CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 27635/2021 sollevato dalla Corte d’appello di Salerno con ordinanza del 2 6 luglio 2021, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dall’altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba che chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto davanti alla Corte d’Appello di Salerno il giudizio già incardinato ex art. 14 DLGS n° 150/11 presso il Tribunale di Salerno, volto ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dei compensi per l’attività difensivasvolta in loro favore in due processi penali, in primo e in secondo grado. Il Tribunale di Salerno si era dichiarato incompetente, rilevando che il rito sommario collegiale previsto dall’art. 14 del d. lgs. 150/11 non è applicabile alla liquidazione dei compensi professionali per attività svolte nel processo penale o amministrativo, ma solo per attività giudiziale civile e complementare e che competente a liquidare l’intera attività svolta in primo e secondo grado era la Corte d’Appello, come statuito da Cass., S.U., n. 4247/2020. La Corte d’Appello di Salerno ha declinatoa sua volta la propria competenza, affermando che la regola stabilita dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, citata dal Tribunale, secondo cui, in caso di attività espletata dall’avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore dello stesso cliente, la domanda di liquidazione del relativo compenso, deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia, riguarda esclusivamente le ipotesi in cui l’avvocato agisca ai sensi degli artt. 28 legge 794/42 e 14 comma 1 del d. lgs. n. 150/11 per la liquidazione del corrispettivo maturato per l’attività giudiziale svolta in materia civile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. L a stessa Corte d’appello, pertanto, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio. Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Salerno. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva. 2.Il regolamento è fondato. Come esattamente rilevato dal Procuratore generale, occorre dare continuità al principio, stabilito dalla Suprema Corte in una vicenda del tutto analoga e proprio a seguito del ricorso per regolamento di competenza proposto dal medesimo professionista (Cass. 31391/22). In quella occasione la Corte ha rilevato che «trattandosi di una controversia introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 150/2021 per vedere riconosciuto il compenso professionale relativo ad attività prestata in più gradi di un giudizio penale, correttamente il Tribunale adito ha ritenuto di riqualificare il giudizio "in termini di rito sommario codicistico rimesso alla competenza monocratica", atteso che l'art. 14 cit. prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, che attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile. Tale principio è stato in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte, da ultimo precisando che il procedimento previsto dagli art. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per cassazione." (Cass. Sez. 2, 27/09/2016, n. 19025, Rv. 641561 - 01; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20293, Rv. 577705 - 01). La corretta riqualificazione operata dal Tribunale di Salerno avrebbe però imposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole del rito sommario codicistico (soggetto, tra l'altro, ad un ben diverso regime impugnatorio), dovendo conseguire alla inapplicabilità del rito sommario speciale previsto dal menzionato art. 14, l'inapplicabilità del relativo regime processuale, anche con riferimento all'individuazione del giudice competente ed al correlato orientamento giurisprudenziale formatosi con particolare riferimento alle ipotesi in cui la domanda si riferisca a compensi professionali relativi all'intera attività svolta in più gradi del giudizio. Al riguardo non può che richiamarsi il principio di diritto recentemente espresso da Cass. Sez. 6-2, 11/03/2021, n. 6817, Rv. 660853 - 01, secondo cui la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale (nella specie della parte civile) non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 –applicabile alle sole controversie di cui all' art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. A tale principio non si è attenuta l'ordinanza impugnata, la quale è pervenuta ad individuare la competenza della Corte d'Appello richiamando impropriamente Cass. SU, 19/02/2020, n. 4247, Rv. 657193: invero, quest'ultima pronuncia ha, sì, ritenuto competente l'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa qualora sia richiesto il pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, ma ciò esclusivamente nel caso in cui si tratti di procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942 (ossia per prestazioni rese in un giudizio civile), ed il professionista abbia agito ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, ipotesi nella specie esclusa dalla stessa ordinanza impugnata». Tali considerazioni sono proponibili allo stesso modo con riguardo al presente regolamento d’ufficio, in accoglimento del quale deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno a conoscere del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legg