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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

026 del Tribunale del riesame di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette e sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delricorso;letta la memoria depositata dalla difesa e sentito l' avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 aprile 2025, il Gip del Tribunale di Salernorigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodiain carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] il 21 febbraio 2025 essendo statiritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv., 110, 112 n. 2 cod. pen., 12, comma 3, lett. a) e d), 3-bis e ter, lett. b)d.lgs. n. 286 del 1998;con ordinanza dell’8 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Salernoaccoglieva l’appello proposto avverso la menzionata ordinanza e sostituiva lamisura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari;la Sez. 1 di questa Corte, con sentenza n. 32892 del 2025, pronunciando suricorso del Pubblico ministero, annullava con rinvio l’ordinanza dell’8 maggio2025 osservando che il provvedimento non dava adeguato conto delle ragionidella sostituzione della misura in quanto: 1) nel caso di revoca o sostituzionedella misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen., il decorso del tempo operadalla data di applicazione della misura in presenza di ulteriori elementi dai qualidesumere l’attenuazione delle esigenze cautelari; nei reati di cui all’art. 273,comma 3 cod. proc. pen., tra i quali rientra quello in oggetto, la disposizione intema di doppia presunzione costituisce norma speciale che prevale su quella dicui all’art. 274 cod. proc. pen.; nessun elemento ulteriore era stato valutato dalTribunale rispetto ai due mesi trascorsi in misura cautelare che consentisse diritenere superata la doppia presunzione. 2) L’ordinanza non motivava in ordinealle ragioni per le quali il profilo della incensuratezza dell’imputato avrebbedovuto superare la doppia presunzione. 3) La motivazione era contraddittoriarispetto alla allegazione della condotta collaborativa.Con ordinanza del 24 novembre 2025, il Tribunale del riesame di Salerno, insede di rinvio, rigettava l’appello, ritenendo di non avere spazio valutativo aseguito dell’annullamento con rinvio di questa Corte.A seguito di ricorso della difesa del ricorrente, con sentenza n. 13067 del2026 della Sez. 5 di questa Corte, l’ordinanza veniva nuovamente annullata conrinvio.

Si osservava che il giudice di rinvio ha piena autonomia di giudizio, conl’unico limite di non dover reiterare gli errori di giudizio e/o le carenze dimotivazioni che hanno determinato l’annullamento.

Osservava che, nel caso dispecie, il giudice del rinvio non aveva motivato sui punti evidenziati con il primoannullamento ovvero la rilevanza del tempo trascorso, la persistente operativitàdella doppia presunzione alla luce degli elementi sopravvenuti, la valutazionedella condotta collaborativa senza incorrere nei vizi di contraddittorietàevidenziati.Con l’ordinanza del 4 maggio 2026 oggi impugnata, il Tribunale del riesamedi Salerno, provvedendo in sede di secondo rinvio, ripercorreva l’iter processualee dava atto che il 4 maggio 2026 era stata depositata una memoria difensivanella quale la difesa osservava che la valutazione della gravità indiziaria nondoveva essere statica, bensì dinamica, dovendosi confrontare con la realeconsistenza del materiale probatorio, con il ruolo assunto dal ricorrente e contutti gli elementi sopravvenuti incidenti sulla gravità indiziaria e sullapermanenza delle esigenze cautelari ovvero con l’esclusione del ruolo dipromotore ed organizzatore, con l’effettiva collaborazione prestata anche primadei correi, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., conl’assenza di elementi denotanti pericolosità o collegamenti operativi anche allaluce del fatto che l’organizzazione era stata del tutto smantellata conconseguente impossibilità di reiterare le condotte, al tempo trascorso dalla datadi applicazione della misura.Rigettava, quindi, l’appello.

Ripercorreva ampiamente gli elementi a caricodell’imputato, la cui gravità indiziaria era stata, nelle more, consacrata dallasentenza del GUP del Tribunale di Salerno che, in data 13.4.2026 avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione ed euro 8.436.667,00 dimulta, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112, comma 2 cod. pen.In ordine alla dedotta collaborazione prestata dal ricorrente, proposta dalladifesa come elemento nuovo in quanto dimostrativo di resipiscenza, osservavache non era tale da scalfire il quadro della gravità indiziaria, ormai consacratanella sentenza di condanna, ed era, comunque, caratterizzata da ambiguità nelledichiarazioni rese, spesso tra loro contraddittorie e in chiaro contrasto con ilquadro investigativo cristallizzato, né era tale da incidere sulle esigenzecautelari, caratterizzate dalla c.d. doppia presunzione.

Ciò in quanto l’elementodifensivo addotto (costituito dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio digaranzia, nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel memoriale del 29.9.2025 e, daultimo, in quello del 19.11.2025) non era tale da alterare in melius il quadrocautelare in quanto:l’apporto dichiarativo non era stato univoco ed efficace sin dal principio, inquanto le dichiarazioni si erano adeguate al contesto investigativo cheprogressivamente maturava anche grazie alle dichiarazioni confessorie rese daglialtri indagati, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente;le dichiarazioni erano in contrasto con quelle rese dagli altri indagati,con la conseguenza che dette dichiarazioni, valorizzate dalla difesa qualeelemento idoneo a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., “non sono affatto la concreta dimostrazione della volontà del predettodi affrancarsi e dissociarsi dall’articolato ed allarmante contesto delinquenziale incui è risultato inserito”.Parimenti, non risultava rilevante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art.112 cod. pen., in quanto subvalente rispetto alla condotta così come cristallizzatanella sentenza.Quanto poi al decorso del tempo dall’applicazione della misura, osservavache il decorso di poco più di un anno dall’applicazione della misura, in ragionedelle emergenze investigative passate in rassegna e del ruolo assunto dalricorrente, non aveva determinato il superamento della presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.Sotto il profilo dell’elemento costituito dall’incensuratezza, osservava che ildato è neutralizzato dalla pluralità e gravità delle condotte di cui [OSCURATO:PERSONA] si èreso autore, che escludono l’occasionalità della condotta ovvero la marginalitàdel contributo apportato alla perpetrazione del redditizio reato, rispetto al quale ilricorrente è stato parte propositiva e attiva.Con specifico riferimento alla concretezza ed attualità dell’esigenzacautelare, osservava, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato capacità criminale diinserimento nel sistema burocratico, nonché la conoscenza di una fitta rete dipersone che gli avevano consentito di veicolare i propri interessi criminali.

Taleevidenza, nella lettura del tribunale, era indicativa di autonoma capacitàorganizzativa, di gestione di elevati interessi criminali, di autonomo movimentonell’ambito dell’apparato amministrativo e burocratico nonché la capacità dielaborare strategie criminali in modo non occasionale e, in tali termini, eraindicativo della persistenza della attualità e concretezza del pericolo di recidiva.Riteneva, infine, irrilevante il dato del presofferto (poco più di un anno)rispetto alla pena inflitta di sette anni di reclusione.Riferiva, infine, che analoghe argomentazioni erano state utilizzate in altraordinanza pronunciata il 19.1.2026, divenuta definitiva in quanto confermata daquesta Corte con sentenza del 28.4.2026.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso, con il quale censurala decisione sotto i seguenti profili:2.1 Per avere emesso l’ordinanza disattendendo ildictum della sentenza rescindente;2.2 Per avere emesso una motivazione apparente inordine alla perdurante attualità e concretezza delle esigenzecautelari;2.3 Per avere travisato il concetto del c.d. temporilevante ex art. 299 cod. proc. pen.;2.4 Per avere indebitamente convertito la presunzionerelativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. inautomatismo custodiale;2.5 Per avere omesso di valutare gli elementisopravvenuti della natura temporalmente circoscritta del fattocontestato e della possibilità di fronteggiare le residue esigenzecon misura meno afflittiva.Con riferimento ai primi due profili (2.1. e 2.2.) lamenta chel’ossequio al dictum della sentenza rescindente sia meramenteapparente in quanto, pur con motivazione più ampia, l’ordinanza hareiterato i medesimi vizi già censurati, in quanto ha basato lavalutazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari suuna visione statica e fondata sui soli dati storici accertati, senzatrascorso, degli elementi sopravvenuti dedotti dalla difesa e senzaverificare la persistenza dell’adeguatezza della misura alle esigenzecautelari.

Avrebbe, invece, dovuto illustrare le concrete occasioni direiterazione anche per superare la valutazione già compiuta con laprima ordinanza impugnata che aveva ritenuto adeguata la misuragradata, spiegando perché non era più idonea.

In tal modo, nellalettura della difesa del ricorrente, ha fornito “una retrospettivainvestigativa”, anziché, come richiesto dalla Corte, effettuare unavalutazione sulla persistenza della pericolosità sociale pur in presenzadei dati “nuovi” ed ha legato alla gravità del fatto la valutazionedell’attualità delle esigenze cautelari.Quanto al decorso del tempo (2.3), osserva che tale elementoviene neutralizzato senza esaminarne il significato e l’incidenza sulleesigenze di cautela.Osserva, altresì, (2.4) che la doppia presunzione non puòcomportare un automatismo che, di fatto, eluda l’obbligo dimotivazione sulla persistente attualità delle esigenze cautelari; chel’ordinanza non ha spiegato perché i due memoriali non avevanoinciso sulla valutazione di pericolosità, posto che l’ammissione diresponsabilità, la chiamata in correità di altri soggetti, la ricostruzionedelle dinamiche erano sintomatici di una cesura rispetto al passato,tenuto anche conto del fatto che la condotta riminale era statapossibile in quello specifico contesto amministrativo, non reiterabile.Quanto alla incensuratezza, osserva che la motivazione reitera ilvizio già menzionato perché àncora al passato, una valutazione chedeve essere invece attualizzata, con la conseguenza che il dato, in séinsufficiente, può rilevare ove valutato congiuntamente agli altrielementi.Quanto all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen.,osserva che è stata male interpretata l’argomentazione difensiva, laquale intendeva evidenziare che il ruolo di minor rilievo assunto dalricorrente era anche indicativo di una minore pericolosità.Osserva che l’ordinanza aveva anche omesso di motivare inordine a quale fosse l’elemento sopraggiunto che aveva aggravato leesigenze cautelari che, invece, la prima ordinanza aveva ritenutoLamenta che l’ordinanza non abbia affatto motivato sulle ragioniper le quali doveva ritenersi inadeguata una misura gradata.Rileva che è stato equivocato il significato del presofferto, il qualeva esaminato non rispetto alla pena inflitta, ma quale elemento che,insieme agli altri, rende la misura inadeguata e sproporzionata.Quanto, infine, al richiamo ad altra pronuncia di questa Corte,osserva che la mancanza di motivazione della sentenza non legittimail richiamo a tale pronuncia.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4.

La difesa del ricorrente ha depositato note di replica alle conclusioni delProcuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, in quantostrettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.Deve premettersi che la doppia presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., è prevalente, in quanto prevista da norma speciale,rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.;ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come nel caso in esame,detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, icaratteri di attualità e concretezza del pericolo.

La doppiapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione ancheove sia richiesta la sostituzione della misura.

La clausola diesclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. faritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 3, Sentenzan. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835 – 01).Tanto premesso, si osserva che i caratteri di concretezza edche, con riferimento al requisito della attualità, ha affermato che«In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità diricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudicedella cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza [...]» (Sez. 2, n.1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01; conf.

Sez. 5,n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 – 01).Quanto al requisito della concretezza, si è affermato che puòessere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente,che esistano elementi "concreti" (cioè non meramentecongetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato,verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati cheoffendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede(Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Rv. 260143 – 01).

Ciò inquanto l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. fa riferimento allaprobabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati cheoffendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecieomologhe a quella per cui si procede (Sez. 4, 10/04/2012,n. 18851, Schettino).

Ai fini della valutazione del pericolo chel'imputato commetta delitti della stessa specie, quindi, il requisitodella concretezza si identifica con quello dell'esistenza di elementiconcreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputatopossa commettere delitti della stessa specie di quello per cui siprocede.

A tal fine, quindi, il giudice deve compiere un giudizioprognostico rigoroso desunto anche dai criteri stabiliti dall'art. 133cod. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità delfatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una suaipotetica gravità, bensì devono essere valutate situazioni correlatecon i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomaticidella pericolosità dell'indagato (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014,Rv. 260143 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati.

La lunga e dettagliataesposizione sugli elementi a carico dell’imputato, più che utile alfine della conferma del quadro indiziario che, come correttamenter i levato dal Tr ibunale, è stato raf forzato e superatodall’accertamento dibattimentale che ha portato alla pronuncia diresponsabilità dell’imputato con condanna alla pena di sette anni direclusione oltre alla multa, è stato utilizzato anche nellavalutazione del requisito della attualità della persistenza delleesigenze cautelari.

Il Tribunale ha affermato che “il [OSCURATO:PERSONA], con ilsuo ruolo (si occupava degli aspetti burocratici e dell’inoltro delledomande attraverso SPID intestati a terzi di cui, tuttavia, aveva ilcontrollo potendo monitorare lo stato delle pratiche), hadimostrato capacità criminale nel sistema burocratico in uno allaconoscenza di una fitta rete di persone che gli hanno consentito diveicolare i propri interessi criminali” ed ha, quindi, desunto, conragionamento logico e aderente ai principi espressi da questaCorte, che dagli elementi menzionati si deduce la “sua autonomacapacità, rispetto al contesto attuale dei coindagati, di gestireelevati e redditizi interessi criminali e di gestirsi, con una certadimestichezza, all’interno dell’apparato amministrativo eburocratico, il tutto con azioni dotate di elevata strategia criminalee in modo non occasionale”.

Con tale ragionamento, aderente allecircostanze di fatto (non contestate e, comunque, acclarate, siapure con sentenza ancora non definitiva), il [OSCURATO:PERSONA] del riesameha quindi compiuto la richiesta valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, proprio sulla base di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, descrivendo le condottedella condotta, sul contesto socio-ambientale ed anche sul ruolo esulla personalità del soggetto.

Il richiamo alla dinamica dei fatti, alruolo del ricorrente, all’organizzazione criminale, alla funzione diBossone nell’ambito dell’operazione non costituisce, quindi, una“retrospettiva investigativa”, ma l’individuazione, in una aglielementi componenti il quadro indiziario, di quelli utili al fine dieffettuare il già menzionato giudizio prognostico indicativo delrequisito dell’attualità.D’altro canto, come già in precedenza evidenziato, non sirichiede affatto che la “attualità” sia comprovata dalla “previsionedi specifiche occasioni di recidivanza”.

Tale valutazione prognosticaesula dalle facoltà del giudice.

È, invece, necessario, ma anchesufficiente che, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.(tra i quali la gravità del reato sotto il profilo delle modalità dellacondotta, dell’intensità dell’elemento soggettivo, della gravità deldanno causato, oltre che le condizioni personali del reo) possaargomentarsi una capacità criminale e, quindi, una attitudine alcrimine.Quanto al requisito della concretezza, inteso come verifica diquegli elementi sulla base dei quali possa affermarsi chel'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commetterereati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui siprocede, la motivazione può ritenersi congrua laddove si riferiscealla capacità dimostrata dall’imputato nei sistemi amministrativi eburocratici e alla fitta rete di conoscenze.

La motivazione è logica eaderente ai principi enunciati, in quanto collega alle caratteristichesoggettive del ricorrente (capacità, conoscenze etc.), la possibilitàdi reiterazione di reati.

Si consideri, peraltro, e ciò a smentire latesi difensiva in ordine alla unicità della situazione perché legata alc.d. click day, che il pericolo di reiterazione non devenecessariamente riguardare quello specifico reato, ma fattispeciedella stessa indole (ovvero, in base al tenore letterale dell’art. 101cod. pen., “anche quelli che, pure essendo preveduti dadisposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse,nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motiviche li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratterifondamentali comuni”).3.

Quanto all’elemento del decorso del tempo (2.3), si èaffermato che «In tema di misure cautelari applicate per un reatodi cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d.

"tempo silente"trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto divalutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti direvoca o di sostituzione della misura, rispetto ai qualil 'un ico tempo che assume r i l ievo è que l lo t rascorsodall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccomequalificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, comefatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovverol'attenuazione delle originarie esigenze cautelari» (Sez. 2, n.47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che il tempotrascorso in misura cautelare è di circa un anno e che laricostruzione dei fatti e “il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA]” nonconsentono il superamento della presunzione di cui all’art. 275,comma 3 cod. proc. pen., aggiungendo che il tempo trascorso incustodia cautelare è minimo rispetto alla pena inflitta.

Lavalutazione compiuta dal Tribunale non merita le censuredifensive. [OSCURATO:PERSONA] ha valutato che il tempo trascorso in misura,valutato in sé e in relazione alla pena inflitta, non è corredato dialtri elementi che ne rafforzino il significato e che consentano diritenere affievolite le esigenze di cautela e ciò anche in relazionealla prognosi negativa già formulata sulla base della capacitàcriminale del ricorrente.La motivazione è conforme ai principi espressi da questa Corte(Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266006 – 01), laquale ha affermato che l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.,come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzionerelativa di pericolosità sociale e una assoluta di adeguatezza dellasola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, inassenza della prova del superamento della presunzione anzidetta,è da ritenere illegittimo il provvedimento di sostituzione dellacustodia in carcere con gli arresti domiciliari con la prescrizionedell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, motivatoesclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza diproporzionalità della misura custodiale rispetto alla pena irrogandanel giudizio di merito.

Premesso, quindi, che il criterio dellaproporzione tra il presofferto e la pena inflitta, non è, in sé,elemento sufficiente ad incidere sulle esigenze cautelari, deveritenersi che, a maggior ragione il c.d. presofferto non influiscaqualora sia sensibilmente inferiore alla pena inflitta.4.

Quanto al motivo relativo alla svalutazione dell’elementonuovo costituito dalla condotta di collaborazione del ricorrente,che, nella prospettazione difensiva, unitamente al tempo decorso,poteva/doveva consentire di rivalutare il requisito della attualità econcretezza delle esigenze cautelari e, al contempo, quella dellaadeguatezza della misura, così da superare la presunzione di cuiall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che siainfondato.Deve in primo luogo rilevarsi che la valutazione della rilevanzae attendibilità della dichiarazione auto o eteroaccusatoriacostituisce questione di merito, sindacabile in questa sede solosotto il profilo della violazione di legge o della contraddittorietà eillogicità della motivazione.

Deve, altresì osservarsi che lamera confessione non è da sola sufficiente a garantire talesuperamento delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47398del 09/10/2003, Rv. 227579 – 01).

Si è osservato, infatti, che «Aifini della revoca di misura cautelare personale, la condottacollaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, unariduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismovalutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntualeaccertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice dimerito [...]» (Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010,Rv. 245984 – 01), essendo comunque «necessaria la valutazionedelle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamentocollaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversacondizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione diqualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare,con la precedente attività delinquenziale» Sez. 1, n. 21245del 05/04/2011, Rv. 250295 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione di tali principi.

Ha osservato, in primo luogo, che lascelta difensiva di rendere dichiarazioni si è manifestata in piùoccasioni nel corso del procedimento, ma che le dichiarazioni nonsono state univoche ed efficaci sin da principio, essendosiadeguate al contesto investigativo che progressivamente maturavagrazie all’apporto dei coindagati e in quanto la narrazione èrisultata in contrasto con quella proveniente da taluni coindagati.Ne ha desunto che tale apporto non è dimostrativo della volontàdel ricorrente “di affrancarsi e dissociarsi dall’articolato eallarmante contesto delinquenziale in cui è risultato inserito”,essendo intervenute “in un contesto connotato oltre che dalleevidenze investigative anche da apporti dichiarativi sin da principioammissivi e collaborativi”.

Non risponde al vero, quindi, quantoaffermato dalla difesa nel ricorso, secondo cui il Tribunale nonspiega perché i memoriali non incidano sulla pericolosità.

Quellafornita dal Tribunale del riesame è, invece, argomentazione logica,aderente ai principi espressi da questa Corte e non inficiate dalleargomentazioni difensive.5.

Quanto a l la sottova lutaz ione de l lo stato d iincensuratezza, il motivo è infondato.

Diversamente da quantodedotto, il Tribunale ha esplicitato le ragioni per le quali ritiene chelo stato di incensuratezza non sia sufficiente ai fini dellavalutazione di attenuazione delle esigenze cautelari.

Ha riferito, sulpunto, che tale dato risulta subvalente rispetto alla pluralità egravità delle condotte poste in essere, che escludono il caratteredella occasionalità della condotta criminosa e, quindi, neutralizzanoil dato della incensuratezza pregressa.

Si tratta di motivazionelogica e non contestata sotto il profilo degli elementi fattuali, chenon merita quindi le censure mosse.6.

Quanto all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112cod. pen., la difesa osserva che il Tribunale non ha argomentatosulla irrilevanza della esclusione dell’aggravante, e, quindi,sull’incidenza, nella valutazione di pericolosità sociale, del ruolo diminor rilievo assunto dal ricorrente.

Anche in tal caso, la censuranon è condivisibile.

Il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica,ha ritenuto che l’esclusione dell’aggravante non incida, comunque,sulla complessiva gravità della condotta del ricorrente, in tal modofornendo un argomento congruo rispetto all’oggetto dellavalutazione.7.

Erronea è la censura della difesa secondo la quale ilTribunale avrebbe dovuto motivare sui fatti sopravvenuti checonsentivano di superare la prima valutazione compiuta dalTribunale del riesame, allorquando aveva concesso la misuragradata.

In realtà, quella valutazione è stata annullata, con laconseguenza che, sul punto, non si è creato alcun dictum, il cuisuperamento richieda motivi nuovi.

Nessun obbligo motivazionalesussisteva, quindi, sul punto.8.

Quanto al richiamo ad altra pronuncia di questa Corteeffettuato nell’ordinanza, si osserva che si tratta di argomentoespresso ad adiuvandum che, ove pure escluso, non è idoneo adisarticolare il ragionamento complessivo sul quale si fonda ilrigetto dell’appello.9.

Da ultimo, la difesa del ricorrente lamenta che l’ordinanzanon abbia affatto motivato sulle ragioni per le quali dovevaritenersi inadeguata una misura gradata.Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha osservato che “glielementi valorizzati dalla difesa sono inidonei a rappresentare, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], l’attenuazione delle esigenzecautelari e della conseguente possibilità delle stesse di esseresoddisfatte con la misura meno afflittiva di quella della custodia incarcere.” La mot ivaz ione, let ta congiuntamente a l leargomentazioni del Tribunale, è coerente con i principi espressi daquesta Corte, la quale ha affermato che la clausola di esclusioneprevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenereperduranti, per i reati di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.,i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo provacontraria, che, nel caso di specie, è stata ritenuta insussistente.10.Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Deve mandarsi alla cancelleria per gli adempimenti dicui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 del Tribunale del riesame di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette e sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delricorso;letta la memoria depositata dalla difesa e sentito l' avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 aprile 2025, il Gip del Tribunale di Salernorigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodiain carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] il 21 febbraio 2025 essendo statiritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv., 110, 112 n. 2 cod. pen., 12, comma 3, lett. a) e d), 3-bis e ter, lett. b)d.lgs. n. 286 del 1998;con ordinanza dell’8 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Salernoaccoglieva l’appello proposto avverso la menzionata ordinanza e sostituiva lamisura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari;la Sez. 1 di questa Corte, con sentenza n. 32892 del 2025, pronunciando suricorso del Pubblico ministero, annullava con rinvio l’ordinanza dell’8 maggio2025 osservando che il provvedimento non dava adeguato conto delle ragionidella sostituzione della misura in quanto: 1) nel caso di revoca o sostituzionedella misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen., il decorso del tempo operadalla data di applicazione della misura in presenza di ulteriori elementi dai qualidesumere l’attenuazione delle esigenze cautelari; nei reati di cui all’art. 273,comma 3 cod. proc. pen., tra i quali rientra quello in oggetto, la disposizione intema di doppia presunzione costituisce norma speciale che prevale su quella dicui all’art. 274 cod. proc. pen.; nessun elemento ulteriore era stato valutato dalTribunale rispetto ai due mesi trascorsi in misura cautelare che consentisse diritenere superata la doppia presunzione. 2) L’ordinanza non motivava in ordinealle ragioni per le quali il profilo della incensuratezza dell’imputato avrebbedovuto superare la doppia presunzione. 3) La motivazione era contraddittoriarispetto alla allegazione della condotta collaborativa.Con ordinanza del 24 novembre 2025, il Tribunale del riesame di Salerno, insede di rinvio, rigettava l’appello, ritenendo di non avere spazio valutativo aseguito dell’annullamento con rinvio di questa Corte.A seguito di ricorso della difesa del ricorrente, con sentenza n. 13067 del2026 della Sez. 5 di questa Corte, l’ordinanza veniva nuovamente annullata conrinvio. Si osservava che il giudice di rinvio ha piena autonomia di giudizio, conl’unico limite di non dover reiterare gli errori di giudizio e/o le carenze dimotivazioni che hanno determinato l’annullamento. Osservava che, nel caso dispecie, il giudice del rinvio non aveva motivato sui punti evidenziati con il primoannullamento ovvero la rilevanza del tempo trascorso, la persistente operativitàdella doppia presunzione alla luce degli elementi sopravvenuti, la valutazionedella condotta collaborativa senza incorrere nei vizi di contraddittorietàevidenziati.Con l’ordinanza del 4 maggio 2026 oggi impugnata, il Tribunale del riesamedi Salerno, provvedendo in sede di secondo rinvio, ripercorreva l’iter processualee dava atto che il 4 maggio 2026 era stata depositata una memoria difensivanella quale la difesa osservava che la valutazione della gravità indiziaria nondoveva essere statica, bensì dinamica, dovendosi confrontare con la realeconsistenza del materiale probatorio, con il ruolo assunto dal ricorrente e contutti gli elementi sopravvenuti incidenti sulla gravità indiziaria e sullapermanenza delle esigenze cautelari ovvero con l’esclusione del ruolo dipromotore ed organizzatore, con l’effettiva collaborazione prestata anche primadei correi, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., conl’assenza di elementi denotanti pericolosità o collegamenti operativi anche allaluce del fatto che l’organizzazione era stata del tutto smantellata conconseguente impossibilità di reiterare le condotte, al tempo trascorso dalla datadi applicazione della misura.Rigettava, quindi, l’appello. Ripercorreva ampiamente gli elementi a caricodell’imputato, la cui gravità indiziaria era stata, nelle more, consacrata dallasentenza del GUP del Tribunale di Salerno che, in data 13.4.2026 avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione ed euro 8.436.667,00 dimulta, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112, comma 2 cod. pen.In ordine alla dedotta collaborazione prestata dal ricorrente, proposta dalladifesa come elemento nuovo in quanto dimostrativo di resipiscenza, osservavache non era tale da scalfire il quadro della gravità indiziaria, ormai consacratanella sentenza di condanna, ed era, comunque, caratterizzata da ambiguità nelledichiarazioni rese, spesso tra loro contraddittorie e in chiaro contrasto con ilquadro investigativo cristallizzato, né era tale da incidere sulle esigenzecautelari, caratterizzate dalla c.d. doppia presunzione. Ciò in quanto l’elementodifensivo addotto (costituito dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio digaranzia, nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel memoriale del 29.9.2025 e, daultimo, in quello del 19.11.2025) non era tale da alterare in melius il quadrocautelare in quanto:l’apporto dichiarativo non era stato univoco ed efficace sin dal principio, inquanto le dichiarazioni si erano adeguate al contesto investigativo cheprogressivamente maturava anche grazie alle dichiarazioni confessorie rese daglialtri indagati, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente;le dichiarazioni erano in contrasto con quelle rese dagli altri indagati,con la conseguenza che dette dichiarazioni, valorizzate dalla difesa qualeelemento idoneo a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., “non sono affatto la concreta dimostrazione della volontà del predettodi affrancarsi e dissociarsi dall’articolato ed allarmante contesto delinquenziale incui è risultato inserito”.Parimenti, non risultava rilevante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art.112 cod. pen., in quanto subvalente rispetto alla condotta così come cristallizzatanella sentenza.Quanto poi al decorso del tempo dall’applicazione della misura, osservavache il decorso di poco più di un anno dall’applicazione della misura, in ragionedelle emergenze investigative passate in rassegna e del ruolo assunto dalricorrente, non aveva determinato il superamento della presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.Sotto il profilo dell’elemento costituito dall’incensuratezza, osservava che ildato è neutralizzato dalla pluralità e gravità delle condotte di cui [OSCURATO:PERSONA] si èreso autore, che escludono l’occasionalità della condotta ovvero la marginalitàdel contributo apportato alla perpetrazione del redditizio reato, rispetto al quale ilricorrente è stato parte propositiva e attiva.Con specifico riferimento alla concretezza ed attualità dell’esigenzacautelare, osservava, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato capacità criminale diinserimento nel sistema burocratico, nonché la conoscenza di una fitta rete dipersone che gli avevano consentito di veicolare i propri interessi criminali. Taleevidenza, nella lettura del tribunale, era indicativa di autonoma capacitàorganizzativa, di gestione di elevati interessi criminali, di autonomo movimentonell’ambito dell’apparato amministrativo e burocratico nonché la capacità dielaborare strategie criminali in modo non occasionale e, in tali termini, eraindicativo della persistenza della attualità e concretezza del pericolo di recidiva.Riteneva, infine, irrilevante il dato del presofferto (poco più di un anno)rispetto alla pena inflitta di sette anni di reclusione.Riferiva, infine, che analoghe argomentazioni erano state utilizzate in altraordinanza pronunciata il 19.1.2026, divenuta definitiva in quanto confermata daquesta Corte con sentenza del 28.4.2026.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso, con il quale censurala decisione sotto i seguenti profili:2.1 Per avere emesso l’ordinanza disattendendo ildictum della sentenza rescindente;2.2 Per avere emesso una motivazione apparente inordine alla perdurante attualità e concretezza delle esigenzecautelari;2.3 Per avere travisato il concetto del c.d. temporilevante ex art. 299 cod. proc. pen.;2.4 Per avere indebitamente convertito la presunzionerelativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. inautomatismo custodiale;2.5 Per avere omesso di valutare gli elementisopravvenuti della natura temporalmente circoscritta del fattocontestato e della possibilità di fronteggiare le residue esigenzecon misura meno afflittiva.Con riferimento ai primi due profili (2.1. e 2.2.) lamenta chel’ossequio al dictum della sentenza rescindente sia meramenteapparente in quanto, pur con motivazione più ampia, l’ordinanza hareiterato i medesimi vizi già censurati, in quanto ha basato lavalutazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari suuna visione statica e fondata sui soli dati storici accertati, senzatrascorso, degli elementi sopravvenuti dedotti dalla difesa e senzaverificare la persistenza dell’adeguatezza della misura alle esigenzecautelari. Avrebbe, invece, dovuto illustrare le concrete occasioni direiterazione anche per superare la valutazione già compiuta con laprima ordinanza impugnata che aveva ritenuto adeguata la misuragradata, spiegando perché non era più idonea. In tal modo, nellalettura della difesa del ricorrente, ha fornito “una retrospettivainvestigativa”, anziché, come richiesto dalla Corte, effettuare unavalutazione sulla persistenza della pericolosità sociale pur in presenzadei dati “nuovi” ed ha legato alla gravità del fatto la valutazionedell’attualità delle esigenze cautelari.Quanto al decorso del tempo (2.3), osserva che tale elementoviene neutralizzato senza esaminarne il significato e l’incidenza sulleesigenze di cautela.Osserva, altresì, (2.4) che la doppia presunzione non puòcomportare un automatismo che, di fatto, eluda l’obbligo dimotivazione sulla persistente attualità delle esigenze cautelari; chel’ordinanza non ha spiegato perché i due memoriali non avevanoinciso sulla valutazione di pericolosità, posto che l’ammissione diresponsabilità, la chiamata in correità di altri soggetti, la ricostruzionedelle dinamiche erano sintomatici di una cesura rispetto al passato,tenuto anche conto del fatto che la condotta riminale era statapossibile in quello specifico contesto amministrativo, non reiterabile.Quanto alla incensuratezza, osserva che la motivazione reitera ilvizio già menzionato perché àncora al passato, una valutazione chedeve essere invece attualizzata, con la conseguenza che il dato, in séinsufficiente, può rilevare ove valutato congiuntamente agli altrielementi.Quanto all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen.,osserva che è stata male interpretata l’argomentazione difensiva, laquale intendeva evidenziare che il ruolo di minor rilievo assunto dalricorrente era anche indicativo di una minore pericolosità.Osserva che l’ordinanza aveva anche omesso di motivare inordine a quale fosse l’elemento sopraggiunto che aveva aggravato leesigenze cautelari che, invece, la prima ordinanza aveva ritenutoLamenta che l’ordinanza non abbia affatto motivato sulle ragioniper le quali doveva ritenersi inadeguata una misura gradata.Rileva che è stato equivocato il significato del presofferto, il qualeva esaminato non rispetto alla pena inflitta, ma quale elemento che,insieme agli altri, rende la misura inadeguata e sproporzionata.Quanto, infine, al richiamo ad altra pronuncia di questa Corte,osserva che la mancanza di motivazione della sentenza non legittimail richiamo a tale pronuncia.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato note di replica alle conclusioni delProcuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, in quantostrettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.Deve premettersi che la doppia presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., è prevalente, in quanto prevista da norma speciale,rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.;ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come nel caso in esame,detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, icaratteri di attualità e concretezza del pericolo. La doppiapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione ancheove sia richiesta la sostituzione della misura. La clausola diesclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. faritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 3, Sentenzan. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835 – 01).Tanto premesso, si osserva che i caratteri di concretezza edche, con riferimento al requisito della attualità, ha affermato che«In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità diricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudicedella cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza [...]» (Sez. 2, n.1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01; conf. Sez. 5,n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 – 01).Quanto al requisito della concretezza, si è affermato che puòessere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente,che esistano elementi "concreti" (cioè non meramentecongetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato,verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati cheoffendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede(Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Rv. 260143 – 01). Ciò inquanto l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. fa riferimento allaprobabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati cheoffendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecieomologhe a quella per cui si procede (Sez. 4, 10/04/2012,n. 18851, Schettino). Ai fini della valutazione del pericolo chel'imputato commetta delitti della stessa specie, quindi, il requisitodella concretezza si identifica con quello dell'esistenza di elementiconcreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputatopossa commettere delitti della stessa specie di quello per cui siprocede. A tal fine, quindi, il giudice deve compiere un giudizioprognostico rigoroso desunto anche dai criteri stabiliti dall'art. 133cod. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità delfatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una suaipotetica gravità, bensì devono essere valutate situazioni correlatecon i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomaticidella pericolosità dell'indagato (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014,Rv. 260143 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati. La lunga e dettagliataesposizione sugli elementi a carico dell’imputato, più che utile alfine della conferma del quadro indiziario che, come correttamenter i levato dal Tr ibunale, è stato raf forzato e superatodall’accertamento dibattimentale che ha portato alla pronuncia diresponsabilità dell’imputato con condanna alla pena di sette anni direclusione oltre alla multa, è stato utilizzato anche nellavalutazione del requisito della attualità della persistenza delleesigenze cautelari. Il Tribunale ha affermato che “il [OSCURATO:PERSONA], con ilsuo ruolo (si occupava degli aspetti burocratici e dell’inoltro delledomande attraverso SPID intestati a terzi di cui, tuttavia, aveva ilcontrollo potendo monitorare lo stato delle pratiche), hadimostrato capacità criminale nel sistema burocratico in uno allaconoscenza di una fitta rete di persone che gli hanno consentito diveicolare i propri interessi criminali” ed ha, quindi, desunto, conragionamento logico e aderente ai principi espressi da questaCorte, che dagli elementi menzionati si deduce la “sua autonomacapacità, rispetto al contesto attuale dei coindagati, di gestireelevati e redditizi interessi criminali e di gestirsi, con una certadimestichezza, all’interno dell’apparato amministrativo eburocratico, il tutto con azioni dotate di elevata strategia criminalee in modo non occasionale”. Con tale ragionamento, aderente allecircostanze di fatto (non contestate e, comunque, acclarate, siapure con sentenza ancora non definitiva), il [OSCURATO:PERSONA] del riesameha quindi compiuto la richiesta valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, proprio sulla base di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, descrivendo le condottedella condotta, sul contesto socio-ambientale ed anche sul ruolo esulla personalità del soggetto. Il richiamo alla dinamica dei fatti, alruolo del ricorrente, all’organizzazione criminale, alla funzione diBossone nell’ambito dell’operazione non costituisce, quindi, una“retrospettiva investigativa”, ma l’individuazione, in una aglielementi componenti il quadro indiziario, di quelli utili al fine dieffettuare il già menzionato giudizio prognostico indicativo delrequisito dell’attualità.D’altro canto, come già in precedenza evidenziato, non sirichiede affatto che la “attualità” sia comprovata dalla “previsionedi specifiche occasioni di recidivanza”. Tale valutazione prognosticaesula dalle facoltà del giudice. È, invece, necessario, ma anchesufficiente che, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.(tra i quali la gravità del reato sotto il profilo delle modalità dellacondotta, dell’intensità dell’elemento soggettivo, della gravità deldanno causato, oltre che le condizioni personali del reo) possaargomentarsi una capacità criminale e, quindi, una attitudine alcrimine.Quanto al requisito della concretezza, inteso come verifica diquegli elementi sulla base dei quali possa affermarsi chel'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commetterereati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui siprocede, la motivazione può ritenersi congrua laddove si riferiscealla capacità dimostrata dall’imputato nei sistemi amministrativi eburocratici e alla fitta rete di conoscenze. La motivazione è logica eaderente ai principi enunciati, in quanto collega alle caratteristichesoggettive del ricorrente (capacità, conoscenze etc.), la possibilitàdi reiterazione di reati. Si consideri, peraltro, e ciò a smentire latesi difensiva in ordine alla unicità della situazione perché legata alc.d. click day, che il pericolo di reiterazione non devenecessariamente riguardare quello specifico reato, ma fattispeciedella stessa indole (ovvero, in base al tenore letterale dell’art. 101cod. pen., “anche quelli che, pure essendo preveduti dadisposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse,nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motiviche li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratterifondamentali comuni”).3. Quanto all’elemento del decorso del tempo (2.3), si èaffermato che «In tema di misure cautelari applicate per un reatodi cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente"trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto divalutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti direvoca o di sostituzione della misura, rispetto ai qualil 'un ico tempo che assume r i l ievo è que l lo t rascorsodall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccomequalificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, comefatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovverol'attenuazione delle originarie esigenze cautelari» (Sez. 2, n.47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che il tempotrascorso in misura cautelare è di circa un anno e che laricostruzione dei fatti e “il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA]” nonconsentono il superamento della presunzione di cui all’art. 275,comma 3 cod. proc. pen., aggiungendo che il tempo trascorso incustodia cautelare è minimo rispetto alla pena inflitta. Lavalutazione compiuta dal Tribunale non merita le censuredifensive. [OSCURATO:PERSONA] ha valutato che il tempo trascorso in misura,valutato in sé e in relazione alla pena inflitta, non è corredato dialtri elementi che ne rafforzino il significato e che consentano diritenere affievolite le esigenze di cautela e ciò anche in relazionealla prognosi negativa già formulata sulla base della capacitàcriminale del ricorrente.La motivazione è conforme ai principi espressi da questa Corte(Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266006 – 01), laquale ha affermato che l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.,come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzionerelativa di pericolosità sociale e una assoluta di adeguatezza dellasola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, inassenza della prova del superamento della presunzione anzidetta,è da ritenere illegittimo il provvedimento di sostituzione dellacustodia in carcere con gli arresti domiciliari con la prescrizionedell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, motivatoesclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza diproporzionalità della misura custodiale rispetto alla pena irrogandanel giudizio di merito. Premesso, quindi, che il criterio dellaproporzione tra il presofferto e la pena inflitta, non è, in sé,elemento sufficiente ad incidere sulle esigenze cautelari, deveritenersi che, a maggior ragione il c.d. presofferto non influiscaqualora sia sensibilmente inferiore alla pena inflitta.4. Quanto al motivo relativo alla svalutazione dell’elementonuovo costituito dalla condotta di collaborazione del ricorrente,che, nella prospettazione difensiva, unitamente al tempo decorso,poteva/doveva consentire di rivalutare il requisito della attualità econcretezza delle esigenze cautelari e, al contempo, quella dellaadeguatezza della misura, così da superare la presunzione di cuiall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che siainfondato.Deve in primo luogo rilevarsi che la valutazione della rilevanzae attendibilità della dichiarazione auto o eteroaccusatoriacostituisce questione di merito, sindacabile in questa sede solosotto il profilo della violazione di legge o della contraddittorietà eillogicità della motivazione. Deve, altresì osservarsi che lamera confessione non è da sola sufficiente a garantire talesuperamento delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47398del 09/10/2003, Rv. 227579 – 01). Si è osservato, infatti, che «Aifini della revoca di misura cautelare personale, la condottacollaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, unariduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismovalutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntualeaccertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice dimerito [...]» (Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010,Rv. 245984 – 01), essendo comunque «necessaria la valutazionedelle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamentocollaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversacondizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione diqualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare,con la precedente attività delinquenziale» Sez. 1, n. 21245del 05/04/2011, Rv. 250295 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione di tali principi. Ha osservato, in primo luogo, che lascelta difensiva di rendere dichiarazioni si è manifestata in piùoccasioni nel corso del procedimento, ma che le dichiarazioni nonsono state univoche ed efficaci sin da principio, essendosiadeguate al contesto investigativo che progressivamente maturavagrazie all’apporto dei coindagati e in quanto la narrazione èrisultata in contrasto con quella proveniente da taluni coindagati.Ne ha desunto che tale apporto non è dimostrativo della volontàdel ricorrente “di affrancarsi e dissociarsi dall’articolato eallarmante contesto delinquenziale in cui è risultato inserito”,essendo intervenute “in un contesto connotato oltre che dalleevidenze investigative anche da apporti dichiarativi sin da principioammissivi e collaborativi”. Non risponde al vero, quindi, quantoaffermato dalla difesa nel ricorso, secondo cui il Tribunale nonspiega perché i memoriali non incidano sulla pericolosità. Quellafornita dal Tribunale del riesame è, invece, argomentazione logica,aderente ai principi espressi da questa Corte e non inficiate dalleargomentazioni difensive.5. Quanto a l la sottova lutaz ione de l lo stato d iincensuratezza, il motivo è infondato. Diversamente da quantodedotto, il Tribunale ha esplicitato le ragioni per le quali ritiene chelo stato di incensuratezza non sia sufficiente ai fini dellavalutazione di attenuazione delle esigenze cautelari. Ha riferito, sulpunto, che tale dato risulta subvalente rispetto alla pluralità egravità delle condotte poste in essere, che escludono il caratteredella occasionalità della condotta criminosa e, quindi, neutralizzanoil dato della incensuratezza pregressa. Si tratta di motivazionelogica e non contestata sotto il profilo degli elementi fattuali, chenon merita quindi le censure mosse.6. Quanto all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112cod. pen., la difesa osserva che il Tribunale non ha argomentatosulla irrilevanza della esclusione dell’aggravante, e, quindi,sull’incidenza, nella valutazione di pericolosità sociale, del ruolo diminor rilievo assunto dal ricorrente. Anche in tal caso, la censuranon è condivisibile. Il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica,ha ritenuto che l’esclusione dell’aggravante non incida, comunque,sulla complessiva gravità della condotta del ricorrente, in tal modofornendo un argomento congruo rispetto all’oggetto dellavalutazione.7. Erronea è la censura della difesa secondo la quale ilTribunale avrebbe dovuto motivare sui fatti sopravvenuti checonsentivano di superare la prima valutazione compiuta dalTribunale del riesame, allorquando aveva concesso la misuragradata. In realtà, quella valutazione è stata annullata, con laconseguenza che, sul punto, non si è creato alcun dictum, il cuisuperamento richieda motivi nuovi. Nessun obbligo motivazionalesussisteva, quindi, sul punto.8. Quanto al richiamo ad altra pronuncia di questa Corteeffettuato nell’ordinanza, si osserva che si tratta di argomentoespresso ad adiuvandum che, ove pure escluso, non è idoneo adisarticolare il ragionamento complessivo sul quale si fonda ilrigetto dell’appello.9. Da ultimo, la difesa del ricorrente lamenta che l’ordinanzanon abbia affatto motivato sulle ragioni per le quali dovevaritenersi inadeguata una misura gradata.Il motivo è infondato. Il Tribunale ha osservato che “glielementi valorizzati dalla difesa sono inidonei a rappresentare, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], l’attenuazione delle esigenzecautelari e della conseguente possibilità delle stesse di esseresoddisfatte con la misura meno afflittiva di quella della custodia incarcere.” La mot ivaz ione, let ta congiuntamente a l leargomentazioni del Tribunale, è coerente con i principi espressi daquesta Corte, la quale ha affermato che la clausola di esclusioneprevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenereperduranti, per i reati di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.,i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo provacontraria, che, nel caso di specie, è stata ritenuta insussistente.10.Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Deve mandarsi alla cancelleria per gli adempimenti dicui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris