Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:EU:T:2018:619
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0288
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
27 settembre 2018 (
*1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Congelamento dei capitali – Ricevibilità – Scopi – Criteri per l’inserimento delle persone interessate – Proroga della designazione dei ricorrenti nell’elenco delle persone interessate – Base fattuale – Eccezione di illegittimità – Base giuridica – Proporzionalità – Diritto ad un processo equo – Presunzione di innocenza – Diritto a una buona amministrazione – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»
Nella causa T‑288/15,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a [OSCURATO:PERSONA] (Egitto),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
, residente al Cairo (Egitto),
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
, residente a [OSCURATO:PERSONA],
rappresentati inizialmente da J. Lewis, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, J. Binns, S. Rowe, solicitors, e J.‑F. Bellis, avvocato, successivamente da B. Kennelly, J. Pobjoy, S. Rowe e H. de Charette, avvocato,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da M. Bishop e I. Gurov, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/486 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (
GU 2015, L 77, pag. 16
), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (
GU 2016, L 74, pag. 40
), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (
GU 2017, L 76, pag. 22
), per la parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),
composto da D. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, I. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA] e P.G. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I.
Origini della controversia e contesto fattuale
A.
Atti adottati dal Consiglio nei confronti dei ricorrenti
1
A seguito degli accadimenti politici avvenuti in Egitto a partire dal gennaio 2011, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 21 marzo 2011, ai sensi dell’articolo 29 TUE, la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (
GU 2011, L 76, pag. 63
).
2
I punti 1 e 2 della decisione 2011/172 così recitano:
«(1)
Il 21 febbraio 2011 l’Unione europea ha dichiarato di essere pronta ad accompagnare la transizione pacifica e ordinata verso un governo civile e democratico in Egitto, fondato sullo stato di diritto, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e ad appoggiare gli sforzi tesi a creare un’economia che rafforzi la coesione sociale e promuova la crescita.
(2)
In tale contesto, dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti di persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e che in tal modo privano il popolo egiziano dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese».
3
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come modificato dalla rettifica a detta decisione (
GU 2014, L 203, pag. 113
), dispone quanto segue:
«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e da persone fisiche o giuridiche, da entità o organismi ad essi associati, elencati nell’allegato».
4
L’articolo 5, secondo comma, della decisione 2011/172, nella versione iniziale, prevedeva che tale decisione fosse applicabile fino al 22 marzo 2012. Il terzo comma di detto articolo prevede che tale decisione sia costantemente riesaminata e sia prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Nel dare applicazione a quest’ultima disposizione, il Consiglio ha prorogato più volte detta decisione per un periodo di un anno adottando, successivamente, la decisione 2012/159/PESC, del 19 marzo 2012 (
GU 2012, L 80, pag. 18
), la decisione 2013/144/PESC, del 21 marzo 2013 (
GU 2013, L 82, pag. 54
), la decisione 2014/153/PESC, del 20 marzo 2014 (
GU 2014, L 85, pag. 9
), la decisione (PESC) 2015/486, del 20 marzo 2015 (
GU 2015, L 77, pag. 16
), la decisione (PESC) 2016/411, del 18 marzo 2016 (
GU 2016, L 74, pag. 40
), e la decisione (PESC) 2017/496, del 21 marzo 2017 (
GU 2017, L 76, pag. 22
).
5
I ricorrenti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le sigg.re [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], erano designati, a partire dall’adozione della decisione 2011/172, rispettivamente, alle righe settima, ottava, nona e decima dell’elenco contenuto nell’allegato di tale decisione. Le informazioni sull’identità riguardanti ognuno di essi, contenute in tale elenco, erano, per quanto riguarda il primo ricorrente, «Ex deputato; Data di nascita: 12.01.1959; Maschio», per quanto riguarda la seconda ricorrente, «Moglie di [OSCURATO:PERSONA]; Data di nascita: [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Femmina», per quanto riguarda la terza ricorrente, «Moglie di [OSCURATO:PERSONA]; Data di nascita: [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Femmina» e, per quanto riguarda la quarta ricorrente, «Moglie di [OSCURATO:PERSONA]; Data di nascita: [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Femmina». La decisione 2017/496 ha apportato una rettifica riguardante il nome della seconda ricorrente.
6
Il motivo della designazione dei ricorrenti, come modificato dalla rettifica alla decisione 2011/172, era il seguente: «Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione». Tale motivo è rimasto identico nelle proroghe successive di detta decisione. In particolare, le modifiche relative al motivo di designazione, introdotte dalla decisione 2017/496, non riguardano i ricorrenti, ma soltanto altre persone designate nel medesimo elenco.
7
In base all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e alla decisione 2011/172, il Consiglio ha adottato, il 21 marzo 2011, il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (
GU 2011, L 76, pag. 4
). Tale regolamento riprende, in sostanza, le disposizioni della decisione 2011/172 e l’elenco contenuto nel suo l’allegato I è identico a quello allegato a tale decisione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento n. 270/2011 (
GU 2017, L 76, pag. 10
), ha apportato modifiche all’elenco contenuto nell’allegato I di detto regolamento, corrispondenti a quelle introdotte dalla decisione 2017/496.
B.
Procedimenti avviati dai ricorrenti dinanzi ai giudici dell’Unione precedentemente o contemporaneamente alla presente controversia
8
Con atto introduttivo presentato il 20 maggio 2011, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑256/11, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione 2011/172 e del regolamento n. 270/2011, per la parte in cui tali atti li riguardano.
9
Il 24 maggio 2013, i ricorrenti hanno depositato un nuovo ricorso, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑279/13, con il quale hanno chiesto l’annullamento della decisione 2011/172, come modificata dalla decisione 2013/144, e del regolamento n. 270/2011, «prorogato con una decisione del Consiglio, notificata [loro] con lettera del 22 marzo 2013», per la parte in cui tali atti li riguardano.
10
Il ricorso dei ricorrenti nella causa T‑256/11 è stato respinto con la sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
). Il 5 maggio 2014 i ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso tale sentenza.
11
Il 30 maggio 2014 i ricorrenti hanno proposto, ciascuno per la parte che lo riguarda, quattro ricorsi distinti avverso la decisione 2014/153, per la parte in cui tale decisione li riguarda (cause T‑375/14, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑376/14, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑377/14, Ezz/Consiglio e T‑378/14, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio).
12
La sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), ha respinto l’impugnazione dei ricorrenti menzionata al precedente punto 10.
13
Il 29 maggio 2015, i ricorrenti hanno depositato una domanda di adattamento avente ad oggetto l’estensione delle conclusioni iniziali dei loro ricorsi nella causa T‑279/13 alla «decisione (PESC) 2015/485 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto».
14
Con ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio (
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
), pronunciata in base all’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso dei ricorrenti nella causa in questione è stato respinto. Da un lato, il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni della memoria di adattamento menzionata al precedente punto 13 per litispendenza. Infatti, il Tribunale ha dichiarato che sussisteva un’identità di parti, di motivi e di oggetto tra il presente ricorso e tale memoria di adattamento e che quest’ultima era stata depositata successivamente a detto ricorso (ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio,
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
, punti da
22
a
30
). D’altro lato, il Tribunale ha respinto le conclusioni del ricorso in quanto manifestamente infondate in diritto (ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio,
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
, punti da
43
a
79
).
15
Con ordinanze del 21 marzo 2016 del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale, le cause T‑375/14, T‑376/14, T‑377/14 e T‑378/14 sono state cancellate dal ruolo a seguito della rinuncia dei ricorrenti (ordinanze del 21 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑375/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:185
, del 21 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑376/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:186
, del 21 marzo 2016, Ezz/Consiglio,
T‑377/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:187
, e del 21 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑378/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:188
).
16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2016, registrato presso la medesima cancelleria con il numero T‑268/16, il primo ricorrente ha depositato un ricorso avverso la decisione 2016/411, per la parte in cui tale decisione lo riguarda. Con ricorso separato, registrato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑269/16, le ricorrenti seconda, terza e quarta hanno depositato un ricorso avverso la decisione 2016/411, per la parte in cui tale decisione le riguarda.
17
Il 12 settembre 2016 il Tribunale, mediante ordinanza, ha respinto in quanto manifestamente irricevibili i ricorsi dei ricorrenti menzionati al precedente punto 16 per litispendenza, tenuto conto del deposito della memoria di adattamento dei ricorrenti nell’ambito del presente ricorso diretto contro la decisione 2016/411, menzionata al successivo punto 22 (ordinanze del 12 settembre 2016, Ezz/Consiglio,
T‑268/16
, non pubblicata,
EU:T:2016:606
, punto
15
, e del 12 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a/Consiglio,
T‑269/16
, non pubblicata,
EU:T:2016:607
, punto15).
II.
Procedimento e conclusioni delle parti
18
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2015, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. Secondo quanto esposto nella prima pagina e nel punto 1 dell’atto introduttivo, i ricorrenti chiedono l’annullamento della «decisione (PESC) 2015/485 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto», per la parte in cui tale decisione li riguarda. Essi chiedono altresì la condanna del Consiglio alle spese.
19
In una lettera alla cancelleria del Tribunale del 24 agosto 2015 i ricorrenti hanno precisato che il ricorso doveva essere inteso nel senso che riguardava la decisione 2015/486, in quanto la dicitura «2015/485» derivava da un lapsus calami.
20
Il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha depositato il controricorso. In tale controricorso esso chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare i ricorrenti alle spese.
21
La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 31 marzo 2016 e il 27 maggio 2016.
22
Il 25 maggio 2016, in base all’articolo 86 del regolamento di procedura, i ricorrenti hanno presentato una memoria di adattamento, nella quale chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione 2016/411, per la parte che li riguarda;
–
condannare il Consiglio alle spese.
23
Il 30 giugno 2016 il Consiglio ha presentato osservazioni sulla memoria di adattamento, nelle quali dichiara di mantenere le conclusioni del controricorso.
24
Il 25 luglio 2016 i ricorrenti hanno chiesto lo svolgimento di un’udienza.
25
Con decisione del 4 ottobre 2016, la causa è stata riassegnata alla Quinta Sezione.
26
Il 31 marzo 2017, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a trasmettere una serie di documenti.
27
I ricorrenti e il Consiglio hanno ottemperato a tali domande, rispettivamente l’11 e il 21 aprile 2017.
28
Su proposta della Quinta Sezione, il Tribunale, con decisione del 5 aprile 2017, ha rinviato la causa alla Quinta Sezione ampliata.
29
Il 18 maggio 2017, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale, da un lato, ha invitato le parti a trasmettergli informazioni complementari e, dall’altro, le ha interpellate sulla questione dell’incidenza, per la causa in esame, di talune sue decisioni precedenti.
30
Il 26 maggio 2017 i ricorrenti hanno depositato una seconda memoria di adattamento nella quale concludono che il Tribunale voglia annullare, da un lato, la decisione 2017/496 e, dall’altro, il regolamento di esecuzione 2017/491, per la parte in cui tali atti li riguardano.
31
Le parti hanno ottemperato alle domande del Tribunale cui viene fatto riferimento nel precedente punto 29 con lettere del 1
o
e dell’8 giugno 2017.
32
Con atto processuale dell’8 giugno 2017, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di adottare, in base all’articolo 92, paragrafo 1, all’articolo 93, paragrafo 1, e all’articolo 94 del regolamento di procedura, un mezzo istruttorio volto all’audizione, in qualità di testimone, del loro rappresentante legale in Egitto. Il 19 giugno 2017 il Consiglio ha presentato le sue osservazioni su tale domanda di mezzi istruttori.
33
Il 26 giugno 2017 il Consiglio ha depositato osservazioni sulla seconda memoria di adattamento, nelle quali dichiara di mantenere le conclusioni del controricorso.
34
L’udienza di discussione si è tenuta il 4 luglio 2017. Su richiesta dei ricorrenti, tale udienza si è svolta, sentito il Consiglio, a porte chiuse. I ricorrenti hanno precisato, tuttavia, che tale domanda non implicava il trattamento riservato di talune informazioni nella decisione del Tribunale conclusiva del giudizio. [
riservato
] (
1
).
35
Il 19 settembre 2017 il Tribunale ha riaperto la fase orale del procedimento e ha invitato le parti a prendere posizione sull’eventuale incidenza, nell’ambito del presente ricorso, della sentenza del 26 luglio 2017, Consiglio/LTTE (
C‑599/14 P
,
EU:C:2017:583
). Le parti hanno trasmesso la loro risposta al Tribunale il 4 ottobre 2017.
III.
In diritto
A.
Sulla ricevibilità delle conclusioni del ricorso
36
Nel controricorso il Consiglio invoca varie eccezioni di irricevibilità riguardo alle conclusioni del ricorso diretto all’annullamento della «decisione (PESC) 2015/485 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto», per la parte in cui tale decisione riguarda i ricorrenti. Anzitutto, il Consiglio ritiene che tali conclusioni si riferiscano a un atto inesistente o a un atto contro il quale i ricorrenti non hanno manifestamente la legittimazione ad agire. Inoltre, esso ritiene che, poiché la rettifica apportata dai ricorrenti nella lettera del 24 agosto 2015 è avvenuta dopo la scadenza del termine di due mesi previsto per il ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorso avverso la decisione 2015/486 è tardivo. Infine, esso fa valere che, qualora risulti che il presente ricorso è stato depositato successivamente alla memoria di adattamento nella causa T‑279/13, presentata dai ricorrenti lo stesso giorno, tale ricorso deve essere dichiarato irricevibile per litispendenza.
37
Nella replica i ricorrenti fanno valere che la dicitura «2015/485» costituisce soltanto un errore di battitura, il che sarebbe stato confermato dal Tribunale nell’ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio (
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
). Inoltre, essi contestano l’esistenza di una situazione di litispendenza con riferimento a tale ordinanza.
38
A tal proposito, per quanto riguarda, anzitutto, la prima eccezione di irricevibilità, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il requisito secondo il quale, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia implica che tale indicazione sia sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di presentare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno (v. sentenza del 13 settembre 2013, Anbouba/Consiglio,
T‑592/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:427
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata).
39
Tuttavia, l’individuazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dal contenuto del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 13 aprile 2011, Planet/Commissione,
T‑320/09
,
EU:T:2011:172
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, la Corte e il Tribunale hanno già ammesso la possibilità di riqualificare conclusioni che indicano in modo impreciso o errato l’atto o gli atti impugnati, sempreché il contenuto della domanda e il contesto di fatto e di diritto consentano di identificare inequivocabilmente tali atti (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 7 luglio 1993, Spagna/Commissione,
C‑217/91
,
EU:C:1993:293
, punti da
14
a
16
, e del 13 settembre 2013, Anbouba/Consiglio,
T‑592/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:427
, punto
24
).
40
Nella fattispecie, sebbene, come precisato al precedente punto 18, i ricorrenti, nella prima pagina e nel punto 1 dell’atto introduttivo del giudizio, si riferiscano alla dicitura «2015/485» per indicare la decisione impugnata nel ricorso, è giocoforza constatare che, per contro, essi fanno riferimento al titolo completo della decisione 2015/486. Peraltro, le disposizioni citate dai ricorrenti nel testo del ricorso sono quelle della decisione 2015/486 e non quelle della decisione (PESC) 2015/485 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (
GU 2015, L 77, pag. 12
). Inoltre, i ricorrenti hanno allegato al ricorso una copia della decisione 2015/486 e non della decisione 2015/485.
41
Pertanto, come hanno confermato, del resto, i ricorrenti, nella lettera alla cancelleria del Tribunale del 24 agosto 2015 (v. supra, punto 19), il presente ricorso deve essere considerato diretto all’annullamento della decisione 2015/486, per la parte in cui tale atto li riguarda, in quanto la dicitura «2015/485» nell’atto introduttivo del ricorso costituisce un semplice lapsus calami che non incide sulla ricevibilità di tale ricorso. Pertanto, il presente ricorso non può essere considerato come avente ad oggetto un atto inesistente né come avente ad oggetto un atto contro il quale i ricorrenti non sarebbero legittimati ad agire.
42
Per quanto riguarda, inoltre, la seconda eccezione di irricevibilità, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, occorre considerare, per valutare il rispetto, nella fattispecie, del termine di ricorso avverso la decisione 2015/486, la data del deposito del ricorso, vale a dire il 29 maggio 2015, e non la data di deposito della lettera dei ricorrenti del 24 agosto 2015. Infatti, come risulta dai precedenti punti 40 e 41, il contenuto del ricorso e dei suoi allegati consente, di per sé, di individuare senza difficoltà tale decisione come costituente oggetto del ricorso. Orbene, con riferimento alla data del 24 marzo 2015, che compare sulla lettera con la quale il Consiglio ha notificato detta decisione ai ricorrenti, il deposito del ricorso il 29 maggio 2015 rispetta il termine di ricorso avverso la medesima decisione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e dell’articolo 60 del regolamento di procedura.
43
Per quanto riguarda, infine, la terza eccezione di irricevibilità, come il Consiglio ha, del resto, ammesso nella replica, il Tribunale ha constatato, ai punti da 22 a 30 dell’ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio (
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
), che il deposito della memoria di adattamento presentata nella causa T‑279/13 al fine di adattare le conclusioni e i motivi del ricorso alla decisione 2015/486 era successivo al deposito del presente ricorso e che tale memoria di adattamento doveva essere quindi respinta in quanto manifestamente irricevibile per litispendenza. Le conclusioni del ricorso non sono quindi irricevibili per tale ragione.
44
Pertanto, le eccezioni di irricevibilità menzionate al precedente punto 36 devono essere respinte.
B.
Nel merito
45
Nel presente ricorso i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni del Consiglio con le quali, nell’ambito dell’adozione della decisione 2015/486, della decisione 2016/411 e della decisione 2017/496, la loro designazione nell’allegato della decisione 2011/172 è stata prorogata, rispettivamente, nel 2015, nel 2016 e nel 2017 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). A sostegno di tali conclusioni, essi deducono cinque motivi di ricorso. Nell’ambito del primo motivo, essi fanno valere un’eccezione di illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come prorogato dalle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011, vertente, in sostanza, su un difetto di base giuridica e sulla violazione del principio di proporzionalità. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo vertono, rispettivamente, sulla violazione, da parte del Consiglio, dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e con l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, e degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nei limiti in cui il Consiglio ha omesso di assicurarsi che i procedimenti giudiziari in Egitto, riguardanti i ricorrenti, rispettassero i diritti fondamentali, sulla violazione dei criteri generali enunciati dalle disposizioni summenzionate della decisione 2011/172 e del regolamento n. 270/2011, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e sulla restrizione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà dei ricorrenti e su una lesione della loro reputazione.
46
In via preliminare, occorre esaminare l’argomento del Consiglio secondo il quale motivi identici, almeno in sostanza, ai motivi enunciati al precedente punto 45 sono già stati esaminati e respinti nella sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), e, in seguito all’impugnazione avverso tale sentenza, nella sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
). Il Consiglio ne trae la conclusione che il presente ricorso dovrebbe essere respinto, mediante ordinanza, in quanto manifestamente infondato in diritto, in base all’articolo 126 del regolamento di procedura.
47
A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, nell’ambito del primo e del secondo motivo, i ricorrenti contestano al Consiglio di aver omesso di tener conto di una serie di informazioni riguardanti gli sviluppi politici e giudiziari verificatisi a partire dall’adozione della decisione 2011/172 e dai quali emergono, in generale, violazioni, da parte delle autorità egiziane, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e, in particolare, violazioni del diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza del primo ricorrente nel contesto dei procedimenti penali in corso cui è sottoposto. I ricorrenti sostengono di aver portato a conoscenza del Consiglio tali informazioni, in particolare nella lettera del 23 dicembre 2014. Nelle memorie di adattamento essi sostengono di aver presentato al Consiglio informazioni supplementari della stessa natura precedentemente alla proroga della loro designazione nel 2016 e nel 2017.
48
Orbene, nella sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), e nell’ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio (
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
), che statuiscono sui ricorsi dei ricorrenti menzionati nei precedenti punti 8 e 9, tale censura non è stata esaminata dal Tribunale. Peraltro, i ricorrenti hanno rinunciato in corso di causa ai ricorsi proposti nelle cause da T‑375/14 a T‑378/14.
49
D’altro lato, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2011/172 dispone che, qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità interessate. Peraltro, conformemente all’articolo 5, terzo comma, di detta decisione, quest’ultima è costantemente riesaminata ed è prorogata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
50
Dal combinato disposto di tali norme risulta che il Consiglio può essere indotto, nel corso di qualsiasi riesame che precede la proroga della decisione 2011/172, nonché in qualsiasi momento, a verificare, in base agli elementi di prova sostanziali o alle osservazioni che gli sono presentati, se la situazione di fatto sia mutata dopo la designazione iniziale dei ricorrenti o un precedente riesame, in modo tale che la loro designazione non sia più giustificata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Consiglio/LTTE,
C‑599/14 P
,
EU:C:2017:583
, punto
46
).
51
Nella fattispecie, non si può escludere, senza procedere al loro esame, che gli elementi presentati dai ricorrenti nella loro corrispondenza con il Consiglio precedente all’adozione delle decisioni impugnate abbiano avuto un carattere sostanziale tale da rimettere in discussione la proroga della loro designazione nell’ambito delle decisioni.
52
Peraltro, è vero che, nelle decisioni del Tribunale e della Corte menzionate al precedente punto 46, sono già stati esaminati motivi analoghi al terzo, quarto e quinto motivo. Pertanto, nell’ambito di questi ultimi motivi, i ricorrenti non sono legittimati a rimettere in discussione la legittimità della loro designazione iniziale o della proroga della loro designazione mediante la decisione 2013/144, sottoponendo al Tribunale questioni già definite con le decisioni summenzionate del giudice dell’Unione europea, in quanto siffatta contestazione è contraria all’autorità relativa di cosa giudicata che inerisce non soltanto al dispositivo di dette decisioni, ma anche alla motivazione che ne costituisce il necessario supporto [v., in tal senso, sentenze del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/Commissione,
C‑442/03 P e C‑471/03 P
,
EU:C:2006:356
, punti da
39
a
41
, del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio,
C‑442/04
,
EU:C:2008:276
, punto
25
, e del 5 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
T‑471/11
,
EU:T:2014:739
, punto
117
]. Peraltro, censure o argomenti fatti valere contro decisioni impugnate, che si basano sugli stessi elementi di fatto o di diritto già esaminati dal giudice dell’Unione nell’ambito dei ricorsi precedenti dei ricorrenti possono essere respinti in quanto manifestamente infondati (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio,
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
, punto
41
e giurisprudenza ivi citata).
53
Tuttavia, niente lascia presumere, senza un esame nel merito degli elementi di fatto e di diritto presentati nell’ambito del presente ricorso, a sostegno di tali motivi, che detti elementi siano già stati esaminati dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio,
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
, punto
41
).
54
Pertanto, il presente ricorso non può essere respinto dal Tribunale in quanto manifestamente infondato in diritto senza che siano esaminati gli argomenti presentati dai ricorrenti a sostegno dei motivi di tale ricorso.
55
Occorre esaminare, anzitutto, il primo e il secondo motivo, che si basano sulla censura menzionata al precedente punto 47.
1.
Sul primo e sul secondo motivo di ricorso, vertenti, da un lato, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come prorogato dalle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011 e, dall’altro, sulla violazione, da parte del Consiglio, dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e con l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, e degli articoli 47 e 48 della Carta
a)
Considerazioni preliminari
56
In via preliminare, occorre stabilire, da un lato, se il regime di misure restrittive della decisione 2011/172 possa necessitare della presa in considerazione, da parte del Consiglio, di circostanze come quelle invocate dai ricorrenti a sostegno della censura menzionata al precedente punto 47 e, dall’altro, quale sia stato il contesto di fatto in cui i ricorrenti hanno informato il Consiglio di tali circostanze e il trattamento di tali informazioni effettuato da quest’ultimo.
1)
Contesto di diritto
57
Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 2 TUE e l’articolo 3, paragrafo 5, TUE impongono alle istituzioni dell’Unione l’obbligo di promuovere, segnatamente nell’ambito delle relazioni internazionali, i valori e i principi sui quali la stessa si fonda, ossia, in particolare, il rispetto della dignità umana, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
58
Inoltre, come ha ricordato la Corte, il rispetto di tali valori e dei principi sui quali si fonda l’Unione si impone a qualsiasi azione dell’Unione, compreso nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), come risulta dal combinato disposto dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, TUE e dell’articolo 23 TUE (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio,
C‑263/14
,
EU:C:2016:435
, punto
47
).
59
In particolare, l’articolo 21, paragrafo 1, TUE, dispone che l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si prefigge di promuovere nel resto del mondo, in particolare, lo Stato di diritto, l’universalità e l’indivisibilità dei diritti dell’uomo e il rispetto del diritto internazionale.
60
Infine, per quanto riguarda più in particolare il diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza di cui si asserisce, nella fattispecie, la violazione, occorre ricordare che, secondo quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), il diritto a un processo equo, sancito all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») al quale corrispondono, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, gli articoli 47 e 48 della Carta, occupa, in particolare in materia penale, un posto di rilievo nella società democratica (Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1989:0707JUD 001403888, § 113).
61
Parimenti, va sottolineato che i principi di indipendenza e di imparzialità della giustizia nonché del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo costituiscono norme essenziali per il rispetto dello Stato di diritto, il quale costituisce a sua volta uno dei principali valori su cui si fonda l’Unione, come risulta dall’articolo 2 TUE, dai preamboli del Trattato UE e della Carta (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio,
T‑340/14
,
EU:T:2016:496
, punti
87
e
88
).
62
Come esposto, in sostanza, dalla Corte EDU, i requisiti derivanti dal diritto a un equo processo e al rispetto della presunzione di innocenza mirano, in particolare in materia penale, a garantire che la decisione che sarà pronunciata in via definitiva sulla fondatezza delle accuse mosse contro la persona interessata sia affidabile e a evitare che sia viziata da un diniego di giustizia, se non addirittura da arbitrio, il che costituirebbe la negazione stessa dello Stato di diritto [v., in tal senso e per analogia, Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman ([OSCURATO:PERSONA]) c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2012:0117JUD 000813909, § 260, e 21 giugno 2016, Al‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. c. Svizzera, CE:ECHR:2016:0621JUD 000580908, §§ 145 e 146].
63
Nella fattispecie, le caratteristiche del regime della decisione 2011/172 non giustificano un’eccezione all’obbligo generale del Consiglio, allorché adotta misure restrittive, di rispettare i diritti fondamentali facenti parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Consiglio/LTTE,
C‑599/14 P
,
EU:C:2017:583
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata), eccezione che avrebbe come conseguenza di esonerarlo da qualsiasi verifica della tutela dei diritti fondamentali garantita in Egitto.
64
A tal proposito, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, quest’ultima ha ad oggetto di stabilire il congelamento dei beni di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e dei loro associati, i cui nominativi figurano nell’allegato a detta decisione. Come risulta dal punto 1, tale decisione si inserisce nell’ambito di una politica di sostegno alle autorità egiziane fondata, in particolare, sugli obiettivi di consolidamento e di sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale sanciti all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punto
44
). Il congelamento di beni stabilito da tale decisione ha come unico scopo di facilitare l’accertamento, da parte delle autorità egiziane, delle distrazioni di fondi pubblici commesse e di conservare la possibilità, per le autorità medesime, di recuperare i proventi di tali distrazioni. Esso ha quindi natura puramente cautelare ed è privo di connotazione penale (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punti
77
,
78
e
206
, e del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punti
62
e
64
).
65
Pertanto, ai fini della designazione di una persona nell’elenco allegato alla decisione 2011/172 o della proroga di tale designazione, spetta al Consiglio verificare, da un lato, che gli elementi di prova di cui esso dispone consentano di dimostrare che tale persona è sottoposta a uno o più procedimenti giudiziari in corso relativi a fatti che possono essere qualificati come distrazione di fondi pubblici e, dall’altro, che tale o tali procedimenti consentano di qualificare detta persona conformemente ai criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑200/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:216
, punto
156
, e del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
65
).
66
Da quanto precede risulta che, nell’ambito della cooperazione con le autorità egiziane, non spetta al Consiglio valutare, in via di principio, l’esattezza e la pertinenza degli elementi su cui si basano i procedimenti giudiziari egiziani (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
66
e giurisprudenza ivi citata), in quanto tale valutazione spetta a dette autorità. La Corte ha dichiarato, a tal proposito, che spettava al Consiglio o al Tribunale verificare non già la fondatezza delle indagini alle quali i ricorrenti erano sottoposti, bensì unicamente la fondatezza della decisione di congelamento dei capitali alla luce della domanda di assistenza reciproca delle autorità egiziane (sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punto
77
). Tuttavia, il Consiglio può essere tenuto, alla luce segnatamente delle osservazioni del ricorrente, a chiedere alle medesime autorità chiarimenti riguardanti detti elementi qualora tali osservazioni lo inducano a dubitare della sufficienza delle prove che esse hanno già fornito (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
68
e giurisprudenza ivi citata).
67
Pertanto, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che spetta dimostrare la fondatezza delle motivazioni addebitate alla persona interessata, e non già a quest’ultima produrre la prova negativa dell’infondatezza di dette motivazioni. Tuttavia, poiché il Consiglio ha fornito prove dell’esistenza di procedimenti giudiziari riguardanti il ricorrente, spetta a quest’ultimo fornire elementi di prova concreti quantomeno pertinenti e credibili a sostegno delle sue affermazioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punti da
72
a
75
e giurisprudenza ivi citata).
68
Pertanto, da un lato, dato che la decisione 2011/172 si inserisce nell’ambito di una politica di sostegno alle autorità egiziane fondata, in particolare, sugli obiettivi di consolidamento e di sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale, l’ipotesi che tale decisione sia manifestamente inadeguata rispetto a tali obiettivi a causa dell’esistenza di violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali non può essere completamente esclusa. Inoltre, l’oggetto di tale decisione, ricordato al precedente punto 64, non è pertinente, alla luce, in particolare, di tali obiettivi, qualora la constatazione, da parte delle autorità egiziane, della distrazione di fondi pubblici commessa sia viziata da un diniego di giustizia, se non addirittura da arbitrio.
69
D’altro lato, sebbene, come risulta dai precedenti punti 65 e 66, l’esistenza di procedimenti giudiziari in corso in Egitto costituisca, in via di principio, una base fattuale sufficientemente solida per la designazione delle persone nell’elenco allegato alla decisione 2011/172 nonché per la sua proroga, così non avviene nel caso in cui sia necessario, per il Consiglio, presumere ragionevolmente che la decisione adottata in esito a tali procedimenti non sia affidabile, tanto più in quanto non spetta, in via di principio, al Consiglio valutare l’esattezza e la pertinenza degli elementi su cui si basano tali procedimenti.
70
Pertanto, nell’ambito di un regime di misure restrittive come quello della decisione 2011/172, non si può escludere che il Consiglio sia tenuto a verificare se i procedimenti giudiziari sui quali esso si fonda possano essere considerati affidabili alla luce degli elementi di prova presentati dalle persone di cui trattasi, relativi a violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in particolare del diritto a un processo equo, a condizione che si tratti di elementi obiettivi, affidabili, precisi e concordanti tali da suscitare dubbi legittimi riguardo al rispetto di tale diritto.
71
Del resto, nonostante la sua natura cautelare, il congelamento dei beni stabilito nell’ambito del regime della decisione 2011/172 ha sulle libertà e sui diritti delle persone considerate un significativo impatto negativo cosicché, per garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi di tale congelamento di beni e la tutela di tali diritti e libertà, è indispensabile che il Consiglio possa eventualmente valutare in modo adeguato, sotto il controllo del giudice dell’Unione, il rischio che si verifichino siffatte violazioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punti
131
e
132
).
72
Tale analisi non è rimessa in discussione dagli elementi evidenziati dal Consiglio nell’ambito del presente ricorso.
73
In primo luogo, occorre rilevare che il Consiglio non contesta, nell’ambito della presente controversia, il fatto che la presa in considerazione delle affermazioni dei ricorrenti relative alla violazione dei diritti fondamentali nel contesto politico e giudiziario egiziano potesse essere pertinente nell’ambito del riesame precedente all’adozione delle decisioni impugnate. [
riservato
]. Parimenti, nella sua risposta scritta al Tribunale del 4 ottobre 2017, il Consiglio ha precisato che, in sede di riesame della designazione dei ricorrenti nell’elenco allegato alla decisione 2011/172 nel 2016 e nel 2017, esso aveva tenuto debitamente conto delle affermazioni dei ricorrenti relative a gravi violazioni dei diritti fondamentali nel contesto dei procedimenti giudiziari in Egitto.
74
In secondo luogo, gli argomenti del Consiglio volti a dimostrare che non è suo compito verificare se garanzie equivalenti a quelle offerte dal diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali siano assicurate nell’ambito dei procedimenti giudiziari egiziani riguardano la portata dell’obbligo di valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nel contesto politico e giudiziario egiziano, ma non rimettono in discussione l’esistenza di tale obbligo. [
riservato
].
75
Tale interpretazione è confermata dal riferimento del Consiglio al punto 175 della sentenza del 7 luglio 2017, Azarov/Consiglio (
T‑215/15
, con impugnazione pendente,
EU:T:2017:479
), che mirava, come risulta dal punto 166 della medesima sentenza, a respingere un argomento del ricorrente in tale causa vertente sul fatto che incombeva al Consiglio, prima di adottare la decisione impugnata nel caso di specie, verificare se l’ordinamento giuridico ucraino garantisse una tutela dei diritti fondamentali quantomeno equivalente a quella garantita nell’Unione.
76
In terzo luogo, basandosi sulle sentenze del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), e del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), per asserire, in sostanza, che le affermazioni dei ricorrenti tendono soltanto a rimettere in discussione la fondatezza dei procedimenti giudiziari e non la loro esistenza, cosicché la legittimità del congelamento dei loro beni non sarebbe pregiudicata, il Consiglio non tiene conto degli sviluppi successivi di tale giurisprudenza citati, in particolare, al precedente punto 66.
77
A tal riguardo, occorre sottolineare che, nell’analogo contesto della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (
GU 2011, L 28, pag. 62
), il Tribunale ha dichiarato che dai documenti forniti dal ricorrente non risultava che la mancanza di indipendenza del sistema giudiziario tunisino rispetto al potere politico asserita da quest’ultimo era tale da incidere concretamente sui procedimenti che lo riguardavano, né che tale disfunzione presentava carattere sistematico (sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
73
). Pertanto, il Tribunale ha già esaminato se il Consiglio dovesse tener conto delle osservazioni volte a rimettere in discussione il fondamento dei procedimenti giudiziari riguardanti il ricorrente, in particolare facendo valere lacune gravi del sistema giudiziario in questione che incidessero sulle garanzie offerte da quest’ultimo in materia di diritti fondamentali.
78
Del resto, gli argomenti del Consiglio menzionati al precedente punto 76 sono difficilmente conciliabili con il fatto che [
riservato
].
79
In quarto e ultimo luogo, il fatto che, come sostiene il Consiglio, esso non abbia adottato la decisione 2011/172 e le decisioni successive in base alla decisione di un’autorità competente egiziana, ma al fine di realizzare gli obiettivi della PESC e nell’esercizio del potere autonomo di cui esso dispone al riguardo conferma l’analisi del Tribunale. Infatti, spetta proprio al Consiglio, nell’esercizio di tale potere autonomo, esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, tra i quali rientrano le affermazioni dei ricorrenti relative a violazioni dei diritti fondamentali riguardanti i procedimenti giudiziari costituenti la base fattuale della loro designazione nell’allegato della decisione 2011/172.
80
Pertanto, nell’esame del primo e del secondo motivo spetta al Tribunale, tenuto conto dell’intensità del controllo giurisdizionale che ciascuno di tali motivi implica, pronunciarsi sulla questione se le affermazioni dei ricorrenti relative a violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Egitto costituissero elementi obiettivi, affidabili, precisi e concordanti tali da suscitare dubbi legittimi e se il Consiglio ne abbia tenuto sufficientemente conto.
2)
Contesto di fatto
i)
Sugli elementi relativi ai procedimenti giudiziari riguardanti i ricorrenti in Egitto
81
In primo luogo, occorre ricordare che, come il Tribunale ha già constatato, i ricorrenti erano stati inizialmente designati nell’allegato della decisione 2011/172 in base a documenti delle autorità egiziane da cui risultava, da un lato, che il primo ricorrente era sottoposto, in Egitto, a procedimenti penali per fatti qualificabili come distrazione di fondi pubblici e, dall’altro, che tutti i ricorrenti erano oggetto di un’ordinanza di sequestro dei loro beni connessa a detti procedimenti penali (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punti da
132
a
134
e da 137 a 140). Dagli atti di causa emerge che tale designazione iniziale era basata, in particolare, su informazioni contenute in documenti allegati alle lettere delle autorità egiziane del 13 e del 24 febbraio 2011.
82
In secondo luogo, dagli atti di causa emerge che tali informazioni sono state integrate e aggiornate successivamente con una lettera delle autorità egiziane del 13 febbraio 2014, alla quale era allegata una tabella aggiornata dei procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente.
83
Nel documento del 13 febbraio 2014 sono menzionati sette procedimenti penali. I primi due procedimenti penali (cause nn. 38 e 107 del 2011) riguardano profitti illeciti e il terzo procedimento penale (causa n. 291 del 2011) riguarda fatti di riciclaggio di denaro collegati a fatti esaminati nell’ambito dei primi due procedimenti. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo procedimento penale (cause nn. 457 e 541 del 2011 nonché nn. 156 e 376 del 2013) riguardano rispettivamente fatti di elusione fiscale, di abuso di posizione dominante, e ancora di elusione fiscale e, infine, fatti di riciclaggio di denaro.
84
In terzo luogo, come risulta dalla risposta del Consiglio al quesito del Tribunale che lo invitava, nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento del 31 marzo 2017, a trasmettergli tutti gli elementi a sua disposizione riguardanti i ricorrenti, i documenti che le autorità egiziane gli avevano trasmesso in vista dell’adozione della decisione 2015/486 comprendevano, in particolare, un memorandum dell’ufficio del procuratore generale d’Egitto (in prosieguo: il «PGO») del 9 febbraio 2015. I ricorrenti sostengono che tale documento non è mai stato loro comunicato.
85
Come viene precisato all’inizio del memorandum del PGO del 9 febbraio 2015, quest’ultimo mira a rispondere a una richiesta di chiarimenti formulata nell’ambito del gruppo di lavoro del Consiglio «Maghreb/Mashreq», in seguito a quesiti posti da taluni Stati membri. Tale richiesta di chiarimenti verteva sulle procedure di legge che dovevano essere rispettate in cause come quelle riguardanti le persone designate nell’elenco allegato alla decisione 2011/172 nonché sul termine di legge entro il quale tali cause dovevano essere trattate.
86
Dal memorandum del PGO del 9 febbraio 2015 risulta, in particolare, l’esistenza di mezzi di ricorso previsti dalla procedura penale egiziana che consentono alle persone di cui trattasi di sottoporre, una prima volta, al controllo della Corte di cassazione della Repubblica araba d’Egitto (in prosieguo: la «Corte di cassazione egiziana») la sentenza di primo grado che ha pronunciato la loro condanna e, una seconda volta, la sentenza che ha nuovamente pronunciato una condanna nei loro confronti in seguito all’annullamento della prima sentenza e al rinvio della causa. Inoltre, in tale memorandum si precisa che, in quest’ultima ipotesi, la Corte di cassazione egiziana statuisce in via definitiva sulla controversia respingendo il ricorso o statuendo essa stessa nel merito.
87
Per il resto, dalla risposta scritta del Consiglio del 21 aprile 2017 risulta che gli altri documenti trasmessi dal PGO nel febbraio 2015 costituivano soltanto un aggiornamento delle informazioni già fornite riguardanti lo stato dei procedimenti penali cui era sottoposto il primo ricorrente, aggiornamento da cui non risultava alcuno sviluppo di detti procedimenti rispetto alle indicazioni fornite nel documento del 13 febbraio 2014.
88
In quarto e ultimo luogo, dagli atti di causa emerge che, precedentemente alla proroga della designazione dei ricorrenti nel 2016 e nel 2017, le autorità egiziane hanno trasmesso informazioni aggiornate riguardo allo stato dei procedimenti giudiziari cui il primo ricorrente era sottoposto. In particolare, da tali informazioni risultava, da un lato, la chiusura delle indagini nella causa n. 156 del 2013 in seguito alla definizione in sede amministrativa della controversia e, dall’altro, l’esistenza di tre procedimenti supplementari nelle cause nn. 4 e 5482 del 2011 nonché n. 244 del 2015 riguardanti, rispettivamente, affermazioni di violazioni commesse all’interno della direzione delle finanze della società El‑Dekheila, di profitti illeciti e fatti di riciclaggio di denaro. Peraltro, il 6 gennaio 2017 è stato comunicato al Consiglio un memorandum, del 5 dicembre 2016, del comitato nazionale egiziano per il recupero dei beni situati all’estero (in prosieguo: l’«NCRAA»). Tuttavia, il contenuto di tale memorandum è identico a quello del memorandum del PGO del 9 febbraio 2015. Nella loro risposta ai quesiti del Tribunale del 1
o
giugno 2017 i ricorrenti hanno riconosciuto di essere venuti a conoscenza di tale documento il 27 gennaio 2017, ossia precedentemente alla proroga della loro designazione da parte della decisione 2017/496.
ii)
Sugli elementi trasmessi dai ricorrenti precedentemente alla proroga della loro designazione per il 2015, il 2016 e il 2017
89
Anzitutto, occorre rilevare che, nella lettera del 23 dicembre 2014 inviata al Consiglio, alla quale i ricorrenti fanno riferimento nell’ambito della censura menzionata al precedente punto 47, essi hanno espresso, in particolare, il timore che i procedimenti penali cui era sottoposto il primo ricorrente non siano stati avviati in buona fede e in base a prove e che siano infondati e rispondano a motivazioni politiche. Essi hanno suffragato tali timori facendo riferimento al contesto nel quale tali procedimenti sono stati avviati e all’analisi di tali procedimenti da parte della Corte di cassazione egiziana e hanno ritenuto che tali timori fossero rafforzati da vari documenti relativi, da un lato, al rispetto del diritto a un processo equo del primo ricorrente e, dall’altro, al rispetto dello Stato di diritto in Egitto a seguito delle dimissioni, nel febbraio 2011, del presidente della Repubblica araba d’Egitto allora in carica, il sig. [OSCURATO:PERSONA].
90
I ricorrenti hanno allegato alla lettera del 23 dicembre 2014 i documenti a sostegno di tali timori, allegati a loro volta al ricorso. [
riservato
].
91
In primo luogo, si tratta di due relazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] Institute (IBAHRI), del novembre 2011 e del febbraio 2014, sulla situazione delle professioni giuridiche in Egitto. La relazione dell’IBAHRI del 2011, intitolata «Justice at a Crossroads: the Legal profession and the Rule of Law in the [OSCURATO:PERSONA]», è stata redatta in seguito a un’indagine di tale organizzazione non governativa in Egitto nel corso del giugno 2011. Essa ha lo scopo, da un lato, di esaminare le difficoltà riscontrate dagli avvocati in tale paese riguardo al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali prima degli accadimenti del 2011 e nel periodo immediatamente successivo a questi ultimi e, dall’altro, di formulare raccomandazioni al fine di garantire il rispetto di tali principi. La relazione dell’IBAHRI del 2014, intitolata «[OSCURATO:PERSONA] and Politics: Challenges to the Independence of Judges and Prosecutors in [OSCURATO:PERSONA]», basata su un’indagine condotta in Egitto tra il giugno e il novembre 2013, mira, a sua volta, a garantire il controllo delle raccomandazioni formulate nella relazione dell’IBAHRI del 2011 ed è incentrata più in particolare sugli ostacoli all’indipendenza del potere giudiziario egiziano.
92
In secondo luogo, i ricorrenti hanno trasmesso una relazione del sig. D., membro di uno studio legale con sede nel [OSCURATO:PERSONA], del 27 luglio 2011, e una relazione del sig. M., avvocato a Ginevra, del 4 febbraio 2013, relative a vari procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente. Da tali relazioni risulta che i sigg. D. e M. sono stati incaricati, in qualità di osservatori, dai rappresentanti legali del primo ricorrente in Egitto al fine di valutare il rispetto del suo diritto a un processo equo nell’ambito di procedimenti penali cui lo stesso era sottoposto in Egitto.
93
Per quanto attiene alla relazione del sig. D., essa riguarda le indagini del procuratore generale della Repubblica araba d’Egitto (in prosieguo: il «procuratore generale egiziano») e le udienze che si sono tenute dal 7 al 12 maggio e dall’11 al 15 giugno 2011 nell’ambito del primo procedimento penale riguardante il ricorrente, che, come emerge dagli atti di causa, corrisponde al procedimento n. 107 del 2011 nei documenti forniti dalle autorità egiziane. Secondo le indicazioni contenute in tale relazione, si contesta all’ex Ministro dell’industria, a un alto funzionario del Ministero dell’Industria e al primo ricorrente di essersi accordati per consentire a quest’ultimo di ottenere licenze per l’utilizzo di energia per due imprese del suo gruppo in violazione delle norme che disciplinano la procedura pubblica di assegnazione di tali licenze al settore siderurgico.
94
Il contenuto della relazione del sig. D. si basa sulla lettura del fascicolo dell’accusa, al quale il suo autore ha avuto accesso, e sulle sue osservazioni dirette nel corso delle varie udienze alle quali lo stesso ha assistito. Tale relazione include una descrizione degli elementi contenuti nel fascicolo dell’accusa quali emergono dall’atto di rinvio dinanzi al tribunale penale del 28 febbraio 2011, un verbale delle udienze, in particolare quella dedicata all’audizione dei testimoni, nonché un’analisi critica degli elementi a carico raccolti dall’accusa.
95
Nella sua relazione il sig. D. censura, da un lato, la precipitosità di cui, a suo avviso, le autorità egiziane hanno dato prova nel trattare la causa in questione e, dall’altro, le circostanze nelle quali le udienze cui ha assistito si sono svolte, le quali sono fonte, a suo parere, di violazioni della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa del primo ricorrente. Alla luce di tali osservazioni, egli conclude nella sua relazione che, «considerato il modo in cui il tribunale penale ha svolto le udienze, si può temere che non riuscirà a pronunciare una decisione corretta in tale causa [e] che, sotto la pressione [dell’opinione pubblica], si senta obbligato a [condannare gli imputati lasciando alla Corte di cassazione egiziana l’onere di cassare il verdetto]».
96
Per quanto attiene alla relazione del sig. M., essa riguarda le udienze che si sono tenute nel 2012 nell’ambito di due procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente, uno relativo, secondo quanto riportato nella relazione, ad accuse di acquisto fraudolento di azioni della società El‑Dekheila e l’altro riguardante presunti fatti di riciclaggio di denaro connessi a tali accuse, le quali corrispondono, alla luce degli atti di causa, alle cause nn. 38 e 291 del 2011 nei documenti forniti dalle autorità egiziane.
97
La valutazione effettuata dal sig. M. nella sua relazione è basata, da un lato, sulle relazioni redatte dal sig. A., un avvocato egiziano incaricato di assistere, per suo conto, alle udienze, in quanto il sig. M. precisa di aver scelto, in un primo tempo, di non assistere personalmente alle udienze a causa del «rischio elevato per la sua sicurezza personale [derivante] dalle manifestazioni che si svolgono davanti al palazzo di giustizia»«per tutta la durata del processo d[el primo ricorrente]» e, dall’altro, sulla sua osservazione diretta di un’udienza nell’ambito della causa n. 38 del 2011.
98
La relazione del sig. M. contiene, nella prima parte, una descrizione della sala d’udienza come dallo stesso osservata e analizza, nella seconda parte, i vari punti sui quali egli ha individuato, nelle relazioni del sig. A., potenziali violazioni dei diritti fondamentali, ossia la presenza di una gabbia di metallo per la detenzione degli imputati, la presenza di guardie nella sala d’udienza, le difficoltà di audizione, l’atteggiamento ritenuto insufficientemente imparziale del tribunale penale e i danni derivanti dalla copertura mediatica. Alla luce di tali osservazioni, egli conclude che «con riferimento alle norme internazionali in materia di diritti fondamentali, possono essere stati violati i diritti [del primo ricorrente] e, in particolare, il diritto a un processo equo». Inoltre, «[c]he si tratti del caso del processo per profitti illeciti o del caso del processo per riciclaggio di denaro, esiste in entrambi i casi un rischio significativo [di giungere] a condanne [giuridicamente] fragili».
99
In terzo luogo, i ricorrenti hanno fatto valere dinanzi al Consiglio tre sentenze della Corte di cassazione egiziana, rispettivamente, del 2 dicembre 2012, del 12 maggio 2013 e del 14 dicembre 2013. In tali sentenze la Corte di cassazione egiziana ha, da un lato, annullato le sentenze di primo grado, che avevano dichiarato, in ciascuna delle cause considerate, la responsabilità degli imputati, in particolare del primo ricorrente, e li avevano condannati a diverse pene, tra le quali ammende e pene detentive e ha, dall’altro, rinviato le cause al giudice di merito affinché si pronunciasse nuovamente. Come risulta dal documento delle autorità egiziane menzionato al precedente punto 82, queste tre sentenze sono state pronunciate nell’ambito dei procedimenti penali nelle cause, rispettivamente, n. 107 del 2011 (licenze per l’utilizzo di energia assegnate illegalmente), n. 291 del 2011 (riciclaggio di denaro) e n. 38 del 2011 (acquisto fraudolento di azioni della società El‑Dekheila).
100
In quarto luogo, i ricorrenti hanno invocato una sentenza del Tribunale penale della Confederazione svizzera (in prosieguo: il «Tribunale penale federale svizzero») del 12 dicembre 2012 e due sentenze della Corte costituzionale del principato del Liechtenstein (in prosieguo: la «Corte costituzionale del Liechtenstein») del 28 agosto 2012 e del 30 settembre 2013. Tali sentenze vertono su procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale che accolgono domande delle autorità egiziane. La prima di tali sentenze ha annullato una decisione delle autorità svizzere di concedere loro l’accesso al fascicolo di un procedimento penale riguardante, in particolare per fatti di riciclaggio di denaro, cittadini egiziani.
101
Nella sentenza del 12 dicembre 2012 il Tribunale penale federale svizzero si è basato su una serie di informazioni pubbliche disponibili nelle relazioni di organizzazioni internazionali o nella stampa per dichiarare che, «indipendentemente dal problema del rispetto dei diritti dell’uomo [in Egitto], [tale paese] affronta attualmente una transizione interna incerta caratterizzata da una instabilità delle istituzioni e dal[l’apparente rimessa in discussione] dell’indipendenza e del rispetto esistente tra [i] poteri [esecutivi e giudiziari]». Alla luce di tali informazioni, il giudice in questione ha dichiarato che «esiste[va] un rischio [di] pregiudizio immediato e irreparabile [per i ricorrenti]».
102
Le due sentenze della Corte costituzionale del Liechtenstein del 28 agosto 2012 e del 30 settembre 2013 hanno annullato due decisioni giurisdizionali di rigetto dell’appello di una società detenuta dal primo ricorrente avverso un’ordinanza di congelamento dei beni pronunciata a causa di procedimenti penali riguardanti quest’ultimo in Egitto. Tale giudice ha dichiarato, infatti, che le fonti di informazione sulle quali si basava detta società, che includevano, in particolare, la relazione dell’IBAHRI del 2011 e la relazione del sig. M., erano sufficienti per ritenere che essa avesse «[dimostrato] il pericolo di violazioni dei diritti fondamentali [del primo ricorrente in Egitto]», dato che si richiedeva soltanto che fosse accertata la plausibilità di tale pericolo.
103
Dagli atti di causa emerge che i documenti in questione, ad eccezione della relazione dell’IBAHRI del 2014 summenzionata, erano già stati trasmessi dai ricorrenti per suffragare, in particolare, il primo e il secondo motivo del loro ricorso nelle cause da T‑375/14 a T‑378/14 e che il Consiglio, che ha prodotto un controricorso nel quale ha risposto a detti motivi, ne era quindi venuto già a conoscenza in tale ambito.
104
Nella corrispondenza intercorsa con il Consiglio, che ha preceduto la proroga della designazione dei ricorrenti nel 2016 e nel 2017, i ricorrenti hanno prodotto taluni elementi di prova supplementari relativi al rispetto dei diritti fondamentali in Egitto.
105
Da un lato, i ricorrenti hanno accluso in allegato alla loro lettera al Consiglio, del 29 febbraio 2016, una lettera dei loro rappresentanti legali egiziani relativa ai diversi procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente menzionati dalle autorità egiziane in documenti del 2 gennaio 2016. In particolare, per quanto riguarda tre di tali procedimenti (cause nn. 4 del 2011, 274 del 2012 e 376 del 2013), detti rappresentanti legali hanno sostenuto di non essere mai stati informati dell’esistenza di indagini «formali» e che la loro domanda di accesso al fascicolo era stata respinta dalle autorità egiziane. Inoltre, nelle lettere del 14 marzo 2016 i ricorrenti, basandosi sul parere di un giurista egiziano allegato a dette lettere, hanno sostenuto che il loro diritto di essere ascoltati non era stato rispettato prima della pronuncia dell’ordinanza di congelamento di capitali adottata dalle autorità egiziane nei loro confronti.
106
D’altro lato, in una lettera del 7 marzo 2017, i ricorrenti hanno richiamato l’attenzione del Consiglio sulla detenzione in custodia preventiva del primo ricorrente, avente effetto a decorrere da tale data e dagli stessi considerata come violazione delle garanzie sancite, in particolare, all’articolo 5 della CEDU.
iii)
Sul trattamento, da parte del Consiglio, degli elementi di prova forniti dai ricorrenti
107
Anzitutto, dagli atti di causa emerge che il Consiglio ha risposto alla lettera dei ricorrenti del 23 dicembre 2014 nella sua lettera del 24 marzo 2015. Quest’ultima lettera non contiene alcun riferimento esplicito alle affermazioni dei ricorrenti che rimettono in discussione il rispetto dei diritti fondamentali in Egitto, e in particolare del diritto a un processo equo del primo ricorrente, né ai documenti menzionati ai precedenti punti da 91 a 102 e a sostegno di tali affermazioni. Tuttavia, il Consiglio ha risposto ai timori dei ricorrenti relativi al fondamento dei procedimenti penali avviati nei confronti del primo ricorrente, che erano, in particolare, suffragati da dette affermazioni, in tali termini: «[Il] Consiglio non condivide la vostra posizione, secondo la quale le circostanze in cui sono state promosse azioni penali nei confronti del vostro cliente dimostrano che esse non si fondano su alcuna prova e rispondono a una motivazione politica».
108
[
riservato
]
109
Peraltro, dagli atti di causa non emerge che la valutazione delle osservazioni dei ricorrenti e dei documenti effettuata dal Consiglio abbia dato luogo a verifiche ad hoc presso le autorità egiziane.
110
Da tutte le suesposte considerazioni risulta quindi che, nell’ambito del riesame della designazione dei ricorrenti che precedeva l’adozione della decisione 2015/486, il Consiglio ha ritenuto, implicitamente ma necessariamente, che le osservazioni e i documenti di cui trattasi, indipendentemente dalla loro pertinenza e dalla loro credibilità, non potessero rimettere in discussione la proroga della decisione 2011/172. In particolare, alla luce del memorandum del PGO del 9 febbraio 2015 e dei chiarimenti del Consiglio, occorre considerare che quest’ultimo ha ritenuto che essi non rimettessero in discussione la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali in Egitto effettuata in base, segnatamente, a detto memorandum e che non richiedessero quindi verifiche supplementari.
111
Come illustrato dalle lettere del 21 marzo 2016 e del 22 marzo 2017, inviate dal Consiglio al primo ricorrente, tale posizione relativa alle affermazioni dei ricorrenti riguardanti le violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Egitto non è mutata al momento della proroga della loro designazione nel 2016 e nel 2017.
112
Infatti, da un lato, nella lettera del 21 marzo 2016, il Consiglio ha precisato che le censure dei ricorrenti riguardanti il modo in cui le autorità egiziane avevano gestito le cause relative al primo ricorrente dovevano essere trattate nell’ambito dell’ordinamento giuridico e dei procedimenti egiziani. D’altro lato, nella lettera del 22 marzo 2017, esso ha affermato di aver valutato le osservazioni del primo ricorrente riguardanti il livello di tutela dei suoi diritti fondamentali nell’ambito dei procedimenti giudiziari in Egitto e di aver concluso che era ragionevole continuare a sostenere i tentativi delle autorità egiziane di recuperare le somme perdute dallo Stato egiziano.
113
A tal riguardo, va rilevato che, con la censura menzionata al precedente punto 47, i ricorrenti affermano, in sostanza, che tale posizione si traduce, da parte del Consiglio, in una mancata considerazione della portata degli elementi ad esso presentati nonché degli obblighi che ne derivano a suo carico. Nell’ambito del primo motivo essi sostengono che tali errori comportano l’illegittimità delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496 per la parte in cui prorogano il regime di misure restrittive della decisione 2011/172 considerata nel suo insieme. Nell’ambito del secondo motivo essi sostengono che le decisioni impugnate, per la parte in cui prorogano la loro designazione, non sono conformi all’obbligo del Consiglio di rispettare i diritti fondamentali, in forza dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e con l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, e degli articoli 47 e 48 della Carta. Spetta quindi al Tribunale, in sede di esame di tali motivi, pronunciarsi sulla fondatezza della posizione del Consiglio per quanto riguarda gli elementi di prova ad esso presentati dai ricorrenti, alla luce degli elementi relativi alla situazione in Egitto di cui esso disponeva da altre fonti.
b)
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496 e del regolamento n. 270/2011
114
Il presente motivo è costituito da due parti, vertenti, rispettivamente, su un’eccezione di illegittimità delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, nei limiti in cui prorogano l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 e su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011.
1)
Sulla prima parte, vertente su un’eccezione di illegittimità delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, nei limiti in cui prorogano l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172
115
Secondo i ricorrenti, anche supponendo che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 possa essersi basato sugli obiettivi di cui al punto 1 di tale decisione al momento della sua adozione, tale ipotesi non ricorreva più alla data di adozione della decisione 2015/486 a causa dell’evoluzione del contesto politico e giudiziario in Egitto che si rifletteva negli elementi di prova che essi avevano trasmesso al Consiglio prima di tale data. Pertanto, essi sostengono che la decisione 2015/486 non può fondarsi su un obiettivo di sostegno alle nuove autorità egiziane a causa, in primo luogo, della destituzione di tali autorità avvenuta successivamente all’adozione della decisione 2011/172, in secondo luogo, dell’instabilità del contesto politico egiziano, contrassegnato da violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e, in terzo luogo, del fatto che il Consiglio era venuto a conoscenza, tramite loro, di informazioni che dimostravano che le autorità egiziane non garantivano un trattamento giudiziario del primo ricorrente giusto, imparziale e indipendente né il rispetto dello Stato di diritto nei suoi confronti. Nella seconda memoria di adattamento essi sostengono, inoltre, che gli elementi che essi hanno presentato per provare il difetto di base giuridica dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 dimostrano altresì la natura sproporzionata di tali disposizioni con riferimento agli obiettivi perseguiti dal Consiglio.
116
Il Consiglio contesta la possibilità per i ricorrenti di far valere un’eccezione di illegittimità riguardo all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011, che potevano, a suo avviso, costituire oggetto, da parte loro, di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE. Inoltre, esso ribatte, in generale, che gli argomenti presentati dai ricorrenti nell’ambito del primo motivo sono già stati respinti dal Tribunale e dalla Corte. Peraltro, a suo avviso, la violazione dei criteri di iscrizione non è pertinente ai fini dell’esame dell’adeguatezza della base giuridica. Esso sostiene altresì che le diverse circostanze fatte valere dai ricorrenti nell’ambito del presente motivo, ossia i mutamenti politici avvenuti in Egitto, la situazione dei diritti fondamentali in tale paese e la presunta violazione dei diritti fondamentali del primo ricorrente, non rilevano ai fini della valutazione della legittimità delle misure adottate nell’ambito della decisione 2011/172.
117
In via preliminare, occorre rilevare che, nell’ambito della presente parte, i ricorrenti fanno valere due censure distinte. Da un lato, essi invocano un difetto di base giuridica dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come prorogato dalle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, per la parte in cui il suo disposto non risponderebbe più agli obiettivi della PESC. D’altro lato, essi invocano, implicitamente nell’atto introduttivo del ricorso e nella prima memoria di adattamento ed espressamente nella seconda memoria di adattamento, la violazione, da parte del Consiglio, del principio di proporzionalità a causa della manifesta inadeguatezza della proroga di tali disposizioni alla luce dell’evoluzione della situazione in Egitto.
i)
Sulla censura relativa al difetto di base giuridica
118
Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il controllo della base giuridica di un atto consente di verificare se l’autore dell’atto sia competente e se la procedura di adozione di tale atto sia viziata da irregolarità. Inoltre, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto dell’atto (v. sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio,
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
, punto
47
).
119
Nell’ambito della presente censura i ricorrenti contestano l’applicazione, nella fattispecie, del ragionamento mediante il quale il Tribunale, al punto 47 dell’ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio (
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
), ha dichiarato che gli «sviluppi sociali e giuridici» avvenuti dopo la loro designazione iniziale, che essi facevano valere nell’ambito di un motivo vertente anch’esso sul difetto di base giuridica, potevano incidere solo sulla fondatezza della motivazione delle decisioni impugnate e non potevano essere esaminati nell’ambito del controllo della scelta della base giuridica di detti atti.
120
Infatti, secondo i ricorrenti, dalla giurisprudenza risulterebbe che, quando lo scopo e il contenuto di un atto si fondano su un contesto sociale e giuridico particolare, il controllo della sua base giuridica dovrebbe includere necessariamente un esame dell’evoluzione di tale contesto.
121
Tuttavia, è giocoforza constatare che il ragionamento del Tribunale censurato dai ricorrenti può essere trasposto al caso di specie.
122
A tal riguardo, occorre ricordare che, come ha dichiarato il Tribunale nella sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punto
44
), per quanto riguarda la decisione 2011/172, è sufficiente che tale atto persegua obiettivi riconducibili a quelli enunciati all’articolo 21 TUE affinché sia considerato come rientrante nella PESC. Inoltre, come ha dichiarato la Corte, considerata l’ampia portata degli scopi e degli obiettivi della PESC, indicati negli articoli 3, paragrafo 5, TUE et 21 TUE nonché nelle disposizioni specifiche relative alla PESC, in particolare gli articoli 23 e 24 TUE, la contestazione della fondatezza di detto atto alla luce degli obiettivi definiti all’articolo 21 TUE non è tale da dimostrare un difetto di base giuridica di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punto
46
).
123
Il medesimo ragionamento è applicabile nel contesto delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, che si sono limitate a prorogare la decisione 2011/172 e si inseriscono nell’ambito della medesima politica riguardante, come precisa il punto 1 di quest’ultima decisione, il sostegno al processo di stabilizzazione politica ed economica dell’Egitto, nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
124
Anche supponendo che la situazione in Egitto con riferimento alla quale il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172 si sia evoluta, anche in senso contrario al processo di democratizzazione che la politica nel cui ambito si inserisce tale decisione mira a sostenere, tale circostanza non può avere, in ogni caso, come effetto di incidere sulla competenza di tale istituzione a prorogare tale decisione in base all’articolo 29 TFUE. Infatti, nonostante tale circostanza, le finalità perseguite dalle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496 e le norme di cui esse prorogano la validità rientrerebbero comunque nel settore della PESC, il che è sufficiente per respingere, nella fattispecie, la censura dei ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Parlamento/Consiglio,
C‑263/14
,
EU:C:2016:435
, punti da
45
a
54
).
125
La giurisprudenza citata dai ricorrenti non può rimettere in discussione tali considerazioni.
126
Per quanto riguarda, in primo luogo, la sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a. (
C‑58/08
,
EU:C:2010:321
), è sufficiente rilevare che la Corte non ha esaminato in tale sentenza la questione se una disposizione del Trattato UE rientrante nella PESC costituisse una base giuridica adeguata, ma se ciò avvenisse nel caso dell’articolo 95, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 114, paragrafo 1, TFUE), il che implica un esame del contesto generale e delle circostanze specifiche del settore armonizzato dall’atto adottato su tale fondamento quali si presentavano al momento della sua adozione (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a.,
C‑58/08
,
EU:C:2010:321
, punti da
32
a
35
e da 39 a 47). L’iter logico seguito dalla Corte in tale sentenza non può essere quindi trasposto al caso di specie.
127
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i punti da 191 a 193 della sentenza dell’11 luglio 2007, Sison/Consiglio (
T‑47/03
, non pubblicata,
EU:T:2007:207
), tali punti si riferiscono all’esame, da parte del Tribunale, di un motivo di ricorso vertente sul difetto di motivazione e non già su un motivo di ricorso vertente sul difetto di base giuridica. Essi non sono quindi pertinenti.
128
Per quanto riguarda, in terzo luogo, il punto 110 della sentenza del 22 aprile 2015, Tomana e a./Consiglio e Commissione (
T‑190/12
,
EU:T:2015:222
), va rilevato che tale punto deve essere letto nel contesto del ragionamento del Tribunale nel quale esso si inserisce. Con tale ragionamento, il Tribunale non ha tentato di controllare la fondatezza delle valutazioni effettuate dal Consiglio sull’evoluzione della situazione nello Zimbabwe e sulla necessità di mantenere le misure restrittive adottate in considerazione di tale evoluzione, ma soltanto di verificare se, con tali misure, il Consiglio avesse inteso perseguire finalità rientranti nella PESC (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2015, Tomana e a./Consiglio e Commissione,
T‑190/12
,
EU:T:2015:222
, punti da
93
a
111
).
129
Pertanto, la censura vertente su un difetto di base giuridica deve essere respinta.
ii)
Sulla censura vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
130
In via preliminare, occorre ricordare che, in generale, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per adottare atti nell’ambito della PESC, costituente un settore che implica da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale, nelle quali deve effettuare valutazioni complesse (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, punto
120
e giurisprudenza ivi citata). Parimenti, la giurisprudenza riconosce al Consiglio un ampio potere discrezionale per la definizione dei criteri generali che delimitano la cerchia delle persone che possono essere oggetto di misure restrittive, alla luce degli obiettivi sui quali si basano tali misure (v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio,
C‑605/13 P
,
EU:C:2015:248
, punto
41
, e del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
48
). Un potere discrezionale della stessa portata deve essergli quindi riconosciuto per quanto concerne la proroga dell’applicazione di tali criteri.
131
Pertanto, non spetta al Tribunale pronunciarsi, nell’ambito del presente ricorso, sulla fondatezza della politica di sostegno del Consiglio al processo di stabilizzazione politica in Egitto, prevista al punto 1 della decisione 2011/172, nel cui ambito si inseriscono quest’ultima decisione e le decisioni successive.
132
Parimenti, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione a quella del Consiglio quanto al contesto geografico o politico al quale la decisione 2011/172 si riferisce e alla necessità di prorogarla in considerazione di tale contesto. Al Tribunale spetta soltanto esaminare se, per valutare tale necessità, il Consiglio non abbia manifestamente ignorato l’importanza e la gravità degli elementi relativi al contesto politico e giudiziario egiziano fatti valere dai ricorrenti, alla luce delle altre informazioni a sua disposizione e degli obiettivi di tale decisione.
133
I diversi argomenti dei ricorrenti a sostegno del presente motivo vanno esaminati alla luce di tali considerazioni.
–
Sul primo argomento, vertente sulla destituzione delle «nuove autorità egiziane» sostenute dal Consiglio
134
Anzitutto, l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la decisione 2011/172 non potrebbe più essere considerata come inserita nell’ambito di una «politica di sostegno alle nuove autorità egiziane», secondo l’espressione contenuta nel punto 44 della sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), a causa della destituzione di tali autorità, si basa su premesse errate.
135
Infatti, da un lato, con riferimento all’oggetto della decisione 2011/172, ricordato al precedente punto 64, le misure restrittive stabilite in tale ambito devono essere mantenute, in via di principio, sino alla conclusione dei procedimenti giudiziari in Egitto per conservare il loro effetto utile. Pertanto, la proroga di tali misure non può dipendere da mutamenti successivi di governo avvenuti nell’ambito del processo di transizione politica verificatosi a seguito delle dimissioni, nel febbraio 2011, del sig. [OSCURATO:PERSONA].
136
D’altro lato, dal punto 44 della sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
) risulta che, con l’espressione «politica di sostegno alle nuove autorità egiziane», il Tribunale ha inteso indicare la «politica di sostegno a una transizione pacifica e ordinata verso un governo civile e democratico in Egitto, fondato sullo stato di diritto, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali», prevista al punto 1 della decisione 2011/172. È vero che, come risulta, in particolare, dalla relazione dell’IBAHRI del 2014, il presidente della Repubblica eletto in Egitto nel giugno 2012 nell’ambito del processo di transizione democratica, il sig. [OSCURATO:PERSONA], è stato destituito dalle sue funzioni nel giugno 2013. Tuttavia, contrariamente al postulato dei ricorrenti, la formulazione di detto punto non lascia intendere che la politica di sostegno a tale processo era limitata al sostegno del governo formato da tale dirigente, che costituiva il primo governo civile scaturito da elezioni in seguito alle dimissioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel 2011. In ogni caso, conformemente alle indicazioni contenute nel precedente punto 131, non spetta al Tribunale pronunciarsi sulla questione se tale politica di sostegno conservasse la sua pertinenza successivamente alla cessazione dalle funzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA].
137
Tali considerazioni non possono, ovviamente, essere rimesse in discussione [
riservato
]. Infatti, è sufficiente ricordare che, come è stato precisato al precedente punto 135, tali misure devono essere mantenute, in via di principio, sino alla conclusione dei procedimenti giudiziari in tale paese per preservare il loro effetto utile.
138
L’argomento vertente sulla destituzione delle «nuove autorità» egiziane deve essere quindi respinto.
–
Sul secondo argomento, vertente sui rischi causati dall’instabilità del contesto politico egiziano e sulle presunte violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali
139
Anzitutto, occorre rilevare che, come sostengono i ricorrenti, gli elementi di prova che essi hanno prodotto, in particolare quelli risultanti dalle relazioni dell’IBAHRI, fanno riferimento a una grave instabilità politica e istituzionale in Egitto a seguito delle dimissioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] l’11 febbraio 2011, la quale, come risulta dalla risposta dei ricorrenti ai quesiti del Tribunale del 1
o
giugno 2017, si è protratta sino all’adozione di una nuova costituzione nel gennaio 2014 e all’elezione del sig. Al‑Sissi alla carica di presidente della Repubblica alcuni mesi dopo. Da tali documenti risulta altresì che il contesto politico di tale periodo è stato caratterizzato da forti tensioni tra le autorità e gli oppositori politici, che hanno causato la perdita di numerose vite umane.
140
Per quanto riguarda il contesto giudiziario, i documenti di cui trattasi indicano che le tensioni politiche menzionate al precedente punto 139 si sono tradotte, in particolare, in una politica penale repressiva avente come bersaglio gli oppositori politici e che non garantiva un sufficiente livello di tutela dei diritti fondamentali. In tali documenti si fa anche riferimento a ingerenze o tentativi di ingerenza reiterati da parte del potere esecutivo nelle prerogative delle autorità giudiziarie, quantomeno durante il mandato del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, tali documenti riflettono l’intensa copertura mediatica dei procedimenti penali nei confronti degli ex dirigenti e dei loro congiunti, in particolare quelli riguardanti il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il primo ricorrente, e le pressioni dell’opinione pubblica desiderosa di veder riconosciuta la responsabilità di tali persone e preoccupata che tale processo fosse compromesso dalle carenze del sistema giudiziario.
141
I medesimi documenti contengono anche una descrizione del funzionamento del sistema giudiziario egiziano durante il periodo considerato. [OSCURATO:PERSONA], detti documenti si riferiscono a caratteristiche di tale sistema che, secondo i loro autori, indeboliscono la tutela dei diritti fondamentali da parte delle autorità giudiziarie egiziane che è, in linea di principio, assicurata dal quadro normativo applicabile a dette autorità. Tra queste caratteristiche sono menzionati, in particolare, i poteri conferiti all’esecutivo per la nomina dei pubblici ministeri e per la carriera dei giudici nonché alcune disfunzioni relative al metodo di assunzione e alla formazione dei magistrati in materia, in particolare, di norme internazionali relative ai diritti fondamentali. A tali caratteristiche si aggiungono inoltre le condizioni materiali di svolgimento delle udienze in materia penale descritte nelle relazioni del sig. D. e del sig. M., tra le quali alcune sembrano, secondo tali relazioni, non essere proprie soltanto delle udienze descritte, e indicano, secondo i loro autori, che tutte le garanzie derivanti dal diritto a un processo equo non sono garantite.
142
Peraltro, da detti documenti risulta altresì che, da un lato, nella sentenza del 12 dicembre 2012, il Tribunale penale federale svizzero si è basato su elementi relativi all’instabilità politica regnante in Egitto nel 2012 nonché su elementi che dimostravano ingerenze dell’esecutivo in cause giudiziarie, constatate in base a diverse fonti pubbliche e che, dall’altro, nelle sentenze del 28 agosto 2012 e del 30 settembre 2013, la Corte costituzionale del Liechtenstein ha dichiarato che gli elementi contenuti nella relazione dell’IBAHRI del 2011 riguardanti il sistema giudiziario egiziano nonché gli elementi contenuti nella relazione del sig. M. erano tali da indicare un rischio di violazione dei diritti fondamentali del primo ricorrente in Egitto.
143
Tuttavia, anche supponendo che tutte le circostanze oggetto dei documenti in questione possano essere considerate accertate, le medesime non possono, in ogni caso, fornire la prova che la proroga, mediante la decisione 2015/486, della decisione 2011/172 fosse manifestamente contraria agli obiettivi di cui al punto 1 di quest’ultima decisione.
144
In primo luogo, tali circostanze non consentono di giungere alla conclusione che l’instabilità politica e istituzionale che ha caratterizzato il contesto politico egiziano tra il 2011 e il 2014 abbia avuto come effetto di compromettere qualsiasi capacità del sistema giudiziario egiziano di garantire il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e che il congelamento dei beni stabilito dalla decisione 2011/172 nell’ambito di una politica volta, in particolare, al rispetto di tali principi sia quindi divenuto manifestamente inadeguato.
145
È vero che dai documenti di cui trattasi emerge che l’instabilità politica e istituzionale in Egitto può aver costituito un fattore di incertezza, in particolare nel 2012, per quanto riguarda il rischio di ingerenza del potere esecutivo nelle cause in corso tanto da giustificare, dal punto di vista di un giudice europeo, l’annullamento di misure di assistenza giudiziaria.
146
Tuttavia, tale instabilità non poteva essere sufficiente per giustificare il fatto che il Consiglio ponesse fine alla proroga della decisione 2011/172, alla luce degli elementi di cui disponeva, peraltro, alla data della decisione 2015/486. Infatti, anzitutto, [
riservato
]. Inoltre, nessuno degli elementi di prova forniti dai ricorrenti consente di suggerire che i procedimenti penali cui le persone considerate dalla decisione 2011/172 sono state sottoposte in Egitto siano stati alterati da tale instabilità. Infine, il Consiglio disponeva, al momento dell’adozione delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, di una situazione aggiornata dei procedimenti penali in questione (v. supra, punti 87 e 88) riguardanti le persone designate nell’allegato della decisione 2011/172, che non rifletteva siffatta alterazione, in quanto detti procedimenti sembravano aver seguito il loro corso normale, se non addirittura essere giunti, in taluni casi, alla chiusura del procedimento per mancanza di prove o all’annullamento delle condanne inflitte a tali persone da parte della Corte di cassazione egiziana.
147
Peraltro, non è possibile trarre una diversa conclusione dalle presunte violazioni dei diritti fondamentali che sarebbero state commesse in Egitto durante il periodo considerato, nell’ambito degli scontri fra le autorità e i manifestanti, in particolare gli oppositori politici, e di una politica penale repressiva nei confronti di questi ultimi. Infatti, dagli elementi di prova forniti dai ricorrenti non emerge che tali violazioni, quand’anche dimostrate, abbiano potuto influire sui procedimenti penali riguardanti i presunti responsabili di distrazione di fondi pubblici con riferimento ai quali è stata adottata la decisione 2011/172. Per quanto riguarda gli elementi di prova relativi a tali procedimenti penali, è giocoforza constatare che, sebbene tali elementi indichino che lo svolgimento di alcuni di essi può aver subito la pressione dell’opinione pubblica, non se ne può dedurre il rischio che tutti questi procedimenti siano stati sistematicamente viziati da violazioni del diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza.
148
Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dagli elementi di prova relativi al funzionamento del sistema giudiziario che emergono, in particolare, dalle relazioni dell’IBAHRI, del sig. D. e del sig. M. Infatti, è vero che tali relazioni fanno riferimento a lacune nella tutela dell’indipendenza delle autorità giudiziarie da parte del quadro normativo egiziano e a disfunzioni pratiche che possono indebolire la concreta attuazione del rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito di tale sistema. Tuttavia, esse non indicano che tali circostanze comprometterebbero, in modo sistematico, la capacità delle autorità giudiziarie egiziane di garantire il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell’ambito di procedimenti penali come quelli sui quali si è basato il Consiglio nella decisione 2011/172.
149
Tali considerazioni non sono rimesse in discussione neppure dalla sentenza del Tribunale penale federale svizzero del 12 dicembre 2012 e dalle sentenze della Corte costituzionale del Liechtenstein del 28 agosto 2012 e del 30 settembre 2013, fatte valere dai ricorrenti. Infatti, anche nel caso in cui le misure giudiziarie annullate da tali giudici fossero analoghe alle misure adottate nella decisione 2011/172, da tali sentenze emerge, in ogni caso, che esse sono state adottate alla luce di circostanze di fatto e di diritto diverse da quelle pertinenti nell’ambito del presente motivo. Infatti, da un lato, va rilevato che, in tali sentenze, i giudici in questione si sono pronunciati alla luce dei fatti che potevano essere presi in considerazione, rispettivamente, nel 2012 e nel 2013 e non alla luce di fatti avvenuti successivamente. D’altro lato, le misure annullate costituivano non già un regime di misure, bensì misure individuali, e non era necessario per porre fine a tali misure che fossero dimostrati, come nel caso di specie, rischi di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali nel contesto giudiziario egiziano.
150
Infine, i documenti complementari riguardanti la situazione generale dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali prodotti dai ricorrenti nel 2016 e nel 2017 non giustificano un’analisi diversa per quanto riguarda la decisione 2016/411 e la decisione 2017/496.
151
Da un lato, le dichiarazioni effettuate a nome dell’Unione tra il 2011 e il 2016, fatte valere dai ricorrenti nell’ambito della prima memoria di adattamento, non riguardano i procedimenti giudiziari sui quali si è basato il Consiglio nella decisione 2011/172. Peraltro, il fatto che le autorità dell’Unione esprimano preoccupazione riguardo a violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto commesse in Egitto o chiedano alle autorità egiziane di astenersi da siffatte violazioni, anche nel contesto giudiziario, non osta, di per sé, a che il Consiglio presti assistenza alle medesime autorità nell’ambito di procedimenti giudiziari specifici. In particolare, occorre rilevare che, nell’ambito di una politica volta, segnatamente, al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Egitto, l’assistenza alle autorità egiziane ai fini della lotta alla distrazione di fondi pubblici non è in contrasto con la manifestazione di preoccupazioni o la formulazione di richieste dirette al rispetto di tali principi da parte delle medesime autorità, ma ne costituisce, al contrario, il complemento.
152
D’altro lato, per quanto riguarda la relazione della commissione internazionale di giuristi, del settembre 2016, intitolata «[OSCURATO:PERSONA]’s judiciary: A Tool of Repression, Lack of [OSCURATO:PERSONA] of Independence and Accountability», da nessun atto del fascicolo emerge che i ricorrenti avrebbero comunicato tale relazione al Consiglio precedentemente all’adozione della decisione 2017/496. Non si può quindi contestare al Consiglio di aver omesso di tener conto degli elementi contenuti in tale relazione per stabilire se la proroga della decisione 2011/172 fosse conforme o meno agli obiettivi della politica nel cui ambito essa si inserisce. Del resto, è vero che tali elementi coincidono con quelli contenuti nelle relazioni dell’IBAHRI riguardo al funzionamento del sistema giudiziario egiziano, anche per il periodo successivo a quello coperto da queste ultime relazioni. Tuttavia, tali elementi non riguardano i procedimenti penali sui quali si è basato il Consiglio e non indicano che la capacità di detto sistema giudiziario di garantire il rispetto dei diritti fondamentali sarebbe sistematicamente compromessa per quanto riguarda tali procedimenti.
153
In secondo luogo, gli elementi di prova forniti dai ricorrenti non dimostrano che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che sussistessero elementi sufficienti a sua disposizione per considerare ragionevole la prosecuzione della cooperazione con le autorità egiziane avviata nell’ambito della decisione 2011/172, senza necessità per lo stesso di procedere a verifiche complementari.
154
Infatti, i ricorrenti non dimostrano che, effettuando implicitamente ma necessariamente siffatta valutazione, il Consiglio avrebbe effettuato una ponderazione manifestamente errata dei diversi elementi rilevanti ai fini del proseguimento di tale cooperazione, che implicava in particolare la presa in considerazione, da un lato, dell’oggetto di tale cooperazione e, dall’altro, degli obiettivi della politica nel cui ambito si inseriva tale cooperazione, ossia il sostegno al processo di stabilizzazione politica ed economica dell’Egitto nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.
155
A tal riguardo, poiché il regime di misure restrittive stabilito dalla decisione 2011/172 ha come unico scopo di facilitare l’accertamento, da parte delle autorità egiziane, delle distrazioni di fondi pubblici commesse e di conservare la possibilità, per le autorità medesime, di recuperare i proventi di tali distrazioni, non si può escludere che la proroga di tale regime conservi la sua rilevanza, anche nel caso di sviluppi politici e giudiziari sfavorevoli ai progressi della democrazia, allo Stato di diritto o al rispetto dei diritti fondamentali. Pertanto, spettava al Consiglio valutare se, alla luce degli elementi di cui disponeva, esso potesse ragionevolmente ritenere che la prosecuzione dell’assistenza alle autorità egiziane nella lotta alla distrazione di fondi pubblici rimanesse, anche in siffatto contesto, un mezzo adeguato per favorire gli obiettivi di stabilità politica e di rispetto dello Stato di diritto nel paese.
156
Orbene, da un lato, come è stato constatato ai precedenti punti da 144 a 152, gli elementi di prova forniti dai ricorrenti non consentono, di per sé, di concludere che la capacità delle autorità giudiziarie egiziane di garantire il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell’ambito dei procedimenti giudiziari sui quali si basa la decisione 2011/172 sarebbe definitivamente compromessa da detti sviluppi politici e giudiziari.
157
D’altro lato, il Consiglio poteva prendere in considerazione l’esistenza di garanzie offerte dal quadro normativo egiziano. In tal senso, dalle relazioni dell’IBAHRI risultava in particolare che, da un lato, l’Egitto è parte del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nonché di strumenti di diritto internazionale regionali relativi alla tutela dei diritti fondamentali e che, dall’altro, l’indipendenza del potere giudiziario è garantita dalla Costituzione egiziana, e progressi in tale settore sono stati, del resto, apportati dalla nuova Costituzione adottata nel febbraio 2014. Peraltro, dalle indicazioni contenute nel memorandum del PGO del 9 febbraio 2015, menzionate al precedente punto 86, riguardanti i mezzi di ricorso offerti dal procedimento penale egiziano alle persone designate dalla decisione 2011/172, risultava che tali procedimenti si inserivano in un contesto giuridico che offriva garanzie riguardo alla tutela giurisdizionale effettiva delle persone considerate. Del resto, come è stato sottolineato al precedente punto 146, dalla situazione aggiornata dei procedimenti penali in questione anch’essa fornita dalle autorità egiziane ai fini dell’adozione delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496 emergeva che talune persone designate nell’allegato della decisione 2011/172 avevano ottenuto l’annullamento della condanna.
158
A tal proposito, per quanto riguarda, in particolare, il memorandum del PGO del 9 febbraio 2015, i ricorrenti non possono eccepire la sua irricevibilità nell’ambito del presente motivo nei limiti in cui riguarda l’annullamento della decisione 2015/486, poiché è pacifico che il Consiglio ha potuto basarsi sul suo contenuto per l’adozione di tale decisione. Inoltre, come è stato constatato al precedente punto 88, il contenuto di tale memorandum è stato ripreso nel memorandum dell’NCRAA del 5 dicembre 2016, trasmesso ai ricorrenti precedentemente all’adozione della decisione 2017/496. Peraltro, nella sua risposta scritta, del 21 aprile 2017, a una misura di organizzazione del procedimento, il Consiglio ha inserito tali memorandum nel fascicolo della causa. I ricorrenti sono stati quindi in grado di presentare osservazioni relative al contenuto di tale documento, in particolare nella loro risposta scritta, del 1
o
giugno 2017, ai quesiti del Tribunale e in udienza.
159
Infine, come è stato sottolineato al precedente punto 151, il fatto che il Consiglio presti assistenza alle autorità egiziane nell’ambito della lotta alla distrazione di fondi pubblici non è in contrasto con la manifestazione di preoccupazioni o la formulazione di richieste da parte delle autorità dell’Unione per quanto riguarda eventuali violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto commesse in Egitto.
160
Pertanto, il Consiglio non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere di disporre di elementi sufficienti riguardo al contesto politico e giudiziario egiziano per proseguire la cooperazione con le autorità egiziane avviata nell’ambito della decisione 2011/172 e che gli elementi di prova prodotti dai ricorrenti non giustificassero il fatto di procedere, prima della proroga di tale decisione, a verifiche complementari.
–
Sul terzo argomento, vertente sul rischio che il diritto a un processo equo del primo ricorrente non sia rispettato nell’ambito dei procedimenti penali cui egli è sottoposto in Egitto
161
Per quanto riguarda il presente argomento, occorre rilevare che, anche nel caso in cui gli elementi di prova prodotti dai ricorrenti indichino il rischio che le autorità egiziane non garantiscano al primo ricorrente il rispetto del diritto a un processo equo, tale circostanza sarebbe solo tale da incidere, eventualmente, sulla legittimità della proroga della designazione dei ricorrenti nell’allegato della decisione 2011/172. Per contro, essa non può incidere sulla legittimità della proroga del regime di congelamento dei capitali previsto all’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione.
162
Infatti, i criteri stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 prevedono, in via generale e astratta, la designazione delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e delle persone ad esse associate. Tali criteri non implicano l’esistenza di un collegamento tra la designazione di tali persone e i procedimenti penali specifici cui il primo ricorrente è sottoposto.
163
Peraltro, il rischio di violazioni del diritto a un processo equo del primo ricorrente non può costituire, di per sé, un indizio di violazioni sistematiche di tale diritto che possano incidere sui diritti di tutte le persone designate nell’allegato della decisione 2011/172.
164
Pertanto, nei limiti in cui è dedotto a sostegno di un’eccezione di illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come prorogato dalla decisione 2015/486, il presente argomento è inoperante. Tale argomento può essere pertinente solo nell’ambito del secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle decisioni impugnate, dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali. Occorrerà quindi procedere al suo esame in tale ambito.
165
Pertanto, da tutte le suesposte considerazioni risulta che i ricorrenti non hanno dimostrato il carattere manifestamente inadeguato della proroga, mediante le decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 in considerazione della situazione in Egitto e, di conseguenza, l’esistenza della violazione del principio di proporzionalità. La prima parte del presente motivo deve essere quindi respinta nel suo insieme, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, nel controricorso, contro l’eccezione di illegittimità sulla quale si basa detta parte (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punto
54
e giurisprudenza ivi citata).
2)
Sulla seconda parte, vertente sul difetto di base giuridica dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011
166
I ricorrenti fanno valere il difetto di base giuridica del regolamento n. 270/2011 che, a loro avviso, non può fondarsi né sull’articolo 215, paragrafo 3, TUE, in mancanza di una decisione valida, né sul paragrafo 2 del medesimo articolo, in mancanza di un collegamento tra gli stessi e il governo di un paese terzo.
167
A tal riguardo, è sufficiente rilevare, da un lato, che, come risulta dai precedenti punti da 118 a 165, la presente eccezione di illegittimità, in quanto si riferisce all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come prorogato dalle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, deve essere respinta e, dall’altro, che il Tribunale ha dichiarato, nell’ambito dei ricorsi dei ricorrenti nelle cause T‑256/11 e T‑279/13, che il regolamento n. 270/2011 era giuridicamente fondato sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, disposizione che consente di adottare misure restrittive nei confronti di chiunque, purché esse siano state previste da una decisione adottata nell’ambito della PESC (sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punti da
30
a
33
, e ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio,
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
, punto
49
). Pertanto, la presente eccezione di illegittimità è infondata e, senza che sia necessario esaminare la sua ricevibilità, deve essere respinta.
168
Si deve pertanto respingere la presente parte e, quindi, il primo motivo nel suo insieme.
c)
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e degli articoli 47 e 48 della Carta
169
Il secondo motivo si compone di due parti.
170
Nella prima parte i ricorrenti fanno valere che, in forza dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, paragrafo 5, TUE, il Consiglio è tenuto a promuovere i diritti fondamentali. Essi sostengono che il Consiglio, da un lato, ha omesso di assicurarsi che i loro diritti fondamentali fossero stati rispettati e, dall’altro, si è basato su una presunzione assoluta di osservanza, da parte delle autorità egiziane, di tale rispetto, contrariamente ai requisiti fissati dalla giurisprudenza (sentenze del 21 dicembre 2011, N.S. e a.,
C‑411/10 e C‑493/10
,
EU:C:2011:865
, punti
105
e
106
, e del 16 ottobre 2014, LTTE/Consiglio,
T‑208/11 e T‑508/11
,
EU:T:2014:885
, punto
139
). Orbene, essi ritengono che il loro diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza, sancito dagli articoli 47 e 48 della Carta, sia stato violato nell’ambito dei procedimenti giudiziari cui essi sono sottoposti in Egitto. Nella loro risposta del 4 ottobre 2017 al quesito del Tribunale relativo all’incidenza, per la causa in esame, della sentenza del 26 luglio 2017, Consiglio/LTTE (
C‑599/14 P
,
EU:C:2017:583
), essi sostengono che tale sentenza conferma la loro posizione.
171
Peraltro, come è stato precisato al precedente punto 164, si ricollega al presente motivo anche l’argomento dedotto dai ricorrenti nell’ambito della prima parte del primo motivo, vertente sul fatto che gli obiettivi della decisione 2011/172 previsti al punto 1 di quest’ultima ostano alla proroga della loro designazione, tenuto conto del rischio, indicato dagli elementi che essi hanno fornito al Consiglio, che le autorità egiziane non garantiscano al primo ricorrente il rispetto del suo diritto a un processo equo. Tale argomento, che si fonda su una base distinta dagli argomenti dei ricorrenti dedotti a sostegno della prima parte del presente motivo, deve essere considerato come costituente la seconda parte di detto motivo.
172
Il Consiglio contesta la portata che i ricorrenti, nell’ambito del presente motivo, intendono attribuire al suo obbligo di prendere in considerazione le loro affermazioni relative alla violazione dei diritti fondamentali del primo ricorrente nell’ambito dei procedimenti penali cui egli è sottoposto.
173
In via preliminare, occorre rilevare che il dibattito tra le parti, nell’ambito del presente motivo, non riguarda, come nella prima parte del primo motivo, la questione se l’omissione del Consiglio di procedere a verifiche concernenti il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Egitto abbia inciso, nel suo insieme, sulla legittimità della proroga del regime di misure restrittive adottato nella decisione 2011/172. Esso verte sulla questione se il fatto che il Consiglio abbia trascurato, come si sostiene, le violazioni del diritto a un processo equo del primo ricorrente nell’ambito dei procedimenti penali cui quest’ultimo è sottoposto abbia inciso sulla legittimità delle misure individuali di proroga del congelamento dei beni, da un lato, del primo ricorrente e, dall’altro, delle ricorrenti dalla seconda alla quarta.
174
Peraltro, sempre in via preliminare, occorre rilevare che i ricorrenti, quantomeno nell’atto introduttivo del ricorso, non affermano l’esistenza di violazioni del diritto a un processo equo e della presunzione di innocenza delle ricorrenti dalla seconda alla quarta nell’ambito dei procedimenti giudiziari cui esse sono sottoposte. Orbene, queste ultime sono designate nell’allegato della decisione 2011/172 con la motivazione che esse sono sottoposte a procedimenti giudiziari connessi ai procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente. Se ne deve quindi dedurre che i ricorrenti ritengono che l’invalidità della designazione del primo ricorrente, derivante dalle violazioni dei suoi diritti fondamentali, comporti quella della designazione delle ricorrenti dalla seconda alla quarta.
175
Occorre esaminare, innanzi tutto, la seconda parte.
1)
Sulla seconda parte, vertente sul fatto che la proroga della designazione dei ricorrenti è contraria agli obiettivi previsti al punto 1 della decisione 2011/172
176
Occorre ricordare che, come è stato constatato al precedente punto 68, l’oggetto della decisione 2011/172, ossia facilitare l’accertamento, da parte delle autorità egiziane, delle distrazioni di fondi pubblici commesse e conservare la possibilità, per le autorità medesime, di recuperare i proventi di tali distrazioni, non è pertinente, alla luce, in particolare, degli obiettivi di promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo, previsti al punto 1 di tale decisione, ai quali contribuisce tale congelamento di beni, qualora detto accertamento e detto recupero siano viziati da un diniego di giustizia, se non addirittura da arbitrio.
177
In caso contrario, siffatto congelamento di beni non sarebbe, ovviamente, né in grado di contribuire alla lotta delle autorità egiziane contro la distrazione di fondi pubblici né in grado, a fortiori, di contribuire agli obiettivi della politica di promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo, politica nel cui ambito si inserisce la decisione 2011/172, e sarebbe quindi manifestamente sproporzionato alla luce di tali obiettivi.
178
Tuttavia, nell’ambito della presente parte, i ricorrenti sostengono che gli elementi di prova che essi hanno presentato al Consiglio dimostravano che quest’ultimo doveva attendersi che le autorità egiziane non offrissero al primo ricorrente un trattamento equo, indipendente e imparziale nell’ambito dei procedimenti penali cui egli era sottoposto. Pertanto, affinché tali argomenti siano accolti, è necessario che gli elementi di prova forniti dai ricorrenti si riferiscano, manifestamente, a violazioni sufficientemente gravi del diritto a un processo equo e della presunzione di innocenza del primo ricorrente per portare il Consiglio alla conclusione che ne deriverebbe probabilmente un danno irreversibile per quest’ultimo nell’ambito del procedimento penale di cui trattasi e che l’esito di tale procedimento si tradurrebbe verosimilmente in un diniego di giustizia. Tali elementi dovevano essere quindi sufficientemente concludenti per convincere il Consiglio, alla luce unicamente del loro esame, che esso non poteva più prorogare oltre il congelamento dei beni dei ricorrenti, salvo adottare una decisione manifestamente inadeguata alla luce dei suoi obiettivi.
179
A tal riguardo, nei limiti in cui la presente parte riguarda la proroga della decisione 2011/172 nel 2015, va ricordato che, precedentemente alla decisione 2015/486, i ricorrenti hanno fornito, in particolare, al Consiglio le relazioni del sig. D. e del sig. M., descritte ai precedenti punti da 92 a 98, che trattano direttamente la questione delle violazioni del diritto a un processo equo e della presunzione di innocenza del primo ricorrente nell’ambito di procedimenti penali specifici. Va altresì ricordato che, come risulta dai precedenti punti 99 e 103, il Consiglio, in tale data, era potuto venire anche a conoscenza della motivazione delle sentenze della Corte di cassazione egiziana che statuiva nell’ambito di tali procedimenti penali, motivazione che poteva essere rilevante ai fini della valutazione delle affermazioni dei ricorrenti relative a dette violazioni. Infine, gli elementi di prova relativi al sistema giudiziario egiziano, menzionati ai precedenti punti da 140 a 142, potevano costituire elementi contestuali ai fini della valutazione della probabilità del rischio che l’esito dei procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente fosse modificato da siffatte violazioni.
180
Anzitutto, occorre rilevare che le relazioni del sig. D. e del sig. M. contengono vari elementi che indicano che le diverse componenti del diritto a un processo equo non sono state rispettate nelle fasi del procedimento penale osservate in tali relazioni e concludono entrambe per l’esistenza di un rischio di fragilità giuridica delle decisioni sulla fondatezza delle accuse mosse nei confronti del primo ricorrente.
181
In primo luogo, le relazioni di cui trattasi contengono una serie di osservazioni che indicano che le circostanze in cui si sono svolte le udienze che esse descrivono non erano pienamente adeguate per l’esercizio dei diritti della difesa degli imputati, tra cui il primo ricorrente, a causa, innanzi tutto, della difficoltà per gli avvocati, e ancor di più per il primo ricorrente, di seguire lo svolgimento dell’udienza e di parteciparvi in circostanze normali, inoltre, della difficoltà degli avvocati del primo ricorrente di comunicare con lui e, infine, delle limitazioni imposte dal tribunale penale alla possibilità, per gli imputati e i loro rappresentanti, di presentare elementi di prova e di produrre testimoni a discarico nonché di contestare utilmente le prove e i testimoni prodotti dall’accusa, se non addirittura, per gli stessi imputati, di prendere la parola.
182
In secondo luogo, nelle relazioni di cui trattasi, in particolare nella relazione del sig. D., si afferma, in sostanza, che i timori, da parte del primo ricorrente, di essere oggetto di un difetto di imparzialità sono obiettivamente giustificati. Da un lato, secondo la relazione del sig. D., il termine particolarmente breve delle indagini del pubblico ministero e la mancata chiamata in causa degli altri industriali egiziani che hanno beneficiato di licenze per l’utilizzo di energia gratuite costituiscono indizi di una distorsione sfavorevole a tale persona che vizia dette indagini. Parimenti, l’autore di tale relazione ritiene che una distorsione analoga da parte del giudice si sia tradotta, nel corso delle udienze, in un atteggiamento contrastante del tribunale penale riguardo, da un lato, a diversi interventi a carico, se non addirittura a manovre ostili suscitate da testimonianze a discarico e, dall’altro, a interventi degli avvocati della difesa e degli imputati. D’altro lato, la relazione del sig. M. desume un difetto di imparzialità, da parte del tribunale penale in questione, sia dalla prossimità in senso spaziale dei membri del collegio giudicante con il pubblico ministero sia dagli interventi del presidente di tale collegio che sembravano esprimere la volontà di favorire l’accusa.
183
In terzo luogo, dalle loro relazioni risulta che il sig. D e il sig. M. hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni per preservare il rispetto della presunzione di innocenza del primo ricorrente. Per quanto riguarda il sig. D., egli fa valere, da un lato, l’insufficiente ricerca di prove nell’ambito delle indagini dell’accusa, svolte, a suo avviso, in modo sommario, e, dall’altro, il vantaggio attribuito all’accusa dal tribunale penale a causa di una gestione dello svolgimento dell’udienza da cui si ricavava l’impressione, a suo avviso, che il tribunale temesse «che gli venisse contestato un atteggiamento ostile verso i cittadini». Per quanto riguarda il sig. M., egli ritiene che, da un lato, le misure di isolamento fisico adottate nei confronti degli imputati in udienza e, dall’altro, la copertura mediatica dell’udienza, ritenuta intrusiva, possano aver violato il rispetto di tale principio.
184
In quarto e ultimo luogo, nella sua relazione, il sig. D. esprime dubbi riguardo all’indipendenza, nella fattispecie, delle autorità giudiziarie in base agli stessi indizi che lo hanno indotto a rimettere in discussione la loro imparzialità. Egli sottolinea, in particolare, la probabile incidenza, a suo avviso, del timore dell’opinione pubblica sulla valutazione da parte del giudice della colpevolezza del primo ricorrente.
185
Inoltre, dalle due sentenze della Corte di cassazione egiziana risulta che, nell’ambito dei procedimenti penali nelle cause nn. 38 e 291 del 2011, tale giudice ha rilevato la mancata presa in considerazione, da un lato, delle obiezioni dei ricorrenti e, dall’altro, delle loro domande di sospensione. Peraltro, occorre rilevare che, nei tre procedimenti penali di cui trattasi (cause nn. 38, 107 e 291 del 2011), si contesta al giudice di primo grado, in particolare, di non aver dimostrato che la colpevolezza degli imputati si basava su elementi di prova precisi e, nella causa n. 291 del 2011, di aver presunto la colpevolezza del primo ricorrente, per fatti di distrazione di fondi pubblici oggetto delle altre due cause, la quale costituiva un presupposto necessario per l’accertamento della sua colpevolezza nel riciclaggio di denaro che costituiva oggetto della controversia.
186
Infine, occorre rilevare che le relazioni dell’IBAHRI individuavano taluni aspetti e talune disfunzioni inerenti al sistema giudiziario egiziano tali da pregiudicare l’indipendenza delle autorità giudiziarie (v. supra, punti 140 e 141).
187
Ciò premesso, occorre rilevare che, indipendentemente dalla rilevanza degli elementi contenuti nei documenti in questione ai fini della valutazione dell’esistenza di violazioni del diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza del primo ricorrente, essi non erano in ogni caso tali, di per sé, da portare il Consiglio alla conclusione che l’affidabilità dei procedimenti penali riguardanti tale persona sarebbe stata verosimilmente pregiudicata, in modo irreversibile, da violazioni gravi di detti diritti e, di conseguenza, da obbligarlo a porre fine, in via definitiva, alla designazione dei ricorrenti. Infatti, tenuto conto di tutte le informazioni di cui il Consiglio disponeva al momento dell’adozione della decisione 2015/486, l’ipotesi che tali procedimenti potessero sfociare, al contrario, in una decisione finale che non fosse viziata da tali violazioni era plausibile.
188
A tal riguardo, alla data di adozione della decisione 2015/486, dalle informazioni fornite dalle autorità egiziane riguardo allo stato dei procedimenti penali cui il primo ricorrente era sottoposto (v. supra, punti 82, 83 e 87) risultava che, in seguito all’annullamento, da parte della Corte di cassazione egiziana, delle sentenze di primo grado, le cause erano state rinviate dinanzi al giudice di merito e seguivano il loro corso. Si precisava, inoltre, che, nella causa n. 107 del 2011, era stata richiesta una perizia e che, nella causa n. 291 del 2011, il procedimento era stato sospeso in attesa che si statuisse in via definitiva nelle cause nn. 38 e 107 del 2011.
189
Pertanto, in base a tali informazioni, il Consiglio poteva ragionevolmente ritenere che il giudice egiziano competente sarebbe stato in grado di pronunciarsi nuovamente nel merito, su rinvio della Corte di cassazione egiziana, in condizioni esenti dalle circostanze dichiarate, nelle relazioni dei sigg. D. e M., tali da violare il diritto del primo ricorrente a un processo equo e che, pertanto, tali condizioni avrebbero consentito di escludere il rischio che le sue decisioni non fossero affidabili.
190
In particolare, tali informazioni indicano che, nelle cause di cui trattasi, talune considerazioni sulle quali si basa l’annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione egiziana sono state esaminate nel procedimento di rinvio. Pertanto, non si può escludere che la perizia richiesta nell’ambito della causa n. 107 del 2011 avesse lo scopo di trarre le conseguenze dalla constatazione di tale giudice, secondo la quale l’intento criminoso degli imputati non è stato provato. Parimenti, la sospensione del procedimento nella causa n. 291 del 2011 sembra rispondere alla constatazione del medesimo giudice secondo la quale, per poter statuire in tale causa, il giudice di primo grado ha presunto la colpevolezza del primo ricorrente per fatti di distrazione di fondi pubblici sui quali vertevano le cause nn. 38 e 107 del 2011.
191
Peraltro, alla data di adozione della decisione 2015/486, i ricorrenti non hanno presentato elementi di prova che indicassero che il diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza del primo ricorrente è stato violato nell’ambito del rinvio delle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011 dinanzi al giudice di merito, successivamente alle decisioni della Corte di cassazione egiziana.
192
In ogni caso, dal memorandum del PGO, del 9 febbraio 2015, il Consiglio poteva dedurre che il primo ricorrente avrebbe avuto la possibilità di presentare, dinanzi alla Corte di cassazione egiziana, un nuovo ricorso avverso la futura decisione del giudice di primo grado, la quale, eventualmente, avrebbe statuito in via definitiva nel merito, qualora avesse accolto l’impugnazione. Orbene, dinanzi al Tribunale, i ricorrenti non hanno contestato l’esattezza di tali informazioni.
193
Pertanto, si deve concludere che, alla data di adozione della decisione 2015/486, le informazioni di cui disponeva il Consiglio non consentivano di presumere che il primo ricorrente sarebbe stato probabilmente condannato in base a violazioni del suo diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza e che tali violazioni avrebbero comportato verosimilmente per i ricorrenti un danno irreversibile. La decisione di prorogare la designazione dei ricorrenti nell’allegato della decisione 2011/172 non era quindi manifestamente inadeguata alla luce degli obiettivi, da un lato, del congelamento dei loro beni e, dall’altro, della politica di sostegno alle autorità egiziane nel cui ambito si inseriva detto congelamento.
194
Gli elementi di prova prodotti dai ricorrenti precedentemente all’adozione della decisione 2016/411 e della decisione 2017/496 non erano tali da giustificare che, nel 2016 e nel 2017, il Consiglio modificasse la sua posizione riguardo alla questione se si dovesse prorogare la loro designazione.
195
Da un lato, nell’ambito della prima memoria di adattamento, i ricorrenti fanno valere tre elementi, ossia, in primo luogo, un parere giuridico dei loro rappresentanti legali egiziani, del 10 marzo 2016, da cui emergerebbe che la decisione del giudice egiziano, del 23 febbraio 2011, di convalida dell’ordinanza di congelamento dei capitali emessa dal procuratore generale egiziano il 21 febbraio 2011 sarebbe stata adottata in violazione del loro diritto a un processo equo, in secondo luogo, la durata totale cumulativa delle diverse pene detentive inflitte al primo ricorrente, che costituirebbe un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta e dell’articolo 3 della CEDU e, in terzo luogo, il fatto che, nella lettera del 2 febbraio 2016, le autorità egiziane si riferiscono a diverse indagini giudiziarie di cui il primo ricorrente e i suoi rappresentanti legali in Egitto non erano stati informati, secondo un documento di questi ultimi, del 28 febbraio 2016.
196
Per quanto riguarda il primo elemento, ossia un parere giuridico dei rappresentanti legali egiziani dei ricorrenti, del 10 marzo 2016, è pacifico che i ricorrenti lo hanno allegato alla lettera del 14 marzo 2016, inviata da ciascuno di essi al Consiglio.
197
A tal riguardo, occorre rilevare che, anzitutto, come risulta dalla lettera delle autorità egiziane del 14 marzo 2016, le decisioni giurisdizionali di convalida delle ordinanze di congelamento dei capitali emesse dal procuratore generale egiziano possono essere contestate entro tre mesi. Tali informazioni non sono rimesse in discussione dai ricorrenti. Orbene, nel parere giuridico dei loro rappresentanti legali in Egitto, fatto valere dai ricorrenti, non si fa accenno a un ricorso avverso la decisione del giudice egiziano del 23 febbraio 2011 o al contenuto dell’eventuale sentenza che statuisce su tale ricorso. Pertanto, anche supponendo che le affermazioni contenute in tale parere giuridico siano sufficientemente concludenti, non risulta affatto dalle stesse che la tutela giurisdizionale prevista dal diritto egiziano riguardo a decisioni come quelle del 23 febbraio 2011 non sia stata effettiva.
198
Inoltre, i ricorrenti non contestano il fatto che l’ordinanza di congelamento dei capitali del 21 febbraio 2011, convalidata con decisione giurisdizionale del 23 febbraio 2011, è giustificata dall’esistenza di un procedimento penale in corso nella causa n. 38 del 2011 per fatti qualificati dal procuratore generale egiziano come distrazione di fondi pubblici e dalla necessità di prevenire, in via cautelare, la fuga di capitali eventualmente oggetto di distrazione. Pertanto, indipendentemente dalla questione della fondatezza della qualificazione penale di detti fatti, che non è sollevata nell’ambito del presente motivo, le violazioni asserite nel parere giuridico del 10 marzo 2016 non possono essere tali, in ogni caso, da rimettere in discussione il fondamento di detta ordinanza e della sua applicazione ai beni di tutti i ricorrenti. Peraltro, è pacifico che, come risulta dalla stessa lettera delle autorità egiziane, la quarta ricorrente ha ottenuto dal procuratore generale egiziano, su sua richiesta, l’esclusione dall’ambito di applicazione, in particolare, dell’ordinanza di congelamento dei capitali del 21 febbraio 2011 di taluni beni ad essa appartenuti prima del suo matrimonio. Pertanto, risulta che la decisione di convalida dell’ordinanza di congelamento dei capitali del 23 febbraio 2011 non pregiudica la possibilità, in particolare, per le ricorrenti dalla seconda alla quarta, di presentare domande dirette a ottenere l’esclusione di taluni beni dall’ambito di applicazione di detta ordinanza e di fare quindi in modo che gli effetti negativi di quest’ultima sul loro diritto di proprietà siano limitati a quanto è necessario per soddisfare gli obiettivi di tale ordinanza. Pertanto, il Consiglio era legittimato a ritenere che tale ordinanza, sulla quale si è basato per procedere alla designazione di tali persone, fosse affidabile, nonostante le affermazioni contenute nel parere giuridico del 10 marzo 2016.
199
Infine, è pacifico che, come risulta dalla lettera delle autorità egiziane del 14 marzo 2016, sono state adottate altre due ordinanze di congelamento di beni nei confronti di tutti i ricorrenti per quanto riguarda le cause nn. 107 e 291 del 2011 e che tali ordinanze erano sempre in vigore alla data di tale lettera. Pertanto, anche supponendo che le affermazioni contenute nel parere giuridico del 10 marzo 2016 potessero rimettere in discussione la possibilità, per il Consiglio, di basarsi sull’ordinanza del21 febbraio 2011 per la designazione delle ricorrenti dalla seconda alla quarta, esse non potevano, in ogni caso, obbligarlo a porre fine alla proroga di tale designazione, in quanto quest’ultima poteva fondarsi, quantomeno, sulle altre ordinanze summenzionate.
200
Per quanto riguarda il secondo elemento, ossia la durata totale delle pene detentive inflitte al primo ricorrente, anche supponendo che tale elemento sia pertinente nella valutazione della violazione del diritto del primo ricorrente a un processo equo e alla presunzione di innocenza, dagli atti di causa non risulta che esso sia stato presentato al Consiglio prima dell’adozione della decisione 2016/411. In ogni caso, è sufficiente rilevare che la sentenza della Corte EDU del 9 luglio 2013, Vinter e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2013:0709JUD 006606909), citata dai ricorrenti a sostegno delle loro affermazioni, non consente di concludere che la condanna a una pena detentiva di durata pari a quella risultante dal cumulo delle pene inflitte al primo ricorrente costituisce, di per sé, indipendentemente dalle condizioni di esecuzione di tali pene, una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, la durata totale cumulativa di 54 anni di reclusione, fatta valere dai ricorrenti, è stata calcolata in base alle condanne pronunciate dal giudice di primo grado nell’ambito dei procedimenti penali nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011. Orbene, tali decisioni sono state annullate dalla Corte di cassazione egiziana e non sussistono elementi che consentano di presumere che, nell’ambito del procedimento di rinvio, saranno nuovamente pronunciate nei confronti del primo ricorrente pene detentive di durata cumulativa analoga. L’asserita violazione è quindi, in ogni caso, puramente ipotetica.
201
Per quanto riguarda il terzo elemento, ossia le indagini giudiziarie di cui il primo ricorrente e i suoi rappresentanti legali non sarebbero stati informati, va rilevato che tale elemento riguarda indagini in tre cause concernenti, nella causa n. 376 del 2013, fatti di riciclaggio di denaro, nella causa n. 4 del 2011, fatti relativi a profitti illeciti e, nella causa n. 274 del 2012 (divenuta causa n. 244 del 2015), nuovamente fatti di riciclaggio. Orbene, a differenza dei procedimenti penali nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011, niente nel riferimento a tali cause, contenuto nella lettera delle autorità egiziane del 2 gennaio 2016, consente di accertare l’esistenza di un collegamento tra tali indagini e fatti di distrazione di fondi pubblici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172. Pertanto, il Consiglio non poteva basarsi, in ogni caso, su tali indagini per la designazione dei ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑200/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:275
, punti
48
e
73
), cosicché le violazioni asseritamente commesse nell’ambito di tali indagini non possono incidere, in ogni caso, sulla proroga della designazione dei ricorrenti.
202
D’altro lato, nella seconda memoria di adattamento, i ricorrenti fanno valere, inoltre, la risottoposizione del primo ricorrente a custodia cautelare, il 7 marzo 2017, circostanza che, a loro avviso, viola le disposizioni pertinenti della Costituzione egiziana e l’articolo 143 della legge di procedura penale egiziana nonché le garanzie contro la detenzione arbitraria sancite all’articolo 5 della CEDU.
203
Secondo gli elementi di prova forniti dai ricorrenti, il primo ricorrente era stato inizialmente sottoposto a custodia cautelare nella causa n. 107 del 2011 per una durata di 30 mesi sino a quando è stato posto fine a tale misura, con decisione del tribunale penale del 5 agosto 2013, essendo scaduto il termine massimo di 18 mesi previsto a tal fine dall’articolo 143 della legge di procedura penale egiziana. I ricorrenti ritengono che la sottoposizione a custodia cautelare di tale persona al termine dell’udienza del 7 marzo 2017 nella stessa causa sia contraria a tali disposizioni e non si fondi su alcuna giustificazione. A sostegno di tali affermazioni, essi producono, in particolare, una copia dell’articolo 54 della Costituzione egiziana del 18 gennaio 2014 e dell’articolo 143 della legge di procedura penale, alcuni pareri di giuristi egiziani sull’applicazione di tale disposizione, la domanda di scarcerazione immediata del primo ricorrente depositata dai suoi rappresentanti legali in Egitto l’8 aprile 2017 nonché la giurisprudenza della Corte EDU relativa articolo 5 della CEDU.
204
Tuttavia, occorre rilevare che, nella lettera del 7 marzo 2017 al Consiglio, il primo ricorrente si è limitato a far valere che la sua sottoposizione a custodia cautelare era avvenuta, secondo i suoi rappresentanti legali in Egitto, in violazione del suo diritto a un processo equo e allorché era già stato detenuto per una durata superiore a tre anni e le sue condanne erano state annullate dalla Corte di cassazione egiziana. Per contro, il primo ricorrente non ha esposto, in tale lettera, gli elementi di prova forniti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale a sostegno delle loro affermazioni di violazione delle disposizioni del diritto nazionale egiziano e delle garanzie contro la detenzione arbitraria, compresa la copia delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale egiziano. Inoltre, dagli atti di causa non emerge che il primo ricorrente abbia fornito al Consiglio, prima dell’adozione della decisione 2017/496, elementi concreti che consentissero di confermare la sua affermazione secondo la quale lo stesso era stato effettivamente sottoposto a custodia cautelare al termine dell’udienza del 7 marzo 2017.
205
Orbene, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenze del 3 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
C‑398/13 P
,
EU:C:2015:535
, punto
22
e giurisprudenza ivi citata e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio,
T‑577/12
, non pubblicata,
EU:T:2015:596
, punto
112
e giurisprudenza ivi citata).
206
Pertanto, la legittimità della proroga della designazione dei ricorrenti nel 2017 non può essere valutata alla luce degli elementi di prova che essi hanno presentato per la prima volta nella seconda memoria di adattamento, menzionati ai precedenti punti 202 e 203. Infatti, tali elementi non possono essere utilmente invocati, in ogni caso, per dimostrare un errore del Consiglio nella valutazione degli elementi di prova portati a sua conoscenza dai ricorrenti prima dell’adozione, in particolare, della decisione 2017/496.
207
In tali circostanze, anche supponendo che la sottoposizione a custodia cautelare del primo ricorrente sia rilevante ai fini della valutazione di violazioni del suo diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza, le informazioni fornite al Consiglio alla data di adozione della decisione 2017/496 non consentono, in ogni caso, di concludere, in maniera evidente, per l’esistenza o anche per la probabilità di una violazione grave dei diritti fondamentali del primo ricorrente, tale che la proroga della sua designazione sarebbe manifestamente contraria agli obiettivi della decisione 2011/172.
208
Infatti, da un lato, tali informazioni non consentivano di assicurarsi, in modo sufficientemente concludente, della veridicità della sottoposizione a custodia cautelare del primo ricorrente e della sua portata effettiva. D’altro lato, le circostanze che il primo ricorrente fosse stato detenuto, in precedenza, per un periodo superiore a tre anni e che le pene detentive che gli erano state inflitte fossero state annullate non erano, di per sé, tali da rivelare la natura illegittima o arbitraria di tale custodia cautelare. Pertanto, tali informazioni non possono obbligare il Consiglio a porre fine alla designazione del primo ricorrente.
209
La seconda parte del primo motivo deve essere, quindi, respinta.
2)
Sulla prima parte, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di assicurarsi che i diritti fondamentali dei ricorrenti fossero stati rispettati e ha applicato una presunzione assoluta al rispetto, da parte delle autorità egiziane, di tali diritti fondamentali
210
I ricorrenti affermano, in sostanza, che, alla luce delle disposizioni del Trattato UE e dei principi del diritto dell’Unione che disciplinano gli obblighi del Consiglio relativi al rispetto dei diritti fondamentali, il Consiglio non poteva applicare a loro danno, in presenza degli elementi che essi gli avevano fornito, una presunzione assoluta di rispetto del diritto a un processo equo e di rispetto della presunzione di innocenza del primo ricorrente e astenersi, di conseguenza, dal procedere a verifiche. A loro avviso, prorogando la loro designazione in base, in particolare, a procedimenti penali riguardanti tale persona senza svolgere indagini, il Consiglio ha avallato la violazione dei diritti di quest’ultima avvenuta nell’ambito di detti procedimenti.
211
A tal riguardo, occorre ricordare che, nell’adozione di misure restrittive, aventi una portata individuale per le persone interessate, il Consiglio è soggetto al principio di buona amministrazione che gli impone, in particolare, di esaminare, con cura e imparzialità, gli elementi di prova ad esso trasmessi, alla luce, in particolare, delle osservazioni e degli eventuali elementi a discarico presentati da tali persone (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punti
114
,
115
e
119
).
212
Pertanto, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige un controllo, in via di principio, completo della legittimità delle motivazioni sulle quali è fondata la decisione di inserire il nome di una persona nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive. In particolare, il giudice dell’Unione deve assicurarsi che tale decisione, che ha una portata individuale per tale persona, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata).
213
In particolare, come ha constatato il Tribunale al precedente punto 69, nell’ambito del regime di misure restrittive della decisione 2011/172, l’esistenza di procedimenti giudiziari in Egitto nei confronti della persona interessata non può costituire una base fattuale sufficientemente solida, qualora si debba presumere che la decisione adottata in esito a tali procedimenti non sia affidabile, vale a dire, in particolare, contraria ai requisiti derivanti dal diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza.
214
Conformemente ai principi generali summenzionati, incombe quindi al Tribunale esercitare un controllo, in via di principio, completo sulla questione se il Consiglio abbia adempiuto il suo dovere di esame accurato e imparziale assicurandosi di poter considerare affidabili i procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente. In particolare, tale controllo implica di verificare se il Consiglio abbia dichiarato, correttamente, di disporre di elementi sufficienti per ritenere che così fosse nel caso di specie, nonostante le affermazioni contrarie dei ricorrenti.
215
È vero che il Consiglio non può essere tenuto a richiedere alle autorità egiziane informazioni complementari in mancanza di elementi concreti tali da confermare dette affermazioni. Tuttavia, il Consiglio non dispone di alcun potere discrezionale per stabilire se gli elementi di prova forniti dai ricorrenti necessitassero dell’adozione, da parte sua, di tali iniziative (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punti da
68
a
73
).
216
Nella fattispecie, il Tribunale ha constatato, ai precedenti punti da 110 a 112, alla luce dei documenti a disposizione del Consiglio e delle spiegazioni da esso fornite, che quest’ultimo ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dai ricorrenti, indipendentemente dalla loro pertinenza e dalla loro credibilità, non rimettessero in discussione la valutazione che esso aveva potuto effettuare del rispetto dei diritti fondamentali garantito nell’ambito dei procedimenti giudiziari egiziani, in particolare in base al memorandum del PGO del 9 febbraio 2015, confermato dal memorandum dell’NCRAA del 5 dicembre 2016. Peraltro [
riservato
].
217
A tal riguardo, è giocoforza constatare che, alla luce degli elementi di prova forniti dai ricorrenti e delle informazioni a disposizione del Consiglio alla data di adozione delle decisioni impugnate, il Consiglio non poteva essere tenuto a procedere a verifiche complementari.
218
È vero che, come illustrato dalla descrizione del contenuto del memorandum del PGO del 9 febbraio 2015 ai punti 85 e 86, tale memorandum e quello dell’NCRAA del 5 dicembre 2016, avente un contenuto identico, si limitano a esporre il quadro normativo nel quale si inseriscono i procedimenti penali riguardanti le persone designate nell’elenco allegato alla decisione 2011/172 e a fornire assicurazioni generiche quanto al rispetto, da parte delle autorità giudiziarie egiziane, del diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza. Per contro, tale memorandum non contiene risposte specifiche alle affermazioni dei ricorrenti relative alla violazione di detti diritti nell’ambito dei procedimenti penali cui il primo ricorrente era sottoposto e agli elementi a sostegno di tali affermazioni, risultanti, in particolare, dalle relazioni del sig. D. e del sig. M.
219
Tuttavia, come è stato rilevato al precedente punto 188, alla data di adozione della decisione 2015/486, il Consiglio disponeva di una serie di informazioni riguardanti le fasi successive dei procedimenti penali sui quali vertevano le affermazioni di violazione dei diritti fondamentali.
220
In primo luogo, il Consiglio era informato, almeno sin dal 2014, dell’annullamento, da parte della Corte di cassazione egiziana, delle condanne pronunciate in primo grado nei confronti del primo ricorrente. Il Consiglio poteva quindi, correttamente, ritenere che le violazioni del diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza del primo ricorrente, che, secondo, in particolare, le relazioni del sig. D e del sig. M., avevano viziato il procedimento sfociato nelle suddette condanne, non potevano più alterare, quand’anche dimostrate, l’affidabilità dei procedimenti penali in questione.
221
Il contenuto delle sentenze di cui trattasi della Corte di cassazione egiziana, di cui, come è stato rilevato al precedente punto 103, il Consiglio era già potuto venire a conoscenza nell’ambito dei ricorsi proposti dai ricorrenti nelle cause da T‑375/14 a T‑378/14, consentiva di confermare tale analisi. Infatti, dalla motivazione di tali sentenze emerge che le decisioni del giudice di primo grado non sono state annullate soltanto a causa di irregolarità del procedimento, ma a causa di errori di diritto che incidevano sul ragionamento sotteso a tali decisioni nel suo complesso e relativi, in particolare, come è stato constatato al precedente punto 185, a carenze riguardanti la presa in considerazione delle obiezioni degli imputati e alla dimostrazione della loro colpevolezza. Pertanto, se ne poteva dedurre che, nell’ambito del rinvio della causa dinanzi al giudice di primo grado, spettava a quest’ultimo riesaminare interamente, nel merito, la responsabilità degli imputati ed eventualmente le sanzioni che ne derivavano.
222
Peraltro, il Consiglio poteva legittimamente dedurre da tali sentenze che la tutela giurisdizionale garantita dalla facoltà, prevista dal diritto penale egiziano, di presentare un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione egiziana era stata effettiva per quanto riguarda il primo ricorrente e costituiva una garanzia concreta per la tutela del suo diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza. Tale analisi poteva essere corroborata dal fatto che, nell’ambito dei procedimenti penali nelle cause nn. 38 e 291 del 2011, le sentenze in questione di tale giudice avevano disposto che le cause fossero rinviate dinanzi a un altro collegio giudicante e che, nell’ambito del procedimento penale nella causa n. 107 del 2011, detta causa fosse rinviata dinanzi a un altro giudice.
223
In secondo luogo, come è stato rilevato al precedente punto 190, dalla perizia richiesta nell’ambito della causa n. 107 del 2011 e dalla sospensione del procedimento nell’ambito della causa n. 291 del 2011, in attesa della pronuncia della decisione che statuisse in via definitiva nelle cause nn. 38 e 107 del 2011, fatti non contestati dai ricorrenti, si poteva dedurre che le considerazioni della Corte di cassazione egiziana che avevano portato all’annullamento delle condanne del primo ricorrente erano state prese in considerazione dal giudice di primo grado.
224
In terzo luogo, la possibilità, menzionata nel memorandum del PGO del 9 febbraio 2015, di presentare, nell’ambito delle cause penali, una seconda impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione egiziana che sfociasse, in caso di accoglimento, in una decisione di quest’ultima che statuisse in via definitiva nel merito costituiva un elemento, certamente insufficiente, in quanto tale, per escludere qualsiasi rischio di violazioni dei diritti fondamentali del primo ricorrente, ma comunque pertinente nel caso di specie.
225
Infatti, dal momento che, come è stato constatato al precedente punto 222, la motivazione delle sentenze della Corte di cassazione egiziana denotava l’esistenza di una tutela giurisdizionale effettiva, il Consiglio poteva ragionevolmente presumere che, nel caso in cui il primo ricorrente fosse stato indotto a presentare una seconda impugnazione avverso le decisioni del giudice di primo grado che statuiva sul rinvio nei procedimenti penali in questione, siffatta tutela giurisdizionale gli sarebbe stata nuovamente concessa.
226
In quarto e ultimo luogo, dal precedente punto 191 risulta che i ricorrenti, alla data di adozione della decisione 2015/486, non avevano fatto valere alcun elemento tale da suscitare dubbi legittimi riguardanti il rischio che il diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza del primo ricorrente fosse stato violato dal giudice di primo grado in seguito al rinvio delle cause in questione da parte della Corte di cassazione egiziana.
227
In tali circostanze, è giocoforza constatare che, alla luce di tutte le informazioni di cui disponeva in tale data, il Consiglio ha potuto correttamente ritenere di avere elementi sufficienti che consentissero di concludere, da un lato, che le violazioni asserite dei diritti fondamentali del primo ricorrente, quand’anche fossero dimostrate, non potevano più influire sullo svolgimento dei procedimenti penali in questione e, dall’altro, che non esistevano ragioni legittime per temere che l’esito di tali procedimenti penali potesse essere alterato da tali violazioni verificatesi in una fase successiva. Pertanto, il Consiglio poteva ragionevolmente presumere, in base a tali elementi, che detti procedimenti penali fossero affidabili senza necessità di procedere, a tal proposito, a verifiche complementari presso le autorità egiziane.
228
Per quanto attiene agli elementi di prova prodotti dai ricorrenti riguardo all’adozione delle decisioni 2016/411 e 2017/496, si deve dedurre dalla loro analisi, esposta ai precedenti punti da 195 a 208, che essi non erano tali da rimettere in discussione detta valutazione.
229
Infatti, da un lato, dai precedenti punti da 197 a 201 risulta che i ricorrenti non hanno dimostrato che le violazioni dei diritti fondamentali che essi hanno asserito al fine di contestare la proroga della loro designazione nel 2016 potessero influire sull’affidabilità dei procedimenti penali sui quali il Consiglio poteva basarsi per procedere a tale proroga.
230
D’altro lato, dai precedenti punti da 204 a 208 risulta che gli elementi di prova forniti dai ricorrenti al Consiglio prima dell’adozione della decisione 2017/496, che erano insufficientemente suffragati, non erano tali, di per sé, da suscitare dubbi legittimi riguardo al rischio che i diritti fondamentali del primo ricorrente fossero stati violati a causa della sua asserita sottoposizione a custodia cautelare e che non si può contestare al Consiglio di non aver tenuto conto degli elementi di prova che essi hanno presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale al fine di dimostrare l’esistenza di siffatta violazione. Spetta al Consiglio valutare se, eventualmente, questi ultimi elementi necessitino l’ottenimento presso le autorità egiziane di informazioni complementari al fine di un’eventuale ulteriore proroga della designazione dei ricorrenti.
231
Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalla sentenza del Tribunale penale federale svizzero del 12 dicembre 2012 e dalle due sentenze della Corte costituzionale del Liechtenstein del 28 agosto 2012 e del 30 settembre 2013, citate dai ricorrenti a sostegno delle loro affermazioni. Infatti, è vero che, come è stato precisato ai precedenti punti 101 e 102, tali decisioni hanno annullato misure di assistenza giudiziaria adottate nei confronti delle autorità egiziane, non già a causa di violazioni del diritto a un processo equo delle persone interessate, bensì a causa del rischio che le persone interessate subissero un danno a seguito di tali violazioni. Peraltro, per quanto riguarda più in particolare le ultime due sentenze summenzionate, esse si riferivano a una domanda delle autorità egiziane basata sui procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente e il giudice in questione si è pronunciato, in particolare, in base alle relazioni dell’IBAHRI e del sig. M., anch’esse trasmesse al Consiglio. Ciò premesso, come è stato rilevato al precedente punto 149, anche supponendo che le misure di assistenza giudiziaria annullate da tali giudici siano analoghe alle misure riguardanti i ricorrenti nel caso di specie, le decisioni adottate da detti giudici si basavano su circostanze di fatto diverse da quelle portate a conoscenza del Consiglio. Infatti, come è stato constatato ai precedenti punti da 218 a 230, alla luce di tutte le informazioni di cui disponeva alla data delle decisioni impugnate, il Consiglio ha potuto correttamente ritenere che non esistessero ragioni legittime per temere che l’esito dei procedimenti giudiziari riguardanti i ricorrenti potesse essere alterato da violazioni del loro diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza.
232
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che, alla luce di tutte le informazioni a sua disposizione, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione degli elementi che gli sono stati presentati dai ricorrenti, relativi a violazioni dei diritti fondamentali commesse nel contesto dei procedimenti giudiziari che li riguardavano in Egitto, nel ritenere che essi non richiedessero verifiche complementari. I ricorrenti affermano quindi erroneamente che il Consiglio ha applicato a loro danno una presunzione assoluta di rispetto di tali diritti da parte delle autorità egiziane e ha violato il proprio obbligo di garantire tale rispetto, in particolare per quanto riguarda i diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta. La prima parte del secondo motivo e, pertanto, tale motivo nel suo complesso devono essere respinti.
2.
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sul mancato rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011
233
Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che la proroga della loro designazione non è conforme ai criteri generali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011, per il motivo, da un lato, che il Consiglio non ha fornito elementi di prova che consentissero di dimostrare che essi erano stati riconosciuti responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e, dall’altro, che esso non aveva dimostrato che la motivazione sulla quale si fonda tale proroga, ossia il fatto che essi erano sottoposti a procedimenti giudiziari avviati dalle autorità egiziane per distrazione di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (CNUCC), si fondasse su una base di fatto sufficiente. Tale motivo si compone, in sostanza, di quattro parti. Con la prima parte, i ricorrenti sostengono che il primo ricorrente non è sottoposto a procedimenti giudiziari per distrazione di fondi pubblici ai sensi della CNUCC, in quanto i fatti ad esso addebitati non possono ricevere siffatta qualificazione. Con la seconda parte, essi sostengono che, come dimostrerebbero le sentenze della Corte di cassazione egiziana che hanno annullato le condanne penali del primo ricorrente, i procedimenti avviati nei confronti di quest’ultimo non si basano su alcuna prova. Con la terza parte, essi sostengono che i procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente rispondono a un movente politico. Con la quarta parte, essi fanno valere, in sostanza, che gli elementi di prova forniti dalle autorità egiziane per quanto riguarda la situazione individuale delle ricorrenti dalla seconda alla quarta non costituiscono una base sufficiente per la loro designazione.
234
Dal canto suo, il Consiglio ribatte che i ricorrenti si limitano a riprendere argomenti espressamente respinti dalla Corte e dal Tribunale nelle sentenze del 5 marzo 2015. Ezz e a./Consiglio (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), e del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), e violano il principio dell’autorità di cosa giudicata. Inoltre, nelle sue osservazioni sulla prima memoria di adattamento, esso fa valere che l’interpretazione della nozione di distrazione di fondi pubblici adottata nell’ambito del regime di misure restrittive stabilito nella decisione 2011/172 deve essere privilegiata rispetto a una diversa interpretazione effettuata nell’ambito di un altro regime di misure restrittive.
a)
Considerazioni preliminari
235
In primo luogo, occorre rilevare che, nei limiti in cui le decisioni impugnate vertono sulla violazione dei criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011, il presente motivo di ricorso è inoperante. Infatti, tali decisioni riguardano soltanto la proroga della designazione dei ricorrenti nell’allegato della decisione 2011/172. Tali criteri non sono quindi applicabili nel caso di specie. Pertanto, occorre esaminare nel merito il presente motivo soltanto nei limiti in cui verte sulla violazione dei criteri enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 e prorogati dalle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496.
236
In secondo luogo, come risulta dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 64 e 65, data la natura e l’obiettivo del congelamento dei beni dei ricorrenti, spettava al Consiglio, ai fini della designazione dei ricorrenti, verificare che, da un lato, gli elementi di prova di cui esso disponeva consentissero di dimostrare che tali persone erano sottoposte a uno o più procedimenti giudiziari in corso collegati a fatti che potevano rientrare nella distrazione di fondi pubblici e che, dall’altro, tale procedimento o tali procedimenti consentissero di qualificarle conformemente ai criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172.
237
A tal riguardo, va constatato che, come rileva il Consiglio, il Tribunale e la Corte si sono già pronunciati sulla questione se legittimamente esso avesse potuto basarsi sui procedimenti giudiziari riguardanti i ricorrenti per procedere alla loro designazione iniziale alla luce dei criteri enunciati, in particolare, all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172.
238
Infatti, da un lato, nella sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), il Tribunale ha considerato che il Consiglio legittimamente aveva potuto inserire il nominativo dei ricorrenti nell’allegato della decisione 2011/172 per il solo fatto che essi erano sottoposti a un procedimento giudiziario in Egitto che presentava un collegamento, qualunque esso fosse, con indagini vertenti su fatti di distrazione di fondi pubblici. Infatti, i criteri definiti all’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione includono sia persone perseguite penalmente per il loro coinvolgimento, a diversi livelli, nei fatti di distrazione di fondi pubblici egiziani sia persone associate, che sono sottoposte a procedimenti connessi a tali procedimenti, in particolare a provvedimenti conservativi destinati a preservare i beni eventualmente oggetto di distrazione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punti
67
,
95
e
97
). Peraltro, pronunciandosi sull’impugnazione avverso tale sentenza nella causa C‑220/14 P, la Corte ha approvato l’iter logico seguito dal Tribunale (sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punti da
71
a
73
).
239
D’altro lato, il Tribunale, nella sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punti da
132
a
134
e da 137 a 140), ha dichiarato che gli elementi di prova forniti dalle autorità egiziane al Consiglio consentivano, da un lato, di ritenere che i fatti contestati al ricorrente da tali autorità avessero ricevuto da queste ultime una qualificazione che corrispondeva alla nozione di distrazione di fondi pubblici e, dall’altro, di ritenere che le ricorrenti dalla seconda alla quarta, che erano oggetto di un’ordinanza di congelamento di beni del procuratore generale egiziano, approvata da un giudice penale e connessa a indagini relative alla distrazione di fondi pubblici, fossero sottoposte a un procedimento giudiziario collegato a indagini vertenti su distrazioni di fondi pubblici. La Corte ha dichiarato, a sua volta, che tale ragionamento era esente da errori di diritto (sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punti da
75
a
84
).
240
Inoltre, va constatato che, nella causa T‑279/13, il Tribunale, pronunciandosi su un ricorso diretto, in particolare, contro la proroga della designazione dei ricorrenti mediante la decisione 2013/144, ha respinto in quanto manifestamente infondato un motivo vertente sull’inosservanza dei criteri contenuti, in particolare, nell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come prorogata dalla decisione 2013/144, con la motivazione che le censure formulate a sostegno di tale motivo erano già state respinte dal Tribunale nella causa T‑256/11 (ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio,
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
, punti da
54
a
64
).
241
Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza riguardante l’autorità di cosa giudicata, richiamata al precedente punto 52, i ricorrenti non sono legittimati, nell’ambito del presente motivo, a rimettere in discussione la legittimità della loro designazione iniziale o della proroga della loro designazione mediante la decisione 2013/144 sottoponendo al Tribunale questioni già risolte con la motivazione delle decisioni del Tribunale e della Corte menzionate ai precedenti punti da 238 a 240.
242
Peraltro, censure o argomenti formulati nell’ambito delle diverse parti di cui si compone tale motivo di ricorso, che si basano sugli stessi elementi di fatto e di diritto esaminati dal Tribunale e dalla Corte nella motivazione summenzionata delle loro decisioni, dovranno essere respinti in quanto manifestamente infondati.
243
Tuttavia, come è stato precisato al precedente punto 53, spetta al Tribunale verificare se i ricorrenti presentino, in tale ambito, nuovi elementi di fatto e di diritto che esso non ha ancora esaminato e se questi ultimi sono tali da rimettere in discussione la conformità della proroga della loro designazione ai criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172.
244
In terzo luogo, occorre rilevare che, in via di principio, nell’ambito della proroga della designazione dei ricorrenti, spetta soltanto al Consiglio verificare che i ricorrenti continuino ad essere sottoposti agli stessi procedimenti giudiziari. Infatti, dato che, al momento della designazione iniziale, il Consiglio ha potuto assicurarsi, in modo giuridicamente adeguato, che nell’ambito di tali procedimenti era, quantomeno, in discussione la responsabilità di tali persone per fatti qualificabili come distrazione di fondi pubblici o, in alternativa, che esse erano sottoposte a procedimenti giudiziari connessi in quanto persone associate, esso non può essere tenuto a procedere, d’ufficio, a siffatta verifica per ciascuna proroga di tale designazione. Tale obbligo può sussistere solo in presenza di elementi nuovi che tendano a rimettere in discussione il coinvolgimento di tali persone o la qualificazione di detti fatti.
245
A tal riguardo, come è stato ricordato al precedente punto 66, non spetta al Consiglio, in via di principio, valutare l’esattezza e la pertinenza degli elementi sui quali si fondano i procedimenti giudiziari egiziani, in quanto tale valutazione incombe alle autorità egiziane. Il Consiglio è soltanto tenuto, alla luce in particolare delle osservazioni del ricorrente, a richiedere alle autorità egiziane chiarimenti riguardanti detti elementi qualora abbia dubbi legittimi riguardo alla sufficienza delle prove già fornite da tali autorità.
246
Le varie parti del presente motivo vanno esaminate alla luce di tali considerazioni.
b)
Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulla qualificazione giuridica errata dei procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente
247
A sostegno della prima parte del terzo motivo, i ricorrenti fanno valere che solo una delle cause riguardanti il primo ricorrente, ossia la causa n. 38 del 2011, si riferisce a fatti qualificati dalle autorità egiziane come distrazione di fondi pubblici. Essi sostengono, al riguardo, che i fatti ad esso addebitati non possono essere qualificati come distrazione di fondi pubblici, ai sensi della CNUCC, in particolare in quanto tali fatti sono collegati alle attività di una società privata, da un lato, e in quanto gli atti addebitati a tale ricorrente non sono stati compiuti in qualità di pubblico ufficiale, dall’altro. Nella prima memoria di adattamento, essi aggiungono che, tra le cause che lo riguardano, menzionate nella lettera delle autorità egiziane del 2 gennaio 2016, solo quattro fra queste riguardano procedimenti giudiziari. Inoltre, essi contestano la qualificazione come distrazione di fondi pubblici alla luce del diritto dell’Unione, e in particolare della giurisprudenza del Tribunale e del «diritto internazionale generale». Essi sostengono altresì che il Consiglio deve basarsi su una definizione autonoma di tale nozione, distinta dalla portata ad essa conferita dalle autorità egiziane. Nella seconda memoria di adattamento essi fanno valere che la conformità alla definizione, nel diritto dell’Unione, della nozione di distrazione di fondi pubblici deve essere valutata con riferimento a tre condizioni comprendenti l’uso illecito di fondi o di beni detenuti da un ente pubblico o posti sotto il suo controllo per fini contrari al loro scopo, un danno subito da tale ente valutabile economicamente e la necessità che le distrazioni contestate abbiano violato il rispetto dello Stato di diritto in Egitto. Tali condizioni non sarebbero soddisfatte nella fattispecie per quanto riguarda la causa n. 38 del 2011. Infine, i ricorrenti ritengono che le cause nn. 107, 291 e 639 del 2011 non riguardino fatti di distrazione di fondi pubblici. Secondo i ricorrenti, la prima di tali cause si riferisce soltanto alla conclusione di un accordo illecito per ottenere licenze per l’utilizzo di energia, la seconda ad accuse di riciclaggio di denaro e la terza ad accuse riguardanti errori nel calcolo del pagamento dell’imposta dovuta dalla società El‑Dekheila.
248
In via preliminare, va rilevato che i documenti inizialmente trasmessi dalle autorità egiziane al Consiglio, allegati all’atto introduttivo del ricorso, menzionavano, per quanto riguarda il primo ricorrente, soltanto un procedimento penale che lo riguardava nella causa n. 38 del 2011. Per contro, come è stato rilevato al precedente punto 83, le informazioni aggiornate fornite dalle autorità egiziane nel 2014 e nel 2015 menzionavano sette procedimenti penali (cause nn. 38, 107, 291, 457, 541 del 2011 e nn. 156 e 376 del 2013). Infine, come è già stato precisato al precedente punto 88, le informazioni trasmesse dalle autorità egiziane prima dell’adozione della decisione 2016/411 e della decisione 2017/496 menzionavano altri tre procedimenti in corso riguardanti il primo ricorrente nelle cause nn. 4 e 5482 del 2011 nonché n. 244 del 2015.
249
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, nella corrispondenza con il Consiglio, precedente alla proroga della loro designazione nel 2015, nel 2016 e nel 2017, i ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, le censure e gli argomenti presentati nell’ambito del presente ricorso a sostegno della presente parte del terzo motivo. Nelle lettere del 24 marzo 2015, del 21 marzo 2016 e del 22 marzo 2017 il Consiglio ha risposto ai ricorrenti che il primo ricorrente era sempre sottoposto a procedimenti giudiziari per fatti di distrazione di fondi pubblici e che spettava ai giudici egiziani pronunciarsi sul fondamento di tali procedimenti. Per quanto riguarda più in particolare la causa n. 38 del 2011, il Consiglio, nella prima di tali lettere, osserva, segnatamente, che la nozione di distrazione di fondi pubblici egiziani poteva comprendere atti commessi da un pubblico ufficiale consistenti nel trarre profitto da beni pubblici e nel loro deterioramento intenzionale. Il Consiglio ha rilevato che i procedimenti nei confronti del primo ricorrente in tale causa si basavano sul postulato che la società El‑Dekheila doveva essere qualificata, alla data dei fatti, come impresa pubblica, in quanto lo Stato egiziano vi deteneva una partecipazione di minoranza sostanziale e che, pertanto, i beni di tale società dovevano essere considerati beni pubblici e che il primo ricorrente, presidente del consiglio di amministrazione di tale società all’epoca dei fatti, doveva essere considerato un pubblico ufficiale.
1)
Per quanto riguarda gli argomenti e le censure formulati a sostegno delle conclusioni del ricorso
250
Anzitutto, occorre rilevare che le censure e gli argomenti formulati dai ricorrenti a sostegno delle conclusioni del ricorso riguardano esclusivamente la causa n. 38 del 2011, in quanto i ricorrenti hanno fatto valere, senza suffragare le loro affermazioni, che solo i fatti oggetto di tale causa potevano soddisfare i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172. Conformemente alle considerazioni formulate al precedente punto 244, tali censure e tali argomenti devono essere esaminati soltanto alla luce degli elementi di prova presentati dalle autorità egiziane successivamente alla designazione iniziale dei ricorrenti. Per contro, nei limiti in cui tali censure e tali argomenti mirano a rimettere in discussione detta designazione iniziale in quanto tale, essi devono essere respinti in quanto irricevibili conformemente al precedente punto 241.
251
A tal riguardo, occorre rilevare che, nel documento del 13 febbraio 2014, trasmesso dalle autorità egiziane, si afferma che la causa n. 38 del 2011 riguarda la commissione di fatti di profitti illeciti, da parte del primo ricorrente, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società El‑Dekheila, mediante l’acquisto di una partecipazione del 67% nel capitale di tale società e la modifica dei prezzi praticati da detta società al fine di vendere i prodotti metallurgici fabbricati dalla propria società come prodotti di un’unica entità. La sentenza della Corte di cassazione egiziana del14 dicembre 2013, relativa all’impugnazione avverso la sentenza di primo grado in tale causa, conferma, in sostanza, tale esposizione dei fatti addebitati al primo ricorrente. Tale sentenza conferma altresì che è stato addebitato al primo ricorrente il fatto che lo Stato egiziano deteneva una partecipazione nella società in questione, che la stessa era soggetta a un controllo pubblico e che, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della medesima società, egli era considerato un pubblico ufficiale. Peraltro, in tale sentenza viene precisato che, oltre a tali capi d’accusa, viene contestato al primo ricorrente di aver procurato, alla medesima società El‑Dekheila, ingenti perdite finanziarie, nell’ambito di un contratto di credito stipulato a nome di quest’ultima.
252
È giocoforza constatare che tali elementi non possono portare a rimettere in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale ai punti da 137 a 140 della sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), approvata dalla Corte, secondo la quale le informazioni fornite al Consiglio consentivano di ritenere che il primo ricorrente fosse sottoposto a procedimenti penali per fatti che avevano ricevuto una qualificazione corrispondente alla nozione di distrazione di fondi pubblici.
253
A tal riguardo, nell’analogo contesto della decisione 2011/72, sulla situazione in Tunisia, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di distrazione di fondi pubblici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/72, comprendeva qualsiasi uso illecito di risorse appartenenti alle autorità pubbliche o poste sotto il loro controllo per finalità contrarie a quelle previste, in particolare per fini privati, e da cui deriva un danno, quantificabile in denaro, a dette autorità pubbliche (sentenze del 30 giugno 2016, CW/Consiglio,
T‑224/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:375
, punto
89
, del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
98
, e del 30 giugno 2016, CW/Consiglio,
T‑516/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:377
, punto
69
). Tale interpretazione può essere trasposta al caso di specie, in quanto l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/72 è redatto in termini sostanzialmente identici alle disposizioni corrispondenti della decisione 2011/172 e risponde ad obiettivi simili.
254
Nella fattispecie, dagli elementi di prova a disposizione del Consiglio emerge che le autorità egiziane hanno ritenuto che il primo ricorrente, che esercitava, a loro avviso, funzioni di pubblico ufficiale, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società sotto il controllo pubblico e il cui capitale, all’epoca dei fatti, era in parte detenuto dallo Stato egiziano, avesse esercitato tali funzioni per realizzare, a danno degli interessi economici di detta società, profitti illeciti, destinati, in particolare, a procurare vantaggi alle proprie società private. Pertanto, anche se le autorità egiziane non hanno espressamente qualificato penalmente tali fatti come distrazione di fondi pubblici egiziani, la qualificazione che esse hanno adottato corrisponde a tale nozione, quale definita dalla giurisprudenza.
255
Del resto, occorre rilevare che i ricorrenti non contestano il fatto che le autorità egiziane hanno proceduto a una qualificazione penale dei fatti contestati al ricorrente nella causa n. 38 del 2011 corrispondente alla nozione di distrazione di fondi pubblici. Infatti, le loro censure nell’ambito della presente parte si fondano proprio sulla premessa che tali autorità hanno erroneamente ritenuto che tali fatti rientrassero in detta nozione e che il Consiglio non avrebbe dovuto approvare tale posizione al fine di stabilire se il procedimento giudiziario in tale causa consentisse di ritenere che il primo ricorrente rispondesse ai criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della decisione 2011/172.
256
Orbene, come hanno dichiarato il Tribunale e la Corte, il Consiglio era legittimato a procedere alla designazione del ricorrente per il solo motivo che quest’ultimo era sottoposto a un procedimento giudiziario in Egitto che presentava un collegamento, qualunque esso fosse, con indagini vertenti su fatti di distrazione di fondi pubblici, ossia, come è stato considerato dal Tribunale, in base a una valutazione dichiarata dalla Corte esente da errori di diritto, fatti che hanno ricevuto, da parte delle autorità egiziane, una qualificazione corrispondente a tale nozione. Pertanto, poiché le informazioni relative alla causa n. 38 del 2011 e aggiornate nel 2014 e nel 2015 non rimettevano in discussione l’analisi della posizione delle autorità egiziane effettuata dal Consiglio e dal Tribunale riguardo a tale causa, il Consiglio poteva, per la stessa ragione, procedere alla proroga di tale designazione, restando inteso che il procedimento giudiziario in detta causa era sempre in corso.
257
Per contro, contrariamente alla premessa sulla quale si fondano gli argomenti dei ricorrenti, dai principi richiamati ai precedenti punti 66 e 245 risulta che non spetta al Consiglio pronunciarsi sull’esattezza e sulla pertinenza della qualificazione penale adottata dalle autorità egiziane per quanto riguarda i fatti per i quali esse perseguono il primo ricorrente, compito rientrante nella competenza dei giudici egiziani incaricati di stabilire la colpevolezza di tale persona. Nella fattispecie, è pacifico che, alla data della proroga della designazione del primo ricorrente nel 2015, il giudice di merito, nella causa di cui trattasi, non si era ancora pronunciato al riguardo nell’ambito del rinvio di tale causa, da parte della Corte di cassazione egiziana, che ha fatto seguito all’annullamento, da parte di quest’ultima, della prima sentenza.
258
Peraltro, gli elementi fatti valere dai ricorrenti per rimettere in discussione la qualificazione penale adottata dalle autorità egiziane non erano tali da suscitare, da parte del Consiglio, dubbi legittimi e da necessitare di informazioni complementari.
259
A tal riguardo, l’argomento secondo il quale la qualificazione penale adottata dalle autorità egiziane non corrispondeva alle disposizioni della CNUCC non può rimettere in discussione la possibilità, per il Consiglio, di basarsi sul procedimento giudiziario nella causa n. 38 del 2011. Infatti, la menzione di tale convenzione nelle motivazioni della designazione del primo ricorrente significa solo che sono le autorità egiziane che hanno inteso farvi riferimento nell’ambito dei procedimenti giudiziari in questione. Per contro, il Consiglio ha proceduto al congelamento dei beni dei ricorrenti non già in base alle disposizioni di tale convenzione, bensì nell’ambito di una politica di cooperazione con le autorità egiziane decisa nell’esercizio del potere autonomo conferitogli dalla PESC e alla luce di obiettivi propri, enunciati ai punti 1 e 2 della decisione 2011/172. Pertanto, sebbene non si possa certamente escludere che la questione della coerenza tra la qualificazione penale adottata dalle autorità egiziane e le disposizioni della CNUCC debba essere esaminata dal giudice egiziano competente, tale questione non è, tuttavia, di competenza del Consiglio, in quanto esso ha potuto verificare che detta qualificazione penale corrispondeva alla nozione di distrazione di fondi pubblici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172.
260
In ogni caso, il disposto dell’articolo 2, lettera a), punto iii), della CNUCC, fatto valere dai ricorrenti, prevede che si intende per pubblico ufficiale «ogni (…) persona definita quale “pubblico ufficiale” nel diritto interno di uno Stato parte». Orbene, i ricorrenti stessi ammettono che l’articolo 119, lettera g), del codice penale egiziano, le cui disposizioni sono state riprodotte in allegato all’atto introduttivo del ricorso, prevede, ai fini della qualificazione come distrazione di fondi pubblici, che l’espressione «pubblico ufficiale» debba essere interpretata ai sensi di tale codice come applicabile ai dipendenti di qualsiasi società nella quale lo Stato egiziano detiene una partecipazione. Peraltro, da tale disposizione del codice penale egiziano non risulta che la questione se una società debba essere qualificata come «impresa pubblica» o come «società pubblica» è determinante, una volta che una parte dei fondi di tale società sia detenuta dallo Stato. Pertanto, dagli elementi di prova prodotti dagli stessi ricorrenti risulta che, nel ritenere che il primo ricorrente, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società El‑Dekheila, fosse un pubblico ufficiale, le autorità egiziane hanno applicato il codice penale egiziano e che siffatta applicazione è conforme all’articolo 2, lettera a), punto iii), della CNUCC. La circostanza asserita che tale qualificazione non fosse coerente con altre disposizioni del diritto interno egiziano, in particolare in materia di diritto societario, è un elemento che spetta valutare solo al giudice egiziano competente. Inoltre, è indifferente, come sostengono i ricorrenti, che il primo ricorrente non potesse essere qualificato come pubblico ufficiale alla luce dei criteri enunciati rispettivamente all’articolo 2, lettera a), punto i), e all’articolo 2, lettera a), punto ii), della CNUCC. Infatti, dal dettato dell’articolo 2 nel suo insieme emerge chiaramente che i criteri successivamente enunciati ai punti i), ii) e iii) di tale articolo sono alternativi e non cumulativi.
261
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che legittimamente il Consiglio ha potuto basarsi sull’esistenza di un procedimento giudiziario nella causa n. 38 del 2011 per ritenere di disporre di una base fattuale sufficiente per procedere alla proroga della designazione del primo ricorrente nella decisione 2015/486, indipendentemente dalla questione se gli altri procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente e che erano stati portati a sua conoscenza fossero tali da soddisfare i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punti
49
e
100
).
262
Del resto, come è stato rilevato al precedente punto 201, i procedimenti giudiziari in corso nelle cause nn. 107 e 291 del 2011, che rientravano tra i procedimenti giudiziari di cui il Consiglio era informato prima dell’adozione della decisione 2015/486, presentano anch’essi un collegamento con fatti di distrazione di fondi pubblici. Infatti, nella prima di tali cause si contesta al primo ricorrente di essersi accordato con il Ministro del Commercio e dell’Industria e con il presidente dell’Autorità per lo sviluppo industriale al fine di ottenere, in violazione delle norme applicabili, licenze per l’utilizzo di energia per le società del suo gruppo, nell’ambito di una procedura di vendita pubblica di tali licenze al settore siderurgico. Si contesta dunque al ricorrente, in tale causa, di aver partecipato all’assegnazione illecita, a suo vantaggio, di risorse poste sotto il controllo dello Stato da parte dei pubblici ufficiali incaricati dell’assegnazione di tali risorse, con il risultato di una perdita finanziaria per lo Stato equivalente all’importo che le società del ricorrente avrebbero dovuto versare per beneficiare di dette risorse. La qualificazione penale di tali fatti corrisponde quindi alla nozione di distrazione di fondi pubblici egiziani, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, quale definita al precedente punto 253. Peraltro, per quanto riguarda la causa n. 291 del 2011, essa si riferisce a operazioni di riciclaggio di denaro effettuate sui fondi di cui il primo ricorrente, secondo le autorità egiziane, ha illegittimamente beneficiato nelle circostanze oggetto delle cause nn. 38 e 107 del 2011. Pertanto, pur riferendosi a fatti che non corrispondono di per sé alla nozione di distrazione di fondi pubblici, la causa n. 291 del 2011 presentava, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità egiziane, un collegamento diretto con fatti di distrazione di fondi pubblici. Occorre rilevare che, sebbene i ricorrenti abbiano fatto valere che nessuna delle cause menzionate dalle autorità egiziane diverse dalla causa n. 38 del 2011 si riferiva a fatti qualificabili come distrazione di fondi pubblici, essi non hanno presentato alcun argomento tale da rimettere in discussione le considerazioni che precedono.
263
Dalle suesposte considerazioni risulta che la prima parte del terzo motivo non può che essere respinta, nei limiti in cui viene dedotta a sostegno della domanda di annullamento contenuta nel ricorso.
2)
Per quanto riguarda gli argomenti e le censure formulati a sostegno delle conclusioni della prima memoria di adattamento
264
Nella prima memoria di adattamento i ricorrenti continuano a contestare la qualificazione come distrazione di fondi pubblici per quanto riguarda i fatti sui quali verte la causa n. 38 del 2011, basandosi su elementi preparati dai rappresentanti legali del primo ricorrente in Egitto e su una testimonianza di quest’ultimo. Tuttavia, per le ragioni esposte al precedente punto 257, tali argomenti e tali elementi devono essere respinti. Infatti, essi non mirano a contestare il fatto che il procuratore generale egiziano abbia qualificato penalmente i fatti sui quali verte tale causa in termini corrispondenti alla nozione di distrazione di fondi pubblici, ma solo a contestare detta qualificazione in quanto tale e la fondatezza delle accuse mosse contro il ricorrente in tale ambito. In particolare, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che le transazioni ad esso contestate erano state regolarmente effettuate e avevano ricevuto l’approvazione delle autorità competenti. Orbene, benché tali elementi possano essere presi in considerazione dal giudice egiziano competente per pronunciarsi sulla sua responsabilità in tale causa, essi non erano tali da rimettere in discussione il carattere sufficiente degli elementi a disposizione del Consiglio, che gli consentivano di ritenere che la qualificazione penale di detti fatti, effettuata in base al diritto penale egiziano, corrispondesse ai criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172. A tal proposito, va rilevato che gli elementi di prova presentati dalle autorità egiziane nella lettera del 2 gennaio 2016 non differivano sostanzialmente, per quanto riguarda tale causa, dagli elementi di prova che esse avevano già presentato in precedenza al Consiglio e non erano quindi tali da rimettere in discussione la valutazione di quest’ultimo.
265
Gli argomenti dei ricorrenti volti a dimostrare che tale valutazione non è conforme alla giurisprudenza del Tribunale e della Corte EDU, non sono convincenti.
266
In primo luogo, contrariamente a quanto viene suggerito dai ricorrenti, il fatto che la nozione di distrazione di fondi pubblici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, debba ricevere un’interpretazione autonoma, indipendente da qualsiasi sistema nazionale (sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punti
84
e
96
) non significa che tale nozione possa eventualmente escludere azioni illecite che abbiano ricevuto siffatta qualificazione penale da parte delle autorità egiziane. Al contrario, conformemente alla medesima giurisprudenza, tale nozione riguarda, quantomeno, azioni illecite che possono ricevere detta qualificazione nel diritto penale egiziano (v., per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
95
). Orbene, nella fattispecie, come è stato sottolineato al precedente punto 260, i ricorrenti ammettono che la qualificazione adottata nel caso di specie dalle autorità egiziane sia conforme al codice penale egiziano.
267
Del resto, qualsiasi altra interpretazione tenderebbe a rimettere in discussione il ragionamento del Tribunale, approvato dalla Corte e citato al precedente punto 238, secondo il quale la designazione dei ricorrenti nell’allegato della decisione 2011/172, per il solo motivo che essi erano sottoposti a un procedimento giudiziario in Egitto che presentava un collegamento, qualunque esso fosse, con indagini vertenti su fatti di distrazione di fondi pubblici, era conforme ai criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punti da
71
a
73
, e del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punti
67
,
95
e
97
).
268
In secondo luogo, la giurisprudenza del Tribunale e della Corte EDU relativa alla nozione di organismo pubblico, citata dai ricorrenti, non è pertinente. Infatti, da un lato, come è stato constatato al precedente punto 260, la questione se la società El‑Dekheila possa essere qualificata come impresa pubblica o come società pubblica non è decisiva ai fini della qualificazione come distrazione di fondi pubblici alla luce del diritto penale egiziano, in quanto lo Stato detiene una partecipazione, sia pure minoritaria, in detta società. D’altro lato, la giurisprudenza citata verte su una questione totalmente distinta dalla questione della possibilità di qualificare le azioni illecite contestate al primo ricorrente nella causa n. 38 del 2011 come distrazioni di fondi pubblici, nel contesto, anch’esso del tutto distinto, delle misure restrittive contro l’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare. Infatti, nelle cause che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, si poneva la questione se l’impresa ricorrente fosse un’emanazione dello Stato iraniano, nel senso che essa partecipava all’esercizio dei pubblici poteri o che gestiva un servizio pubblico sotto il controllo delle autorità (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑496/10
,
EU:T:2013:39
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, occorre rilevare che, in tali cause, la qualificazione come emanazioni dello Stato iraniano delle società in questione, da parte dell’autorità che aveva adottato misure restrittive nei loro confronti, non si basava, come nel caso di specie, su procedimenti giudiziari nazionali fondati su tale qualificazione.
269
In terzo luogo, i rifermenti dei ricorrenti alla sentenza del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio (
T‑340/14
,
EU:T:2016:496
), non sono pertinenti. Infatti, come illustrato da tali riferimenti, in tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che le misure restrittive in questione si basavano unicamente su una lettera del procuratore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale conteneva solo un’affermazione generale e generica che associava il nome dei ricorrenti, tra quelli di altri ex alti funzionari, a un’indagine che, in sostanza, mirava a verificare l’esistenza stessa di fatti di distrazione di fondi pubblici e non conteneva alcuna precisazione supplementare. Il Consiglio non disponeva quindi di informazioni riguardanti i fatti o i comportamenti specificamente contestati al ricorrente dalle autorità ucraine (sentenza del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio,
T‑340/14
,
EU:T:2016:496
, punti
40
e
41
).
270
Orbene, così non avviene nel caso di specie, in quanto, da un lato, il primo ricorrente è sottoposto a procedimenti giudiziari in corso e non a una semplice indagine preliminare. D’altro lato, le informazioni fornite dalle autorità egiziane nel 2014, nel 2015 e nel 2016 non si limitavano a una semplice affermazione generale relativa a fatti di distrazione di fondi pubblici, ma contenevano una descrizione precisa e concreta dei fatti ad esso addebitati, quantomeno nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011, che consentiva di comprendere l’esatta natura dei reati sui quali vertevano tali cause e il grado di coinvolgimento ad esso imputato nonché l’evoluzione dei procedimenti giudiziari in tali cause. Il contesto fattuale della causa in esame non è quindi, in ogni caso, equiparabile a quello della causa T‑340/14, indipendentemente dalla questione se le misure restrittive adottate nella decisione 2011/172 siano analoghe a misure come quelle esaminate in tale causa.
271
Anche supponendo che i ricorrenti intendano basarsi sulla sentenza del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio (
T‑340/14
,
EU:T:2016:496
), per sostenere che spetta al Consiglio verificare le affermazioni delle autorità egiziane riguardanti i fatti sui quali vertono i procedimenti giudiziari relativi al primo ricorrente, dai precedenti punti 256, 257 e 264 risulta che siffatto ragionamento non può essere ammesso.
272
Non convincono neppure gli argomenti dei ricorrenti secondo i quali la valutazione effettuata dal Consiglio non è conforme al «diritto internazionale generale». A tal riguardo, è sufficiente rilevare che i ricorrenti fanno riferimento alla nozione di «organo statale», quale definita nel commento della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite sulla risoluzione del 2001 sulla responsabilità dello Stato per fatto internazionalmente illecito e nelle decisioni arbitrali internazionali che statuiscono sulla responsabilità degli Stati nell’ambito delle controversie tra gli stessi e società private. Pertanto, tali riferimenti, per ragioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 268, sono irrilevanti nel caso di specie.
273
Quanto alla circostanza, asserita dai ricorrenti, che solo quattro delle cause menzionate nella lettera delle autorità egiziane del 2 gennaio 2016 riguarderebbero procedimenti giudiziari in corso, essa è irrilevante, in quanto, per le stesse ragioni enunciate ai precedenti punti 261 e 262, il Consiglio poteva continuare a basarsi sulle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011 per ritenere che, alla data di adozione della decisione 2016/411, esistessero procedimenti giudiziari in corso collegati a fatti di distrazione di fondi pubblici riguardanti il primo ricorrente.
274
Gli argomenti e le censure formulati a sostegno delle conclusioni della prima memoria di adattamento devono essere quindi respinti.
3)
Per quanto riguarda gli argomenti e le censure formulati a sostegno delle conclusioni della seconda memoria di adattamento
275
Nella seconda memoria di adattamento i ricorrenti riprendono in gran parte gli argomenti del ricorso e della prima memoria di adattamento. In particolare, essi persistono nel rimettere in discussione l’esattezza e la pertinenza dei fatti sui quali si fondano le accuse nei confronti del primo ricorrente nell’ambito della causa n. 38 del 2011, segnatamente per quanto riguarda la valutazione del danno subito dallo Stato. Tuttavia, per le stesse ragioni esposte ai precedenti punti da 251 a 262 e da 264 a 273, tali argomenti devono essere respinti. Per quanto riguarda le censure e gli argomenti nuovi, occorre rilevare quanto segue.
276
In primo luogo, è contraria alla giurisprudenza del Tribunale e della Corte applicabile nella fattispecie l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 devono essere interpretati nel senso che spetta al Consiglio verificare se i fatti di distrazione di fondi pubblici di cui trattasi possano, tenuto conto del loro importo e del tipo di fondi oggetto di distrazione o del contesto nel quale si sono verificati, violare lo Stato di diritto in Egitto.
277
Infatti, anzitutto, occorre constatare che, come risulta dai precedenti punti da 238 a 240, la Corte e il Tribunale hanno già definito la questione dei requisiti che dovevano essere soddisfatti dagli elementi di fatto sui quali si basava il Consiglio al fine di procedere alla designazione dei ricorrenti per essere conformi ai criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172. Orbene, è giocoforza constatare che la Corte e il Tribunale non hanno ritenuto che, fra tali requisiti, figurasse la necessità che i fatti di distrazione di fondi pubblici fossero idonei a violare lo Stato di diritto in Egitto.
278
Inoltre, occorre ricordare che, come ha dichiarato il Tribunale, la decisione 2011/172 deriva interamente dalla PESC e risponde agli obiettivi menzionati all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e d), TUE (v. supra, punto 122). Il Tribunale ha altresì dichiarato che l’indicazione contenuta nel punto 2 della decisione 2011/172, secondo la quale le persone di cui all’articolo1, paragrafo 1, di tale decisione «in tal modo privano il popolo egiziano dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese», non configura una condizione supplementare che deve essere rispettata al momento della designazione di una nuova persona nell’elenco allegato a tale decisione. Si tratta unicamente di una spiegazione dell’obiettivo finale perseguito da tale decisione (sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punto
143
). Tale ragionamento è stato, in sostanza, confermato, dalla Corte (sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punti da
44
a
46
e
70
).
279
Da tali considerazioni si deve quindi dedurre che, contribuendo alla lotta delle autorità egiziane contro la distrazione di fondi pubblici, il congelamento dei beni delle persone responsabili di tale distrazione o delle persone associate di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 si presume coerente con gli obiettivi generali della politica di sostegno del Consiglio all’Egitto, menzionati al punto 1 di tale decisione, ossia, in particolare, il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione non richiede, per la designazione di una persona nell’elenco allegato a tale decisione, che i fatti di distrazione di fondi pubblici sui quali vertono i procedimenti giudiziari che giustificano tale designazione presentino una specificità, tenuto conto dell’importo o della natura dei fondi oggetto di distrazione oppure del contesto di tali fatti, che consenta di considerarli lesivi dello Stato di diritto in Egitto.
280
Infine, i ricorrenti non possono, a tal riguardo, fare riferimento alla giurisprudenza del Tribunale relativa alle misure restrittive stabilite nelle decisioni adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’interpretazione dei criteri generali che consentono di determinare la cerchia delle persone oggetto di tali misure è stata effettuata dal Tribunale con riferimento al particolare contesto giuridico di tali decisioni, distinto da quello della decisione 2011/172.
281
In particolare, va constatato che il punto 2 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2014, L 66, pag. 26
), sulla quale vertevano le cause che hanno dato luogo alle sentenze del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio (
T‑340/14
,
EU:T:2016:496
), e del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio (
T‑348/14
,
EU:T:2016:508
), citate dai ricorrenti, precisa quanto segue:
«(…) il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in [OSCURATO:PERSONA]».
282
Il rafforzamento e il sostegno dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in [OSCURATO:PERSONA] costituiscono quindi lo scopo del congelamento dei beni delle persone identificate, in particolare, come responsabili di distrazione di fondi pubblici. In tale contesto il Tribunale ha potuto dichiarare che il criterio di inserimento stabilito dalla decisione 2014/119 doveva essere interpretato nel senso che esso non riguardava, in modo astratto, qualsiasi atto di distrazione di fondi pubblici, bensì piuttosto fatti di distrazione di fondi o di beni pubblici che, in considerazione dell’importo o del tipo di fondi o di beni oggetto di distrazione o del contesto in cui essi si erano verificati, erano quantomeno idonei a pregiudicare i fondamenti istituzionali e giuridici dell’[OSCURATO:PERSONA], in particolare i principi di legalità, di divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, del controllo giurisdizionale effettivo e di uguaglianza davanti alla legge, e, in ultima analisi, a pregiudicare il rispetto dello Stato di diritto in tale paese (sentenze del 15 settembre 2016, Klyuyev/Consiglio,
T‑340/14
,
EU:T:2016:496
, punto
91
, e del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio,
T‑348/14
,
EU:T:2016:508
, punto
102
).
283
Per contro, come è stato precisato al precedente punto 279, lo scopo della decisione 2011/172 è l’assistenza alle autorità egiziane nella lotta contro la distrazione di fondi pubblici, e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali costituisce soltanto uno degli obiettivi generali della politica di sostegno del Consiglio all’Egitto nel suo insieme, nel cui contesto si inserisce, in particolare, detta decisione. I principi enunciati dal Tribunale nelle sentenze menzionate ai precedenti punti 281 e 282 non possono essere quindi trasposti al caso di specie.
284
In secondo luogo, i ricorrenti fanno erroneamente riferimento ai criteri volti a stabilire se una persona giuridica sia detenuta o controllata da un’altra persona o entità, stabiliti ai punti 62 e 63 del documento del Consiglio, del 24 giugno 2015, intitolato «Migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive». Infatti, come illustrato, in particolare, dal punto 66 di tale documento, detti criteri mirano soltanto a stabilire, per evitare il rischio che una persona o entità eluda il congelamento di cui i propri beni sono oggetto, se i beni di un’altra persona giuridica siano detenuti o controllati dalla prima persona o entità e se occorra congelare o meno questi ultimi beni. Tali criteri non sono quindi in alcun modo applicabili per stabilire se il Consiglio debba ritenere che i procedimenti giudiziari in corso in Egitto, sui quali esso si basa per prorogare la designazione delle persone nell’allegato della decisione 2011/172, riguardino distrazioni di fondi pubblici.
285
In terzo e ultimo luogo, occorre constatare che gli elementi di prova presentati per la prima volta nella seconda memoria di adattamento, volti a contestare la qualificazione come distrazione di fondi pubblici riguardo a fatti sui quali vertono i procedimenti giudiziari nelle cause nn. 107 e 291 del 2011 non possono essere ammessi. Per quanto riguarda la prima di tali cause, è stato constatato al precedente punto 262 che i fatti sui quali verte il procedimento giudiziario corrispondevano alla nozione di distrazione di fondi pubblici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la descrizione di tali fatti, effettuata dalle autorità egiziane nei documenti registrati dal Consiglio il 6 gennaio 2017, che non differisce sostanzialmente da quella contenuta nei documenti a disposizione del Consiglio nel 2015 e nel 2016, non rimette in discussione tale analisi. Per quanto riguarda la causa n. 291 de 2011, è stato anche constatato al precedente punto 262 che, pur vertendo su fatti di riciclaggio di denaro, tale causa presentava un collegamento con fatti di distrazione di fondi pubblici, in quanto il riciclaggio di denaro imputato al primo ricorrente si riferiva ai fondi oggetto di distrazione di cui egli avrebbe beneficiato nelle cause nn. 38 et 107 del 2011. La descrizione della causa n. 291 del 2011 nei documenti summenzionati non contiene alcun elemento nuovo tale da rimettere in discussione il collegamento tra tale causa e i fatti di distrazione di fondi pubblici oggetto delle altre cause summenzionate.
286
Dalle suesposte considerazioni risulta che occorre respingere le censure e gli argomenti presentati nella seconda memoria di adattamento a sostegno della prima parte del terzo motivo e, pertanto, tale parte nel suo insieme.
c)
Sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulla mancanza di fondamento sostanziale dei procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente, come stabilito dalla Corte di cassazione egiziana
287
A sostegno della seconda parte del terzo motivo, i ricorrenti affermano che, con decisioni del 20 dicembre 2012, del 12 maggio 2013 e del 14 dicembre 2013, la Corte di cassazione egiziana ha «respinto» i procedimenti avviati nei confronti del primo ricorrente. Inoltre, nella decisione del 14 dicembre 2013, tale giudice avrebbe dichiarato che, nella causa n. 38 del 2011, nessun elemento di prova consentiva di incriminare il ricorrente per i reati ascrittigli e che il giudice di primo grado aveva erroneamente rifiutato di tener conto degli elementi di prova e degli argomenti presentati dall’imputato. Se ne dovrebbe quindi dedurre che tale procedimento si fonda su affermazioni fragili e infondate e che il Consiglio non potrebbe continuare a basarsi unicamente sulle dichiarazioni delle autorità egiziane, ma dovrebbe svolgere proprie indagini. Inoltre, i ricorrenti hanno fatto valere che, nella medesima decisione, tale giudice ha constatato la mancanza di danno subito dallo Stato egiziano.
288
In primo luogo, nei limiti in cui, con la presente parte, i ricorrenti sostengono che la Corte di cassazione egiziana ha annullato le accuse mosse nei confronti del primo ricorrente nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011, è sufficiente ricordare che, nelle sentenze che essi fanno valere, tale giudice non ha statuito nel merito, ma ha soltanto annullato le condanne pronunciate dal giudice di primo grado e ha rinviato le cause a quest’ultimo affinché si pronunciasse nuovamente. Peraltro, risulta che, a seguito di dette sentenze, i procedimenti in tali cause hanno seguito il loro corso in attesa di una nuova decisione del giudice di merito. Pertanto, il Consiglio poteva correttamente ritenere che le decisioni di tale giudice nelle cause di cui trattasi non avessero posto fine ai procedimenti giudiziari corrispondenti e che, pertanto, esso potesse continuare a procedere alla proroga della designazione del primo ricorrente in base a detti procedimenti.
289
In secondo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti fanno valere, nell’ambito della presente parte, che le considerazioni formulate dalla Corte di cassazione egiziana nella sentenza del 14 dicembre 2013 rimettono in discussione il fondamento delle accuse nella causa n. 38 del 2011, va rilevato che i ricorrenti non sostengono che ciò avverrebbe anche nelle cause nn. 107 e 291 del 2011. Orbene, come è stato constatato ai precedenti punti 262 e 285, il Consiglio poteva anche basarsi sui procedimenti giudiziari in queste ultime due cause per procedere alla proroga della designazione del primo ricorrente.
290
Per quanto riguarda la causa n. 38 del 2011, dal contenuto della sentenza della Corte di cassazione egiziana del 14 dicembre 2013 emerge che tale giudice ha effettuato un controllo giurisdizionale della sentenza di primo grado unicamente con riferimento al rispetto delle norme giuridiche applicabili e non già con riferimento alla fondatezza della valutazione dei fatti. Esso non si è quindi pronunciato né sulla circostanza che i fatti sui quali si fondavano i procedimenti in tale causa fossero provati né sulla natura e sulla portata della responsabilità degli imputati, che spetta, pertanto, al giudice di merito stabilire in seguito al rinvio di detta causa. Tale analisi è confermata dalle spiegazioni delle autorità egiziane fornite nel memorandum del PGO del 9 febbraio 2015 e nel memorandum dell’NCRAA del 5 dicembre 2016, in cui viene precisato che, nell’ambito di una prima impugnazione avverso la decisione del giudice di primo grado in una causa penale, la Corte di cassazione egiziana esamina soltanto le questioni di diritto.
291
Le considerazioni della Corte di cassazione egiziana nella sentenza del 14 dicembre 2013, alle quali fanno riferimento i ricorrenti, non costituiscono quindi, contrariamente alla loro interpretazione, una valutazione relativa alla fondatezza delle accuse mosse nei confronti del primo ricorrente e alla sufficienza delle prove sulle quali si fondano tali accuse, bensì una valutazione relativa alla conformità giuridica del ragionamento del giudice di primo grado che statuiva su tali accuse e tali prove.
292
Peraltro, occorre rilevare che, nella parte della sentenza della Corte di cassazione egiziana del 14 dicembre 2013 alla quale i ricorrenti fanno specifico riferimento nell’atto introduttivo del ricorso, tale giudice non ha, contrariamente a quanto essi sostengono, dichiarato che nessun elemento di prova consentiva di incriminare il ricorrente in base alle accuse formulate nei suoi confronti né che il giudice di primo grado aveva erroneamente rifiutato di prendere in considerazione gli elementi di prova e gli argomenti presentati dal convenuto. Infatti, la parte in questione di tale sentenza riguarda l’esame, da parte di tale giudice, dell’impugnazione del procuratore generale avverso la decisione del giudice di primo grado, con la quale quest’ultimo ha assolto taluni imputati da tutte o parte delle accuse. Tale parte di detta sentenza non riguarda quindi l’esame dell’impugnazione del primo ricorrente relativa alle condanne pronunciate nei suoi confronti con la sentenza di primo grado e i ricorrenti non possono quindi, in ogni caso, farvi riferimento a sostegno della presente parte del terzo motivo.
293
Per quanto riguarda la parte della sentenza della Corte di cassazione egiziana del 14 dicembre 2013, citata dai ricorrenti nella seconda memoria di adattamento a sostegno del loro argomento vertente sulla mancanza di danno subito dallo Stato egiziano nell’ambito della causa n. 38 del 2011, è sufficiente constatare che tale giudice si è limitato a rilevare, da un lato, una contraddizione nel ragionamento del giudice di primo grado, attinente al fatto che quest’ultimo aveva contestato al primo ricorrente di aver tentato, al contempo, di assumere il controllo della società El‑Dekheila e di distruggerla e, dall’altro, il fatto che non fossero suffragate la stima del danno subito dallo Stato e le condanne a pene pecuniarie inflitte agli imputati. Pertanto, tali considerazioni implicano soltanto che il giudice di primo grado provveda, nell’ambito del procedimento di rinvio, ad assicurare la coerenza del suo ragionamento per pronunciarsi sull’esistenza di un danno subito dallo Stato ed eventualmente che la valutazione di tale danno sia sufficientemente suffragata. Per contro, tali considerazioni non consentono affatto di escludere che esso constati l’esistenza di un danno di tal genere.
294
Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.
d)
Sulla terza parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulle motivazioni politiche sottese ai procedimenti penali cui è sottoposto il primo ricorrente
295
A sostegno della terza parte del terzo motivo, i ricorrenti suggeriscono che i procedimenti penali nei confronti del primo ricorrente non sarebbero stati avviati in buona fede, il che, a loro avviso, può essere dedotto dalla mancanza di prove a sostegno delle affermazioni formulate dal procuratore generale egiziano, dalle sentenze della Corte di cassazione egiziana del 20 dicembre 2012, del 12 maggio 2013 e del 14 dicembre 2013 nonché dagli elementi di prova relativi alla violazione dei diritti fondamentali presentati dai ricorrenti nell’ambito del primo e del secondo motivo. Essi ritengono, a tal proposito, che il Consiglio non abbia precisato, nella lettera del 24 marzo 2015, su quale base si fondasse per respingere la loro affermazione secondo la quale i procedimenti avviati si basano su motivazioni politiche.
296
In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione relativa alla mancanza di prove sulle quali si fonderebbero i procedimenti giudiziari nei confronti del primo ricorrente, è sufficiente ricordare che, come risulta dall’esame, da parte del Tribunale, degli argomenti dei ricorrenti a sostegno della prima parte del presente motivo ai precedenti punti da 250 a 285, non spetta al Consiglio né al Tribunale pronunciarsi sulla sufficienza delle prove raccolte dall’accusa nei confronti del primo ricorrente nell’ambito dei procedimenti giudiziari in questione, compito rientrante nella competenza del giudice di merito egiziano. Peraltro, dai documenti forniti al Consiglio dalle autorità egiziane risulta che i procedimenti giudiziari, quantomeno nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011, si fondavano su una serie di elementi di fatto precisi raccolti dal procuratore generale egiziano al fine di accertare la responsabilità, in particolare, del primo ricorrente nei reati individuati nell’ambito di tali procedimenti. Pertanto, fatta salva la qualificazione giuridica di tali elementi, che spetta al giudice egiziano competente stabilire, non si può affermare che detti procedimenti giudiziari non si fondano su alcun elemento di prova.
297
In secondo luogo, dal contenuto delle sentenze della Corte di cassazione egiziana del 20 dicembre 2012, del 12 maggio 2013 e del 14 dicembre 2013 non risulta che i procedimenti penali non sarebbero stati avviati in buona fede. È vero che, come è stato rilevato ai precedenti punti 185 e 221, in dette sentenze, tale giudice ha rilevato carenze da parte del giudice di primo grado nell’esame delle prove ad esso presentate per quanto riguarda la colpevolezza, in particolare, del primo ricorrente nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011. Tuttavia, così facendo, tale giudice non ha espresso critiche riguardo ai procedimenti penali avviati nei confronti di tale persona tali da rimettere in discussione le intenzioni sottese a tali procedimenti, ma soltanto riguardo all’esame della fondatezza di tali procedimenti da parte del giudice di primo grado. Inoltre, da tali sentenze si poteva soltanto dedurre che sarebbe spettato al giudice di primo grado riesaminare, nel merito, la responsabilità degli imputati, ma non che esso avrebbe dovuto necessariamente respingere le accuse mosse nei loro confronti.
298
In terzo e ultimo luogo, anche nel caso in cui gli elementi di prova presentati dai ricorrenti nell’ambito del primo e del secondo motivo per sostenere l’esistenza di violazioni dei diritti fondamentali e dello Stato diritto in Egitto, in particolare nell’ambito dei procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente, fossero stati tali da suscitare dubbi legittimi riguardo a tali violazioni, non se ne sarebbe potuto dedurre, in ogni caso, automaticamente che detti procedimenti rispondevano a motivazioni puramente politiche. Peraltro, anche se taluni documenti prodotti dai ricorrenti in tale contesto, in particolare le relazioni dell’IBAHRI e del sig. D. riguardo allo svolgimento del procedimento nella causa n. 107 del 2011, indicano espressamente un rischio di strumentalizzazione politica dei procedimenti giudiziari riguardanti le persone appartenenti a quelle che erano le classi dirigenti durante il mandato dell’ex presidente della Repubblica, il sig. [OSCURATO:PERSONA], tali documenti non contengono elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti tali da suffragare siffatto rischio per quanto riguarda il primo ricorrente. Del resto, come è stato sottolineato ai precedenti punti da 221 a 226, il Consiglio ha potuto legittimamente ritenere, alla luce delle sentenze della Corte di cassazione egiziana e delle fasi successive del procedimento, che il primo ricorrente potesse beneficiare di una tutela giurisdizionale sufficiente contro il rischio che i procedimenti penali che lo riguardavano sfociassero in una decisione lesiva del suo diritto a un processo equo e al rispetto della presunzione di innocenza. La stessa constatazione può essere formulata riguardo al rischio che tale decisione fosse alterata dai moventi politici asseriti, che sarebbero state alla base dell’avvio di detti procedimenti penali.
299
Pertanto, da tutte le suesposte considerazioni risulta che legittimamente il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti giudiziari sui quali si fondava la proroga della designazione del primo ricorrente non potessero essere alterati da considerazioni politiche. La terza parte del terzo motivo deve essere quindi respinta.
e)
Sulla quarta parte del terzo motivo di ricorso, vertente sull’insufficienza degli elementi di prova relativi alla situazione individuale delle ricorrenti dalla seconda alla quarta
300
Nell’atto introduttivo del ricorso i ricorrenti si limitano a sostenere che la mancata conformità della designazione del primo ricorrente ai criteri generali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 priva di validità anche la designazione delle ricorrenti dalla seconda alla quarta, designazione fondata unicamente su un’ordinanza di congelamento di capitali pronunciata nell’ambito dei procedimenti penali nei confronti del loro coniuge. Nella replica essi fanno valere che detta ordinanza non può fungere da fondamento della proroga della loro designazione per il motivo che nessuna azione penale nei confronti del primo ricorrente sarebbe stata accolta e nessun procedimento è stato avviato nei confronti delle ricorrenti dalla seconda alla quarta. Orbene, siffatta ordinanza sarebbe, per sua natura, accessoria rispetto al procedimento di recupero dei fondi di cui trattasi. I ricorrenti precisano che la terza e la quarta ricorrente non sono più oggetto dell’ordinanza di congelamento di beni per quanto riguarda i loro beni personali. Nella prima memoria di adattamento essi sostengono che la lettera delle autorità egiziane del 2 gennaio 2016 non menziona le ricorrenti dalla seconda alla quarta e che essi non hanno potuto presentare osservazioni riguardo alla lettera di dette autorità del 7 marzo 2016. Essi fanno inoltre valere che la seconda ricorrente non è più sposata con il primo ricorrente dal dicembre 2013 e che il Consiglio ne è stato informato il 29 gennaio 2016. Nella seconda memoria di adattamento essi fanno valere che le ricorrenti dalla seconda alla quarta non hanno ricevuto, prima della proroga della loro designazione mediante la decisione 2017/496, le informazioni sulle quali il Consiglio si è basato per procedere a tale proroga. Inoltre, le informazioni fornite dalle autorità egiziane non farebbero riferimento alle ricorrenti dalla seconda alla quarta. Solo l’ordinanza di congelamento di beni adottata nella causa n. 38 del 2011 potrebbe fungere da fondamento della proroga della designazione di tali persone, in quanto le altre ordinanze di congelamento di beni sono collegate a procedimenti penali non riguardanti cause di distrazione di fondi pubblici. Inoltre, nessuna informazione fornita dalle autorità egiziane indicherebbe che le ricorrenti dalla seconda alla quarta siano rimaste soggette a una decisione di congelamento di beni. Infine, essi sostengono che la modifica della portata del congelamento dei beni della terza e della quarta ricorrente confermerebbe che esse non possono essere considerate responsabili di distrazione di fondi pubblici.
301
In via preliminare, occorre ricordare che, come è stato rilevato ai precedenti punti 238 e 239, il Tribunale, approvato dalla Corte, ha dichiarato che il Consiglio aveva potuto fondare la designazione delle ricorrenti dalla seconda alla quarta sull’esistenza di un’ordinanza di congelamento di beni connessa alle indagini riguardanti fatti di distrazione di fondi pubblici di cui il primo ricorrente era oggetto, in quanto i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 includono non soltanto le persone perseguite penalmente per tali fatti, ma anche le persone ad esse associate oggetto, in particolare, di provvedimenti conservativi destinati a preservare i beni eventualmente oggetto di distrazione.
302
In tali circostanze, nei limiti in cui gli argomenti dei ricorrenti esposti al precedente punto 300 mirano a rimettere in discussione la designazione iniziale delle ricorrenti dalla seconda alla quarta, con le motivazioni, in particolare, che l’ordinanza del 2011 non costituirebbe una base solida e che tali persone non sarebbero mai state sottoposte a procedimenti penali, essi violano l’autorità di cosa giudicata formatasi sulla motivazione delle sentenze del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), e del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
). Essi sono, pertanto, irricevibili.
303
Nei limiti in cui mirano a rimettere in discussione la proroga di tale designazione, gli argomenti dei ricorrenti esposti al precedente punto 300 sono, in parte, manifestamente infondati. Infatti, alla luce delle considerazioni del Tribunale, approvate dalla Corte (v. supra, punti 238 e 239), i ricorrenti non possono invocare, anzitutto, il fatto che le azioni penali riguardanti il primo ricorrente non sono state accolte, in quanto il Tribunale e la Corte hanno dichiarato che il Consiglio poteva basarsi sull’esistenza di un procedimento giudiziario in corso. Inoltre, essi non possono neppure invocare il fatto che non sarebbe stato avviato alcun procedimento giudiziario nei confronti delle ricorrenti dalla seconda alla quarta, dato che il Consiglio era legittimato, secondo il Tribunale e la Corte, a procedere alla loro designazione con la motivazione che esse sono sottoposte a un procedimento connesso a procedimenti penali per fatti di distrazione di fondi pubblici, in quanto persone associate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, procedimento connesso che costituisce a sua volta, nella fattispecie, un procedimento giudiziario. Parimenti, l’argomento contenuto nella seconda memoria di adattamento, in base al quale l’esclusione dei beni personali della terza e della quarta ricorrente dall’ambito di applicazione dell’ordinanza di congelamento di beni adottata nei loro confronti dimostrerebbe che esse non sono responsabili di distrazione di fondi pubblici, si fonda sulla premessa manifestamente errata che i beni di tali persone siano stati congelati per il motivo che erano esse stesse sospettate dalle autorità egiziane di fatti di distrazione di fondi pubblici.
304
In definitiva, l’unica questione nuova posta dagli argomenti dedotti a sostegno della presente parte del terzo motivo consiste nell’accertare se, successivamente alla designazione iniziale delle ricorrenti dalla seconda alla quarta, siano intervenute modifiche relative alla situazione del primo ricorrente o alla loro situazione individuale che ostino a che la loro designazione iniziale sia prorogata in base, segnatamente, all’ordinanza di congelamento di beni costituente il fondamento di tale designazione iniziale.
305
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sull’infondatezza della proroga della designazione del primo ricorrente, esposto nell’atto introduttivo del ricorso, è sufficiente rilevare che le prime tre parti del presente motivo, dirette a rimettere in discussione tale fondatezza, sono state respinte ai precedenti punti da 250 a 299, almeno per quanto riguarda le cause nn. 38, 107 e 291 del 2011. La validità della proroga della designazione delle ricorrenti dalla seconda alla quarta non può essere quindi contestata su tale base.
306
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi alla limitazione della portata del congelamento dei beni della terza e della quarta ricorrente, presentati per la prima volta nella replica, tali argomenti, anche supponendo che siano ricevibili, sono irrilevanti. Infatti, i ricorrenti si limitano a far valere che tale congelamento di beni non riguarda più i beni personali di tali persone, ma non sostengono che a tale congelamento sarebbe stato posto definitivamente fine, anche per quanto riguarda i beni detenuti congiuntamente con il primo ricorrente. Tale interpretazione è confermata dai documenti forniti dai ricorrenti a sostegno delle loro osservazioni. Infatti, essi precisano, da un lato, per quanto riguarda la terza ricorrente, che il congelamento dei suoi beni non si applica più, per decisione giurisdizionale, ai beni e agli averi ereditati dal padre prima dei procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente e, dall’altro, per quanto riguarda la quarta ricorrente, che il procuratore generale egiziano ha posto fine al congelamento dei beni detenuti da quest’ultima prima del suo matrimonio con il primo ricorrente. Pertanto, da tali elementi si deve dedurre che la parte dei beni della terza e della quarta ricorrente che non è interessata dalle decisioni giurisdizionali summenzionate continua a essere oggetto del congelamento dei beni stabilito nel 2011 dal procuratore generale egiziano nei confronti di tutti i ricorrenti, circostanza che questi ultimi non contestano. Tali argomenti vanno pertanto respinti.
307
In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti presentati nella prima memoria di adattamento e relativi alle informazioni riguardanti le ricorrenti dalla seconda alla quarta di cui il Consiglio disponeva prima dell’adozione della decisione 2016/411, i ricorrenti non contestano il fatto che, con una lettera del 7 marzo 2016, le autorità egiziane hanno segnalato al Consiglio che tali persone continuavano ad essere tutte oggetto di tre ordinanze di congelamento di beni nell’ambito dei quattro procedimenti penali nei confronti del primo ricorrente nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011 e che la seconda e la terza ricorrente erano anch’esse oggetto di un provvedimento di congelamento di beni nella causa n. 4 del 2011. Date tali premesse, la circostanza che tali persone non siano menzionate nella lettera delle medesime autorità del 2 gennaio 2016 è ininfluente. Inoltre, il fatto che i ricorrenti non abbiano potuto presentare le loro osservazioni riguardo alle informazioni contenute nella lettera del 7 marzo 2016 è irrilevante nell’ambito del presente motivo e può essere esaminato solo nell’ambito del quarto motivo, vertente, in particolare, sulla violazione dei diritti della difesa dei ricorrenti. Infine, per quanto riguarda la circostanza che la seconda ricorrente abbia divorziato dal primo ricorrente, essa non può influire sulla proroga della designazione di tale persona, in quanto, come confermato nella lettera del 7 marzo 2016, essa continua comunque a essere oggetto di misure di congelamento di beni nell’ambito di taluni procedimenti penali riguardanti il suo ex marito. Orbene, detta proroga non si fonda sulla motivazione relativa alla natura dei suoi vincoli con quest’ultimo, bensì sulla motivazione relativa al fatto che essa è oggetto di procedimenti giudiziari connessi a procedimenti riguardanti fatti di distrazione di fondi pubblici. Del resto, i ricorrenti non sostengono che, a causa di tale divorzio, la seconda ricorrente non avrebbe più alcun rapporto, in particolare di natura patrimoniale, con il primo ricorrente. Per questo motivo la circostanza che il Consiglio abbia continuato a designare tale persona nell’allegato della decisione 2011/172, al momento dell’adozione della decisione 2016/411, in quanto moglie del primo ricorrente, non può incidere sulla legittimità della proroga della sua designazione. Tali argomenti vanno pertanto respinti.
308
In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda gli argomenti presentati nella seconda memoria di adattamento, occorre anzitutto rilevare che, per le stesse ragioni indicate nel precedente punto 307, la circostanza che le informazioni contenute nella lettera del Consiglio del 27 gennaio 2017 siano state inviate specificamente alle ricorrenti dalla seconda alla quarta solo successivamente alla proroga della loro designazione è priva di incidenza. Del resto, i ricorrenti ammettono che, poiché detta lettera è stata inviata ai rappresentanti legali del primo ricorrente che rappresentano anche le ricorrenti dalla seconda alla quarta, queste ultime hanno potuto verificare, prima della proroga della loro designazione, gli elementi sui quali si basava il Consiglio. Inoltre, i ricorrenti affermano erroneamente che il Consiglio poteva basarsi soltanto sull’ordinanza di congelamento di beni adottata nella causa n. 38 del 2011. Infatti, come è stato constatato ai precedenti punti 262 e 285, le cause nn. 107 e 291 del 2011 riguardano anch’esse fatti di distrazione di fondi pubblici, cosicché il Consiglio poteva basarsi anche sulle ordinanze di congelamento di beni adottate nei confronti di tutti i ricorrenti per quanto riguarda tali cause. Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale nessuna informazione trasmessa dal Consiglio, riguardante l’adozione della decisione 2017/496, dimostrerebbe che le ricorrenti dalla seconda alla quarta siano rimaste soggette a un provvedimento di congelamento dei loro beni, è sufficiente rilevare che, tra tali informazioni, il Consiglio ha trasmesso una copia delle varie ordinanze adottate nel 2011 nei confronti di tutti i ricorrenti. Orbene, questi ultimi sostengono soltanto che la portata di tali ordinanze è stata modificata successivamente, come avevano precisato nella prima memoria di adattamento, ma non forniscono alcun elemento concreto da tale da suggerire che dette ordinanze non sarebbero più in vigore nei confronti delle ricorrenti dalla seconda alla quarta. Tali argomenti vanno pertanto respinti.
309
Alla luce di tutti i suesposti rilievi risulta che la quarta parte del terzo motivo deve essere respinta. Pertanto, occorre respingere il presente motivo nel suo insieme.
3.
Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
310
Il quarto motivo è composto, in sostanza, da cinque parti. Con la prima parte, i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha mai comunicato loro elementi di prova credibili e concreti che consentissero di giustificare l’applicazione di misure restrittive nei loro confronti. Con la seconda parte, essi sostengono che il Consiglio non ha fornito alcuna prova del fatto che avesse effettuato un esame minuzioso e imparziale della fondatezza dei motivi della proroga della designazione, in particolare alla luce delle loro osservazioni. Con la terza parte, i ricorrenti fanno valere che il Consiglio ha omesso di fornire loro tutti gli elementi sui quali si è basato per procedere alla proroga della loro designazione. Con la quarta parte, i ricorrenti fanno valere che, nel caso in cui il Consiglio abbia trasmesso loro tutti i documenti a sua disposizione, si deve ritenere che esso si sia limitato a riprendere le dichiarazioni delle autorità egiziane senza procedere a verifiche. Con la quinta parte, i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha accolto le loro domande di audizione, nonostante quest’ultima fosse necessaria alla luce delle loro osservazioni.
311
Il Consiglio fa valere che, nelle sentenze del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), e del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), le censure dei ricorrenti relative alla violazione dei loro diritti della difesa e del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva sono già state respinte per quanto riguarda la loro designazione iniziale. Per quanto riguarda la proroga di tale designazione, dette censure sarebbero state respinte anche nell’ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio (
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
). Inoltre, nelle sue osservazioni sulla prima memoria di adattamento, esso contesta di aver violato l’obbligo di comunicare gli elementi a sua disposizione e di consentire ai ricorrenti di presentare le loro osservazioni nell’ambito dell’adozione della decisione 2016/411. Nelle sue osservazioni sulla seconda memoria di adattamento il Consiglio aggiunge che il fatto che non abbia ammesso o preso in considerazione le osservazioni dei ricorrenti non significa che non le abbia esaminate. Esso fa valere altresì che non era tenuto a notificare separatamente alle ricorrenti dalla seconda alla quarta le informazioni comunicate ai rappresentanti legali del primo ricorrente, che riguardavano solo la situazione giuridica di quest’ultimo. Esso fa infine valere, in sostanza, che la designazione della seconda ricorrente quale moglie del primo ricorrente è ininfluente.
312
Secondo una giurisprudenza costante, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il che comprende in particolare il rispetto dei diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione,
C‑402/05 P e C‑415/05 P
,
EU:C:2008:461
, punto
326
, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punti
97
e
98
).
313
In particolare, nell’ambito di una procedura volta ad adottare la decisione di designare una persona in un elenco di persone e di entità i cui beni sono congelati o la decisione di prorogare tale designazione, il rispetto dei diritti della difesa postula che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui tale autorità dispone per fondare la sua decisione, affinché tale persona possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere con piena cognizione di causa se sia opportuno adire il giudice dell’Unione. Inoltre, in occasione di tale comunicazione, l’autorità competente dell’Unione deve permettere a detta persona di esprimere in maniera proficua la sua opinione sulle motivazioni adottate nel caso di specie. Infine, nel caso di una decisione consistente nel mantenere il nominativo della persona interessata in siffatto elenco, l’adempimento di questo duplice obbligo procedurale, contrariamente a quanto accade per un’iscrizione iniziale, deve precedere l’adozione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punti da
111
a
113
e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, questo duplice obbligo procedurale si impone soltanto quando, nell’ambito della proroga della designazione delle persone interessate, l’autorità competente si basa su nuovi elementi. Peraltro, le persone interessate dispongono, in ogni caso, di un diritto permanente di presentare osservazioni, in particolare in occasione del riesame periodico delle misure restrittive che li riguardano (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio,
C‑535/14 P
,
EU:C:2015:407
, punti
26
e
27
e giurisprudenza ivi citata).
314
Peraltro, il diritto di essere ascoltati ha come corollario l’obbligo per l’autorità competente di motivare la sua decisione identificando le ragioni individuali, specifiche e concrete per cui le autorità competenti ritengono che alla persona interessata si debbano continuare ad applicare misure restrittive nonostante eventuali elementi a discarico presentati da tale persona (v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2012, M.,
C‑277/11
,
EU:C:2012:744
, punto
88
, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punti
114
e
116
).
315
Inoltre, occorre tener conto del fatto che l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
102
).
316
Nella fattispecie, come è stato constatato ai precedenti punti da 81 a 88, ai fini dell’adozione delle decisioni impugnate, il Consiglio si è basato non solo sulle informazioni di cui già disponeva al momento della designazione iniziale dei ricorrenti nel 2011, ma anche sull’aggiornamento di tali informazioni nel 2014, nel 2015, nel 2016 e nel 2017 riguardante, in particolare, l’evoluzione dei procedimenti giudiziari cui i ricorrenti erano sottoposti. Infatti, poiché il motivo della designazione dei ricorrenti si fonda sull’esistenza di procedimenti giudiziari in corso, spetta al Consiglio verificare, in particolare in occasione del riesame periodico di tale designazione ai fini di una sua eventuale proroga, la fase in cui si trovano tali procedimenti giudiziari ed eventualmente il loro esito (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Consiglio/LTTE,
C‑599/14 P
,
EU:C:2017:583
, punti
46
e
52
). Pertanto, ai fini del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti, spetta al Consiglio comunicare loro tali elementi aggiornati, consentire loro, prima di adottare le decisioni impugnate, di presentare osservazioni al riguardo e indicare loro, nell’ambito della motivazione di dette decisioni, le ragioni per cui esso continuava a ritenere che la proroga della loro designazione fosse giustificata.
317
A tal riguardo, va constatato che, come hanno precisato i ricorrenti nella replica, essi non intendono, nell’ambito del presente motivo, eccepire alcuna violazione dei loro diritti della difesa e del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nella loro designazione iniziale, censura sulla quale, come essi ammettono, il Tribunale ha già statuito. Per contro, essi intendono far valere la violazione analoga che il Consiglio avrebbe commesso nell’ambito delle decisioni impugnate. Pertanto, il fatto che il Tribunale abbia già esaminato l’esistenza di siffatta violazione nell’ambito della designazione iniziale dei ricorrenti e della proroga di tale designazione nel 2013 non può essere opposto, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, ai ricorrenti nell’ambito del presente motivo.
318
Le varie parti del presente motivo vanno esaminate alla luce di tali considerazioni. Occorre, anzitutto, esaminare congiuntamente la prima e la terza parte di tale motivo, che tendono entrambe, in sostanza, a eccepire una violazione, da parte del Consiglio, dell’obbligo di comunicare preventivamente gli elementi sui quali esso ha inteso fondare le decisioni impugnate.
a)
Sulla prima e sulla terza parte, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva degli elementi che fungono da base fattuale delle decisioni impugnate
319
Anzitutto, occorre rilevare che, nei limiti in cui la prima parte riguarda la mancanza di indizi seri o di prove credibili tali da suffragare la proroga della designazione dei ricorrenti, essa deve essere respinta in quanto inoperante nell’ambito del presente motivo. Infatti, si tratta in tal caso di una questione riguardante la fondatezza di tale proroga, già trattata, del resto, nell’ambito del terzo motivo e, pertanto, distinta dalla questione se i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti siano stati violati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑545/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:376
, punto
134
).
320
Ciò detto, è giocoforza constatare che il Consiglio non ha comunicato, precedentemente all’adozione delle decisioni impugnate, tutti gli elementi che gli erano stati trasmessi dalle autorità egiziane e sui quali esso si era basato per ritenere che la proroga dei ricorrenti rimanesse giustificata.
321
In primo luogo, [
riservato
]. Come questi ultimi hanno precisato nella risposta ai quesiti del Tribunale del 1
o
giugno 2016, solo successivamente, ai fini dell’adozione delle decisioni 2016/411 e 2017/496, il Consiglio ha comunicato loro documenti dal contenuto analogo. Peraltro, nella lettera ai ricorrenti, del 24 marzo 2015, nella quale esso giustifica la proroga della designazione dei ricorrenti per il 2015, il Consiglio non fa alcun riferimento esplicito a tale documento. [
riservato
]. Del resto, come è stato rilevato ai precedenti punti 157, 192, 224 et 290, tale documento forniva indicazioni utili per la valutazione di tale rischio nonché, in generale, per la valutazione del contesto giuridico in cui si inseriscono i procedimenti giudiziari riguardanti i ricorrenti. [
riservato
]. Del resto, il fatto che, precedentemente alla decisione 2016/411 e al regolamento di esecuzione 2017/491, il Consiglio abbia comunicato loro documenti di contenuto analogo tende a inficiare tale posizione.
322
In secondo luogo, come è stato constatato al precedente punto 307, il Consiglio ha comunicato la lettera delle autorità egiziane del 7 marzo 2016 solo successivamente all’adozione della decisione 2016/411. Orbene, tale lettera conteneva informazioni specifiche riguardanti il mantenimento delle ordinanze di congelamento di beni nei confronti di tutti i ricorrenti, tali da rispondere alle obiezioni dei ricorrenti relative al fatto che le ricorrenti dalla seconda alla quarta non erano affatto menzionate nelle lettere delle medesime autorità del 2 gennaio 2016, che era stata loro trasmessa. Tale lettera del 7 marzo 2016 costituiva quindi chiaramente un elemento sul quale il Consiglio poteva basarsi per la proroga della designazione delle persone summenzionate, circostanza che viene confermata, del resto, nella sua lettera ai ricorrenti, del 21 marzo 2016, in cui esso risponde alle loro obiezioni facendo riferimento a detta lettera e allegandola a tale invio.
323
In terzo luogo, come è stato constatato al precedente punto 308, la lettera del Consiglio del 27 gennaio 2017, che conteneva informazioni riguardanti specificamente la situazione individuale delle ricorrenti dalla seconda alla quarta, è stata notificata ai rappresentanti legali dei ricorrenti solo all’attenzione del primo ricorrente. Ciò premesso, poiché i destinatari di tale lettera rappresentavano anche le ricorrenti dalla seconda alla quarta dinanzi al Consiglio, essi erano in grado, a nome delle loro clienti, di venire a conoscenza delle informazioni che le riguardavano specificamente e di presentare osservazioni al riguardo. Pertanto, non si può ritenere che il Consiglio abbia violato i suoi obblighi nei confronti delle ricorrenti dalla seconda alla quarta notificando la lettera del 27 gennaio 2017 ai rappresentanti legali di tutti i ricorrenti, solo in quanto rappresentanti del primo ricorrente.
324
Per contro, dai precedenti punti 321 e 322 risulta che, nell’ambito dell’adozione della decisione 2015/486 e della decisione 2016/411, il Consiglio ha violato i suoi obblighi non comunicando, in tempo utile, talune informazioni sulle quali si era basato per procedere alla proroga delle designazioni dei ricorrenti nell’ambito di tali decisioni e, di conseguenza, non consentendo loro di presentare osservazioni al riguardo prima di detta proroga.
325
Ciò premesso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, affinché l’esistenza di un’irregolarità relativa ai diritti della difesa comporti l’annullamento dell’atto controverso, è necessario che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento abbia potuto sortire un esito differente, ledendo così in concreto i diritti della difesa del ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑424/13
,
EU:T:2016:378
, punto
81
e giurisprudenza ivi citata).
326
Da un lato, per quanto riguarda il memorandum del PGO del 9 febbraio 2015, è stato rilevato al precedente punto 158 che i ricorrenti sono stati in grado di presentare, dinanzi al Tribunale, osservazioni su tale documento nell’ambito del presente ricorso, [
riservato
] in occasione della loro risposta scritta, del 1
o
giugno 2017 [
riservato
]. Il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è stato quindi preservato. Peraltro, da tali osservazioni non emerge che i ricorrenti, se fossero potuti venire a conoscenza di tale documento prima della decisione 2015/486, sarebbero stati in grado di rimettere in discussione il suo contenuto o la sua pertinenza ai fini della proroga della loro designazione. Pertanto, essi non dimostrano che, se così fosse avvenuto, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
327
D’altro lato, per quanto riguarda la lettera delle autorità egiziane del 7 marzo 2016, è pacifico che i ricorrenti sono potuti venire a conoscenza di tale lettera tramite la lettera del Consiglio del 21 marzo 2016 e che essi non contestano il fatto che tale conoscenza è avvenuta entro un termine sufficiente per consentire loro di presentare osservazioni al riguardo nell’ambito della prima memoria di adattamento. Orbene, come dimostra l’esame di tali osservazioni al precedente punto 307, esse non avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento, se fosse stato possibile presentarle prima dell’adozione della decisione 2016/411.
328
Pertanto, le violazioni constatate ai precedenti punti 321, 322 e 324 non possono comportare l’annullamento delle decisioni impugnate. La prima e la terza parte del presente motivo devono essere quindi respinte.
b)
Sulla seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertente sulla mancanza di prove circa il fatto che il Consiglio abbia effettuato un esame minuzioso e imparziale della fondatezza dei motivi della proroga della designazione dei ricorrenti
329
Con la presente parte, i ricorrenti fanno valere che il Consiglio non ha fornito alcun elemento di prova che consenta di verificare che esso ha tenuto sufficientemente conto delle osservazioni dagli stessi presentate prima di ciascuna proroga della loro designazione, basandosi sulla premessa che la presa in considerazione di tali osservazioni avrebbe dovuto portare a concludere per l’infondatezza della motivazione di tali proroghe successive.
330
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, se il rispetto dei diritti della difesa impone alle istituzioni dell’Unione di permettere alle persone interessate di far conoscere efficacemente il loro punto di vista, esso non può però obbligare dette istituzioni ad aderirvi. L’efficacia della prospettazione del punto di vista di tali persone richiede solamente che tale punto di vista abbia potuto essere esposto in tempo utile affinché le istituzioni dell’Unione possano prenderne conoscenza e, con tutta l’attenzione richiesta, valutarne la pertinenza ai fini del contenuto dell’atto da adottarsi (v. sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑424/13
,
EU:T:2016:378
, punto
126
e giurisprudenza ivi citata).
331
Nella fattispecie, il solo fatto che il Consiglio non abbia concluso per l’infondatezza della proroga della designazione dei ricorrenti, e neppure ritenuto utile procedere a verifiche alla luce delle osservazioni dei ricorrenti non può, in ogni caso, costituire, di per sé, una violazione dei diritti della difesa dei ricorrenti, in quanto questi ultimi hanno potuto presentare, in tempo utile, dette osservazioni.
332
Anche supponendo che, con la presente parte, i ricorrenti intendano dedurre un difetto di motivazione delle decisioni impugnate, occorre rilevare che, nelle lettere del 24 marzo 2015, del 21 marzo 2016 e del 22 marzo 2017, il Consiglio ha identificato le ragioni individuali, specifiche e concrete per cui esso riteneva necessario prorogare la designazione dei ricorrenti. In tali lettere esso ha anche risposto a talune osservazioni dei ricorrenti. Il fatto che non abbia esaminato tutte le questioni menzionate dai ricorrenti nelle loro innumerevoli lettere non vuol dire che non le abbia prese in considerazione, ma soltanto che non le ha ritenute determinanti per la proroga della loro designazione.
333
Peraltro, occorre rilevare che le decisioni impugnate, che prorogano la designazione dei ricorrenti rispettivamente per la quarta, la quinta e la sesta volta, sono state adottate in un contesto noto a questi ultimi. Da un lato, il motivo della loro designazione non è mutato dal momento della loro designazione iniziale. Inoltre, il Tribunale e la Corte hanno già definito le questioni importanti relative alla legittimità di dette motivazioni. D’altro lato, dagli atti di causa emerge che, dalla designazione iniziale dei ricorrenti, il Consiglio ha provveduto a fornire ai ricorrenti, se non prima dell’adozione delle sue decisioni successive, quantomeno immediatamente dopo l’adozione, i documenti delle autorità egiziane sui quali si fondavano le sue decisioni, cosicché i ricorrenti hanno potuto decidere, alla luce di tali documenti, sulla necessità di proporre un ricorso e hanno potuto contestarne utilmente la validità. Parimenti, il Tribunale ha potuto stabilire, in modo sufficientemente adeguato sotto il profilo giuridico, alla luce di tutti questi elementi, le ragioni specifiche e concrete sulle quali si fondano le decisioni impugnate ed esercitare il controllo giurisdizionale su tali decisioni.
334
La seconda parte deve essere, quindi, respinta.
c)
Sulla quarta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Consiglio si è limitato a riprendere le dichiarazioni delle autorità egiziane senza procedere a verifiche
335
Per quanto riguarda la presente parte, occorre rilevare che essa è dedotta solo in subordine, per il caso in cui il Consiglio abbia trasmesso ai ricorrenti tutti i documenti a sua disposizione. Tuttavia, è stato constatato al precedente punto 321 che così non era avvenuto nel caso di specie, in quanto il Consiglio non ha comunicato loro il memorandum del PGO del 9 febbraio 2015. In ogni caso, il fatto che il Consiglio si sia fidato delle dichiarazioni delle autorità egiziane senza procedere a verifiche non può costituire una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA],
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, punti
89
e
90
). La presente parte deve essere, quindi, respinta.
d)
Sulla quinta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sulla mancata risposta del Consiglio alle domande di audizione dei ricorrenti
336
Nella presente parte i ricorrenti sostengono di aver chiesto un’audizione «d’urgenza» nelle lettere del 23 dicembre 2014, del 12 gennaio 2015, del 3 febbraio 2015, del 2 marzo 2015 e del 29 gennaio 2016 e che tale audizione sarebbe stata necessaria, a loro avviso, per evitare gli «errori manifesti» commessi dal Consiglio.
337
A tal riguardo, dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 313 emerge che il Consiglio disponeva, nella fattispecie, di un potere discrezionale per stabilire se fosse opportuno o meno accogliere le domande di audizione dei ricorrenti. Infatti, nell’ambito di una semplice proroga della decisione iniziale, il diritto di essere ascoltati dei ricorrenti implica soltanto che questi ultimi possano far valere utilmente il loro punto di vista presentando, in qualsiasi momento e in particolare in occasione del riesame della loro designazione, osservazioni che spetta al Consiglio esaminare in modo imparziale e minuzioso. Poiché hanno potuto presentare al Consiglio, in tempo utile, una serie di documenti tali da costituire elementi a discarico e indicare le conclusioni che essi traevano da tali documenti, i ricorrenti non dimostrano che, nelle circostanze del caso di specie, un’audizione sarebbe stata necessaria. Infatti, il Consiglio disponeva di un termine sufficiente prima dell’adozione delle decisioni impugnate per chiedere ai ricorrenti, se lo avesse ritenuto necessario, di presentare chiarimenti o precisazioni supplementari per iscritto riguardanti detti elementi a discarico o per procedere eventualmente a verifiche presso le autorità egiziane. Inoltre, come è stato ricordato al precedente punto 330, il Consiglio non era tenuto ad aderire al punto di vista esposto dai ricorrenti nelle loro osservazioni. Pertanto, la presunta circostanza che sarebbe stata necessaria un’audizione per evitare che il Consiglio commettesse errori «manifesti» di valutazione non può provare l’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltati dei ricorrenti a causa della mancata predisposizione di tale audizione. Del resto, dall’esame, effettuato dal Tribunale, dei motivi primo, secondo e terzo, ai precedenti punti da 114 a 308, risulta che i ricorrenti non hanno presentato, prima dell’adozione delle decisioni impugnate, alcun elemento di prova che rendesse necessaria la predisposizione di un’audizione.
338
Pertanto, occorre respingere la quinta parte del quarto motivo e, di conseguenza, tale motivo nel suo insieme.
4.
Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla restrizione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà dei ricorrenti e sul danno alla reputazione
339
A sostegno del presente motivo, i ricorrenti si riferiscono agli argomenti enunciati ai punti da 102 a 110 dell’atto introduttivo del ricorso nella causa T‑279/13. A loro avviso, tali argomenti sono corroborati dal fatto che essi sono oggetto di un congelamento di beni da più di quattro anni. Orbene, il Consiglio avrebbe quindi avuto a disposizione un notevole lasso di tempo per verificare presso le autorità egiziane l’importo dei fondi asseritamente oggetto di distrazione e avrebbe, tuttavia, omesso di procedere a tali verifiche. Nella prima memoria di adattamento, anzitutto, i ricorrenti fanno valere che la condizione secondo la quale il principio di proporzionalità richiede che una disposizione sia idonea a realizzare gli obiettivi legittimi che essa persegue non sarebbe rispettata per il motivo che il mantenimento delle misure restrittive nei confronti dei ricorrenti non sarebbe né pertinente né appropriato per conseguire l’obiettivo di sostegno dello Stato di diritto in Egitto previsto nella decisione 2011/172. Essi fanno riferimento agli argomenti presentati a tal proposito nell’ambito del primo motivo. Inoltre, essi sostengono che la loro designazione non è necessaria sulla base del rilievo che i suoi obiettivi potrebbero essere conseguiti con decisioni delle autorità giudiziarie degli Stati membri, e ciò in modo meno vincolante. Infine, essi sostengono che le autorità egiziane non affermano, nei procedimenti giudiziari sui quali il Consiglio si è basato, che essi avevano trasferito nell’Unione fondi derivanti da distrazione di fondi pubblici egiziani. Inoltre, essi sottolineano che i loro argomenti sono rafforzati dal lungo periodo, ossia sei anni, trascorso dalla loro designazione iniziale.
340
Il Consiglio contesta tali argomenti affermando, in sostanza, che il Tribunale si è già pronunciato sul rispetto, mediante le misure controverse, del principio di proporzionalità.
341
In primo luogo, è sufficiente constatare che, ai punti da 70 a 74 dell’ordinanza del 15 febbraio 2016, Ezz e a./Consiglio (
T‑279/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:78
), il Tribunale ha respinto gli argomenti presentati dai ricorrenti a sostegno di un motivo analogo al presente motivo nell’ambito della causa che ha dato luogo a tale ordinanza. Pertanto, senza che sia necessario esaminare se i ricorrenti siano legittimati a fare riferimento a una memoria allegata all’atto introduttivo del ricorso senza riprenderne il contenuto in tale atto, i loro riferimenti ai punti da 102 a 110 del ricorso nella causa summenzionata devono essere respinti.
342
In secondo luogo, per quanto riguarda la mancanza di verifiche, da parte del Consiglio, sull’importo dei fondi oggetto di distrazione, nonostante il tempo a disposizione dalla designazione iniziale dei ricorrenti, occorre ricordare che il Tribunale ha dichiarato che, in difetto di una decisione giurisdizionale sulla fondatezza dei procedimenti giudiziari condotti in Egitto, il Consiglio non poteva né conoscere la natura né indicare esso stesso il quantum delle eventuali distrazioni di fondi pubblici egiziani commesse dal primo ricorrente (sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punto
208
). Orbene, nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che nessun procedimento penale riguardante il primo ricorrente è sfociato, al momento, in una decisione giurisdizionale definitiva. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti nelle cause nn. 38, 107 e 291 del 2011, risulta che, a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione egiziana delle decisioni del giudice di merito e del rinvio di tali cause ai fini di una nuova pronuncia, tali procedimenti sono sempre pendenti. Tale argomento deve essere quindi respinto.
343
In terzo luogo, dall’esame, da parte del Tribunale, della prima parte del primo motivo e della seconda parte del secondo motivo, effettuato ai precedenti punti da 118 a 165 e da 176 à 208, risulta che i ricorrenti non hanno dimostrato che il Consiglio avesse commesso un errore manifesto di valutazione quanto alla necessità, alla luce degli obiettivi della politica nel cui ambito si inserisce la decisione 2011/172, di mantenere l’applicazione di tale decisione in generale e di prorogare la designazione dei ricorrenti in particolare. Pertanto, l’argomento vertente sul fatto che le decisioni impugnate non sarebbero né pertinenti né adeguate per realizzare l’obiettivo di sostegno dello Stato di diritto al quale mira il Consiglio deve essere respinto.
344
In quarto luogo, occorre ricordare che, nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), il Tribunale ha dichiarato che le misure che il Consiglio aveva adottato, in particolare, sul fondamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 erano adeguate rispetto al conseguimento degli obiettivi di tale decisione. Infatti, tali misure contribuiscono in modo efficace a facilitare l’accertamento di distrazioni di fondi pubblici commesse a danno delle autorità egiziane e consentono che tali autorità ottengano in modo più agevole la restituzione del prodotto di siffatte distrazioni (sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, punto
206
). Pertanto, i ricorrenti non sono legittimati a rimettere in discussione tali considerazioni sostenendo che la lettera delle autorità egiziane del 24 febbraio 2011 fosse destinata alle autorità giudiziarie nazionali e che, pertanto, una decisione amministrativa e politica del Consiglio non era né necessaria né adeguata per procedere al congelamento dei loro beni. Tale argomento deve essere quindi respinto in quanto irricevibile.
345
In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo il quale le autorità egiziane non hanno affermato, nell’ambito di procedimenti giudiziari riguardanti i ricorrenti, che vi fosse stato un trasferimento all’Unione di fondi derivanti dalle distrazioni di fondi pubblici egiziani, è già stato ricordato al precedente punto 238 che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), il Tribunale, approvato dalla Corte in sede di impugnazione, ha dichiarato che legittimamente il Consiglio aveva potuto procedere alla designazione dei ricorrenti nell’elenco allegato alla decisione 2011/172 per il solo motivo che essi erano sottoposti ad un procedimento giudiziario in Egitto che presentava un collegamento, qualunque esso fosse, con indagini vertenti su fatti di distrazione di fondi pubblici. Il presente argomento è quindi in parte irricevibile, nei limiti in cui mira a rimettere in discussione la designazione iniziale dei ricorrenti, e in parte manifestamente infondato, nei limiti in cui mira a rimettere in discussione la proroga di tale designazione.
346
In sesto e ultimo luogo, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che le restrizioni al diritto di proprietà delle persone oggetto di una misura restrittiva come il congelamento dei beni dei ricorrenti derivavano non solo dalla portata generale della misura in questione, ma, eventualmente, anche dell’effettiva durata della sua applicazione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
132
e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la durata del periodo nel corso del quale viene applicata una misura come quella controversa costituisce un elemento di cui il giudice dell’Unione deve tener conto ai fini dell’esame della proporzionalità di detta misura (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, CW/Consiglio,
T‑516/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:377
, punto
172
).
347
Tuttavia, nel caso di specie, la sola circostanza che il congelamento dei beni dei ricorrenti nell’Unione sia stato nuovamente prorogato dalla decisione 2017/496, dopo essere stato mantenuto per un periodo di sei anni consecutivi, non può comportare, di per sé, una violazione del principio di proporzionalità. A tal proposito, da un lato, come è già stato rilevato al precedente punto 135, riguardo allo scopo della decisione 2011/172, le misure restrittive stabilite in tale ambito devono essere, in via di principio, mantenute sino alla conclusione dei procedimenti giudiziari in Egitto per conservare il loro effetto utile. Orbene, è pacifico che, alla data della proroga della designazione dei ricorrenti nel 2017, i procedimenti penali riguardanti il primo ricorrente erano sempre pendenti. Peraltro, come è stato rilevato al precedente punto 308, i ricorrenti non hanno presentato alcun elemento di prova che possa indicare che le ordinanze di congelamento di beni adottate nei confronti di tutti loro non sarebbero più in vigore. D’altro lato, i ricorrenti non invocano, a sostegno del presente argomento, la durata eccessiva di detti procedimenti. Del resto, va constatato che tali procedimenti, che vertono su fatti complessi, hanno avuto vari sviluppi e, in particolare, che le decisioni pronunciate in primo grado sono state annullate dalla Corte di cassazione egiziana e rinviate ai fini di una nuova pronuncia. Dagli atti di causa non emerge quindi la natura manifestamente eccessiva della durata di tali procedimenti. L’argomento in esame deve essere quindi respinto.
348
Per le ragioni esposte in precedenza, occorre quindi respingere il quinto motivo.
349
Pertanto, poiché nessuno dei motivi del presente ricorso può essere accolto, occorre, senza che sia necessario disporre il mezzo istruttorio richiesto dai ricorrenti, respingere integralmente tale ricorso.
IV.
Sulle spese
350
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
351
Nel caso di specie, poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le sigg.re [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2018.
[OSCURATO:PERSONA]
I. Origini della controversia e contesto fattuale
A. Atti adottati dal Consiglio nei confronti dei ricorrenti
B. Procedimenti avviati dai ricorrenti dinanzi ai giudici dell’Unione precedentemente o contemporaneamente alla presente controversia
II. Procedimento e conclusioni delle parti
III. In diritto
A. Sulla ricevibilità delle conclusioni del ricorso
B. Nel merito
1. Sul primo e sul secondo motivo di ricorso, vertenti, da un lato, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172, come prorogato dalle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011 e, dall’altro, sulla violazione, da parte del Consiglio, dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e con l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, e degli articoli 47 e 48 della Carta
a) Considerazioni preliminari
1) Contesto di diritto
2) Contesto di fatto
i) Sugli elementi relativi ai procedimenti giudiziari riguardanti i ricorrenti in Egitto
ii) Sugli elementi trasmessi dai ricorrenti precedentemente alla proroga della loro designazione per il 2015, il 2016 e il 2017
iii) Sul trattamento, da parte del Consiglio, degli elementi di prova forniti dai ricorrenti
b) Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496 e del regolamento n. 270/2011
1) Sulla prima parte, vertente su un’eccezione di illegittimità delle decisioni 2015/486, 2016/411 e 2017/496, nei limiti in cui prorogano l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172
i) Sulla censura relativa al difetto di base giuridica
ii) Sulla censura vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
– Sul primo argomento, vertente sulla destituzione delle «nuove autorità egiziane» sostenute dal Consiglio
– Sul secondo argomento, vertente sui rischi causati dall’instabilità del contesto politico egiziano e sulle presunte violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali
– Sul terzo argomento, vertente sul rischio che il diritto a un processo equo del primo ricorrente non sia rispettato nell’ambito dei procedimenti penali cui egli è sottoposto in Egitto
2) Sulla seconda parte, vertente sul difetto di base giuridica dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011
c) Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e degli articoli 47 e 48 della Carta
1) Sulla seconda parte, vertente sul fatto che la proroga della designazione dei ricorrenti è contraria agli obiettivi previsti al punto 1 della decisione 2011/172
2) Sulla prima parte, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di assicurarsi che i diritti fondamentali dei ricorrenti fossero stati rispettati e ha applicato una presunzione assoluta al rispetto, da parte delle autorità egiziane, di tali diritti fondamentali
2. Sul terzo motivo di ricorso, vertente sul mancato rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 270/2011
a) Considerazioni preliminari
b) Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulla qualificazione giuridica errata dei procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente
1) Per quanto riguarda gli argomenti e le censure formulati a sostegno delle conclusioni del ricorso
2) Per quanto riguarda gli argomenti e le censure formulati a sostegno delle conclusioni della prima memoria di adattamento
3) Per quanto riguarda gli argomenti e le censure formulati a sostegno delle conclusioni della seconda memoria di adattamento
c) Sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulla mancanza di fondamento sostanziale dei procedimenti giudiziari riguardanti il primo ricorrente, come stabilito dalla Corte di cassazione egiziana
d) Sulla terza parte del terzo motivo di ricorso, vertente sulle motivazioni politiche sottese ai procedimenti penali cui è sottoposto il primo ricorrente
e) Sulla quarta parte del terzo motivo di ricorso, vertente sull’insufficienza degli elementi di prova relativi alla situazione individuale delle ricorrenti dalla seconda alla quarta
3. Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
a) Sulla prima e sulla terza parte, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva degli elementi che fungono da base fattuale delle decisioni impugnate
b) Sulla seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertente sulla mancanza di prove circa il fatto che il Consiglio abbia effettuato un esame minuzioso e imparziale della fondatezza dei motivi della proroga della designazione dei ricorrenti
c) Sulla quarta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Consiglio si è limitato a riprendere le dichiarazioni delle autorità egiziane senza procedere a verifiche
d) Sulla quinta parte del quarto motivo di ricorso, vertente sulla mancata risposta del Consiglio alle domande di audizione dei ricorrenti
4. Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla restrizione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà dei ricorrenti e sul danno alla reputazione
IV. Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.
(
1
) Dati riservati omessi.