Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 28217/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui sono denunciati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con specifico riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è del tutto generico, per omesso confronto con le ragioni della sentenza impugnata, che ha illustrato con argomenti logici e ancorati ai dati di fatto, il convincimento di un'operazione attuata sulla base di un previo e consapevole concerto da parte di tutti i concorrenti; Considerato che il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento, nell'interesse di tutti i ricorrenti, della desistenza ex art. 56 co. 3 cod. pen., è parimenti privo di confronto con la trama argonnentativa che sorregge la decisione impugnata, e, per questo, non consentito dalla legge in sede di legittimità: la Corte di appello, a pg. 4, ha spiegato bene perché non ricorra la desistenza volontaria, né il recesso attivo; Ritenuto, dunque, che i motivi, con i quali si pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti, consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale.

Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, rispetto alla quale le deduzioni difensive si rivelano per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.

Ritenuto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui sono denunciati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con specifico riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è del tutto generico, per omesso confronto con le ragioni della sentenza impugnata, che ha illustrato con argomenti logici e ancorati ai dati di fatto, il convincimento di un'operazione attuata sulla base di un previo e consapevole concerto da parte di tutti i concorrenti; Considerato che il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento, nell'interesse di tutti i ricorrenti, della desistenza ex art. 56 co. 3 cod. pen., è parimenti privo di confronto con la trama argonnentativa che sorregge la decisione impugnata, e, per questo, non consentito dalla legge in sede di legittimità: la Corte di appello, a pg. 4, ha spiegato bene perché non ricorra la desistenza volontaria, né il recesso attivo; Ritenuto, dunque, che i motivi, con i quali si pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti, consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, rispetto alla quale le deduzioni difensive si rivelano per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. Ritenuto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il cons
Sentenza Cassazione n. 28217/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris