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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25295/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 2259/2018Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 25295/2026Data pubblicazione 14/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 2259/2018 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]’ ORLANDO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo – Sezionedistaccata di Pescara n. 488/06/2017 depositata il 6 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 9 settembre 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese possono essere compensate, avendo la controricorrente provveduto inprecedenza a depositare l’intercorso accordo conciliativo tra le parti;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2259/2018Numero sezionale 2022/2026Numero di raccolta generale 25295/2026Data pubblicazione 14/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 2259/2018 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]’ ORLANDO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo – Sezionedistaccata di Pescara n. 488/06/2017 depositata il 6 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 9 settembre 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese possono essere compensate, avendo la controricorrente provveduto inprecedenza a depositare l’intercorso accordo conciliativo tra le parti;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25295/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris