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Cassazione n. 26593/2023

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lla Corte di cassazione di risolvere anche una ulteriore questione interpretativa, di carattere preliminare, riguardante lo stesso disposto di cui all’art. 363-bis c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice provveda al rinvio «sentite le parti costituite».

L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 15984 del 2023.

Quanto alla questione preliminare, il Tribunale di Roma evidenzia che il rinvio ex art. 363 - bis c.p.c. è stato disposto nell’ambito delle verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis c.p.c. e, dunque, senza una formale interlocuzione con le parti in ordine alla necessità o opportunità di rimettere gli atti alla Corte di cassazione, come invece richiesto dal citato art. 363-bis.

Ad avviso del giudice a quopossono formularsi, in relazione a tale questione, quattro soluzioni ermeneutiche.

In particolare: a) potrebbe sostenersi l’impossibilità per il giudice di sollevare il rinvio pregiudiziale senza previa interlocuzione con le parti; b) potrebbe sostenersi che la disposizione di cui all'art. 363-bis c.p.c., nella parte in cui prescrive di sentire le parti costituite, sancisce una mera facoltà per il giudice, e non un obbligo, con esclusione di qualsiasi conseguenza in caso di mancata interlocuzione; c) potrebbe sostenersi che la questione pregiudiziale interpretativa possa essere sollevata dal giudice (anche) senza interloquire con le parti, solamente là dove la stessa riguardi un momento processuale in cui il contraddittorio non è previsto o nel caso in cui la questione inerisca proprio alle modalità con cui si dovrebbe garantire alle parti la partecipazione (in sostanza, il giudice dovrebbe sentire le parti solo “ove possibile”); d) potrebbe sostenersi che il giudice è tenuto a sentire le parti, ma non essendo prevista normativamente una modalità specifica per i casi in cui la sequenza procedurale non consenta una interlocuzione, nel caso di specie dovrebbe limitarsi (previa eventuale sospensione del procedimento) ad interloquire con le parti con esclusivo riferimento alla possibilità di sollevare la questione interpretativa (non, dunque, con il provvedimento exart. 171-bis c.p.c.).

Quanto alla prima questione, attinente allo svolgimento del giudizio di merito, ilTribunale di Roma chiede quale sia la corretta interpretazione degli artt. 420 e 426 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 447-bisc.p.c., in materia di mutamento del rito (da ordinario a speciale lavoristico-locatizio), in seguito alla riforma della procedura civile in materia di introduzione del giudizio e costituzione delle parti, come oggi prevista dagli artt. 163, 163- bis, 165, 166, 167, 171-bis, 171-ter, 183 c.p.c., alla luce della nuova disciplina di cui all'art. 4 del d.lgs. 150 del 2011 come novellato dall'art. 15 comma 3, lett. c) del d.lgs. 149 del 2022.

In particolare, se il giudice: a) debba provvedere al mutamento del rito ed alla concessione di termini per eventuali memorie integrative ex art. 426 c.p.c. alla (nuova) prima udienza ex art. 183 c.p.c.; b) debba provvedere al mutamento del rito senza concessione di termini per eventuali memorie integrative ex art. 426 c.p.c. alla (nuova) prima udienza ex art. 183 c.p.c.; c) debba provvedere al mutamento del rito direttamente in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; d ) debba applicare in via analogica l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 15 comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 149 del 2022 (e disporre il mutamento del rito in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bisc.p.c.); e) o se risulti invece necessaria una verifica della legittimità costituzionale dell'impianto normativo della riforma.

Tanto premesso, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della difficoltà interpretativa grave, di cui al n. 2) del primo comma dell’art. 363-bis c.p.c., in ordine alla questione di diritto vertente su quale debba essere la regola procedurale di diritto in ipotesi di domanda in materia locatizia, introdotta erroneamente con citazione anziché con ricorso; tale essendo la questione posta dall’ordinanza di rimessione che unicamente assume rilevanza ai fini della definizione parziale del giudizio di merito.

Lo stesso giudice rimettente ha infatti esposto, con approfondite argomentazioni, varie opzioni ermeneutiche che consentono di giungere, senza soverchie difficoltà, ad una soluzione coerente con il modello delineato dall’art. 426 c.p.c., la cui portata generale, in ordine alla disciplina sul mutamento del rito (da ordinario a speciale lavoristico-locatizio), è tale da orientare l’interprete anche nel contesto processuale della riforma recata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

L’inammissibilità del rinvio ex art. 363-bis c.p.c. sulla anzidetta questione interpretativa è circostanza che assorbe l’esame dell’ulteriore questione di diritto sollevata dall’ordinanza di rimessione, che attiene non già alla definizione del giudizio di merito, ma alla disciplina processuale che regola l’istituto stesso del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c., palesandosi quest’ultimo quesito, dunque, meramente astratto ove da esaminarsi isolatamente.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma con

lla Corte di cassazione di risolvere anche una ulteriore questione interpretativa, di carattere preliminare, riguardante lo stesso disposto di cui all’art. 363-bis c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice provveda al rinvio «sentite le parti costituite». L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 15984 del 2023. Quanto alla questione preliminare, il Tribunale di Roma evidenzia che il rinvio ex art. 363 - bis c.p.c. è stato disposto nell’ambito delle verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis c.p.c. e, dunque, senza una formale interlocuzione con le parti in ordine alla necessità o opportunità di rimettere gli atti alla Corte di cassazione, come invece richiesto dal citato art. 363-bis. Ad avviso del giudice a quopossono formularsi, in relazione a tale questione, quattro soluzioni ermeneutiche. In particolare: a) potrebbe sostenersi l’impossibilità per il giudice di sollevare il rinvio pregiudiziale senza previa interlocuzione con le parti; b) potrebbe sostenersi che la disposizione di cui all'art. 363-bis c.p.c., nella parte in cui prescrive di sentire le parti costituite, sancisce una mera facoltà per il giudice, e non un obbligo, con esclusione di qualsiasi conseguenza in caso di mancata interlocuzione; c) potrebbe sostenersi che la questione pregiudiziale interpretativa possa essere sollevata dal giudice (anche) senza interloquire con le parti, solamente là dove la stessa riguardi un momento processuale in cui il contraddittorio non è previsto o nel caso in cui la questione inerisca proprio alle modalità con cui si dovrebbe garantire alle parti la partecipazione (in sostanza, il giudice dovrebbe sentire le parti solo “ove possibile”); d) potrebbe sostenersi che il giudice è tenuto a sentire le parti, ma non essendo prevista normativamente una modalità specifica per i casi in cui la sequenza procedurale non consenta una interlocuzione, nel caso di specie dovrebbe limitarsi (previa eventuale sospensione del procedimento) ad interloquire con le parti con esclusivo riferimento alla possibilità di sollevare la questione interpretativa (non, dunque, con il provvedimento exart. 171-bis c.p.c.). Quanto alla prima questione, attinente allo svolgimento del giudizio di merito, ilTribunale di Roma chiede quale sia la corretta interpretazione degli artt. 420 e 426 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 447-bisc.p.c., in materia di mutamento del rito (da ordinario a speciale lavoristico-locatizio), in seguito alla riforma della procedura civile in materia di introduzione del giudizio e costituzione delle parti, come oggi prevista dagli artt. 163, 163- bis, 165, 166, 167, 171-bis, 171-ter, 183 c.p.c., alla luce della nuova disciplina di cui all'art. 4 del d.lgs. 150 del 2011 come novellato dall'art. 15 comma 3, lett. c) del d.lgs. 149 del 2022. In particolare, se il giudice: a) debba provvedere al mutamento del rito ed alla concessione di termini per eventuali memorie integrative ex art. 426 c.p.c. alla (nuova) prima udienza ex art. 183 c.p.c.; b) debba provvedere al mutamento del rito senza concessione di termini per eventuali memorie integrative ex art. 426 c.p.c. alla (nuova) prima udienza ex art. 183 c.p.c.; c) debba provvedere al mutamento del rito direttamente in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; d ) debba applicare in via analogica l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 15 comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 149 del 2022 (e disporre il mutamento del rito in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bisc.p.c.); e) o se risulti invece necessaria una verifica della legittimità costituzionale dell'impianto normativo della riforma. Tanto premesso, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della difficoltà interpretativa grave, di cui al n. 2) del primo comma dell’art. 363-bis c.p.c., in ordine alla questione di diritto vertente su quale debba essere la regola procedurale di diritto in ipotesi di domanda in materia locatizia, introdotta erroneamente con citazione anziché con ricorso; tale essendo la questione posta dall’ordinanza di rimessione che unicamente assume rilevanza ai fini della definizione parziale del giudizio di merito. Lo stesso giudice rimettente ha infatti esposto, con approfondite argomentazioni, varie opzioni ermeneutiche che consentono di giungere, senza soverchie difficoltà, ad una soluzione coerente con il modello delineato dall’art. 426 c.p.c., la cui portata generale, in ordine alla disciplina sul mutamento del rito (da ordinario a speciale lavoristico-locatizio), è tale da orientare l’interprete anche nel contesto processuale della riforma recata dal d.lgs. n. 149 del 2022. L’inammissibilità del rinvio ex art. 363-bis c.p.c. sulla anzidetta questione interpretativa è circostanza che assorbe l’esame dell’ulteriore questione di diritto sollevata dall’ordinanza di rimessione, che attiene non già alla definizione del giudizio di merito, ma alla disciplina processuale che regola l’istituto stesso del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c., palesandosi quest’ultimo quesito, dunque, meramente astratto ove da esaminarsi isolatamente. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma con
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