CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08722/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha parzialmente riformato, solo riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Bologna del 22 giugno 2023 con cui, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate; 2. Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la mancata pronuncia assolutoria — è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità e versato completamente in fatto, sicchè inammissibile. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 3. Considerato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo all'eccessività del trattamento sanzionatorio — oltre ad essere inammissibile perché altrettanto estremamente generico, è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte, rideterminando la pena inflitta, ha dettagliatamente motivato circa il calcolo di pena effettuato, giustificando lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità dei fatti in oggetto; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci