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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 12669/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26268/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 609/2017 depositata il 29/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.4.2010 l'allora [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (d'ora in poi per brevità ASP), esponendo che era un'intermediaria finanziaria, che aveva stipulato con una pluralità di lavoratori, originariamente dipendenti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e poi transitati senza soluzione di continuità alle dipendenze della ASP, dei contratti di mutuo conclusi ai sensi del D.P.R. n. 180/1950, assistiti dalla cessione di quota dello stipendio dei lavoratori medesimi, e chiedendo la condanna della ASP, quale terzo datore di lavoro ceduto, al pagamento dei ratei mensili maturati dalla data in cui i lavoratori finanziati erano transitati alle dipendenze della ASP, ed insubordine dalla data in cui i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio erano stati notificati alla ASP.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la ASP, che chiedeva il rigetto delle domande della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio erano stati stipulati quando i lavoratori poi licenziati, erano alle dipendenze della Casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] volontariamente nel giudizio di primo grado la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, che sosteneva che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto proporre le proprie domande esclusivamente nei confronti della compagnia assicurativa con la quale in sede di conclusione dei contratti di mutuo era stata stipulata apposita polizza per l'ipotesi della “perdita di impiego”, compagnia che semmai avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro dei lavoratori in questione, o al più nei confronti della stessa Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, ma non della ASP, rilevando inoltre che alle dipendenze di quest'ultima non c'erano [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] (ancora dipendente della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL), né [OSCURATO:PERSONA], ed osservando che i conteggi operati dalla ASP erano privi di specificazione del singolo importo dei contraenti, concludendo quindi affinché fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], il difetto di legittimazione passiva della ASP ed affinché fosse dichiarata non dovuta per i motivi dedotti la somma richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Con la sentenza n. 1175 del 19.3.2013 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda della [OSCURATO:SOCIETA], salvo che per la posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], e riconosciuta la continuità del rapporto dei lavoratori, licenziati dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed inquadrati ed immessi in servizio il giorno dopo nei ruoli organici della Ausl 6, con conseguente configurazione di un'ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto sotto il profilo del mutamento del datore di lavoro ed esclusione di un'ipotesi di cessazione del rapporto, constatata l'autorizzazione da parte dei lavoratori della notifica dei contratti al nuovo datore di lavoro, ritenuti applicabili gli articoli 33 e 55 del D.P.R. n. 180/1950 relativi all'ipotesi di riduzione dello stipendio, considerate generiche le contestazioni sugli importi ed irrilevante il neppure dimostrato pagamento del TFR per la ritenuta continuità del rapporto, condannava la ASP al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] delle rate maturate a decorrere da gennaio 2009 (data di notifica dei contratti alla ASP) negli importi e secondo le scadenze previste dai piani di ammortamento, e condannava in solido la ASP e l'intervenuta Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] delle spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello l'intervenuta Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, che contestava la statuizione relativa alla continuità del rapporto di lavoro, ribadendo che essendo cessato il rapporto di lavoro tra i lavoratori e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, difettava ogni legittimazione passiva della ASP e della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e che ogni pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] doveva essere rivolta nei confronti dell'assicurazione, contrattualmente obbligata, che semmai avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, e riproponendo le contestazioni sui lavoratori non transitati alla ASP e sui conteggi e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta ogni contraria difesa, ritenutane l'ammissibilità e la fondatezza, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: nel merito ritenere e dichiarare che la somma richiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA] non é dovuta per i motivi dedotti in narrativa; in subordine in caso di accoglimento delle domanderichiesta da parte attrice, disporre il ricalcolo delle somme pretese alla luce della nominanda CTU in quanto queste si presentano prive dei requisiti di certezza e liquidità ed esigibilità”.

Si costituiva nel giudizio di secondo grado depositando appello incidentale in data 11.12.2013 la ASP, che ribadiva le argomentazioni relative ai lavoratori Calabrese e [OSCURATO:PERSONA] non transitati alle sue dipendenze, alla mancata notificazione alla ASP delle cessioni e dei piani di ammortamento con conseguente esclusionedi qualsiasi obbligazione di pagamento della ASP a favore della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], alla diversità dei rapporti lavorativi intercorsi tra i lavoratori cedenti e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e tra quelli e la ASP anche in relazione al TFR loro corrisposto dall'INPS come ex gestione Inpdap, all'impossibilità di superare la soglia del 50% della retribuzione in ipotesi di concorso di cessione e delegazione ed in riferimento alla necessaria manleva della ASP in capo alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL che il Tribunale di Palermo avrebbe dovuto pronunciare.

La ASP, inoltre, rappresentava che la [OSCURATO:PERSONA] SRL, avente causa dalla [OSCURATO:SOCIETA], era stata cancellata d'ufficio dalla Banca d'Italia dall'albo degli intermediari finanziari con divieto di prosecuzione dell'attività ed obbligo di restituzione delle somme indebitamente trattenute, tra le quali quelle oggetto di causa, nelle more pagate dalla ASP per € 58.258,00.

La ASP concludeva quindi in secondo grado nei seguenti termini: “Voglia la Corte d'Appello: sospendere preliminarmente gli effetti della sentenza impugnata con ogni statuizione intuitiva e conseguente sul merito; accogliere nel merito l'appello principale e il presente appello incidentale, annullando o riformando, per l'effetto la sentenza medesima; ritenere e dichiarare che nessun debito sussiste a carico dell'amministrazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi aventi causa, che pertanto difetta di legittimazione passiva; ritenere e dichiarare, in ogni caso valida ed efficace la manleva spiegata già in prime cure dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo; ritenere e dichiarare che la società appellata, ed ogni suo avente causa, é obbligata a restituire all'amministrazione le somme medio tempore erogate in via provvisoria per l'importo di €58.528,00 oltre accessori; condannare conseguentemente la società e l'avente causa all'immediato pagamento di detta somma in favore dell'amministrazione, che in forza della manleva già compiuta le dovrà restituire alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]...”.

Si costituiva nel giudizio di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA], che chiedeva che l'appello principale e quello incidentale fossero dichiarati inammissibili per mancata specificità dei motivi di gravame, per carenza di interesse ad impugnare e difetto di legittimazione ad impugnare dell'appellante principale, per tardività dell'appello incidentale della ASP rispetto al termine dell'art.343 c.p.c. e per inammissibilità delle domande nuove contenute nell'appello incidentale della ASP in relazione all'art. 345 c.p.c., ed in subordine chiedeva che i suddetti appelli fossero respinti nel merito.

Con l'impugnata sentenza n. 609 del 20.1/29.3.2017, non notificata, la Corte d'Appello di Palermo, dopo che con ordinanza del 17/24.1.2014 erano state respinte le istanze istruttorie dell'appellante principale e l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante incidentale, ritenuti sufficientemente specifici i motivi di gravame, qualificava quello spiegato dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL in primo grado come intervento adesivo dipendente perché non inteso a far valere un diritto soggettivo perfetto nei confronti di una, o di entrambe le parti, bensì semplicemente un proprio interesse a sostenere le ragioni di una delle parti, la ASP, sotto il profilo del danno o del vantaggio che l'intervenuta avrebbe potuto subire in dipendenza della soccombenza, o della vittoria della parte adiuvata, con conseguente mancanza di un autonomo potere d'impugnazione della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l'impugnazione fosse limitata alle questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento, o alla condanna alle spese a suo carico (in tal senso venivano richiamate Cass. 30.12.2016 n. 27528; Cass.26.11.2014 n. 25145), ritenendo quindi inammissibile l'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] perché non riferito a questioni attinenti alla qualificazione del suo intervento, o solo alle spese, bensì a parti della sentenza sfavorevoli alla parte adiuvata.

Con la stessa sentenza l'appello incidentale tardivo della ASP ai sensi dell'art. 334 comma 2° cod. proc. civ. veniva ritenuto inefficace per l'inammissibilità dell'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, e comunque tardivo essendo stato depositato dalla ASP l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 343 c.p.c. (20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'appellante principale del 20.12.2013), quando già era decorso il termine lungo d'impugnazione di sei mesi dell'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 19.3.2013, e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e l'ASP venivano condannate in solido al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione delle spese processuali del grado, liquidate in € 9.515,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Con ricorso notificato il 30.10.2017 la ASP ha impugnato la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Palermo, non notificata, davanti alla Suprema Corte, facendo valere cinque motivi concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con vittoria delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio.

Con controricorso e ricorso incidentale tardivo notificato il 6.12.2017 la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 609 del 20.1/29.3.2017 con tre motivi concludendo per la cassazione con o senza rinvio della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali dei tre gradi di giudizio.

Con controricorso al solo ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, notificato l'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla ASP e l'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA]), ha resistito censurando come temeraria la condotta della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL concludendo per l'infondatezza ed inammissibilità del ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, con vittoria delle spese del grado.

Nella memoria del 15.3.2023 la [OSCURATO:PERSONA], non più in liquidazione, pur non avendo depositato specifico controricorso rispetto al ricorso principale della ASP, ha contestato anche l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi del ricorso principale della ASP, ed ha chiesto la condanna di entrambe le controparti per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3° c.p.c. per avere agito pretestuosamente abusando del processo, nonché al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di Cassazione.

Alla pubblica udienza del 28.3.2023, udita la relazione del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed incidentale, e svoltasi la discussione orale, la causa é stata trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale della ASP, attinente all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c., identificato nel fatto che nel suo intervento in primo grado la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avrebbe fatto valere un proprio diritto riconducibile all'originaria pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] e non si sarebbe limitata a difendere la posizione processuale della convenuta ASP, é inammissibile, in quanto, come osservato anche dalla Procura Generale, il vizio di omesso esame secondo l'orientamento consolidato espresso dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 8053/2014 (poi confermato da Cass. n. 9749/2016 e da Cass. n. 27325/2017) può riguardare solo un fatto storico principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo, o modificativo del diritto fatto valere) o secondario (ossia dedotto in funzione probatoria), inteso nella sua accezione storico- fenomenica, la cui esistenza risulti dalla sentenza, o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, e non una questione, o argomentazione (vedi in tal senso Cass. n. 2397/2019; Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014), laddove nella specie attraverso l'impugnazione si vorrebbe censurare la qualificazione dell'intervento spiegato in primo grado dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. come intervento adesivo dipendente e non autonomo e le argomentazioni fornite dalla Corte d'Appello di Palermo, e non condivise dalla ASP, a supporto di tale qualificazione.

Il secondo motivo del ricorso principale della ASP, inerente alla violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 132 c.p.c. per ritenuta esistenza di una motivazione meramente apparente della Corte d'Appello di Palermo sul fatto che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL col suo atto di intervento del 10.9.2010 non avesse fatto valere alcun diritto proprio riconducibile all'oggetto della domanda avanzata in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che avesse poi proposto impugnazione solo contro parti della sentenza sfavorevoli alla parte adiuvataASP, é infondato.

A seguito della riformulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c., non é più sindacabile in Cassazione la motivazione insufficiente, o contraddittoria, ma la totale mancanza della motivazione, o il carattere solo apparente della stessa, che deve risultare dal testo della sentenza impugnata in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Si tratta pertanto o della mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, o di una motivazione meramente apparente che presenti in ordine ai fatti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o che sia perplessa e quindi obiettivamente incomprensibile e tale da non rivelare la ratio decidendi (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.4.2014 n. 8053; Cass.n. 7983/2014).

Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere ricordato le caratteristiche proprie secondo la giurisprudenza della Suprema Corte dei vari tipi di intervento, e dopo avere esaminato l'atto di intervento nel giudizio di primo grado della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che con esso non sia stato fatto valere alcun diritto riconducibile all'oggetto della domanda avanzata in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA] essendosi limitata l'interveniente a fare proprie le difese spiegate dalla convenuta ASP, ha coerentemente concluso per la qualificazione dell'intervento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL come intervento adesivo dipendente, ed ha dichiarato inammissibile l'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, in quanto rivolto contro parti della sentenza di primo grado sfavorevoli alla parte adiuvata e non alla qualificazione del suo intervento, o alle sole spese processuali, ossia a quei soli punti della sentenza che possono essere oggetto di autonoma impugnazione da parte dell'interventore adesivo dipendente secondo la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata (Cass. 30.12.2016 n. 27528; Cass.26.11.2014 n. 25145), per cui non si verte in un'ipotesi di motivazione apparente che non consenta di individuare la ratio decidendi, ma semmai di una motivazione che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL non condivide.

Il terzo motivo del ricorso principale della ASP, inerente alla violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli articoli 1362 (intenzione dei contraenti), 1363 (interpretazione complessiva delleclausole) e 1367 (conservazione del contratto) cod. civ., ossia dei canoni di interpretazione contrattuale che non sarebbero stati osservati dalla Corte d'Appello di Palermo nell'interpretazione della domanda giudiziale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL in quanto nell'interpretare la richiesta dell'intervenuta di accertamento della non sussistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe tenuto conto complessivamente delle espressioni contenute nell'atto di intervento di primo grado e dell'atto di appello principale, non avrebbe indagato sull'effettiva volontà della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, e di fronte all'eventuale persistenza di dubbi, non avrebbe optato per l'interpretazione che consentisse all'appello incidentale di impugnare autonomamente la sentenza di primo grado, ed il quarto motivo del ricorso principale, inerente alla violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 n. 3 ed all'art. 105 comma 2° c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Palermo erroneamente interpretato come intervento adesivo dipendente privo di legittimazione all'autonoma impugnazione, anziché come intervento adesivo autonomo, l'intervento spiegato in primo grado dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, vanno esaminati congiuntamente e devono ritenersi infondati.

Ed invero, premesso che l'interpretazione della domanda giudiziale é un'operazione in genere riservata al giudice del merito perché si risolve in un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, purché sia motivato in maniera congrua ed adeguata, ma quando si deducano, come nella specie, errores in procedendo, la Corte di Cassazione é giudice anche del fatto (vedi in tal senso Cass.25.10.2017 n. 25259; Cass. 10.10.2014 n.21421; Cass. 22.7.2009 n. 17109; Cass. 11.7.2007 n. 15496; Cass. 12.5.2006 n. 11039; Cass. 8.8.2003 n.12022), ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale, che non é assimilabile ad un contratto, non essendo frutto di un incontro di volontà, non sono applicabili, secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall'art. 1362 cod. civ., perché non esiste una comune intenzione delle parti da individuare e perché il rispetto del principio del contraddittorio e della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato richiede che al convenuto sia garantita la possibilità di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere quindi una difesa effettiva sul punto (vedi in tal senso Cass. 9.12.2014 n. 25853; Cass. 6.7.2001 n. 9208).

Ciò non toglie che alcune indicazioni, che si ricavano dai canoni di ermeneutica contrattuale che non presuppongano la natura bilaterale dell'atto da interpretare, possano essere utilizzate per interpretare la domanda giudiziale, così ad esempio i canoni dell'interpretazione complessiva, da riferire all'intero contenuto dell'atto processuale, e dell'interpretazione che privilegia in caso di dubbio persistente il senso che permetta all'atto processuale di produrre qualche effetto piuttosto che quello che renda l'atto inefficace, ma mai come parametri vincolanti di giudizio sindacabili per violazione di legge, e sempre tenendo conto che il contenuto della pretesa emergente dall'attività interpretativa dev'essere risultato chiaramente intellegibile dal destinatario della domanda, o dell'eccezione, per consentirgli di esercitare il diritto costituzionalmente garantito di difesa.

Nel caso in esame, premesso che per interpretare l'atto di intervento nel giudizio di primo grado della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. non possono essere utilizzate prospettazioni di esso compiute dopo la maturazione delle preclusioni relative alle allegazioni dalla stessa e dalla ASP nel giudizio di secondo grado, allorché si é cominciato a parlare di manleva senza che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. fosse stata chiamata in causa in primo grado dalla ASP, e di accertamento dell'insussistenza di crediti della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, mai richiesto prima, all'evidente scopo di vedere riconosciuta la legittimazione all'impugnazione principale tempestiva proposta dall'intervenuta, contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbe spettata solo nel caso in cui la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avesse fatto valere nel giudizio di primo grado un diritto proprio nei confronti di una, o di entrambe le parti e si fosse quindi qualificata come interventore adesivo autonomo e non dipendente, per cui il principio di interpretazione complessiva dell'art. 1363 cod. civ. va applicato solo all'atto di intervento di primo grado, allo scopo di tener conto delle interconnessioni letterali e logiche esistenti tra le conclusioni dell'atto medesimo e le motivazione in esso in precedenza esposte, l'esame di tale atto conferma la correttezza della qualificazione dell'intervento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. come intervento adesivo dipendente, volto solo a supportare le difese della ASP rispetto alle pretese contro di essa, e solo contro di essa, avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Con tale atto, infatti, depositato dalla ASP nel giudizio di Cassazione per consentire l'esame anche in fatto delle richieste avanzate in primo grado dall'intervenuta, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. si é limitata a fare valere argomentazioni relative all'asserita cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori che sono stati ritenuti (con specifiche eccezioni) invece passati dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla ASP senza soluzione di continuità dalla [OSCURATO:SOCIETA], all'importo delle somme richieste dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla ASP con richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che era stata emessa a carico di quella per € 58.528,00, ed all'erronea considerazione di alcuni lavoratori come dipendenti della ASP, ed infine al difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA] e della legittimazione passiva della ASP in senso improprio (in quanto non basate suifatti affermati negli atti di costituzione di quelle parti ma su proprie dissonanti ricostruzioni), unicamente allo scopo di vedere respinte le pretese creditorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei soli confronti della ASP, concludendo nel merito affinché il Tribunale di Palermo volesse “ritenere e dichiarare che la somma richiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA] non é dovuta per i motivi dedotti in narrativa”, senza far valere contro la [OSCURATO:SOCIETA], o contro la ASP, un diritto proprio, e senza fare riferimento ad un accertamento negativo di crediti della [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti, ed in subordine si é limitata a chiedere “In caso di accoglimento delle domande richieste da parte attrice, disporre il ricalcolo delle somme pretese alla luce della nominanda CTU in quanto queste si presentano prive dei requisiti di certezza e liquidità ed esigibilità”, confermando quindi che il thema decidendum era rimasto limitato all'accertamento della titolarità o meno del diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a far valere le sue pretese contro la ASP ed all'ammontare in cui le stesse potevano essere accolte.

Determinante ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento spiegato é la circostanza che i giudizi di primo e secondo grado hanno riguardato solo le pretese della [OSCURATO:PERSONA] avanzate contro la ASP per le ritenute di un quinto dello stipendio dei lavoratori, costituenti i crediti ceduti dai lavoratori stessi per la restituzione dei mutui ricevuti, che erano maturate nel periodo in cui tali lavoratori erano alle dipendenze della ASP, e non nel periodo in cui erano dipendenti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, crediti successivi alla notifica alla stessa ASP dei contratti di mutuo conclusi dai lavoratori prima di transitare, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della AUSL 6 di Palermo.

Non sono state avanzate dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL specifiche e formali domande volte a fare accertare la cessazione dei propri obblighi di ritenuta di 1/5 sulle retribuzioni di singoli lavoratori dipendenti nel periodo pregresso a quello in cui l'obbligo di applicazione delle ritenute di un quinto sugli stipendi di tali lavoratori, a seguito della notifica dei contratti di mutuo, e della ritenuta continuità del rapporto di lavoro, é passato in capo alla ASP.

Alla luce quindi della corretta riconduzione dell'intervento spiegato in primo grado alla fattispecie dell'intervento adesivo dipendente, peraltro preceduta nella motivazione della Corte d'Appello di Palermo da una puntuale scheda riassuntiva delle caratteristiche dei vari tipi di intervento, che qui non si ripete ma risulta adeguata, si deve ritenere che correttamente sia stata esclusa la legittimazione della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1175 del 19.3.2013, non riguardando tale impugnazione questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento, o alle spese processuali, ma solo parti di sentenza sfavorevoli alla parte adiuvata ASP (in tal senso Cass.30.12.2016 n. 27528; Cass. 26.11.2014 n. 25145).

Il quinto motivo del ricorso principale della ASP, inerente alla violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 166 comma 1°, 168 bis comma 5° e 343 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n.5 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello di Palermo considerato che l'udienza di prima comparizione del giudizio di secondo grado era stata differita ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. dal 20.12.2013 al 10.1.2014, per cui il termine di costituzione tempestiva della ASP valevole per la proposizione dell'appello incidentale in base agli articoli 343 c.p.c. e 166 comma 1° c.p.c. scadeva il 20.12.2013, é inammissibile, in quanto il fatto omesso indicato non può ritenersi decisivo.

Ed invero la Corte d'Appello di Palermo ha fondato la decisione in rito adottata sull'appello incidentale della ASP sia sulla censurata decadenza ex articoli 343 c.p.c. e 166 comma 1° c.p.c., più propriamente incidente sulla procedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., sia, correttamente, sulla tardività di tale appello incidentale, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la scadenza del termine di decadenza dell'art.327 c.p.c. di sei mesi e quarantacinque giorni (per la sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata, avvenuta il 19.3.2013, termine certamente valevole anche per l'appello incidentale (vedi in tal senso Cass. 1.4.2014 n. 7519; Cass. sez. un. 14.2.2008 n. 9741), ed ha poi aggiunto che l'appello incidentale in questione era altresì da ritenersi inefficace anche come appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. in ragione dell'inammissibilità dell'appello principale tempestivo della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ma la decisione di rito adottata sulla tardività dell'appello incidentale della ASP per decorrenza del termine lungo dell'art. 327 c.p.c. e sull'inefficacia dello stesso anche come appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. non sono state censurate.

Venendo ora all'esame del controricorso e ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, il primo motivo, inerente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere errato la Corte d'Appello di Palermo nel ritenere inammissibile l'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL qualificata come interventore adesivo dipendente, mentre in realtà la stessa sarebbe intervenuta in primo grado facendo valere un proprio diritto soggettivo perfetto nei confronti delle parti, come desumibile dalla lettura dell'atto di intervento di primo grado, ed avrebbe spiegato quindi intervento principale, o adesivo autonomo, allargando la materia del contendere all'accertamento dell'inesistenza di un credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti per essere la compagnia assicurativa l'unica legittimata passiva rispetto alle sue pretese, ed avrebbe avuto quindi autonoma legittimazione all'impugnazione, é infondato per le stesse ragioni per le quali é stato ritenuto infondato il quarto motivo del ricorso principale della ASP.

Il secondo motivo del ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, inerente all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. identificato nel fatto che nel suo intervento in primo grado, poi riproposto in appello, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avrebbe fatto valere un proprio diritto riconducibile all'originaria pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], e non si sarebbe limitata a difendere la posizione processuale della convenuta ASP, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Palermo, che dall'errata qualificazione dell'intervento come adesivo dipendente ha fatto discendere l'inammissibilità dell'impugnazione della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, omettendo così di accertare l'insussistenza del creditodella [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, é inammissibile per le stesse ragioni per le quali é stato ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale della ASP.

Il terzo motivo del ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, inerente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Palermo non avrebbe tenuto in considerazione, né posto a fondamento della propria decisione, le prove fornite nel corso del giudizio ed in particolare quelle documentali, con violazione del precetto dell'art. 115 c.p.c. che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, é inammissibile per totale genericità della deduzione.

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze di motivazione (vedi in tal senso Cass. n. 17125/2017; Cass. n. 15952/2017; Cass. n.20652/2009; Cass. n. 6194/2009; Cass. n. 15604/2007; Cass. n. 24211/2006; Cass. n. 5244/2006; Cass.4.3.2005 n. 4641), mentre nel caso di specie il richiamo generico alle prove fornite ed ai documenti, la mancata indicazione delle ragioni e dei profili per i quali essi non sarebbero stati considerati e l'omessa indicazione delle finalità della censura rendono il motivo platealmente inammissibile.

Pur essendo stati respinti il ricorso principale della ASP e quello incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, non sono ravvisabili abusi del processo da parte di esse che possano giustificarne la condanna al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. a favore della [OSCURATO:PERSONA]., in quanto almeno in parte si é reso necessario un esame della fondatezza dei motivi addotti anche attraverso l'esame del contenuto dell'intervento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L..

Non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. proposto controricorso avverso il ricorso principale della ASP, ma solo contro il controricorso e ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, limitando correttamente la discussione orale alla posizione di quest'ultima, ed essendo stata irritualmente depositata memoria dalla [OSCURATO:PERSONA] anziché controricorso per contrastare il ricorso principale della ASP, la sola Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL va condannata in base al principio della soccombenza al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di Cassazione, che tenendo conto del valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022, si liquidano in € 200,00 per spese ed € 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale ASP e della ricorrente incidentale Casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sezione seconda civile, respinge il ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ed il ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L..

Respinge la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna delle ricorrenti principale ed incidentale al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c..

Condanna la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese processuali del giudizio di Cassazione, liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26268/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 609/2017 depositata il 29/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.4.2010 l'allora [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (d'ora in poi per brevità ASP), esponendo che era un'intermediaria finanziaria, che aveva stipulato con una pluralità di lavoratori, originariamente dipendenti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e poi transitati senza soluzione di continuità alle dipendenze della ASP, dei contratti di mutuo conclusi ai sensi del D.P.R. n. 180/1950, assistiti dalla cessione di quota dello stipendio dei lavoratori medesimi, e chiedendo la condanna della ASP, quale terzo datore di lavoro ceduto, al pagamento dei ratei mensili maturati dalla data in cui i lavoratori finanziati erano transitati alle dipendenze della ASP, ed insubordine dalla data in cui i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio erano stati notificati alla ASP. Si costituiva nel giudizio di primo grado la ASP, che chiedeva il rigetto delle domande della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio erano stati stipulati quando i lavoratori poi licenziati, erano alle dipendenze della Casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] volontariamente nel giudizio di primo grado la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, che sosteneva che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto proporre le proprie domande esclusivamente nei confronti della compagnia assicurativa con la quale in sede di conclusione dei contratti di mutuo era stata stipulata apposita polizza per l'ipotesi della “perdita di impiego”, compagnia che semmai avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro dei lavoratori in questione, o al più nei confronti della stessa Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, ma non della ASP, rilevando inoltre che alle dipendenze di quest'ultima non c'erano [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] (ancora dipendente della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL), né [OSCURATO:PERSONA], ed osservando che i conteggi operati dalla ASP erano privi di specificazione del singolo importo dei contraenti, concludendo quindi affinché fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], il difetto di legittimazione passiva della ASP ed affinché fosse dichiarata non dovuta per i motivi dedotti la somma richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Con la sentenza n. 1175 del 19.3.2013 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda della [OSCURATO:SOCIETA], salvo che per la posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], e riconosciuta la continuità del rapporto dei lavoratori, licenziati dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed inquadrati ed immessi in servizio il giorno dopo nei ruoli organici della Ausl 6, con conseguente configurazione di un'ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto sotto il profilo del mutamento del datore di lavoro ed esclusione di un'ipotesi di cessazione del rapporto, constatata l'autorizzazione da parte dei lavoratori della notifica dei contratti al nuovo datore di lavoro, ritenuti applicabili gli articoli 33 e 55 del D.P.R. n. 180/1950 relativi all'ipotesi di riduzione dello stipendio, considerate generiche le contestazioni sugli importi ed irrilevante il neppure dimostrato pagamento del TFR per la ritenuta continuità del rapporto, condannava la ASP al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] delle rate maturate a decorrere da gennaio 2009 (data di notifica dei contratti alla ASP) negli importi e secondo le scadenze previste dai piani di ammortamento, e condannava in solido la ASP e l'intervenuta Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] delle spese processuali del grado. Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello l'intervenuta Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, che contestava la statuizione relativa alla continuità del rapporto di lavoro, ribadendo che essendo cessato il rapporto di lavoro tra i lavoratori e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, difettava ogni legittimazione passiva della ASP e della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e che ogni pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] doveva essere rivolta nei confronti dell'assicurazione, contrattualmente obbligata, che semmai avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, e riproponendo le contestazioni sui lavoratori non transitati alla ASP e sui conteggi e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta ogni contraria difesa, ritenutane l'ammissibilità e la fondatezza, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: nel merito ritenere e dichiarare che la somma richiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA] non é dovuta per i motivi dedotti in narrativa; in subordine in caso di accoglimento delle domanderichiesta da parte attrice, disporre il ricalcolo delle somme pretese alla luce della nominanda CTU in quanto queste si presentano prive dei requisiti di certezza e liquidità ed esigibilità”. Si costituiva nel giudizio di secondo grado depositando appello incidentale in data 11.12.2013 la ASP, che ribadiva le argomentazioni relative ai lavoratori Calabrese e [OSCURATO:PERSONA] non transitati alle sue dipendenze, alla mancata notificazione alla ASP delle cessioni e dei piani di ammortamento con conseguente esclusionedi qualsiasi obbligazione di pagamento della ASP a favore della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], alla diversità dei rapporti lavorativi intercorsi tra i lavoratori cedenti e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e tra quelli e la ASP anche in relazione al TFR loro corrisposto dall'INPS come ex gestione Inpdap, all'impossibilità di superare la soglia del 50% della retribuzione in ipotesi di concorso di cessione e delegazione ed in riferimento alla necessaria manleva della ASP in capo alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL che il Tribunale di Palermo avrebbe dovuto pronunciare. La ASP, inoltre, rappresentava che la [OSCURATO:PERSONA] SRL, avente causa dalla [OSCURATO:SOCIETA], era stata cancellata d'ufficio dalla Banca d'Italia dall'albo degli intermediari finanziari con divieto di prosecuzione dell'attività ed obbligo di restituzione delle somme indebitamente trattenute, tra le quali quelle oggetto di causa, nelle more pagate dalla ASP per € 58.258,00. La ASP concludeva quindi in secondo grado nei seguenti termini: “Voglia la Corte d'Appello: sospendere preliminarmente gli effetti della sentenza impugnata con ogni statuizione intuitiva e conseguente sul merito; accogliere nel merito l'appello principale e il presente appello incidentale, annullando o riformando, per l'effetto la sentenza medesima; ritenere e dichiarare che nessun debito sussiste a carico dell'amministrazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi aventi causa, che pertanto difetta di legittimazione passiva; ritenere e dichiarare, in ogni caso valida ed efficace la manleva spiegata già in prime cure dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo; ritenere e dichiarare che la società appellata, ed ogni suo avente causa, é obbligata a restituire all'amministrazione le somme medio tempore erogate in via provvisoria per l'importo di €58.528,00 oltre accessori; condannare conseguentemente la società e l'avente causa all'immediato pagamento di detta somma in favore dell'amministrazione, che in forza della manleva già compiuta le dovrà restituire alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]...”. Si costituiva nel giudizio di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA], che chiedeva che l'appello principale e quello incidentale fossero dichiarati inammissibili per mancata specificità dei motivi di gravame, per carenza di interesse ad impugnare e difetto di legittimazione ad impugnare dell'appellante principale, per tardività dell'appello incidentale della ASP rispetto al termine dell'art.343 c.p.c. e per inammissibilità delle domande nuove contenute nell'appello incidentale della ASP in relazione all'art. 345 c.p.c., ed in subordine chiedeva che i suddetti appelli fossero respinti nel merito. Con l'impugnata sentenza n. 609 del 20.1/29.3.2017, non notificata, la Corte d'Appello di Palermo, dopo che con ordinanza del 17/24.1.2014 erano state respinte le istanze istruttorie dell'appellante principale e l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante incidentale, ritenuti sufficientemente specifici i motivi di gravame, qualificava quello spiegato dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL in primo grado come intervento adesivo dipendente perché non inteso a far valere un diritto soggettivo perfetto nei confronti di una, o di entrambe le parti, bensì semplicemente un proprio interesse a sostenere le ragioni di una delle parti, la ASP, sotto il profilo del danno o del vantaggio che l'intervenuta avrebbe potuto subire in dipendenza della soccombenza, o della vittoria della parte adiuvata, con conseguente mancanza di un autonomo potere d'impugnazione della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l'impugnazione fosse limitata alle questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento, o alla condanna alle spese a suo carico (in tal senso venivano richiamate Cass. 30.12.2016 n. 27528; Cass.26.11.2014 n. 25145), ritenendo quindi inammissibile l'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] perché non riferito a questioni attinenti alla qualificazione del suo intervento, o solo alle spese, bensì a parti della sentenza sfavorevoli alla parte adiuvata. Con la stessa sentenza l'appello incidentale tardivo della ASP ai sensi dell'art. 334 comma 2° cod. proc. civ. veniva ritenuto inefficace per l'inammissibilità dell'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, e comunque tardivo essendo stato depositato dalla ASP l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 343 c.p.c. (20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'appellante principale del 20.12.2013), quando già era decorso il termine lungo d'impugnazione di sei mesi dell'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 19.3.2013, e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL e l'ASP venivano condannate in solido al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione delle spese processuali del grado, liquidate in € 9.515,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Con ricorso notificato il 30.10.2017 la ASP ha impugnato la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Palermo, non notificata, davanti alla Suprema Corte, facendo valere cinque motivi concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con vittoria delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio. Con controricorso e ricorso incidentale tardivo notificato il 6.12.2017 la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 609 del 20.1/29.3.2017 con tre motivi concludendo per la cassazione con o senza rinvio della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali dei tre gradi di giudizio. Con controricorso al solo ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, notificato l'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla ASP e l'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA]), ha resistito censurando come temeraria la condotta della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL concludendo per l'infondatezza ed inammissibilità del ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, con vittoria delle spese del grado. Nella memoria del 15.3.2023 la [OSCURATO:PERSONA], non più in liquidazione, pur non avendo depositato specifico controricorso rispetto al ricorso principale della ASP, ha contestato anche l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi del ricorso principale della ASP, ed ha chiesto la condanna di entrambe le controparti per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3° c.p.c. per avere agito pretestuosamente abusando del processo, nonché al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di Cassazione. Alla pubblica udienza del 28.3.2023, udita la relazione del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed incidentale, e svoltasi la discussione orale, la causa é stata trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale della ASP, attinente all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c., identificato nel fatto che nel suo intervento in primo grado la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avrebbe fatto valere un proprio diritto riconducibile all'originaria pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] e non si sarebbe limitata a difendere la posizione processuale della convenuta ASP, é inammissibile, in quanto, come osservato anche dalla Procura Generale, il vizio di omesso esame secondo l'orientamento consolidato espresso dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 8053/2014 (poi confermato da Cass. n. 9749/2016 e da Cass. n. 27325/2017) può riguardare solo un fatto storico principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo, o modificativo del diritto fatto valere) o secondario (ossia dedotto in funzione probatoria), inteso nella sua accezione storico- fenomenica, la cui esistenza risulti dalla sentenza, o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, e non una questione, o argomentazione (vedi in tal senso Cass. n. 2397/2019; Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014), laddove nella specie attraverso l'impugnazione si vorrebbe censurare la qualificazione dell'intervento spiegato in primo grado dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. come intervento adesivo dipendente e non autonomo e le argomentazioni fornite dalla Corte d'Appello di Palermo, e non condivise dalla ASP, a supporto di tale qualificazione. Il secondo motivo del ricorso principale della ASP, inerente alla violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 132 c.p.c. per ritenuta esistenza di una motivazione meramente apparente della Corte d'Appello di Palermo sul fatto che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL col suo atto di intervento del 10.9.2010 non avesse fatto valere alcun diritto proprio riconducibile all'oggetto della domanda avanzata in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che avesse poi proposto impugnazione solo contro parti della sentenza sfavorevoli alla parte adiuvataASP, é infondato. A seguito della riformulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c., non é più sindacabile in Cassazione la motivazione insufficiente, o contraddittoria, ma la totale mancanza della motivazione, o il carattere solo apparente della stessa, che deve risultare dal testo della sentenza impugnata in sé, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Si tratta pertanto o della mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, o di una motivazione meramente apparente che presenti in ordine ai fatti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o che sia perplessa e quindi obiettivamente incomprensibile e tale da non rivelare la ratio decidendi (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.4.2014 n. 8053; Cass.n. 7983/2014). Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere ricordato le caratteristiche proprie secondo la giurisprudenza della Suprema Corte dei vari tipi di intervento, e dopo avere esaminato l'atto di intervento nel giudizio di primo grado della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che con esso non sia stato fatto valere alcun diritto riconducibile all'oggetto della domanda avanzata in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA] essendosi limitata l'interveniente a fare proprie le difese spiegate dalla convenuta ASP, ha coerentemente concluso per la qualificazione dell'intervento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL come intervento adesivo dipendente, ed ha dichiarato inammissibile l'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, in quanto rivolto contro parti della sentenza di primo grado sfavorevoli alla parte adiuvata e non alla qualificazione del suo intervento, o alle sole spese processuali, ossia a quei soli punti della sentenza che possono essere oggetto di autonoma impugnazione da parte dell'interventore adesivo dipendente secondo la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata (Cass. 30.12.2016 n. 27528; Cass.26.11.2014 n. 25145), per cui non si verte in un'ipotesi di motivazione apparente che non consenta di individuare la ratio decidendi, ma semmai di una motivazione che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL non condivide. Il terzo motivo del ricorso principale della ASP, inerente alla violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli articoli 1362 (intenzione dei contraenti), 1363 (interpretazione complessiva delleclausole) e 1367 (conservazione del contratto) cod. civ., ossia dei canoni di interpretazione contrattuale che non sarebbero stati osservati dalla Corte d'Appello di Palermo nell'interpretazione della domanda giudiziale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL in quanto nell'interpretare la richiesta dell'intervenuta di accertamento della non sussistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe tenuto conto complessivamente delle espressioni contenute nell'atto di intervento di primo grado e dell'atto di appello principale, non avrebbe indagato sull'effettiva volontà della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, e di fronte all'eventuale persistenza di dubbi, non avrebbe optato per l'interpretazione che consentisse all'appello incidentale di impugnare autonomamente la sentenza di primo grado, ed il quarto motivo del ricorso principale, inerente alla violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 n. 3 ed all'art. 105 comma 2° c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Palermo erroneamente interpretato come intervento adesivo dipendente privo di legittimazione all'autonoma impugnazione, anziché come intervento adesivo autonomo, l'intervento spiegato in primo grado dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, vanno esaminati congiuntamente e devono ritenersi infondati. Ed invero, premesso che l'interpretazione della domanda giudiziale é un'operazione in genere riservata al giudice del merito perché si risolve in un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, purché sia motivato in maniera congrua ed adeguata, ma quando si deducano, come nella specie, errores in procedendo, la Corte di Cassazione é giudice anche del fatto (vedi in tal senso Cass.25.10.2017 n. 25259; Cass. 10.10.2014 n.21421; Cass. 22.7.2009 n. 17109; Cass. 11.7.2007 n. 15496; Cass. 12.5.2006 n. 11039; Cass. 8.8.2003 n.12022), ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale, che non é assimilabile ad un contratto, non essendo frutto di un incontro di volontà, non sono applicabili, secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall'art. 1362 cod. civ., perché non esiste una comune intenzione delle parti da individuare e perché il rispetto del principio del contraddittorio e della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato richiede che al convenuto sia garantita la possibilità di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere quindi una difesa effettiva sul punto (vedi in tal senso Cass. 9.12.2014 n. 25853; Cass. 6.7.2001 n. 9208). Ciò non toglie che alcune indicazioni, che si ricavano dai canoni di ermeneutica contrattuale che non presuppongano la natura bilaterale dell'atto da interpretare, possano essere utilizzate per interpretare la domanda giudiziale, così ad esempio i canoni dell'interpretazione complessiva, da riferire all'intero contenuto dell'atto processuale, e dell'interpretazione che privilegia in caso di dubbio persistente il senso che permetta all'atto processuale di produrre qualche effetto piuttosto che quello che renda l'atto inefficace, ma mai come parametri vincolanti di giudizio sindacabili per violazione di legge, e sempre tenendo conto che il contenuto della pretesa emergente dall'attività interpretativa dev'essere risultato chiaramente intellegibile dal destinatario della domanda, o dell'eccezione, per consentirgli di esercitare il diritto costituzionalmente garantito di difesa. Nel caso in esame, premesso che per interpretare l'atto di intervento nel giudizio di primo grado della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. non possono essere utilizzate prospettazioni di esso compiute dopo la maturazione delle preclusioni relative alle allegazioni dalla stessa e dalla ASP nel giudizio di secondo grado, allorché si é cominciato a parlare di manleva senza che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. fosse stata chiamata in causa in primo grado dalla ASP, e di accertamento dell'insussistenza di crediti della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, mai richiesto prima, all'evidente scopo di vedere riconosciuta la legittimazione all'impugnazione principale tempestiva proposta dall'intervenuta, contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbe spettata solo nel caso in cui la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avesse fatto valere nel giudizio di primo grado un diritto proprio nei confronti di una, o di entrambe le parti e si fosse quindi qualificata come interventore adesivo autonomo e non dipendente, per cui il principio di interpretazione complessiva dell'art. 1363 cod. civ. va applicato solo all'atto di intervento di primo grado, allo scopo di tener conto delle interconnessioni letterali e logiche esistenti tra le conclusioni dell'atto medesimo e le motivazione in esso in precedenza esposte, l'esame di tale atto conferma la correttezza della qualificazione dell'intervento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. come intervento adesivo dipendente, volto solo a supportare le difese della ASP rispetto alle pretese contro di essa, e solo contro di essa, avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Con tale atto, infatti, depositato dalla ASP nel giudizio di Cassazione per consentire l'esame anche in fatto delle richieste avanzate in primo grado dall'intervenuta, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. si é limitata a fare valere argomentazioni relative all'asserita cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori che sono stati ritenuti (con specifiche eccezioni) invece passati dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla ASP senza soluzione di continuità dalla [OSCURATO:SOCIETA], all'importo delle somme richieste dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla ASP con richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che era stata emessa a carico di quella per € 58.528,00, ed all'erronea considerazione di alcuni lavoratori come dipendenti della ASP, ed infine al difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA] e della legittimazione passiva della ASP in senso improprio (in quanto non basate suifatti affermati negli atti di costituzione di quelle parti ma su proprie dissonanti ricostruzioni), unicamente allo scopo di vedere respinte le pretese creditorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei soli confronti della ASP, concludendo nel merito affinché il Tribunale di Palermo volesse “ritenere e dichiarare che la somma richiesta dall'[OSCURATO:SOCIETA] non é dovuta per i motivi dedotti in narrativa”, senza far valere contro la [OSCURATO:SOCIETA], o contro la ASP, un diritto proprio, e senza fare riferimento ad un accertamento negativo di crediti della [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti, ed in subordine si é limitata a chiedere “In caso di accoglimento delle domande richieste da parte attrice, disporre il ricalcolo delle somme pretese alla luce della nominanda CTU in quanto queste si presentano prive dei requisiti di certezza e liquidità ed esigibilità”, confermando quindi che il thema decidendum era rimasto limitato all'accertamento della titolarità o meno del diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a far valere le sue pretese contro la ASP ed all'ammontare in cui le stesse potevano essere accolte. Determinante ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento spiegato é la circostanza che i giudizi di primo e secondo grado hanno riguardato solo le pretese della [OSCURATO:PERSONA] avanzate contro la ASP per le ritenute di un quinto dello stipendio dei lavoratori, costituenti i crediti ceduti dai lavoratori stessi per la restituzione dei mutui ricevuti, che erano maturate nel periodo in cui tali lavoratori erano alle dipendenze della ASP, e non nel periodo in cui erano dipendenti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, crediti successivi alla notifica alla stessa ASP dei contratti di mutuo conclusi dai lavoratori prima di transitare, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della AUSL 6 di Palermo. Non sono state avanzate dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL specifiche e formali domande volte a fare accertare la cessazione dei propri obblighi di ritenuta di 1/5 sulle retribuzioni di singoli lavoratori dipendenti nel periodo pregresso a quello in cui l'obbligo di applicazione delle ritenute di un quinto sugli stipendi di tali lavoratori, a seguito della notifica dei contratti di mutuo, e della ritenuta continuità del rapporto di lavoro, é passato in capo alla ASP. Alla luce quindi della corretta riconduzione dell'intervento spiegato in primo grado alla fattispecie dell'intervento adesivo dipendente, peraltro preceduta nella motivazione della Corte d'Appello di Palermo da una puntuale scheda riassuntiva delle caratteristiche dei vari tipi di intervento, che qui non si ripete ma risulta adeguata, si deve ritenere che correttamente sia stata esclusa la legittimazione della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1175 del 19.3.2013, non riguardando tale impugnazione questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento, o alle spese processuali, ma solo parti di sentenza sfavorevoli alla parte adiuvata ASP (in tal senso Cass.30.12.2016 n. 27528; Cass. 26.11.2014 n. 25145). Il quinto motivo del ricorso principale della ASP, inerente alla violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 166 comma 1°, 168 bis comma 5° e 343 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n.5 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello di Palermo considerato che l'udienza di prima comparizione del giudizio di secondo grado era stata differita ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. dal 20.12.2013 al 10.1.2014, per cui il termine di costituzione tempestiva della ASP valevole per la proposizione dell'appello incidentale in base agli articoli 343 c.p.c. e 166 comma 1° c.p.c. scadeva il 20.12.2013, é inammissibile, in quanto il fatto omesso indicato non può ritenersi decisivo. Ed invero la Corte d'Appello di Palermo ha fondato la decisione in rito adottata sull'appello incidentale della ASP sia sulla censurata decadenza ex articoli 343 c.p.c. e 166 comma 1° c.p.c., più propriamente incidente sulla procedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., sia, correttamente, sulla tardività di tale appello incidentale, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la scadenza del termine di decadenza dell'art.327 c.p.c. di sei mesi e quarantacinque giorni (per la sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata, avvenuta il 19.3.2013, termine certamente valevole anche per l'appello incidentale (vedi in tal senso Cass. 1.4.2014 n. 7519; Cass. sez. un. 14.2.2008 n. 9741), ed ha poi aggiunto che l'appello incidentale in questione era altresì da ritenersi inefficace anche come appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. in ragione dell'inammissibilità dell'appello principale tempestivo della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ma la decisione di rito adottata sulla tardività dell'appello incidentale della ASP per decorrenza del termine lungo dell'art. 327 c.p.c. e sull'inefficacia dello stesso anche come appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. non sono state censurate. Venendo ora all'esame del controricorso e ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, il primo motivo, inerente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere errato la Corte d'Appello di Palermo nel ritenere inammissibile l'appello principale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL qualificata come interventore adesivo dipendente, mentre in realtà la stessa sarebbe intervenuta in primo grado facendo valere un proprio diritto soggettivo perfetto nei confronti delle parti, come desumibile dalla lettura dell'atto di intervento di primo grado, ed avrebbe spiegato quindi intervento principale, o adesivo autonomo, allargando la materia del contendere all'accertamento dell'inesistenza di un credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti per essere la compagnia assicurativa l'unica legittimata passiva rispetto alle sue pretese, ed avrebbe avuto quindi autonoma legittimazione all'impugnazione, é infondato per le stesse ragioni per le quali é stato ritenuto infondato il quarto motivo del ricorso principale della ASP. Il secondo motivo del ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, inerente all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. identificato nel fatto che nel suo intervento in primo grado, poi riproposto in appello, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avrebbe fatto valere un proprio diritto riconducibile all'originaria pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], e non si sarebbe limitata a difendere la posizione processuale della convenuta ASP, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Palermo, che dall'errata qualificazione dell'intervento come adesivo dipendente ha fatto discendere l'inammissibilità dell'impugnazione della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, omettendo così di accertare l'insussistenza del creditodella [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, é inammissibile per le stesse ragioni per le quali é stato ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale della ASP. Il terzo motivo del ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, inerente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Palermo non avrebbe tenuto in considerazione, né posto a fondamento della propria decisione, le prove fornite nel corso del giudizio ed in particolare quelle documentali, con violazione del precetto dell'art. 115 c.p.c. che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, é inammissibile per totale genericità della deduzione. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze di motivazione (vedi in tal senso Cass. n. 17125/2017; Cass. n. 15952/2017; Cass. n.20652/2009; Cass. n. 6194/2009; Cass. n. 15604/2007; Cass. n. 24211/2006; Cass. n. 5244/2006; Cass.4.3.2005 n. 4641), mentre nel caso di specie il richiamo generico alle prove fornite ed ai documenti, la mancata indicazione delle ragioni e dei profili per i quali essi non sarebbero stati considerati e l'omessa indicazione delle finalità della censura rendono il motivo platealmente inammissibile. Pur essendo stati respinti il ricorso principale della ASP e quello incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, non sono ravvisabili abusi del processo da parte di esse che possano giustificarne la condanna al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. a favore della [OSCURATO:PERSONA]., in quanto almeno in parte si é reso necessario un esame della fondatezza dei motivi addotti anche attraverso l'esame del contenuto dell'intervento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. Non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. proposto controricorso avverso il ricorso principale della ASP, ma solo contro il controricorso e ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL, limitando correttamente la discussione orale alla posizione di quest'ultima, ed essendo stata irritualmente depositata memoria dalla [OSCURATO:PERSONA] anziché controricorso per contrastare il ricorso principale della ASP, la sola Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL va condannata in base al principio della soccombenza al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di Cassazione, che tenendo conto del valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022, si liquidano in € 200,00 per spese ed € 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale ASP e della ricorrente incidentale Casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sezione seconda civile, respinge il ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo ed il ricorso incidentale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. Respinge la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna delle ricorrenti principale ed incidentale al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c.. Condanna la Casa di [OSCURATO:PERSONA] SRL al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese processuali del giudizio di Cassazione, liqu
Sentenza Cassazione n. 12669/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris