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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 42539/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati, tutti aggravati, di lesioni volontarie, detenzione e porto non autorizzati in luogo pubblico di arma comune da sparo, commessi nel pomeriggio del 9 novembre 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame i=ln illegittimamente ritenuto la sussistenza, a suo carico, di esigenze cautelari di pregnanza tale da imporre l'adozione ed il mantenimento di misura di tipo detentivo.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 6 giugno 2022, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Preliminarmente, è opportuno ricordare, in linea preliminare, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e laTilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.3.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato compiutamente conto, con motivazione ampia ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di esigenze cautelari di tale pregnanza da imporre l'adozione della misura degli arresti domiciliari.

Ha, in particolare, spiegato, che il fatto in contestazione ha tratto origine dal dissidio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, vedente sulla relazione che quest'ultimo avrebbe allacciato con l'ex compagna di Perugino.

Essendo degenerato in colluttazione l'incontro tenuto presso il panificio di Porretta, questi, temendo di avere la peggio, ha provocato l'intervento dell'amico [OSCURATO:PERSONA] il quale, tosto sopraggiunto, è riuscito a mettere in fuga i contendenti, non senza averli colpiti con una spranga di ferro e, successivamente, con alcuni colpi di pistola (esplosi con l'arma che Porretta gli aveva raccomandato di portare seco e della quale egli, dopo il fatto, si è liberato, non consentendone il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine), che li hanno attinti alle gambe, per poi darsi alla fuga e costituirsi a distanza di alcune ore.

Il Tribunale del riesame ha, in proposito, ritenuto la sussistenza del pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione della condotta criminosa, desunto, in primo luogo, dalle allarmanti modalità del fatto, espressive di una personalità incline alla violenza, anche con l'uso delle armi, ed alla sopraffazione e, peraltro, non contraddette da significativi elementi di segno contrario.

4. A fronte di un apparato argomentativo completo e coerente, ancorché succinto, il ricorrente oppone un'eccezione di carenza di concretezza ed attualità delle ravvisate esigenze specialpreventive che appare, a ben vedere, affetta da insuperabile genericità. [OSCURATO:PERSONA], invero, àncora le proprie censure al postulato — che, per quanto si evince dal provvedimento impugnato, non trova, in atti, riscontro di sorta ed è, anzi, confutato dall'invito rivoltogli expressis verbis da Porretta a portare con sé l'arma — secondo cui la spranga e la pistola sarebbero state nell'originaria disponibilità di Barbieri e Perugino, nonché all'assenza, nella condotta di volontà omicida, aspetto che è stato debitamente considerato dal Tribunale nel riesame nell'apprezzamento del quadro cautelare.

Né, va aggiunto a confutazione dell'ulteriore obiezione del ricorrente, il fatto che egli, nell'atto di sparare, abbia mirato alle gambe delle persone offese è segno dell'eccezionalità della condotta illecita; il complesso delle azioni realizzate mette, piuttosto, in luce, nell'indagato, una preoccupante propensione ad agire in modo cruento e con l'impiego delle armi, al cospetto di una situazione che, diversamente da quanto da lui sostenuto, non esponeva a pericolo la vita sua e quella di Porretta e non imponeva una reazione tanto violenta quanto quella posta in essere.

Concretezza ed attualità del pericolo di recidiva appaiono, d'altro canto, ancora più intense laddove si tenga conto dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, è ragionevole inferire, potrebbe servirsene per il compimento di nuove imprese criminose.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati, tutti aggravati, di lesioni volontarie, detenzione e porto non autorizzati in luogo pubblico di arma comune da sparo, commessi nel pomeriggio del 9 novembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame i=ln illegittimamente ritenuto la sussistenza, a suo carico, di esigenze cautelari di pregnanza tale da imporre l'adozione ed il mantenimento di misura di tipo detentivo. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 6 giugno 2022, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, è opportuno ricordare, in linea preliminare, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e laTilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato compiutamente conto, con motivazione ampia ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di esigenze cautelari di tale pregnanza da imporre l'adozione della misura degli arresti domiciliari. Ha, in particolare, spiegato, che il fatto in contestazione ha tratto origine dal dissidio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, vedente sulla relazione che quest'ultimo avrebbe allacciato con l'ex compagna di Perugino. Essendo degenerato in colluttazione l'incontro tenuto presso il panificio di Porretta, questi, temendo di avere la peggio, ha provocato l'intervento dell'amico [OSCURATO:PERSONA] il quale, tosto sopraggiunto, è riuscito a mettere in fuga i contendenti, non senza averli colpiti con una spranga di ferro e, successivamente, con alcuni colpi di pistola (esplosi con l'arma che Porretta gli aveva raccomandato di portare seco e della quale egli, dopo il fatto, si è liberato, non consentendone il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine), che li hanno attinti alle gambe, per poi darsi alla fuga e costituirsi a distanza di alcune ore. Il Tribunale del riesame ha, in proposito, ritenuto la sussistenza del pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione della condotta criminosa, desunto, in primo luogo, dalle allarmanti modalità del fatto, espressive di una personalità incline alla violenza, anche con l'uso delle armi, ed alla sopraffazione e, peraltro, non contraddette da significativi elementi di segno contrario. 4. A fronte di un apparato argomentativo completo e coerente, ancorché succinto, il ricorrente oppone un'eccezione di carenza di concretezza ed attualità delle ravvisate esigenze specialpreventive che appare, a ben vedere, affetta da insuperabile genericità. [OSCURATO:PERSONA], invero, àncora le proprie censure al postulato — che, per quanto si evince dal provvedimento impugnato, non trova, in atti, riscontro di sorta ed è, anzi, confutato dall'invito rivoltogli expressis verbis da Porretta a portare con sé l'arma — secondo cui la spranga e la pistola sarebbero state nell'originaria disponibilità di Barbieri e Perugino, nonché all'assenza, nella condotta di volontà omicida, aspetto che è stato debitamente considerato dal Tribunale nel riesame nell'apprezzamento del quadro cautelare. Né, va aggiunto a confutazione dell'ulteriore obiezione del ricorrente, il fatto che egli, nell'atto di sparare, abbia mirato alle gambe delle persone offese è segno dell'eccezionalità della condotta illecita; il complesso delle azioni realizzate mette, piuttosto, in luce, nell'indagato, una preoccupante propensione ad agire in modo cruento e con l'impiego delle armi, al cospetto di una situazione che, diversamente da quanto da lui sostenuto, non esponeva a pericolo la vita sua e quella di Porretta e non imponeva una reazione tanto violenta quanto quella posta in essere. Concretezza ed attualità del pericolo di recidiva appaiono, d'altro canto, ancora più intense laddove si tenga conto dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, è ragionevole inferire, potrebbe servirsene per il compimento di nuove imprese criminose. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar