CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 7 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.; lette le memorie pervenute a sostegno del ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto sconfessato dalla lettura del provvedimento impugnato, che a pagina 4 ha invece ampiamente argomentato sul punto, evidenziando l'esclusiva disponibilità in capo al Castrogiovanni del garage in cui era stata rinvenuta l'auto provento di furto, e l'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti da questi offerta, rigettando altresì, con corrette argomentazioni, le obiezioni difensive riproposte in queste sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente