4. La censura, rispetto alla circostanza che l'istanza di rinnovazione istruttoria relativa alla escussione del commercialista Montanari non fu accolta dalla Corte di merito, ha plurimi profili di inammissibilità. In primo luogo difetta dì autosufficienza, alla luce dei principi già enunciati. Non viene allegato il verbale contenente l'ordinanza di rigetto della Corte di appello, né viene chiarito se la Corte abbia rigettato implicitamente la richiesta avanzata con i motivi di appello. Quanto al merito va richiamato il principio a tenore del quale il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.13., rv 247872; Sez. 6 n. 5782/07 del 18 dicembre 2006, Gagliano, rv 236064). Inoltre, vale, altresì, ricordare che l'integrazione istruttoria in grado di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il che sì traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva, cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez, 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3 n. 35372 del 23 maggio 2007, Panozzo, rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, rv 228920), Nel caso di cui ci si occupa il ricorrente, nel denunciare la mancata acquisizione della prova, formula una richiesta generica, in quanto non indica come certa la circostanza che il commercialista Montanari detenesse le scritture contabili contestate come omesse, quindi non spiega per quale via l'incombente avrebbe potuto influire in modo decisivo sull'esito del processo, circostanza che per altro verso evidenzia come il motivo di ricorso in esame difetti di specificità. La censura è pertanto per plurime ragioni inammissibile. 2.2.5 Su una censura del motivo in esame la Corte territoriale non si è esplicitamente pronunciata, quella afferente il motivo di appello relativo al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Sul punto emerge dalla sentenza di primo grado che il Tribunale traeva la prova dei dolo specifico di procurarsi il profitto e recare pregiudizio ai creditori dalle sequenze temporali di nascita e cessazione di ciascuna impresa e dalle strette interconnessioni fra le stesse nell'ambito di una unitaria vicenda familiare, dell'avvenuto accertamento di atti distrattivi, dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di tal chè l'omessa ricostituzione della documentazione contabile si inserirebbe in tale teoria di eventi e verrebbe così comprovato il dolo specifico (cfr. foll. 6-8 della sentenza del Tribunale di Pesaro). Si tratta di una motivazione oltremodo solida e congrua, rispetto alla quale il motivo di appello (cfr. atto dì appello fol, 8 in basso) risulta invece generico, perché non si confronta con tali argomentazioni, soprattutto non centra la censura al dolo specifico, citando una massima relativa alla bancarotta documentale generica, per il caso di irregolare tenuta delle scritture, non di omessa istituzione, Sul punto va evidenziato come la motivazione offerta dal Tribunale, non risulti scalfita da convincenti motivi di appello, sostanzialmente da ricondursi alle censure fin qui esaminate, cosicché deve ritenersi logica e congrua la motivazione del dolo specifico richiesto, poiché l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai ereditari, elemento distintivo di tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 262915 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv, 252992). Va ricordato che rappello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201): nel caso di specie è assolutamente specifica la motivazione del Tribunale sul punto, mentre generico è il motivo di appello. Va evidenziato come le due sentenze di merito, nel caso in i.same, possano integrare la cd, doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 dei 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, deo, 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01): ciò a maggior ragione quando í motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615). Pertanto è precluso il presente motivo, perché ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., inammissibile è il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). 2.3 Quanto al terzo motivo riguarda la contestazione del delitto di omessa dichiarazione per l'Ires e per riva per l'anno 2009 (capo c). A riguardo deve rilevarsi come il motivo sia in sé ammissibile, richiedendo una verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 74/00, pari a 50mila euro di imposta evasa, a fronte dell'imputazione che contesta l'evasione superiore a euro 77.468,53. La Corte territoriale richiama la natura analitica dell'esame operato dalla Guardia di Finanza, rileva come le fatture emesse dalla Cart e dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrino ricavi pari a euro 619.625,18, a fronte di costi solo asseritamente sostenuti dall'imputato e non comprovati, cosicchè risulta superata la soglia di punibilità. Il motivo lamenta che le fatture indicate non siano riferibili all'anno di imposta 2009 ma a quello 2010. A ben vedere, rileva questa Corte come la motivazione sia incompleta sia quanto al profilo della imputabilità delle fatture del 2010 all'anno di imposta in esame, sia anche all'incidenza che il venire meno delle stesse può avere in relazione all'imposta evasa calcolata in 77.468,53, eventualmente riducendosi al dì sotto della soglia, considerando che i ricavi del 2010 risultano essere pari a un terzo di quelli complessivamente computati. E' evidente che una motivazione limitata alla sufficienza della analiticità degli accertamenti della Guardia di finanza per le fatture non imputabili al 2009, perché dell'anno 2010, importa un onere di motivazione ulteriore rispetto a profili non analizzati dalla Corte territoriale, che ha ritenuto, incongruamente, non necessaria una più ampia motivazione in ordine ai ricavi del 2009 e alla incidenza dei costi, se documentati o con elevata probabilità ipotizzabili. A fronte della necessità di un annullamento con rinvio per la verifica delle doglianze difensive in fase rescissoria, questa Corte deve però rilevare come sia intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. Va premesso che, essendo contestata l'omessa dichiarazione per l'anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs 74/2000 — introdotto con dA. 13 agosto 2011, n. 8, convertito con modificazioni nella I. 14 settembre 2011, n. 148 — che prevede l'aumento di un terzo della pena ai fini della prescrizione, non trova applicazione nel caso in esame, in quanto vigente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, successiva ai fatti per cui si procede. Pertanto, essendo la pena edittale massima prevista dall'art. 5 cit. quella di anni quattro di reclusione, aumentata per la recidiva ritenuta per Sorgente (art. 99, comma 4, cod, peri) ad anni sei e mesi otto, previsto dall'art. 157, comma 1, termine sul quale va nuovamente operato l'aumento per l'art. 161, comma 2, cod. pen. previsto per la recidiva nella misura di due terzi, il termine di prescrizione risulta essere di anni undici, mesi uno e giorni dieci. La data ultima per la presentazione della dichiarazione è quella del 30 settembre 2010, cosicché il \j‘ termine va a scadere il 10 novembre 2021. Il reato è pertanto estinto per prescrizione. Non di meno deve essere disposto l'annullamento con rinvio in quanto i Giudici dì merito non hanno indicato la misura dell'aumento della continuazione determinato per il capo c), cosicché spetta alla Corte di appello operare l'espunzione della pena correlata al delitto estinto. 2.4 Il motivo quarto riguarda la bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al Sorgente, in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], perché quali amministratori di fatto e di diritto della B.C. Arredamenti ricevevano beni strumentali per il valore di euro 69.895,00 della fallenda [OSCURATO:PERSONA], il cui amministratore era il figlio dei predetti, [OSCURATO:PERSONA]. I beni in questione consistevano in due pialle, una squadratrice e un compressore. La motivazione della Corte di appello, in questo caso, è logica e congrua e fa riferimento alla circostanza che dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che gli accertamenti per verificare se i beni delle due società, la cedente e la cessionaria, fossero diversi o solo simili, e non quindi i medesimi, hanno dato esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva accertato, evidenzia la Corte di merito, come nessuno dei fornitori di tali beni risulti avere avuto rapporti commerciali con la cessionaria B.C. Arredamenti. Inoltre, la Corte territoriale con congruo ragionamento indiziario congiuntamente valuta che la medesima tipologia di beni strumentali non era stata rinvenuta presso la fallita [OSCURATO:PERSONA], a riprova della cessione di tali beni; che la costituzione della B.C. Arredamenti era intervenuta il 7 maggio 2010, vale a dire solo poco prima del falirnento del 10 ottobre 2010 della [OSCURATO:PERSONA], della quale amministratore di diritto era il figlio degli attuali ricorrenti, Salvatore, quindi con la finalità di favorire la spoliazione della fallenda; infine che sussistevano i descritti legami familiari esistenti fra gli amministratori di fatto e di diritto. La conclusione che i beni distratti fossero stati ceduti alla impresa formalmente amministrata da Bellarosa, di fatto da [OSCURATO:PERSONA], risulta oltremodo coerente e logica. La denuncia di travisamento della prova a riguardo risulta, invece, Deduce il ricorrente che dalla comparazione dei registri dei beni ammortizzabili delle due società emergerebbe la diversità degli stessi. A riguardo in primo luogo deve rilevare questa Corte come in allegato il ricorrente abbia esibito un foglio per ogni registro dì ciascuna delle società, tratto dagli atti di indagine. L'allegazione dì un singolo foglio non consente di verificare se in altri fogli esistesse l'annotazione dei beni non rinvenuti.Per altro deve anche evidenziarsi come la Corte correttamente abbia disatteso implicitamente la predetta comparazione, a fronte delle predette emergenze indiziarle convergenti: il dedotto valore diverso dei beni, oltre che dal _deperimento (la cedente li annotava nel 2008, la cessionaria lì riceveva nel 2010) può essere determinato anche da valutazioni arbitrarie, non comprovanti in sé la diversità dei beni, alcuni dei quali vengono per altro riportati con le medesime caratteristiche identificative. In tal senso deve rilevami come nella stessa prospettazione il motivo difetti di decisività. Infatti in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio dì travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso dì cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv, 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). Alcuna disarticolazione è prospettata e si verifica nel caso ìn esame, perché l'unico travisamento riguarderebbe l'interpretazione dei due registri dei beni ammortizzabili, smentiti dalle predette ulteriori emergenze, nonché non adeguati a ribaltare le valutazioni complessive svolte dalla Corte di merito. Ne consegue l'inammissibilità del motivo. 25. Il quinto motivo, relativamente al delitto di dichiarazicre fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, contestato al capo g) (art. 2 digs. n.74/2000) censura la sentenza impugnata quanto alla motivazione in merito al dolo specifico richiesto. 2.5.1 Sul punto deve rilevare questa Corte che nel corpo del motivo viene introdotta una censura che non risulta essere stata formulata in appello, come riprodotta ai foll. 15 e 16 della sentenza impugnata e per quanto risulta al motivo n. 5 dell'appello (fon. 12-14): si tratta della deduzione che non sarebbe comprovata l'indicazione delle fatture nella dichiarazione dei redditi, requisito indispensabile per la sussistenza del delitto. Sul punto il motivo vira, a fronte delle valutazioni operate dalla Corte territoriale che ha ritenuto comunque sussistente un vantaggio fiscale attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti, su un motivo precluso. Pertanto tale censura è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che seconda la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c,p.p,) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello, Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (cosi Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n, 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurìmis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez, 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n, 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 2.5.2 Quanto alla censura relativa al dolo di evasione la Corte di appello avrebbe ritenuto il dolo 'in re ipso', deducendo la finalità di evasione dalla falsità delle fatture, e però l'assenza di un vantaggio dal punto di vista fiscale renderebbe insussistente il dolo specifico. A ben vedere la Corte territoriale riprende e supporta la mativazione del Tribunale che rilevava come vi fosse una duplice volontà intenzionale, con una motivazione congrua: per un verso la volontà di offrire una giustificazione contabile della presenza presso la B.C. Arredamenti dei beni, in vero provenienti da attività distrattiva; per altro la volontà di evadere le imposte.E bene, il motivo relativo alla assenza di un vantaggio fiscale reale risulta in vero smentito dalla sentenza impugnata, che argomenta in ordine alla sussistenza dello stesso anche ai fini Iva, attraverso l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, al netto della eliminazione di alcune di queste per le ragioni evidenziate dalla difesa (l'accertamento della Guardia di Finanza limitato a solo alcune delle fatture, la cessione di alcuni dei beni ad O.G. Arredamenti dì [OSCURATO:PERSONA]). Per altro la Corte territoriale ritiene comprovata la falsità dei predetti documenti contabili, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale, attraverso le verifiche incrociate e le testimonianze rese in dibattimento dai formali emittenti le fatture, nonché dal teste Rosati della Guardia di Finanza, emergeva la prova della natura soggettivamente inesistente dell'operazione. A ben vedere il motivo è generico e aspecifico nel senso che, a fronte delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, il ricorso non le 'attacca' in modo puntuale, ma si limita a reiterare quanto già dedotto in appello, con l'introduzione del nuovo motivo analizzato al punto che precede, anche inammissibile. Dalla mera reiterazione, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gaitelli, Rv. 268823), deriva la inammissibilità, che sussiste non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2.5.3 Per altro va anche evidenziato come la motivazione impugnata sia in linea con l'orientamento della Corte di cassazione, che ha ritenuto che in tema di reati tributari il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlaní, Rv. 264390 - 01: nella fattispecie si affiancava al dolo di evasione l'esigenza di procurarsi, attraverso le false fatturazioni, riserve occulte per pagare in nero le retribuzioni dei dipendenti; nello stesso senso, anche se con riferimento all'art. 11 digs. 74/2000, Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329 - 01). D'altro canto anche Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032 - 01, rilevavano come, attesa l'evidente diversità del bene giuridico protetto, il delitto di frode fiscale possa concorrere con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall'agente in via esclusiva. Va osservato come la Corte territoriale evidenzi che alcune fatture siano state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, altre risultino soggettivamente inesistenti e fra queste vi sono quelle relative a beni provenienti dalla fallita [OSCURATO:PERSONA], attribuite dai documenti contabili ad altro fornitore. Nel caso di specie, quindi, la finalità extra-evasiva viene ritenuta sussistente da parte della Corte territoriale con motivazione congrua ed è quella finalizzata — attraverso l'indicazione in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quale compaia come cedente un fornitore diverso da quello reale, cioè la società fallenda — a comprovare la legittima acquisiziore di beni invece oggetto di distrazione nell'ambito della condotta di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA], oltre all'indicare costi non realmente sostenuti per l'acquisizione dei beni dalla fallita, 2.5.4 Ne consegue che può formularsi il principio per cui in tema di reati tributari il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, :he concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del DIgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extra-evasiva,. non perseguita dall'agente in via esclusiva, come quella dell'extraneus nella bancarotta per distrazione, tesa a comprovare la legittima acquisizione di beni come provenienti da un terzo cedente, con la finalità dì celare la cessione intervenuta invece ad opera dell'imprenditore fallito, che ha operato la distrazione fraudolenta senza alcuna controprestazione. 2.5.5 Pertanto il motivo è inammissibile per genericità e manifesta in fondatezza. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 3.1 Quanto al primo motivo deduce violazione degli artt. 216, comma 1, 223 legge (all,, e vizio di motivazione conseguente, sia quanto all'elemento oggettivo della condotta che a quello soggettivo, In particolare, la contestazione del capo f) vede Bellarosa rispondere, quale amministratore di diritto della B.C. Arredamenti, del concorso esterno nella distrazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] srl., il cui amministratore unico era il figlio Salvatore. Va altresì evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto comprovato, all'esito della istruttoria dibattimentale, il ruolo di 'testa di legno' della f3ellamsa, che pur essendo amministratrice di diritto si sarebbe del tutto affidata al marito, amministratore di fatto e unico gestore della B.C. Arredamenti. A fronte di tale ricostruzione la motivazione della Corte di appello è cumulativa, nel senso che vengono trattate congiuntamente le posizioni della attuale ricorrente e della figlia [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA] srl, anche fallita, della quale sempre il padre Michele era dominus in quanto amministratore di fatto La Corte territoriale rileva, a proposito della ricorrente, come la prova della consapevolezza della distrazione debba trarsi dalla circostanza che Bellarosa abbia commesso il delitto di cui al capo g), dichiarazione fraudolenta mediante indicazioni di fatture per operazioni inesistenti, traendo dalla qualità di mera testa di legno e dalla formale responsabilità per il delitto tributario, la consapevolezza anche in ordine al concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta. 3.2 Rileva questa Corte come la motivazione contenuta nella sentenza impugnata sia congrua e adeguata. Quanto ai profili oggettivi della condotta di concorso nella distrazione, valga quanto osservato in relazione a [OSCURATO:PERSONA], essendo sovrapponibili i motivi di ricorso. In aggiunta va evidenziato che, accertato e non contestato che il dominus anche della B.C. Arredamenti fosse [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ritiene, confermando la sentenza di primo grado, come materialmente il contributo della Bellarosa consista nell'aver abdicato all'esercizio dei poteri conseguenti alla carica in favore della gestione del marito e, per altro verso, nell'aver avuto piena coscienza dell'operato dell'amministratore di fatto in occasione delle verifiche della regolare tenuta della contabilità, spettante all'amministratore dì diritto. Anche indicativo del pieno coinvolgimento oggettivo e soggettivo della Bellarosa il concorso nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (capo g). Il Tribunale rilevava anche (fol. 7) come tutte le operazioni di costituzione di società in sequenza, alle quali contribuiva anche Bellarosa come amministratore di diritto delta B.C. Arredamenti, istituita ìl 7 maggio 2010, a fronte del fallimento della cedente [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2010, quindi proprio a ridosso della decozione della società amministrata formalmente dal figlio Salvatore; le cessioni dall'una all'altra di beni senza corrispettivo; la circostanza che i due figli e il coniuge, Bellarosa, venivano affiancati per ogni compagine imprenditoriale dalla gestione di [OSCURATO:PERSONA]; tali elementi probatori rendevano l'attività delle imprese espressione di operazioni oggettivamente 'familiari' e seggettivamente conosciute e volute dai singoli componenti della famiglia Sorgente-Bellarosa. E bene, le congiunte motivazioni di merito restituiscono, quindi, una logica e congrua ricostruzione della condotta materiale posta in essere dalla F3ellarosa, oltre che quanto al dolo richiesto, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Infatti pacifico è il principio per cui in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, deo. 04/02/2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02; massime conformi: n. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, n, 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, n. 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01, n, 9299 del 2009 Rv. 243162 - 01). Proprio la natura intrafamiliare e le esposte ragioni, la circosstanza che Bellarosa costituisce la nuova impresa e riceve i beni della società amministrata formalmente dal figlio ma sostanzialmente dal marito, integrano, secondo i Collegi di merito, la condotta e la piena consapevolezza e volontà delle distrazione dei beni. Si tratta di motivazione congrua e logica, oltre che in linea con gli orientamenti consolidati, dal che l'infondatezza del motivo. 3.3 n secondo motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, in primo luogo, si tratta di motivo precluso, in quanto l'appello non aveva posto alcuna censura specifica in ordine al capo g); pertanto, va fatto rinvio ai principi indicati al punto 2.5 che precede. Ad ogni buon conto, per quanto concerne la critica alla sentenza impugnata quanto al dolo del delitto in esame, va richiamato il principio per cui del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep, 03/03/2021, Rv. 280723 - 01). L'elemento soggettivo sussiste, per quanto la Corte di mento ha correttamente evidenziato, in ordine al dolo per tutti í delitti posti in essere da Bellarosa, in linea per altro con l'ulteriore principio per cui, la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto — nel caso in esame di coniugio — nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 21/01/2019, Marni, Rv. 275830 - 01). 4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre per Sorgente va disposto l'annullamento con rinv
Sentenza Cassazione n. 01073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris