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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2017

Cassazione n. 07872/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24504/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 106/2017depositata il 13/04/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 24504/17 Rilevato che: Con sentenza del 17.3.2017 n. 106, la Corte d’appello di Campobasso respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che aveva respinto la domanda dei predetti appellanti avverso i verbali ispettivi redatti in data 16.7.13 nei confronti di ciascuno di essi, volta a chiedere l’accertamento negativo degli addebiti formulati dall’[OSCURATO:PERSONA] per la violazione dei limiti di assunzione part-time di cui all’art. 97 CCNL Edilizia e Artigianato con riferimento ai lavoratori e ai periodi in atti meglio specificati, per la violazione della legge n. 223/91 e per il mancato versamento della contribuzione relativamente a lavoratori risultati per mesi assenti non giustificati.

Il tribunale, in riferimento alla operata “conversione” dei contratti part-time stipulati in soprannumero rispetto ai limiti dei contratti collettivi, ha rilevato l’inconferenza delle difese dei ricorrenti alla luce del fatto che in sede di accertamento ispettivo ci si era limitati solo ad una maggiore quantificazione della contribuzione corrispondente ai contratti full time.

Mentre, relativamente al disconoscimento delle agevolazioni contributive, ex lege n. 223 /91, il tribunale aveva rilevato la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società, che avevano unicamente proceduto a spostamenti della loro forza lavoro.

Infine, quanto alla mancata contribuzione relativa ai lavoratori ingiustificatamente assenti, il tribunale ha rilevato la non ricorrenza nella fattispecie, di alcuna delle ipotesi di assenze esonerate dalla legge n. 341/95 e dal DM 16.2.96 e dell’obbligo di versamento della contribuzione virtuale, non essendo state tali assenze neppure preventivamente comunicate all’[OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello da parte sua, per quanto ancora d’interesse, a sostegno delle ragioni di rigetto dei tre motivi di gravame, ha ritenuto – in riferimento alla stipula di contratti part - time in soprannumero nel settore dell’edilizia di cui qui si discute - che seppure nessuna norma sanzioniil soprannumero dei contratti part- time in oggettocon la relativa nullità e conseguente conversione in rapporti full-time, tuttavia l’operazione del ricalcolo contributivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ha la finalità di assicurare una tutela contributiva piena a contratti che l’avrebbero dovuta avere per volontà contrattuale e deve ritenersi consentita dalla inderogabilità per legge della tassatività delle ipotesi ammesse di deroga al minimale contributivo.Infatti, per l’art. 29 comma 1, del DL n. 244 del 1995, conv. dallalegge n. 341/95, la contribuzione definita virtuale non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate, ma sulla base di quelle previste dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] per il lavoro a tempo pieno, cioè, 40 ore settimanali.

Per quanto riguarda il motivo di gravame, con il quale veniva dedotto che fosse stata erroneamente ritenuta fondata la violazione delle disposizioni in tema di agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223/91, la Corte d’appello ha confermato l’assunto del tribunale dell’esistenza di assetti proprietari coincidenti tra la ditta individuale che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto era statoprovato le due suddette imprese facevano capo al medesimo nucleo familiare e inoltre, sulla base degli elementi presuntivi valorizzati, era emerso che i licenziamenti operati dalla ditta fossero fittizi cioè operati al solo scopo di far “rientrare” attraverso la società srl, il personale in esubero della predetta ditta, usufruendo degli sgravi di cui alla legge 23/91.

Infine, relativamente alle assenze ingiustificate che erano state computate anch’esse nel minimale contributivo, la Corte del merito ha osservato che il carattere di stretta interpretazione della elencazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia, per l’esonero dal minimale contributivo, costituisce un principio idoneo ad escludere che accordi individuali di sospensione dell’attività, al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate, possano condurre a un valido esonero dall’obbligo del minimale contributivo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare del DL n. 244/95 convertito nella legge n. 341/95 sulla contribuzione virtuale e la violazione della legge n. 2 23/91, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto di applicare il regime della contribuzione virtuale rispetto ai contratti part time stipulati in eccesso rispetto al limite previsto dall’art. 78 del CCNL settore Edilizia, comportando di fatto tale decisione, l’applicazione della sanzione della trasformazione dei suddetti contratti part-time in contratti a tempo pieno, senza che nessuna disposizione, neanche l’art. 78 del predetto CCNL, preveda tale meccanismo sanzionatorio.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 8 comma 4 della legge n. 223 del 1991, in tema di agevolazioni contributive, in quanto si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto sostanzialmente coincidenti gli assetti proprietari della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare del DL n. 244/95, perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che le assenze ingiustificate erano soggette al regime della contribuzione virtuale; in particolare, i ricorrenti sostengono la non tassatività dell’elencazione delle ipotesi di assenza previste dall’art. 29 DL n. 244 cit. esonerative dell’obbligo di versare i contributi: infatti, nella specie, l’obbligo non sarebbe sorto trattandosi di periodi di sospensione remunerati.

Il primo motivo di ricorso è sia inammissibile, perché non è stata riportata la norma richiamata della contrattazione collettiva (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) di cui all’art. 78 del CCNL Edilizia, sia infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art.29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. inl. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti” (Cass. n. 8794/20).

Va precisato che la sanzione sotto il profilo previdenziale della violazione della soglia fissata per la stipula dei contratti part time non è certo nella disponibilità della contrattazione collettiva che può, tuttavia, prevedere d ei limiti quan titativi al loro utilizzo oltre i quali il datore di lavoro non può beneficiare –attesa l’inderogabilità della legge - del regime contributivo agevolat o.

M a i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile saranno assoggettati al regime della contribuzione virtuale (che non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste).

Il secondo motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il riconoscimento dei benefici contributivi presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi” (Cass. n. 28361/21, massima non ufficiale).

In particolare, sulla base dell’accertamento di fatto riferito agli indici rivelatori dell’unicità dell’impresa, la Corte del merito è pervenuta al convincimento che esistevano assetti proprietari coincidenti tra le due realtà societarie che hanno dato vita alla mobilità dei lavoratori, in termini di unicità dell’azienda in senso oggettivo, per la quale è mancata la prova dell’effettivo mutamento soggettivo nella titolarità dell’organismo societario, trattandosi sempre della stessa realtà aziendale alla luce della “commistione parentale” strettissima riscontrata (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata).

Si tratta di una statuizione che trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, in materia della rilevanza legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc. al fine della configurazione di “assetti societari coincidenti” in materia di benefici contributivi (vedi, per tutte: Cass.n. 9224 del 2006 e molteplici successive pronunceconformi).

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro” (Cass. n. 15120/19, 4676/21).

Nella specie, le società datrici di lavoro non hanno né allegato né provato la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo Sussistono i presuppostiper il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo dalle stesse già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24504/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 106/2017depositata il 13/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24504/17 Rilevato che: Con sentenza del 17.3.2017 n. 106, la Corte d’appello di Campobasso respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che aveva respinto la domanda dei predetti appellanti avverso i verbali ispettivi redatti in data 16.7.13 nei confronti di ciascuno di essi, volta a chiedere l’accertamento negativo degli addebiti formulati dall’[OSCURATO:PERSONA] per la violazione dei limiti di assunzione part-time di cui all’art. 97 CCNL Edilizia e Artigianato con riferimento ai lavoratori e ai periodi in atti meglio specificati, per la violazione della legge n. 223/91 e per il mancato versamento della contribuzione relativamente a lavoratori risultati per mesi assenti non giustificati. Il tribunale, in riferimento alla operata “conversione” dei contratti part-time stipulati in soprannumero rispetto ai limiti dei contratti collettivi, ha rilevato l’inconferenza delle difese dei ricorrenti alla luce del fatto che in sede di accertamento ispettivo ci si era limitati solo ad una maggiore quantificazione della contribuzione corrispondente ai contratti full time. Mentre, relativamente al disconoscimento delle agevolazioni contributive, ex lege n. 223 /91, il tribunale aveva rilevato la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società, che avevano unicamente proceduto a spostamenti della loro forza lavoro. Infine, quanto alla mancata contribuzione relativa ai lavoratori ingiustificatamente assenti, il tribunale ha rilevato la non ricorrenza nella fattispecie, di alcuna delle ipotesi di assenze esonerate dalla legge n. 341/95 e dal DM 16.2.96 e dell’obbligo di versamento della contribuzione virtuale, non essendo state tali assenze neppure preventivamente comunicate all’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello da parte sua, per quanto ancora d’interesse, a sostegno delle ragioni di rigetto dei tre motivi di gravame, ha ritenuto – in riferimento alla stipula di contratti part - time in soprannumero nel settore dell’edilizia di cui qui si discute - che seppure nessuna norma sanzioniil soprannumero dei contratti part- time in oggettocon la relativa nullità e conseguente conversione in rapporti full-time, tuttavia l’operazione del ricalcolo contributivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ha la finalità di assicurare una tutela contributiva piena a contratti che l’avrebbero dovuta avere per volontà contrattuale e deve ritenersi consentita dalla inderogabilità per legge della tassatività delle ipotesi ammesse di deroga al minimale contributivo.Infatti, per l’art. 29 comma 1, del DL n. 244 del 1995, conv. dallalegge n. 341/95, la contribuzione definita virtuale non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate, ma sulla base di quelle previste dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] per il lavoro a tempo pieno, cioè, 40 ore settimanali. Per quanto riguarda il motivo di gravame, con il quale veniva dedotto che fosse stata erroneamente ritenuta fondata la violazione delle disposizioni in tema di agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223/91, la Corte d’appello ha confermato l’assunto del tribunale dell’esistenza di assetti proprietari coincidenti tra la ditta individuale che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto era statoprovato le due suddette imprese facevano capo al medesimo nucleo familiare e inoltre, sulla base degli elementi presuntivi valorizzati, era emerso che i licenziamenti operati dalla ditta fossero fittizi cioè operati al solo scopo di far “rientrare” attraverso la società srl, il personale in esubero della predetta ditta, usufruendo degli sgravi di cui alla legge 23/91. Infine, relativamente alle assenze ingiustificate che erano state computate anch’esse nel minimale contributivo, la Corte del merito ha osservato che il carattere di stretta interpretazione della elencazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia, per l’esonero dal minimale contributivo, costituisce un principio idoneo ad escludere che accordi individuali di sospensione dell’attività, al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate, possano condurre a un valido esonero dall’obbligo del minimale contributivo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare del DL n. 244/95 convertito nella legge n. 341/95 sulla contribuzione virtuale e la violazione della legge n. 2 23/91, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto di applicare il regime della contribuzione virtuale rispetto ai contratti part time stipulati in eccesso rispetto al limite previsto dall’art. 78 del CCNL settore Edilizia, comportando di fatto tale decisione, l’applicazione della sanzione della trasformazione dei suddetti contratti part-time in contratti a tempo pieno, senza che nessuna disposizione, neanche l’art. 78 del predetto CCNL, preveda tale meccanismo sanzionatorio. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 8 comma 4 della legge n. 223 del 1991, in tema di agevolazioni contributive, in quanto si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto sostanzialmente coincidenti gli assetti proprietari della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare del DL n. 244/95, perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che le assenze ingiustificate erano soggette al regime della contribuzione virtuale; in particolare, i ricorrenti sostengono la non tassatività dell’elencazione delle ipotesi di assenza previste dall’art. 29 DL n. 244 cit. esonerative dell’obbligo di versare i contributi: infatti, nella specie, l’obbligo non sarebbe sorto trattandosi di periodi di sospensione remunerati. Il primo motivo di ricorso è sia inammissibile, perché non è stata riportata la norma richiamata della contrattazione collettiva (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) di cui all’art. 78 del CCNL Edilizia, sia infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art.29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. inl. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti” (Cass. n. 8794/20). Va precisato che la sanzione sotto il profilo previdenziale della violazione della soglia fissata per la stipula dei contratti part time non è certo nella disponibilità della contrattazione collettiva che può, tuttavia, prevedere d ei limiti quan titativi al loro utilizzo oltre i quali il datore di lavoro non può beneficiare –attesa l’inderogabilità della legge - del regime contributivo agevolat o. M a i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile saranno assoggettati al regime della contribuzione virtuale (che non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste). Il secondo motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il riconoscimento dei benefici contributivi presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi” (Cass. n. 28361/21, massima non ufficiale). In particolare, sulla base dell’accertamento di fatto riferito agli indici rivelatori dell’unicità dell’impresa, la Corte del merito è pervenuta al convincimento che esistevano assetti proprietari coincidenti tra le due realtà societarie che hanno dato vita alla mobilità dei lavoratori, in termini di unicità dell’azienda in senso oggettivo, per la quale è mancata la prova dell’effettivo mutamento soggettivo nella titolarità dell’organismo societario, trattandosi sempre della stessa realtà aziendale alla luce della “commistione parentale” strettissima riscontrata (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata). Si tratta di una statuizione che trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, in materia della rilevanza legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc. al fine della configurazione di “assetti societari coincidenti” in materia di benefici contributivi (vedi, per tutte: Cass.n. 9224 del 2006 e molteplici successive pronunceconformi). Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro” (Cass. n. 15120/19, 4676/21). Nella specie, le società datrici di lavoro non hanno né allegato né provato la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo Sussistono i presuppostiper il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo dalle stesse già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ric
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