CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 11115/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso n. 28375-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRTCLD71D64L2190), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA G. FERRARI, n. 35, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - /7(avverso la sentenza n. 826 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A., per maggior reddito professionale e redditi per attività di impresa relativamente all'anno di imposta 2006; che la contribuente impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenza 274/2013, accolse parzialmente il ricorso, con compensazione delle spese di lite; che avverso tale decisione, tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto la contribuente proposero appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 826, depositata il 10.6.2016, in parziale riforma della gravata decisione ha annullato l'avviso di accertamento impugnato relativamente (1) ai maggiori ricavi accertati ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai prelievi dai conti correnti riconducibili alla contribuente, nonché (2) all'I.R.A.P. imputata a quest'ultima in relazione all'attività di impresa svolta, (3) con i conseguenti provvedimenti in ordine alle sanzioni; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 T.U.I.R. e dell'art. 2729 cod. civ., per avere la C.T.R. - si opina - erroneamente escluso che la contribuente esercitasse, sia pure di fatto, un'attività imprenditoriale nel campo immobiliare; /L Ric. 2016 n. 28375 sez. ST - ud. 22-02-2022 -2-che il motivo - il quale disvela un dedotto vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è inammissibile; che, infatti, l'AGENZIA mira a censurare non già una errata applicazione dell'art. 55 cit. (arg. da Cass., Sez. U, 28.10.2020, n. 23745, Rv. 659448-01) ovvero un erroneo riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti quanto, piuttosto, la valutazione con cui la C.T.R. ha escluso che la BoRToLo-r-ri possa essere qualificata alla stregua di una "imprenditrice di fatto", per effetto delle tre operazioni compiute nel settore immobiliare dalla BORTOLOTrI nel corso dell'anno 2006 e sottese alla ripresa per cui è causa (Le., due alienazioni ed un acquisto): sennonché, è consolidato il principio per cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01); -3- Ric. 2016 n. 28375 sez. ST - ud. 22-02-2022Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con la conferma della gravata decisione e la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P. P.Q.M