CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 23295/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12109/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 278 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l'ordinanza n. 22184/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2022 da, Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA] udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale udito l'[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. M.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nel novembre del 2008 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al risarcimento del danno dei convenuti per l'asserito contenuto diffamatorio di espressioni riportate in atti giudiziari, istanze, comunicazioni e diffide redatte dal Ditta per conto del [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 14 ed inviate alle controparti, ai difensori e a varie autorità pubbliche, in relazione ad un contenzioso che aveva coinvolto l'attrice, la sua locatrice finanziaria [OSCURATO:SOCIETA]., il Condominio ed i condomini. 2. I convenuti, costituitisi in giudizio, proposero domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; il [OSCURATO:PERSONA] in particolare chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di polizza assicurativa stipulata quale amministratore di condominio. Il Tribunale adito rigettò entrambe le domande. 3. Avverso la sentenza proposero appello principale l'originaria parte attrice ed appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, la società assicuratrice. 4. Con sentenza dell'8 agosto 2017 la Corte d'appello di Genova accolse l'appello, condannando il Ditta al pagamento della somma di Euro 20.000,00 ed il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi dalla sentenza. Osservò la corte territoriale che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non operava l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. perché le lettere inviate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si inserivano in alcuna controversia giudiziale né erano espressione di scritti difensivi, ma costituivano iniziative epistolari del tutto extragiudiziali (né giustificava l'applicazione dell'esimente il riferimento in alcune lettere a vicende giudiziali già intercorse) e che, fra le lettere allegate, per talune lettere emergeva il carattere diffamatorio, ed in particolare: la diffida del 14 maggio 2008 alla concedente [OSCURATO:SOCIETA]. era accompagnata dal riferimento alle "notizie apparse da mesi sulla stampa in relazione ad una importante inchiesta giudiziaria in corso a carico della società M.D. [OSCURATO:PERSONA] avanzata s.r.l.", laddove invece, a parte l'esistenza dell'animus nocendi (non si comprendeva quale fosse la rilevanza di indagini penali che avessero attinto l'utilizzatrice dell'immobile in una diffida avente ad oggetto violazione di regole condominiali), gli articoli giornalistici in questione non menzionavano indagini penali a carico di M.D. (né tantomeno quest'ultima era sottoposta ad indagini), sicché indubbio era l'intento diffamatorio, tanto più che la missiva era indirizzata a soggetti, quali il Sindaco di Genova ed il Presidente della Regione Liguria, che nulla avevano a che fare con le questioni condominiali oggetto di doglianza (chiaramente di comodo era l'uso 3 dell'espressione "in considerazione della particolare attività esercitata nei vostri locali"); la lettera di data 16 giugno 2008, sempre inviata al Sindaco di Genova ed al Presidente della Regione Liguria, ribadiva (contro il vero) che gli articoli giornalistici indicati nella lettera del 14 maggio 2008 avrebbero dimostrato che effettivamente M.D. era "sottoposta ad importante inchiesta in corso"; la lettera di data 31 luglio 2008, sempre inviata al Sindaco di Genova ed al Presidente della Regione Liguria, nonché alla ASL competente ed all'[OSCURATO:PERSONA], conteneva l'aggiunta che la conduttrice M.D. "adducendo giustificazioni pretestuose, quest'anno non ha versato neppure un centesimo di spese condominiali", aggiunta che, quand'anche vera, integrava diffamazione lesiva della privacy perché non costituente atto difensivo nell'ambito di controversia e volta esclusivamente a mettere in cattiva luce la società dipingendola come una soggetto, oltre che avente a carico indagini penali, inadempiente alle obbligazioni pecuniarie. Aggiunse che anche il [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi civilmente responsabile, pur per un quantum differenziato stante il suo ruolo secondario, per le seguenti ragioni: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si qualificava scrivente in nome e per conto di condominio amministrato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale indubbiamente ne condivideva le iniziative o comunque le accettava senza distinguersi (come dimostrava fra l'altro la congiunta difesa in giudizio); nella comparsa di costituzione in primo grado del convenuto [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata negata la riconducibilità anche a quest'ultimo delle iniziative epistolari del Ditta. Osservò inoltre la Corte che l'appellante non aveva provato che il danno subito si fosse tradotto in caduta del volume d'affari, ma doveva considerarsi il detrimento morale, nella sfera non patrimoniale della reputazione, derivante dalla "campagna denigratoria" per una società come l'appellante "in affari con enti pubblici del capoluogo ligure per l'allocazione di strutture sanitarie", sicché ricorreva una ipotesi di danno in re ipsa. Aggiunse che le affermazioni dell'appellante circa la "volontà di destinare il risarcimento incamerato a Fini benefici in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Genova" dovevano "essere attuate dalla parte destinataria in giudizio del risarcimento, non ravvisandosi ragioni perché il giudice civile possa fare destinatario/beneficiario di una sua pronuncia un terzo estraneo al giudizio". 4 Aggiunse ancora, premesso che non era stato proposto appello incidentale, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. la domanda di garanzia nei confronti della società assicuratrice e che, ai fini della soccombenza virtuale per il regolamento delle spese processuali, un indubbio ostacolo all'accoglimento della domanda di garanzia era rappresentato dal fatto che la polizza assicurativa aveva ad oggetto le condotte colpose, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per una condotta dolosa (quella diffamatoria), e che si trattava di danni di natura non patrimoniale quali quelli derivanti dall'offesa all'altrui reputazione. Avverso la sentenza proposero proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resistettero con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5. La trattazione del ricorso venne fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. All'esito, questa Corte, con ordinanza n. 22184 del 2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso. 6. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. dall'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Al ricorso ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 7. [OSCURATO:PERSONA]3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è stata fissata nell'odierna udienza pubblica ai sensi del quarto comma di detta norma. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che in data 16 febbraio 2022 è stato depositato da parte ricorrente atto di rinuncia al ricorso. Nello stesso giorno è stata depositata dichiarazione di accettazione della resistente in calce all'atto di rinuncia. 2. Da tanto consegue che, a norma dell'art. 390 c.p.c., deve dichiararsi estinto il processo di cassazione. La forma della presente decisione dev'essere quella dell'ordinanza, atteso che «La decisione della Corte di cassazione sull'esr.n - per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.>> (così Cass., (ord.), n. 1878 del 2011 e successive conformi). 3. L'accettazione della rinuncia da parte della resistente esclude che debba provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte dichiara estinto