CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30333/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Procuratore Generale presso il Tribunale di L'Aquila nel procedimento penale a carico di 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è espresso per l'improcedibilità in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].; udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di L'Aquila riformava la sentenza del Tribunale di Pescara, assolvendo, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa per i reati di induzione indebita (art. 319- quater cod. pen.) e corruzione propria (artt. 319 e 319-bis cod. pen.), formulata perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 81 cod. pen.), abusando della qualità di presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara ([OSCURATO:SOCIETA].), in cambio di illecite attività di turbative d'asta relative ai lavori di manutenzione della rete fognaria della città di Pescara e alla realizzazione dell'impianto di sollevamento delle acque reflue del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, induceva l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]Alessandro a pagare somme di denaro e pattuiva con lui la promessa di altre somme di denaro, che effettivamente riceveva dallo stesso (capo H). 1.2. Assolveva sempre [OSCURATO:PERSONA], con la formula "per non aver commesso il fatto", dall'accusa per i reati di turbativa d'asta, commessi in concorso (art. 110 cod. pen.) con [OSCURATO:PERSONA], per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 81 cod. pen.), stretto accordi illeciti con il medesimo [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, allo scopo di predeterminare l'aggiudicazione di alcune gare d'appalto (inerenti alla manutenzione fognaria della città di Pescara per gli anni 2011, 2012 e 2013-2014, nonché alla realizzazione dell'impianto di sollevamento delle acque reflue nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, indetta con determina del 2011), selezionando le ditte da invitare alla gara ed individuandole in imprese fiduciarie del medesimo D'Alessandro, con il risultato di favorire l'assegnazione delle gare a costui (capi di imputazione F e G). 2. Il giudice dell'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], direttore tecnico dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e responsabile dei procedimenti di gara, per intervenuta prescrizione dei delitti di turbata libertà degli incanti (capi F e G), confermando nel resto la sentenza. 3. Contro la sentenza di secondo grado presenta ricorso il Procuratore Generale di L'Aquila, articolando due motivi, che censurano l'esito assolutorio a favore di [OSCURATO:PERSONA] ma che non saranno qui sintetizzati, né successivamente valutati, a causa della morte sopravvenuta dell'imputato. 4. Avverso la sentenza in epigrafe presenta ricorso altresì [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente richiama innanzitutto l'insegnamento di Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva - nel caso di specie dichiarata a seguito dell'intervenuta prescrizione del reato - anche nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, quando si tratti di valutare le statuizioni civili. Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] articola, per il tramite dei suoi difensori, i seguenti motivi. 4.1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte d'Appello di L'Aquila ha contraddittoriamente ritenuto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - da subito apparse confuse e contraddittorie - inattendibili rispetto alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], così giungendo ad un esito assolutorio nei confronti di quest'ultimo, e invece attendibili in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Insufficiente sarebbe il riscontro intrinseco a tali dichiarazioni, fondato dal giudice di secondo grado sulla supposizione, affatto soggettiva e insuscettibile quindi di avere un contenuto eteroaccusatorio, che [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto "scaricare" la responsabilità su [OSCURATO:PERSONA], ormai "in disgrazia", evitando di compromettere [OSCURATO:PERSONA] che, invece, all'epoca delle dichiarazioni in questione, rivestiva l'influente carica di direttore dell'ufficio tecnico dell'A.C.A. Egualmente non probante sarebbe il riscontro estrinseco alle dichiarazioni di D'Alessandro, fondato sul ritrovamento di un "pizzino" in cui si menzionano il nome di [OSCURATO:PERSONA] e la cifra di 140.000 euro, oltre che su una e -mail inviata da [OSCURATO:PERSONA], contenente l'elenco delle ditte - riconducibili a D'Alessandro o comunque aventi con il medesimo rapporti strettissimi - da invitare per la procedura. Quanto al "pizzino", vero è che il documento porta una data di poco precedente a quella della determina assunta dal ricorrente per l'indizione di una gara per un importo poco dissimile da quello riportato nell'appunto. Neppure si disconosce che il D'Alessandro ha dichiarato di essere stato informato dal ricorrente, proprio nella data indicata nel "pizzino", che di lì a poco si sarebbe svolta la gara d'appalto. Tuttavia, il ricorrente rappresenta di non comprendere quale sia il contenuto dichiarativo che tale elemento dovrebbe riscontrare, posto che la condotta contestata non è quella di aver avvisato preventivamente D'Alessandro che sarebbe stata indetta la gara, bensì - in base alla seconda versione dei fatti rappresentata dal chiamante in correità (nella prima versione dei fatti, il D'Alessandro non aveva fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA]) - aver concordato con [OSCURATO:PERSONA] le ditte da inserire. Quanto invece alla succitata e -mail, ritiene che essa sarebbe stata probante laddove indirizzata a D'Alessandro. Invece fu inviata all'Ufficio gara dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e conteneva tutte le 365 società scritte nell'albo A.C.A. Ancora, con riferimento all'altro episodio contestato di turbata libertà degli incanti, gli elementi confortanti la chiamata in correità sarebbero rappresentati da: un "foglio di calcolo ACA" modificato pochi giorni prima l'apertura della busta relativa alla gara; la similarità dei ribassi di gara offerti dalle società partecipanti; la vittoria della gara da parte di D'Alessandro. Anche tali elementi non sarebbero però significativi. Come già rilevato in appello, l'indicazione di tredici ditte sulle venti invitate effettivamente a partecipare all'appalto non avrebbe potuto assicurare l'esito della gara nel senso che si assume pre-determinato, rendendo inconsistente l'asserito contributo di [OSCURATO:PERSONA] al turbamento della gara. A tale considerazione si aggiunge che i ribassi delle ditte si somigliavano ma non coincidevano, e la circostanza che la normativa prevedeva la possibilità di coinvolgere anche solo dieci imprese, sicché non si capirebbe per quale ragione estendere la gara a venti imprese, laddove [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso favorire D'Alessandro. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla mancata considerazione di elementi ab externo non riscontranti la chiamata in correità. In particolare, la Corte d'Appello non ha motivato come l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] si sia riverberata sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo state provate: la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della riconducibilità a D'Alessandro delle aggiudicatarie della gara; come e quando [OSCURATO:PERSONA], che solo conosceva le impresa da far vincere, comunicava queste ultime a [OSCURATO:PERSONA]; le ragioni per cui - certa la mancanza di rapporti corruttivi tra i due - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far vincere D'Alessandro. 4.3. Il terzo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, in rapporto all'intervenuto decorso della prescrizione che, per un episodio di reato (la gara indetta per la realizzazione dell'impianto di sollevamento delle acque reflue di [OSCURATO:PERSONA]Angelo), sarebbe maturata già prima della sentenza di primo grado, come dedotto ma non recepito in appello e come desumibile dalla data della determina assunta da [OSCURATO:PERSONA], che è il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In altri termini, il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero invertito le date dei due fatti, dichiarando così prescritto, in primo grado, il reato sbagliato.[OSCURATO:PERSONA] 1.2. Come anticipato, il ricorso presentato dal Procuratore Generale di L'Aquila avverso la sentenza in epigrafe, nella parte in cui assolve [OSCURATO:PERSONA], non sarà in questa sede valutato, essendo divenuto nel frattempo inammissibile a causa del sopravvenuto decesso dell'imputato, con la conseguenza che resta confermata la sentenza di assoluzione in appello. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso va accolto nei limiti di seguito specificati. 2.1. Infondati appaiono i primi due motivi che, per quanto sarà precisato, possono essere trattati congiuntamente e che, al di là delle affermazioni del ricorrente, mirano, in definitiva, ad una rivalutazione in fatto della vicenda, non consentita in sede di legittimità. 2.2. Nello specifico e procedendo per gradi, vero è che, secondo Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, richiamata dal ricorrente, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili. Tuttavia, nel caso di specie, gli argomenti addotti dal ricorrente non sono in grado di travolgere le argomentazioni che conducono i giudici ad affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in rapporto ai fatti di turbativa d'asta contestati ed inerenti, per un verso, alla manutenzione della rete fognaria della città di Pescara e, per altro verso, alla realizzazione delle opere per il sollevamento delle acque reflue nel comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo. 2.3. Innanzitutto, non si ravvisa contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, là dove ritiene le dichiarazioni di D'Alessandro inattendibili in rapporto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed invece credibili in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, è bene ricordare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103).Ebbene, muovendo da tale ultimo aspetto, la succitata "interferenza fattuale e logica" tra le parti delle dichiarazioni di D'Alessandro concernenti le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], per un verso, e quelle concernenti le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, è stata coerentemente revocata in dubbio dal giudice di secondo grado sulla base della considerazione, inevitabilmente suscettibile di sviluppo sul piano meramente inferenziale, che D'Alessandro, per "alleggerire" la sua posizione processuale, abbia preferito scaricare le responsabilità su [OSCURATO:PERSONA], caduto ormai in disgrazia, salvaguardando invece [OSCURATO:PERSONA] perché questi, a quel tempo, rivestiva ancora l'importante ruolo di direttore dell'ufficio tecnico dell'[OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. In merito, invece, ai riscontri estrinseci alle dichiarazioni etero- accusatorie di D'Alessandro, va preliminarmente evidenziato come, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello abbia confermato la pronuncia di primo grado (salvo dichiarare la prescrizione del reato) e che, in presenza di una c.d. doppia conforme, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale. Ciò precisato, tali riscontri sono stati persuasivamente individuati dalle pronunce in una pluralità di elementi. In particolare, quanto alla gara per il sollevamento delle acque reflue nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, i giudici di merito hanno valorizzato: il citato pizzino, e cioè la carta, scritta di pugno da D'Alessandro, riportante, accanto alla frase "in ballo c'è lavori di sollevamento", l'importo di 140.000 euro e la dicitura "(detto da [OSCURATO:PERSONA]"); il fatto che — a distanza di poco tempo - la base di asta per i suddetti lavori di sollevamento sia stata fissata da [OSCURATO:PERSONA], direttore dell'ufficio tecnico dell'A.C.A. e responsabile del procedimento, in una cifra molto simile a quella del pizzino, vale a dire 139,040 euro; il ritrovamento di una e -mail, indirizzata all'ufficio gare dell'A.C.A., in cui [OSCURATO:PERSONA], potendo scegliere tra ben duecentonovanta società iscritte all'albo dell'A.C.A. per l'anno 2010 o tra ben trecentosessantacinque società iscritte nello stesso albo per l'anno 2011, ne selezionava cinque, putacaso tutte riconducibili a D'Alessandro (infine assegnando l'appalto ad una di esse, gestita da un prestanome di D'Alessandro). Quanto alla gara per la manutenzione dell'impianto fognario di Pescara, il riscontro "positivo" alle dichiarazioni di D'Alessandro, che ha sostenuto di aver, anche in questo caso, indicato le società da invitare a [OSCURATO:PERSONA], è desunto dalla pressoché totale corrispondenza tra gli elenchi di ditte contenuti in due documenti, prodotti durante il dibattimento rispettivamente da D'Alessandro e da [OSCURATO:PERSONA]: coincidenza la quale riscontra le affermazioni di D'Alessandro per cui il primo documento proveniva da [OSCURATO:PERSONA] ed appare confortata dalla considerazione che, d'altronde, il documento stesso non si sarebbe potuto diversamente trovare in possesso di un imprenditore. A ciò la sentenza di primo grado aggiunge che, durante la perquisizione domiciliare presso l'abitazione di D'Alessandro, era stato rinvenuto un file denominato "Foglio di calcolo ACA Fogne" la cui data di ultima modifica precedeva di soli tre giorni l'apertura delle buste e che indicava espressamente i ribassi in percentuale che avrebbero offerto le società partecipanti all'appalto, come poi puntualmente accaduto (i ribassi furono identici a quelli appuntati sul foglio anche nelle frazioni decimali). Infine, la sentenza cita le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria le quali hanno attestato, tra l'altro, i contatti telefonici tra D'Alessandro e le ditte invitate a partecipare alla gara, ad ulteriore riprova della credibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità. 2.4. Neppure, la manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello ovvero il travisamento della prova sono desumibili dalla circostanza, su cui il ricorrente insiste, che le ditte "concordate" fossero "solo" 13 su 20, con la conseguenza che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto un rilievo causale. In proposito, è infatti appena il caso di osservare che la condotta integra comunque gli elementi costitutivi dell'art. 353 cod. pen., a prescindere dal numero di ditte indicate, non richiedendo la fattispecie un'attitudine causale in chiave condizionalistica alla produzione dell'evento finale, con la conseguenza che "turbamento" si dà in ogni caso di alterazione - purché ovviamente non insignificante - del corso normale della procedura, nel caso di specie oltretutto esitata effettivamente a favore della persona che si intendeva favorire. 2.5. In questo quadro probatorio e motivazionale, più che sufficientemente articolato, perdono parimenti senso e consistenza gli argomenti dedotti nel terzo motivo di ricorso, inerenti alla mancata prova: del fatto che [OSCURATO:PERSONA] sapesse che le società invitate alla gara erano riconducibili a D'Alessandro; del momento e delle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] che, secondo l'assunto della difesa, soltanto conosceva le imprese da far vincere, le avrebbe comunicate a [OSCURATO:PERSONA]; delle ragioni per cui - non essendo stato accertato il rapporto corruttivo tra i due - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far vincere D'Alessandro. Non vale d'altronde la pena di precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente [ ...], purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (per tutte, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). Tali condizioni risultano inverate nel procedimento in esame e portano dunque a respingere gli argomenti dedotti nei primi due motivi del ricorso. 3.1. Resta da valutare il terzo motivo, presentato dal ricorrente in subordine all'assoluzione nel merito, con cui si deduce l'inversione delle date di consumazione di due reati di cui al capo F) di imputazione, data individuata erroneamente dai giudici nel giorno 8.8.2011 in rapporto all'affidamento dell'appalto per la manutenzione della rete fognaria di Pescara, e nel giorno 26.1.2012 per quanto riguarda l'affidamento dei lavori per il sollevamento delle acque reflue del comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo. In ragione di tale errore, in primo grado, con sentenza ormai passata sul punto in giudicato e come tale intangibile, sarebbe stato dichiarato prescritto il reato sbagliato, e cioè il primo piuttosto che il secondo, effettivamente realizzato il giorno 8.8.2011. 3.2. Il motivo è fondato. 3.3. Le sentenze di merito fissano la data di consumazione di entrambi i reati di cui al capo di imputazione F) al momento dell'assunzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Responsabile del procedimento, della delibera di aggiudicazione dei rispettivi lavori. Dalla sentenza di primo grado (per esempio, a p. 37 della motivazione), oltre che dai documenti allegati al ricorso in ottemperanza al principio di autosufficienza (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419), si evince che, in effetti, la delibera (n. 511) inerente all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di sollevamento delle acque reflue di [OSCURATO:PERSONA]Angelo è stata adottata il giorno 8.8.2011. Ne deriva che il 25.3.2019, data in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) era già decorso. La sentenza di appello va dunque annullata là dove condanna il ricorrente alle statuizioni civili in rapporto al turbamento della gara per la realizzazione dell'impianto di sollevamento delle acque reflue per il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, poiché tale reato non si è prescritto in secondo grado, come affermato dal giudice dell'appello, ma risultava già estinto, per decorso dei termini prescrizionali, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, con la conseguenza che l'azione penale avrebbe dovuto essere dichiarata, già allora, improcedibile. È poi appena il caso di precisare che la sentenza di primo grado, nella parte che ha erroneamente dichiarato prescritto il delitto relativo alla gara per la manutenzione del sistema fognario di Pescara, sebbene consumato il 26.1.2012 e non il 8.8.2011 (come affermato nelle due pronunce di merito), non è più modificabile, risultando coperta dal giudicato. 4. Immutata resta infine la sentenza di appello in relazione alla dichiarata prescrizione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e previsti nel capo G) di imputazione, anche per i quali, dunque, restano ferme le statuizioni civili. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Annulla senza