CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1961
Cassazione n. 50374/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/08/1961 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 febbraio 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, con cui si vuole sostenere che il falso sia grossolano, senza confrontarsi con le motivazioni rese dai giudici di merito i quali hanno espressamente affermato che, nel caso in esame, non emerge alcuna grossolanità della falsificazione delle banconote, come si evince dalla diretta analisi delle stesse (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il